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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VO
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 766/ 2023 R.G. Lav.
All'udienza del 06/10/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. RA OL sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. MISURALE PAOLA e per il resistente
[...]
a procuratrice con l'Avv. ROSSO ANDREA. CP_1
L'avv. MISURALE contesta l'elaborato del CTU quanto alle conclusioni raggiunte per il carcinoma vescicale;
afferma che l'ausiliario, calando i principi nel caso concreto, ha errato nel non affermare il nesso di causa;
evidenzia come la malattia professionale sia stata riconosciuta da;
richiama altresì il contenuto delle prove orali, soprattutto le CP_2 dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, tutti informati sul periodo di lavoro effettivamente prestato dal;
afferma che, al contrario, i testi avversari hanno Pt_1 riferito solo su un periodo successivo;
rileva che la lavorazione del benzolo determina lo sviluppo di ammine aromatiche cancerogene;
rileva altresì come l'ausiliario si sia concentrato sull'esame della neoplasia polmonare più che quella vescicale oggetto di causa, pur riconoscendo il collegamento tra tale ultima patologia e l'ambiente di lavoro;
afferma che il quadro probatorio consente, al contrario, di ritenere già provato il nesso di causa;
chiede, in alternativa, che il Giudice disponga una chiamata a chiarimenti del CTU
o comunque una integrazione della relazione con lo svolgimento di studi epidemiologici;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
1 L'avv. ROSSO discute a sua volta la causa rilevando come il carcinoma polmonare non sia oggetto di causa ed afferma che, al contrario, il CTU ha escluso in maniera chiara la sussistenza del nesso di causa tra neoplasia vescicale e ambiente di lavoro;
richiama anche le osservazioni del proprio CTP;
evidenzia come il CTU abbia rilevato l'assenza di ripresa di tale malattia negli ultimi sette anni, prendendo anche espressa posizione circa l'effettiva esposizione del lavoratore a noxa trattandosi di lavorazioni a ciclo chiuso;
afferma che la prova qualificata nel nesso di causa, che incombeva sui ricorrenti, non sia stata raggiunta;
rileva come il CT di parte ricorrente non ha formulato osservazioni all'elaborato; si oppone all'ammissione del supplemento istruttorio sollecitato da controparte;
chiede, quindi, le reiezione del ricorso.
L'avv. MISURALE replica, affermando che nel caso di specie non rileva la non incidenza della neoplasia vescicale sulla morte del de cuius; contesta che la prova abbia confermato che le lavorazioni si svolgessero a ciclo chiuso;
conclude come in atti.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 17.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VO
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa RA OL all'udienza del 06/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 766/2023 R.G. Lav. tra
- e , entrambi quali eredi di Parte_2 Parte_3 Per_1
, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GIACCHINO JGOR, che li rappresenta e
[...] difende, unitamente all'Avv. MISURALE PAOLA, in forza di mandati in atti ricorrenti
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROSSO Controparte_1
ANDREA, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2023 e Parte_2 Parte_3 quali eredi (rispettivamente moglie e figlio) di hanno dedotto che il loro Persona_1 congiunto, assunto alle dipendenze (poi e Controparte_3 Controparte_4
il 21.11.1967, nel corso della trentennale attività lavorativa fino al Controparte_1 pensionamento avvenuto il 1.1.1995 era stato massicciamente esposto a polveri e vapori contenenti Idrocarburi Policiclici Aromatici ed ammine aromatiche e che, in dipendenza di tale esposizione, aveva sviluppato la malattia professionale “tumore alla vescica” / “carcinoma uroteliale papillare”, riconosciuta da il 13.10.2014 (con un grado di menomazione del CP_2
50%), che ne aveva compromesso gravemente le condizioni psicofisiche fino al decesso avvenuto il 5.8.2020
I due ricorrenti hanno, quindi, chiamato in causa la società Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali tutti subiti dal de cuius
(danno biologico personalizzato, morale ed esistenziale), detratto l'indennizzo Persona_1
, nella misura di complessivi € 385.091,25. CP_2
Si è costituita regolarmente in giudizio eccependo il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dei ricorrenti ed il suo difetto di legittimazione passiva (non avendo mai lavorato alle sue dirette dipendenze), nonchè contestando la fondatezza nel Persona_1 merito del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
La convenuta ha affermato che non aveva mai utilizzato direttamente, e Persona_1 quindi manipolato, le sostanze di processo e mai aveva operato in un ambiente saturo di polveri, fumi, vapori e sostanze aereo-disperse. La produzione di coke, secondo la convenuta, non comprendeva (nemmeno nel periodo di lavoro del presso lo stabilimento di Cairo Pt_1
Montenotte) alcun processo di sintesi di sostanze chimiche, ivi compresi i composti come le ammine aromatiche;
gli agenti chimici genericamente noti come 'idrocarburi policiclici aromatici' (IPA) erano, invece, presenti, ma non costituivano un'esposizione occupazionale pericolosa, anche per l'attuazione da parte dell'azienda di adeguate misure di prevenzione.
