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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10385 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA AV, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 17/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 12864 del R.G. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. S. Giannattasio – A- Giannattasio in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato e rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/04/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2021/22, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 62,94 giorni di ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Controparte_2
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.186,15, oltre interessi legali e/o rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 62,94 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2021/22.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
1 Fissata l'udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio ed ha concluso CP_1 chiedendo rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata discussa e decisa all'udienza in data 17/10/25 mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che: Cont
“l'istante, docente di ruolo, espone di aver prestato servizio alle dipendenze del durante il periodo preruolo in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, come da prospetto riassuntivo che segue:
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “IS MATTEI – PCIS00400E” – dal 28/09/2018 al 30/06/2019 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 26,07 Ferie fruite a domanda = 6 Ferie non godute = 20,07.
-a.s. 2019/20: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “IS MATTEI – PCIS00400E” – dal 24/09/2019 al 30/06/2020 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 26,54 Ferie fruite a domanda = 6 Ferie non godute = 20,54.
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “IS MATTEI – PCIS00400E” – dal 04/09/2021 al 30/06/2022 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 28,33 Ferie fruite a domanda = 6 Ferie non godute = 22,33. (Cfr. Contratti di lavoro a tempo determinato e Cedolini). Orbene, la ricorrente si duole nella presente sede di non aver goduto tutte le ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
inoltre, lamenta di non essere stata formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione. Sostiene, dunque, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. Per tale ragione, chiede nella presente sede che le venga riconosciuta l'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n. 62,94 giorni di ferie.” Nel merito deve rilevarsi che la giurisprudenza del Tribunale di Roma che si è espressa in ordine ad analoga fattispecie ( sentenza del 15/05/25 – giud. Cerroni ) ed alla quale si fa espresso rinvio quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. ha affermato:
“L'originaria disciplina per il godimento delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico
2 successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
2.2 La materia è stata innovata dal legislatore con l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6/5/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012,
3 precisando che la disciplina ivi prevista non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013. Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
2.3 Tale normativa interna deve essere interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso,
4 sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C- 233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
2.4 Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità italiana, la quale, con recente pronuncia, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente
5 in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024). Già in precedenza, d'altro canto, il giudice di legittimità italiano aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21780 del 08/07/2022). Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.”
Anche Cass. n. 28587/24 ha affermato:
“Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine CP_1 delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che idocenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro". Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché,
6 ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.”
Di recente anche Cass. n. 11968/25 ha riaffermato il seguente principio:
‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro››. E, nella fattispecie, il convenuto non ha provato di avere inutilmente invitato il CP_1 docente ricorrente a godere delle ferie maturate anche per quanto riguarda durante il periodo di sospensione delle lezioni definiti dai calendari, avvisandolo espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Quindi, in ossequio ai principi sopra richiamati come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta poiché l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante parte ricorrente ha condivisibilmente dedotto in ricorso:
“Ai sensi dell'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. A tali giorni bisogna aggiungere, sempre in proporzione, 4 giorni di festività soppresse. Sulle festività soppresse si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n. 8926, secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti alla docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione: 360 : 30/32 + 4 (Ferie maturate + festività soppresse) = N(numero di giorni lavorati) : X(Ferie risultanti).
7 Quanto, invece, al calcolo dell'indennità sostitutiva, basterà verificare lo stipendio giornaliero della docente e moltiplicarlo così per il numero di ferie non godute. Si allegano i cedolini di Giugno di ogni anno scolastico dai quali emerge lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente, utile per il calcolo di indennità sostitutiva spettante (cfr. Cedolini)………… Pertanto, l'ammontare complessivo di indennità sostitutiva per n. 62,94 giorni di ferie maturate e non godute è pari ad € 4.186,15.” Essendo condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente nel ricorso, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente calcolato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno ad un docente assunto a tempo indeterminato sulla base del numero effettivo di giorni di servizio prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, risulta dal calcolo effettuato in ricorso il numero di 62,94 giorni di ferie che la ricorrente ha maturato e non goduto nel periodo dedotto in ricorso, che, moltiplicato per la retribuzione giornaliera contrattualmente spettante, ammonta all'importo di € 4.186,15 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il convenuto deve, conclusivamente, essere condannato al pagamento di tale CP_1 somma, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito retributivo nel pubblico impiego privatizzato dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/14 e n.147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e della serialità della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute relative ai periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_1 corrispondere la somma complessiva di euro 4.186,15 per i titoli di cui al ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 17/10/25
IL GIUDICE
CA AV
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA AV, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 17/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 12864 del R.G. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. S. Giannattasio – A- Giannattasio in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato e rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/04/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2021/22, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 62,94 giorni di ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Controparte_2
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.186,15, oltre interessi legali e/o rivalutazione
[...] monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 62,94 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2021/22.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
1 Fissata l'udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio ed ha concluso CP_1 chiedendo rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata discussa e decisa all'udienza in data 17/10/25 mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto sulla base delle seguenti ragioni esposte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso che: Cont
“l'istante, docente di ruolo, espone di aver prestato servizio alle dipendenze del durante il periodo preruolo in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, come da prospetto riassuntivo che segue:
-a.s. 2018/19: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “IS MATTEI – PCIS00400E” – dal 28/09/2018 al 30/06/2019 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 26,07 Ferie fruite a domanda = 6 Ferie non godute = 20,07.
