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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica D'Auria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 16392 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(P.I. - C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dall'Avv. Filippo Casanti;
-ATTORE–
CONTRO
(Partita Iva n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3
difesa dall'avv. Antonio De Simone;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_3 P.IVA_5
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_4 P.IVA_6
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_7
società unipersonale (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_8
(C.F. ), in persona dell'Amministratore di Condominio Controparte_7 P.IVA_9
pro-tempore
(C.F. ) Controparte_8 P.IVA_10
pagina 1 di 5
(C.F. ) CP_9 C.F._1
(C.F. ) CP_10 C.F._2
–CONVENUTI CP_11
OGGETTO: Giudizio ex art. 618, 2° comma, c.p.c., a seguito di opposizione ex art. 617, 2° comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
In data 01.02.2022 la società , creditore intervenuto nella Parte_1
procedura esecutiva immobiliare n. 644/2013 RGE ed in quella riunita avente n. 316/2016
RGE, depositava ricorso in opposizione ex art. 617, 2° comma, c.p.c., con istanza di sospensione, avverso il provvedimento del 13.01.2022, con il quale il Giudice dell'esecuzione approvava il progetto di distribuzione del ricavato della vendita di un immobile pignorato in danno di e . CP_10 CP_9
Sulla scorta di tale opposizione, veniva disposta la modifica del progetto di distribuzione con accoglimento delle doglianze dell'opponente, che veniva approvato con ordinanza del G.E. in data 01.06.2022.
L'odierno giudizio ex art. 618 c. 2 c.p.c., dunque, costituisce la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi presentata dal creditore intervenuto Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 512 cpc del 13.01.2022, poi modificata dal giudice dell'esecuzione.
Nella presente sede, dunque, l'attore ribadisce le doglianze poste a fondamento del ricorso in opposizione e riguardanti, in sostanza, l'originario errore nella graduazione dei crediti contenuto nel progetto distributivo del 13.01.2022, poi emendato con l'ordinanza di approvazione del 01.06.2022.
In particolare, l'odierno attore lamenta:
pagina 2 di 5 1) che la creditore procedente nella procedura R.G.E. n. 664/2013, Controparte_2
non vantava alcun privilegio opponibile all'esecuzione immobiliare per sorta ed interessi, in quanto creditore chirografario, mentre avrebbe diritto alla sola prededuzione delle spese di giustizia ex art. 2770 c.c., con esclusione delle spese di protesto;
2) che la creditore intervenuto in forza di ipoteca giudiziale iscritta in data Controparte_4
25.10.2013, vantava un credito in privilegio ipotecario non opponibile alla procedura esecutiva R.G.E. n. 664/2013 in quanto iscritto successivamente alla trascrizione del pignoramento di Controparte_2
Ha concluso pertanto chiedendo ordinarsi la distribuzione delle somme ricavate nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 664/2013 del Tribunale di Napoli in conformità all'accoglimento dei motivi di opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si è costituito l'istituto di credito creditore procedente nella Controparte_1
procedura RGE n. 316/2016, il quale ha evidenziato “atteso che il credito assegnato alla banca non
è oggetto di contestazione e che alcuna domanda è stata proposta nei confronti della stessa, la Credit
Agricole Italia Spa si costituisce al solo fine di garantire il rispetto del principio del contradittorio e di verificare che alcuna contestazione e/o domanda venga proposta in suo danno dalle altre parti”.
Tutti gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
***
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Come è già stato osservato nell'ordinanza del G.E. del 20.04.2022, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la modifica del progetto distributivo successivamente approvato, “il creditore procedente non ha privilegio da far valere nel progetto con riguardo Controparte_2 alla procedura 664/13, ma è creditore chirografario, ad eccezione di quanto liquidato in prededuzione ex art. 2770 c.c., ma con esclusione delle spese di protesto”.
Tale circostanza non è stata smentita dalla produzione di documentazione di segno contrario, ed anzi è rimasta invero incontestata anche dal diretto interessato , che Controparte_2
ha prestato acquiescenza in sede esecutiva alle modifiche apportate sul punto al piano di riparto poi approvato il successivo 01.06.2022, senza presentare contestazioni o opposizioni al riguardo.
Inoltre, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha offerto prove di alcun tipo eventualmente idonee a dimostrare la diversa e migliore graduazione del proprio credito. pagina 3 di 5 Pertanto, in mancanza di prova circa la natura privilegiata del credito per capitale ed interessi, esso non può che considerarsi chirografario.
E' fondato anche il secondo motivo di opposizione, quello inerente l'originaria graduazione riconosciuta al credito di CP_4
Come correttamente osservato dall'opponente, è intervenuto nella procedura CP_4 esecutiva in data 14.06.2016, facendo valere un credito vantato verso la sola , CP_10
assistito da ipoteca giudiziale iscritta in data 25.10.2013, in epoca successiva cioè al pignoramento, trascritto da il 10.05.2013 contro la . Controparte_2 CP_10
Correttamente, di conseguenza, il giudice dell'esecuzione, nel fissare i criteri per la modifica del progetto di distribuzione, ha ritenuto “che non abbia alcun credito in privilegio Controparte_4 ipotecario da far valere nella procedura esecutiva R.G.E. n. 664/2013, in quanto l'ipoteca giudiziale è stata iscritta il 25.10.2013, successivamente al pignoramento trascritto il 10.05.2013, in applicazione dell'art. 2916 c.c., secondo cui “nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento”.
Nella presente sede contenziosa il creditore non si è costituito e non ha dunque CP_4
offerto argomenti di segno contrario volti ad orientare la decisione del giudice in senso diverso.
Condividendosi dunque il principio di diritto applicato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza del 20.04.2022, anche il secondo motivo di opposizione deve essere accolto.
Può dunque essere accolta l'opposizione ex art. 617 cpc proposta da Parte_1
avverso l'originaria ordinanza del G.E. del 13.01.2022 di approvazione del
[...] progetto di distribuzione, con conseguente modifica di quel progetto e conferma invece del progetto distributivo approvato in data 01.06.2022 contenente le modifiche conseguenti all'accoglimento dei motivi di opposizione.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del contegno processuale delle parti soccombenti, e precisamente dell'acquiescenza manifestata dai creditori interessati e all'ordinanza del Controparte_2 Controparte_4
01.06.2022 con cui è stato modificato, in senso a loro peggiorativo, il progetto di distribuzione pagina 4 di 5 in sede esecutiva, avverso la quale non risulta essere stata presentata opposizione ex artt. 512
e 617 cpc.
Le spese di lite si compensano anche in confronto dell'unico creditore costituito Credit
Agricole Italia spa, nei cui confronti non è stato sollevato alcun motivo di opposizione.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
, , Controparte_7 CP_5 Controparte_12 Controparte_8 CP_9
;
[...] CP_10
2) accoglie l'opposizione presentata da e per l'effetto, in Parte_1
riferimento alla procedura esecutiva n. 644/2013 RGE, revoca definitivamente il progetto di distribuzione inizialmente approvato con ordinanza del 13.01.2022, e conferma invece il progetto di distribuzione approvato con ordinanza del 01.06.2022;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 13.10.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5