4 Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, l'acquisizione di copia degli atti di cui al procedimento penale n. 236/15 mod. 45 e della pratica relativa alla malattia professionale riconosciuta CP_2 al nonché con il licenziamento di CTU medico legale. Pt_1
All'esito, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU insistendo per l'accoglimento del ricorso, previa eventuale chiamata a chiarimenti dell'ausiliario o previo approfondimento istruttorio, mentre il difensore della convenuta ha insistito per il rigetto del ricorso.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti sollevata dalla convenuta è infondata e deve essere respinta.
, infatti, si è limitata a dedurre l'assenza di prova della qualità di eredi CP_1 del signor in capo ai ricorrenti e senza Persona_1 Parte_4 Parte_3 però specificamente contestare la circostanza.
Nulla opponendo la convenuta, poi, la difesa attorea ha depositato copia delle certificazioni anagrafiche attestanti il legame di parentela tra (moglie) e Parte_2
(figlio) e quindi la qualità di legittimari. Parte_3 Persona_1
La Suprema Corte ha recentemente chiarito che “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare
(...) gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (Cass. n. 390/25).
E' infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
non ha, infatti, contestato i passaggi proprietari che hanno Controparte_1 interessato lo stabilimento ove ha sede la cokeria di Cairo Montenotte, stabilimento che all'atto
5 dell'assunzione del era di proprietà di (poi fusa per Pt_1 Controparte_3 incorporazione nella , quindi è stato oggetto di conferimento in favore Controparte_4 della (poi e quindi Controparte_5 Controparte_1 CP_6
n. ), fusa per incorporazione nella con
[...] P.IVA_1 Controparte_7
P.I. n. , a sua volta fusa per incorporazione nella - P.IVA_2 Controparte_5
P.I. (odierna convenuta). P.IVA_3
Non assume rilevanza a fini di causa il fatto che la convenuta sia Controparte_1 stata costituita solo nel 2007 e non abbia, all'epoca del , avuto la gestione materiale Pt_1 dello stabilimento.
Ciò detto, tuttavia, nel merito all'esito dell'istruttoria il ricorso si è rivelato infondato.
e hanno agito in giudizio nei confronti di Parte_4 Parte_3 quale successore dell'ex datore di lavoro del loro congiunto Controparte_1 Per_1
in allora proprietaria dello stabilimento di Cairo Montenotte),
[...] Controparte_3 affermando che quest'ultimo aveva contratto, a seguito dell'esposizione in ambito lavorativo a idrocarburi policiclici aromatici ed ammine aromatiche, un tumore alla vescica che aveva determinato un danno biologico pari almeno al 50% (grado di menomazione riconosciuto da
). CP_2
I ricorrenti hanno quindi rivendicato, iure hereditario, un importo quantificato in complessivi € 385.091,25 a titolo di risarcimento di tutti i danni (biologico personalizzato, morale ed esistenziale) patiti dal de cuius in ragione della malattia professionale dedotta in giudizio.
I numerosi testi escussi hanno confermato che operaio addetto al Persona_1 reparto benzolo (ove si distillavano il benzolo, la naftalina ed altre sostanze destinate alla commercializzazione e si recuperavano altri semilavorati), nel reparto catrame (ove si effettuava la distillazione del catrame con recupero dei sottoprodotti quali oli e vapori e la pece che veniva scaricata in vasche a cielo aperto), nell'area solfatazione (dove avveniva il processo di abbattimento dell'ammoniaca) ed anche per un certo periodo vigile del fuoco, sia stato in
6 qualche misura esposto in ambito lavorativo a polveri, fumi e gas di cokeria, soprattutto dall'assunzione fino alla fine degli anni ottanta.
