Art. 15.
L' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".
L' articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".