-a.s. 2019/20: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “IS MATTEI – PCIS00400E” – dal 24/09/2019 al 30/06/2020 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 26,54 Ferie fruite a domanda = 6 Ferie non godute = 20,54.
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico – “IS MATTEI – PCIS00400E” – dal 04/09/2021 al 30/06/2022 ad orario completo. Ferie maturate (comprensive di festività soppresse) = 28,33 Ferie fruite a domanda = 6 Ferie non godute = 22,33. (Cfr. Contratti di lavoro a tempo determinato e Cedolini). Orbene, la ricorrente si duole nella presente sede di non aver goduto tutte le ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste, di non essere stata adeguatamente informata del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata a goderne;
inoltre, lamenta di non essere stata formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione. Sostiene, dunque, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. Per tale ragione, chiede nella presente sede che le venga riconosciuta l'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n. 62,94 giorni di ferie.” Nel merito deve rilevarsi che la giurisprudenza del Tribunale di Roma che si è espressa in ordine ad analoga fattispecie ( sentenza del 15/05/25 – giud. Cerroni ) ed alla quale si fa espresso rinvio quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. ha affermato:
“L'originaria disciplina per il godimento delle ferie del personale docente era contenuta all'articolo 13, commi 9 e 10, del C.C.N.L. 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, il quale prevedeva, al comma 9, che le ferie dovessero essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la rimanente parte dell'anno poteva essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabiliva, poi, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie in tutto o in parte eventualmente non godute nell'anno scolastico di riferimento per particolari esigenze di servizio, ovvero per motivate esigenze di carattere personale o di malattia, potessero essere godute entro l'anno scolastico
2 successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo articolo 19 del C.C.N.L. 2006/2009, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, poneva alcune precisazioni specificamente rivolte al personale assunto a tempo determinato, stabilendo, al comma 2, che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse potessero essere liquidate al termine dell'anno scolastico o, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La previsione collettiva stabiliva, inoltre, che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto". La norma era interpretata nel senso che il personale docente a termine non fosse obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Sicché, vigente la disciplina contenuta nel C.C.N.L. 2006/2009, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era tenuto a chiedere le ferie, né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni, potendo ricevere la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto a termine.
2.2 La materia è stata innovata dal legislatore con l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile". La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6/5/2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012,
3 precisando che la disciplina ivi prevista non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie", restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1/9/2013. Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
2.3 Tale normativa interna deve essere interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C- 569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso,
4 sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata). 29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C- 233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata).
31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
2.4 Ai principi espressi dal Giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità italiana, la quale, con recente pronuncia, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente
5 in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13440 del 15/05/2024). Già in precedenza, d'altro canto, il giudice di legittimità italiano aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21780 del 08/07/2022). Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, a norma del quadro normativo nazionale vigente, correttamente interpretato, i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.”
Anche Cass. n. 28587/24 ha affermato:
“Questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio per cui il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 e Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024). Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine CP_1 delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che idocenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro". Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché,
6 ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio.”
Di recente anche Cass. n. 11968/25 ha riaffermato il seguente principio:
‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C- 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro››. E, nella fattispecie, il convenuto non ha provato di avere inutilmente invitato il CP_1 docente ricorrente a godere delle ferie maturate anche per quanto riguarda durante il periodo di sospensione delle lezioni definiti dai calendari, avvisandolo espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Quindi, in ossequio ai principi sopra richiamati come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta poiché l'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante parte ricorrente ha condivisibilmente dedotto in ricorso:
“Ai sensi dell'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno. A tali giorni bisogna aggiungere, sempre in proporzione, 4 giorni di festività soppresse. Sulle festività soppresse si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n. 8926, secondo cui, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti alla docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione: 360 : 30/32 + 4 (Ferie maturate + festività soppresse) = N(numero di giorni lavorati) : X(Ferie risultanti).
7 Quanto, invece, al calcolo dell'indennità sostitutiva, basterà verificare lo stipendio giornaliero della docente e moltiplicarlo così per il numero di ferie non godute. Si allegano i cedolini di Giugno di ogni anno scolastico dai quali emerge lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente, utile per il calcolo di indennità sostitutiva spettante (cfr. Cedolini)………… Pertanto, l'ammontare complessivo di indennità sostitutiva per n. 62,94 giorni di ferie maturate e non godute è pari ad € 4.186,15.” Essendo condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente nel ricorso, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente calcolato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno ad un docente assunto a tempo indeterminato sulla base del numero effettivo di giorni di servizio prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, risulta dal calcolo effettuato in ricorso il numero di 62,94 giorni di ferie che la ricorrente ha maturato e non goduto nel periodo dedotto in ricorso, che, moltiplicato per la retribuzione giornaliera contrattualmente spettante, ammonta all'importo di € 4.186,15 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il convenuto deve, conclusivamente, essere condannato al pagamento di tale CP_1 somma, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, trattandosi di credito retributivo nel pubblico impiego privatizzato dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle di cui al D.M. n. 55/14 e n.147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e della serialità della causa, e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute relative ai periodi indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a CP_1 corrispondere la somma complessiva di euro 4.186,15 per i titoli di cui al ricorso, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva CP_1 somma di euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 17/10/25
IL GIUDICE
CA AV
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