Il teste , in particolare, ha dichiarato: “nella sala macchina avveniva Tes_1
l'estrazione dal gas in un impianto chiuso, all'interno del ciclo di produzione l'olio benzolato e debenzolato andava nei lavatori per la pulizia del gas, gli impianti avevano degli sfiati che andavano fuori dal caseggiato e dallo sfiato uscivano vapori di sostanze tipo benzolo, catrame e ammoniaca e gli odori terribili rientravano all'interno della sala macchine, preciso che e non
c'erano aspiratori”; “vicino al reparto benzolo c'era l'area di stoccaggio del carbone dove c'era una notevole quantità di polvere il carbone veniva mosso di continuo per caricarlo sui nastri. Il carbone veniva raffreddato con getti di acqua e i vapori andavano a cielo aperto dentro la torre di spegnimento, quando lavoravo io nel periodo sino a fine anni 1980 mancava il sistema di abbattimento delle polveri, quando è stato inserito io non lavoravo più come operaio”.
Il teste ha ricordato: “tutta l'area dello stabilimento era coinvolta dal carico Tes_2 del carbon fossile che avveniva nelle aree di stoccaggio e nello stabilimento c'era molta polvere.
Non avevamo nessun dispositivo di sicurezza avevamo dei guanti per i lavori manuali, non avevamo mascherine se non in casi particolari quando si entrava in qualche serbatoio. Il reparto
Benzolo” (dove lavorava ) “era quello più inquinante per chi ci lavorava e nei Pt_1 controlli sanitari che venivano fatti periodicamente monitoravano la situazione e in caso di analisi con valori superiori al consentito gli addetti venivano spostati a lavorare in altri reparti”.
Il teste ha confermato che l'area di stoccaggio e di carico del carbon fossile e la Tes_3 cokeria erano fortemente inquinate (“il reparto coke era pieno di fumi e vapori”; “quando il coke incandescente veniva raffreddato con getti di acqua, si generava molto vapore mischiato a Per_ polveri di carbone”) e che era stato esposto a sostanze chimiche (“è vero che è Pt_1 stato esposto a tantissime sostanze chimiche il cui nome esatto però, ad esempio le ammine aromatiche, non conosco”).
7 I testi indicati da parte convenuta hanno per lo più descritto la situazione in cui operavano i reparti dello stabilimento di Cairo Montenotte dagli anni novanta in poi, quando sono state effettivamente introdotte procedure che garantivano una maggiore sicurezza per gli operatori.
Il teste (quadro presso dal 1997) ha, poi, confermato che Tes_4 CP_1 durante le lavorazioni della cokeria si sviluppavano idrocarburi policiclici aromatici, ma non ammine aromatiche: “confermo che la produzione di coke non comprendeva un processo di sintesi di sostanze chimiche comprese le ammine aromatiche che, aggiungo, non sono presenti neppure come sottoprodotti;
preciso che si tratta di sostanze che si utilizzano in altri cicli produttivi, ad esempio nell'industria dei coloranti. Adr: quali sottoprodotti della produzione di coke ci sono il catrame ed il suo derivato, la pece, che però venivano trattati in altri reparti;
aggiungo che la distillazione del catrame per il prodotto finale pece era già stata soppressa dagli anni '70. Adr: gli idrocarburi policiclici aromatici sono un agente chimico generico che si forma in tutti processi in cui viene ossidata una sostanza organica in difetto d'aria quindi con poco ossigeno. Adr: il processo per la produzione di coke è anossido perchè avviene in difetto di aria per cui anche il catrame può contenere idrocarburi policiclici aromatici”.
La documentazione prodotta in atti (Consulenza eseguita dal reparto Ambulatorio
Cardiologia del 2/04/2019; relazione della ASL n. 2 Savonese del 21.12.2018) porta, poi, a ritenere provato che sia stato fumatore in gioventù di circa 15 sigarette al Persona_1 giorno, cessando verso i 40-45 anni.
E' stato, quindi, licenziato accertamento tecnico medico legale al fine di verificare la ricorrenza di un nesso di causa tra la patologia dedotta in giudizio (“tumore alla vescica” /
“carcinoma uroteliale papillare”) e l'attività lavorativa del congiunto dei ricorrenti.
