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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIAMMATTEO RONA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Novate Milanese,
Via Morandi, 28
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: per le causali di cui in narrativa in fatto e in diritto, previo accertamento dell'inadempimento di accertare e/o dichiarare la risoluzione Controparte_1
del contratto professionale inter partes per responsabilità del professionista, ovvero in ogni caso, anche in mancanza di risoluzione del contratto, accertare e/o dichiarare comunque la cessazione di qualsiasi rapporto tra le parti, e per l'effetto condannare il geom. alla restituzione alla signora delle somme Controparte_1 Parte_1
dalla stessa a lui versate, nonché al risarcimento del danno in favore di quest'ultima, il tutto nella misura complessiva pari ad € 16.068,42 – di cui € 14.936,46 per restituzione compensi versati, € 1.131,96 per danno emergente da spese legali e tecniche di assistenza stragiudiziale – ovvero nella diversa maggiore o minore misura che sarà accertata nel corso del giudizio, occorrendo, anche ritenuta di giustizia anche in via equitativa, ed in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese documentate e compenso professionale all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, c.p.a. ed i.v.a. di legge e successive spese occorrende.”
pagina 2 di 8 Ragioni della decisione
1. ha convenuto in giudizio il geometra Parte_1 Controparte_1
esponendo di aver conferito al medesimo, anche nell'interesse delle proprie figlie e nel novembre 2023, l'incarico professionale per Parte_2 Parte_3
“Attività preliminare e presentazione CILAS per l'accesso alle detrazioni fiscali
Superbonus 110%”, relativamente alla ristrutturazione dei due fabbricati di loro proprietà siti entrambi in Rho, il primo, alla Via Resegone nn. 2-4, e, il secondo, al
Corso Europa n. 139 (catastalmente Corso Sempione), come indicato nelle “Offerte del professionista” (rispettivamente) n. 21/2022 del 17/11/2023 e n. 22/2022 del 17/11/2022 allegate al ricorso come doc.1.
Il geometra si era impegnato a individuare sia l'impresa edile cui affidare l'appalto CP_1
delle opere sia l'istituto di credito disposto ad acquistare il credito di cui ai bonus edilizi.
Lo stesso e la sua collega di studio arch. erano stati incaricati anche di Persona_1
trasmettere allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Rho la CILAS con la relativa documentazione di legge.
Per l'incarico, la signora evidenzia di aver corrisposto al geometra come Pt_1 CP_1
concordato, l'importo complessivo di euro 14.936,46.
Nonostante le promesse fatte e l'impegno preso, tuttavia, il geom. non aveva CP_1
individuato alcuna banca né altro istituto di credito o altra finanziaria effettivamente disponibile all'acquisto del credito, sia per l'ecobonus 110% sia per le ristrutturazioni edili.
Risultava inoltre incerta la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, né era stata rinvenuta un'impresa edile disposta ad eseguire le opere.
Considerati gli elevati costi che le signore e avrebbero comunque dovuto Pt_1 Pt_2
sostenere per un'operazione dai profili tutti da definire, con scadenze di legge ormai prossime, e con tutti i rischi del caso, le stesse addivenivano alla determinazione di non pagina 3 di 8 ristrutturare le proprietà e di non realizzare alcuna opera di efficientamento energetico, sollevando il geometra da qualsiasi ulteriore incarico. CP_1
A seguito della richiesta di mettere a loro disposizione tutta la documentazione relativa all'attività dallo stesso già svolta e già regolarmente retribuita, il geom. solo dopo CP_1
insistenti solleciti metteva a disposizione la documentazione richiesta.
L'attrice, dopo aver effettuato l'accesso agli atti presso il , esaminata la CP_2
documentazione predisposta dal geom. prendeva cognizione del fatto che CP_1
quest'ultimo aveva omesso di svolgere attività e predisporre parte della documentazione già regolarmente pagata.
La stessa dava quindi mandato ad altra professionista di sottoporre ad esame l'attività svolta e la documentazione predisposta dal geom. CP_1
Dall'esame della documentazione emergevano gravissimi inadempimenti, che inficiavano addirittura la validità della CILAS, rendendola tamquam non esset, stante la mancata predisposizione di documenti da allegare necessariamente alla stessa, documenti che il geom. avrebbe dovuto predisporre, in base all'incarico CP_1
conferitogli, e per i quali era stato in ogni caso regolarmente pagato dalla signora Pt_1
Conseguentemente, quest'ultima comunicava al convenuto la propria volontà di risolvere il contratto per gravissimo inadempimento, chiedendo la restituzione dei compensi versati, con riserva di risarcimento del danno.
La richiesta risultava priva di riscontro, così come il successivo invito alla negoziazione assistita.
Per tali ragioni, la ricorrente chiede che, previo accertamento dell'inadempimento di venga dichiarata la risoluzione del contratto professionale inter Controparte_1
partes per responsabilità del professionista, o comunque la cessazione di qualsiasi rapporto tra le parti, e che, per l'effetto, il geom. venga Controparte_1
condannato alla restituzione alla medesima delle somme dalla stessa a lui versate e al pagina 4 di 8 risarcimento del danno causatole, il tutto nella misura complessiva pari a € 16.068,42 – di cui € 14.936,46 per restituzione compensi versati, € 1.131,96 per danno emergente da spese legali e tecniche di assistenza stragiudiziale – ovvero nella diversa maggiore o minore misura da accertarsi nel corso del giudizio.
2. nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di Controparte_1
fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato quindi dichiarato contumace.
Alla prima udienza, l'attrice è stata autorizzata a depositare ulteriore documentazione, oggetto di rituale notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., al convenuto contumace.
All'udienza successiva, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
3. La domanda è fondata e va pertanto accolta, per le ragioni di seguito precisate.
Va evidenziato che le circostanze di fatto dedotte in citazione trovano riscontro nei documenti allegati.
