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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12149/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12149/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. CATTANEO EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CATTANEO EMANUELA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) I coniugi vivranno separati Per_ con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore della coppia, , è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, ossia – a mero titolo esemplificativo – il percorso scolastico, la pratica degli sport, il tempo libero, le vacanze, le visite mediche e le cure sanitarie di ogni genere, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) La casa coniugale sita a Trenzano (BS),
Via Castelli n. 11C, di proprietà al cinquanta per cento ciascuno tra i coniugi, viene assegnata alla
1 moglie, con tutto quanto in essa contenuto, che continuerà ad abitarla con la figlia fino a che quest'ultima non diverrà economicamente indipendente. Il signor si è trasferito a Pt_1
CC (BS) in Via Kennedy n. 27/d, asportando dalla casa coniugale i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà. 4) Il signor avrà diritto di tenere con sé la figlia ogni volta Pt_1 che lo vorrà, e, vista l'età, concorderà direttamente con la stessa i tempi e le modalità di visita della minore, fermo restando l'obbligo di rispettare i suoi impegni scolatici, educativi, sportivi e ricreativi.
5) Ciascun genitore si impegnerà a promuovere e mantenere i rapporti affettivi e di visita con il proprio ramo parentale. 6) Il signor si impegna a contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 mediante il versamento mensile di € 500,00 (cinquecento/00). I suddetti pagamenti saranno effettuati a favore della moglie entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà rivalutato di anno in anno in base ai tassi di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con riferimento al mese successivo a quello di pronuncia della sentenza di divorzio. Con la sottoscrizione della presente le parti dichiarano che sino alla data odierna i versamenti sono stati regolari e di non avere nulla a che pretendere. 7) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del Protocollo del Tribunale di Brescia. 8) L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla signora 9) Le parti dichiarano e si danno CP_1
reciprocamente atto di rinunciare a reciproci assegni di mantenimento. 10) Le spese di giudizio sono integralmente a carico del signor . Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Pt_1 sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORZINUOVI (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2008), risultano separate dal giorno 1/10/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
TA ET DR CH
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12149/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. CATTANEO EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CATTANEO EMANUELA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) I coniugi vivranno separati Per_ con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore della coppia, , è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore, ossia – a mero titolo esemplificativo – il percorso scolastico, la pratica degli sport, il tempo libero, le vacanze, le visite mediche e le cure sanitarie di ogni genere, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) La casa coniugale sita a Trenzano (BS),
Via Castelli n. 11C, di proprietà al cinquanta per cento ciascuno tra i coniugi, viene assegnata alla
1 moglie, con tutto quanto in essa contenuto, che continuerà ad abitarla con la figlia fino a che quest'ultima non diverrà economicamente indipendente. Il signor si è trasferito a Pt_1
CC (BS) in Via Kennedy n. 27/d, asportando dalla casa coniugale i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà. 4) Il signor avrà diritto di tenere con sé la figlia ogni volta Pt_1 che lo vorrà, e, vista l'età, concorderà direttamente con la stessa i tempi e le modalità di visita della minore, fermo restando l'obbligo di rispettare i suoi impegni scolatici, educativi, sportivi e ricreativi.
5) Ciascun genitore si impegnerà a promuovere e mantenere i rapporti affettivi e di visita con il proprio ramo parentale. 6) Il signor si impegna a contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 mediante il versamento mensile di € 500,00 (cinquecento/00). I suddetti pagamenti saranno effettuati a favore della moglie entro il giorno 25 di ogni mese, mediante bonifico bancario. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà rivalutato di anno in anno in base ai tassi di rivalutazione ISTAT per le famiglie di operai e impiegati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con riferimento al mese successivo a quello di pronuncia della sentenza di divorzio. Con la sottoscrizione della presente le parti dichiarano che sino alla data odierna i versamenti sono stati regolari e di non avere nulla a che pretendere. 7) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti secondo i criteri stabiliti dalle linee guida del Protocollo del Tribunale di Brescia. 8) L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla signora 9) Le parti dichiarano e si danno CP_1
reciprocamente atto di rinunciare a reciproci assegni di mantenimento. 10) Le spese di giudizio sono integralmente a carico del signor . Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della Pt_1 sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORZINUOVI (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2008), risultano separate dal giorno 1/10/2020 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
TA ET DR CH
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