Il CTU dott. a concluso affermando che, mentre può ritenersi fortemente Per_2 probabile il nesso causale/concausale tra la diversa patologia (neoplasia polmonare) che aveva determinato la morte del e l'attività lavorativa svolta dallo stesso presso lo Pt_1 stabilimento di Cairo Montenotte, in base alla documentazione disponibile, comprese la dichiarazioni di rappresentanti dell'azienda e di lavoratori, preso atto di quanto è noto sul ciclo
8 lavorativo e tenuto conto dei provvedimenti normativi vigenti nonché della letteratura scientifica
(con particolare riferimento alla IARC), non vi sono elementi sufficienti per concludere - non già possibilmente ma con forte probabilità - a favore di un nesso tra l'attività lavorativa svolta dal e la neoplasia vescicale da cui fu affetto nel 2013. Pt_1
Il dott. sul punto, ha confermato che nel dicembre del 2013 era stata Per_2 diagnosticata al la patologia “carcinoma uroteliale papillare infiltrante” ed ha Pt_1 precisato che:
- la “produzione del coke” è compresa dalla legislazione italiana nella lista 1 delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (decreto del 14 gennaio 2008
e successive modifiche in G.U. del 19 marzo 2010) e il “Tumore della vescica (C67)”
è stato inserito nella nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al
D.M. 9.4.2008 (G.U. n.169 del 21.7.2008) sotto due diverse Voci: n. 33: “Tumore della vescica causato dall'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici”
(“Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a)
Produzione dell'alluminio con processo Soderberg;
b) Produzione ed impiego di pece;
c) Produzione di gas del carbone) e n. 39: “Tumori della vescica causati da amine aromatiche e derivati” (“Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche cancerogene”);
- in base a tali riferimenti, l' ha ritenuto dimostrato il nesso tra l'esposizione a CP_2 dette sostanze nel corso dell'attività lavorativa e il K vescicale che colpì il
, riconoscendo rendita per malattia professionale (tabellata); Pt_1
- il DVR della convenuta, acquisito nel corso delle operazioni peritali, si conclude con alcune considerazioni generali che riguardano tutto il ciclo, sostenendo che
“l'assorbimento nell'organismo di agenti cancerogeni del processo di cokeria (in particolare, benzene e idrocarburi policiclici aromatici) è altamente improbabile.
Infatti, nelle normali condizioni di lavoro il personale non viene a contatto diretto con le suddette sostanze in quanto: - non sono presenti in misura significativa nelle lavorazioni effettuate, per cui di fatto non vi è esposizione occupazionale in relazione
9 alle attività svolte (reparti SS e;
- l'attività lavorativa svolta comporta CP_1 un'interazione occasionale o saltuaria con i processi di cokeria (Manutenzione) o con le relative sostanze (Laboratorio), e comunque con l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione;
- sono state efficacemente applicate le misure tecniche, organizzative, procedurali nonché di protezione ed igiene individuale (compreso
l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale dove necessario) idonee a ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori (reparti Forni e Ciclo Gas)”;
- il fumo di sigarette è un fattore di rischio certo (anzi di gran lunga il più frequente) per il cancro del polmone e - anche se in misura diversa ma pur sempre rilevante - per quello della vescica: nel caso in esame, l'abitudine tabagica del cessò Pt_1 approssimativamente nel 1985, quindi circa 28 anni prima della data di diagnosi della neoplasia vescicale e circa 35 anni prima della data di diagnosi della neoplasia polmonare;
- in generale, comunque, “l'abitudine al fumo di sigarette non esclude di per sé
l'eventuale importanza del concorso dell'esposizione ad altri cancerogeni - naturalmente una volta che vi siano sufficienti elementi conoscitivi in proposito - ai fini della definizione delle cause della patologia”;
- “la produzione del coke è stata studiata come fonte di agenti cancerogeni noti, come oli minerali e catrame, che sono associati a tumori della pelle, della laringe, del polmone, della vescica e dei reni: i composti del coke sono dunque stati associati ad un aumento del rischio di cancro al polmone e di altri tipi di tumore, anche dell'apparato urinario. Peraltro l'IARC non ritiene ancora che vi siano prove adeguate a ritenere del tutto correlabile il cancro della vescica ad esposizioni professionali durante la produzione di coke (IARC. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 100 F. A review of human carcinogens. Part F: chemical agents and related occupations. Lyon: IARC;
2012)”; “analoga considerazione si può dedurre per il processo di gasificazione del carbone
(documento IARC “Coal gasification”, secondo il quale risulta assodata la cancerogenicità per il polmone e non -ancora?- per la vescica)”.