Benché le offerte allegate sub doc.1 non siano a firma autografa del geometra ma CP_3
rechino soltanto l'indicazione del nome, il conferimento dell'incarico è stato provato grazie alla produzione del documento 2, indirizzato allo “Sportello Unico Edilizia del
Comune di RHO, ai sensi dell'Art. 5 D.p.r. 380/2001” che è stato sottoscritto dal resistente quale DL. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato, con la produzione del doc.3,
l'avvenuto pagamento, in favore di della somma di € 3.875,03, Parte_4
in data 25.11.2022, della somma di € 3.593,21, in data 2.12.2022, della somma di €
1.796,60, in data 20.2.2023, della somma di € 1.937,51, in data 1.3.2023, della somma di € 1.796,60, in data 7.3.2023 e della somma di € 1.937,51, in data 20.3.2023.
Gli importi corrispondono a quelli richiesti dal geometra con le parcelle e le fatture CP_1
dal medesimo inviate alla signora (doc.4). Pt_1
L'inadempimento è stato contestato al convenuto con comunicazione inviata via pec dalla ricorrente in data 1dicembre 2023 (doc.7). pagina 5 di 8 Dalla relazione dell'ing. Letizia AN, allegata quale doc.6, si evince che:
“1) La documentazione è mancante della relazione energetica “Ex legge 10” – compenso richiesto € 1.500,00;
2) Non risulta fornita alcuna “Ape convenzionale Pre e Post intervento” – compenso richiesto € 500,00;
3) La presentazione della CILAS è avvenuta allegando unicamente una relazione generica degli interventi senza nessun altro allegato tecnico (di cui ai p.ti 1) e 2)) – compenso richiesto € 800,00”.
Anche in tale sede sono stati verificati i pagamenti effettuati, avendo la signora Pt_1
fornito all'ing. AN copia delle fatture unitamente alle relative ricevute di pagamento, da cui si evince che “il compenso spettante è stato interamente corrisposto al geom. mediante tre fatture (Allegato B): parcella n. 058/22 (fattura elettronica CP_1
n.54 del 02/12/2022 di € 3.593,21), parcella n.012/23 (fattura elettronica n.6 del
20/02/23 di € 1.796,61), parcella n.014/23 (fattura elettronica n. 13 del 07/03/2023 di €
1.796,61) per un totale di 7.186,41, comprensivo di IVA e contributo Cassa Previdenza
Geometri,” come indicato nel preventivo n. 021/2022 del 17/11/2022.
Si tratta delle stesse fatture prodotte in giudizio quale allegato 4.
Avendo la ricorrente fornito la prova del conferimento dell'incarico e del pagamento degli onorari dovuti al geometra sarebbe spettato a quest'ultimo dimostrare di aver CP_1
esattamente adempiuto alle proprie prestazioni professionali. Tuttavia, il convenuto, restando contumace, non ha fornito la prova del proprio adempimento.
Ai sensi dell'art. 1176 c.c., nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nel caso di specie, è risultato provato che il convenuto non si è attenuto a tale regola.
Appare quindi fondata la domanda di accertamento dell'inadempimento del convenuto, al quale il mandato è stato revocato con la citata pec del 1° dicembre 2023. pagina 6 di 8 All'inadempimento, consegue l'obbligo del geometra di restituire le somme CP_3
ricevute in pagamento delle prestazioni non rese o, comunque inesattamente adempiute.
Poiché i pagamenti risultano provati nella misura di € 14.936,46, il convenuto, per effetto della risoluzione del rapporto contrattuale, va condannato a restituire detto importo alla ricorrente, oltre interessi legali dal 1° dicembre 2023 al saldo effettivo.
Va respinta la richiesta di rivalutazione monetaria di detta somma, trattandosi di debito di valuta.
La signora ha chiesto anche il risarcimento del danno, pari alle spese legali Pt_1
sostenute (€ 661,96 per danno emergente da spese legali) e poiché la stessa ha fornito la prova di tali esborsi, relativi al compenso dell'avv. Rona: fattura 33/2023 per € 420,68 e fattura 36/2023 per € 241,28 (all. 9), tale importo dovrà esserle rifuso dal convenuto, maggiorato degli interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo effettivo.
Non è dovuta invece la somma di € 470,00, dalla stessa versata all'ing. AN relativamente ad “attività preliminare superbonus e presentazione Cilas 2 immobili in
Rho” (all.10). Si tratta infatti di esborsi che la ricorrente avrebbe dovuto comunque sostenere e che, stante la restituzione disposta degli importi versati al geometra CP_1
non può ottenere due volte.
Il convenuto va quindi condannato a pagare, complessivamente, in favore di Parte_1
la somma di € 15.598,42, oltre interessi legali dal 1° dicembre 2023, quanto
[...]
all'importo di € 14.936,46, e dalla data di notifica del ricorso, quanto all'importo di €
661,96, sino al saldo effettivo.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in misura comunque non superiore all'importo indicato nella nota spese depositata dal difensore di parte ricorrente in data 14 maggio 2025, seguono la soccombenza. pagina 7 di 8
P.Q.M.
il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni altra Parte_1 Parte_4
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta che il convenuto si è reso inadempiente al mandato professionale conferitogli dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiarato risolto il contratto di prestazione d'opera professionale, lo condanna alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1
ricevute a titolo contrattuale e al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, per un importo complessivo di € 15.598,42, oltre interessi legali dal 1° dicembre 2023, quanto all'importo di € 14.936,46, e dalla data di notifica del ricorso, quanto all'importo di € 661,96, sino al saldo effettivo.
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 264,00 per anticipazioni e in € 3.600,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 12.8. 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 8 di 8