10 Dopo aver, quindi, approfonditamente esaminato tutte le risultanze processuali e dato conto della letteratura scientifica più accreditata sull'argomento, quanto al nesso causale tra il tumore alla vescica e l'attività lavorativa del nella cokeria di Cairo Montenotte il Pt_5 dott. a affermato: “ritengo che il nesso tra l'attività lavorativa del sig. e Per_2 Pt_1 la neoplasia vescicale sia possibile perchè non sarebbe a mio parere corretto negare del tutto che in un ciclo produttivo come quello in oggetto egli non abbia potuto essere esposto a cancerogeni per l'apparato urinario e in particolare per la vescica;
ciò del resto potrebbe essere avvalorato dalla decisione dell di riconoscere la malattia professionale ma in questa sede CP_2
- stante anche la posizione nettamente negatoria dell'azienda - a mio parere occorrerebbero maggiori elementi informativi/documentali (che non trovo presenti) sull'effettiva esposizione, non solo occasionale o sporadica, del soggetto alle singole sostanze con proprietà certamente cancerogene per la vescica. In definitiva, sulla base della contraddittorietà dei documenti esibiti dalle parti e preso atto del complesso dei riferimenti normativi e di letteratura ed in particolare dei riferimenti dello IARC, ricordati anche dal C.t. dell , secondo i quali non vi CP_1 sono allo stato sufficienti prove che permettano di collegare il cancro della vescica ad esposizioni lavorative nella produzione di coke, a me pare di non poter esprimere un parere positivo con forte probabilità.”
Le conclusioni del CTU, sorrette da amplissima e articolata motivazione e non contraddette da significativi elementi si segno contrario, appaiono condivisibili e meritano di essere recepite in sede di decisione.
Il CT di parte ricorrente non ha formulato osservazioni critiche in ordine all'elaborato peritale.
La difesa attorea nel corso dell'odierna udienza non ha evidenziato criticità nelle argomentazioni del consulente tali da far ritenere effettivamente erronee le valutazioni del dott.
Per_2
Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c., non è di natura oggettiva per cui incombe al lavoratore, il quale
11 lamenti un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale nocumento, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno nell'altro elemento, mentre spetta al datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le anzidette circostanze, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le necessarie cautele (tra le tante, Cass. n. 1509/21; da ultimo Cass. n. 11631/25).
Nel caso di malattie ed eziologia multifattoriale, poi, la prova della causa di lavoro che grava sul ricorrente deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, essendo esclusa la rilevanza della mera possibilità (in tal senso, Cass. n. 12786/24).
Il dott. a ritenuto meramente possibile un nesso tra attività lavorativa del Per_2
e la neoplasia vescicale da questi sviluppata, ma non ha ravvisato quel rilevante Pt_1 grado di probabilità necessario per l'accoglimento della domanda.
Difettano, di conseguenza, prove certe e preponderanti a sostegno del nesso causale, non potendosi dunque escludere, in applicazione di criteri probabilistici, l'incidenza decisiva di cause extralavorative.
Incombeva sui ricorrenti l'onere di fornire ulteriori significativi elementi atti a sostenere l'affermata derivazione della neoplasia vescicale sviluppata dal de cuius dall'ambiente di lavoro in cui lo stesso aveva operato: non si ravvisano, dunque, ragioni per disporre all'esito dell'accertamento tecnico un approfondimento istruttorio che, allo stato, appare del tutto esplorativo.
In assenza di prova del nesso di causa, la convenuta è esonerata dalla dimostrazione di avere predisposto le specifiche e necessarie misure di sicurezza atte ad impedire il danno.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della questione, risolta solo all'esito di un complesso accertamento tecnico, possono essere integralmente compensate.
Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico delle parti in solido.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Oneri di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Savona, 6.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RA OL
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