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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7875 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa KA Marini Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, vertente tra nata in [...], il [...], cf. , cui , con Parte_1 C.F._1 C.F._2 domicilio eletto in Napoli, p.zza Cavour 139, presso l'avv. Luigi Migliaccio
( - pec , che la rappresenta e C.F._3 Email_1 difende per allegata procura speciale
Appellante contro il , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma, C.F. nonché da questa P.IVA_1 difeso e rappresentato
Convenuto non costituito con l' intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso
Oggetto: revocazione della sentenza n. 4841/2024 pubbl. il 09.7.2024, resa a definizione del giudizio n.5167/22r.g., con la quale la Corte d'Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l'appello e, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 6.11.2017, ha riconosciuto a lo status di rifugiato, limitatamente alla parte in cui non vi è stata alcuna statuizione Parte_1 sulle spese dei giudizi n.8294/2017 r.g.(appello), n. 5167/2022 r.g. (riassunzione) e n.9170/2020r.g.
(legittimità).
Conclusioni: per la parte appellante, nella citazione del 10 febbraio 2025: “voglia l'TA
Corte d'Appello di Roma, ai sensi dell'art. 395, co.1, n.4, c.p.c., revocare la sentenza n.4841/2024 pubbl. il 09.7.2024, resa a definizione del giudizio n.5167/22r.g., limitatamente alla parte in cui la
Corte, a pag.7, §§ 1ss., ha statuito “nulla sulle spese” dei giudizi n. 8294/2017 r.g. (appello),
n.5167/2022r.g. (riassunzione) e n.9170/2020r.g. (legittimità), e ai sensi dell'art. 402, co.1, c.p.c., statuire sulle spese in ragione della soccombenza (totale) del , con condanna Controparte_1 al pagamento delle competenze e spese per i giudizi di appello, legittimità e riassunzione, nonché alla rifusione dei relativi contributi unificati. Vittoria di spese e competenze e rifusione del contributo per il presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione del 10.2.2025 la difesa di ha chiesto, ai sensi dell'art. Parte_2
395 c.p.c., la revocazione della sentenza n.4841/2024, resa il 09.7.2024 a definizione del giudizio n.5167/22 r.g., con la quale la Corte d'Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l'appello e, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 6.11.2017, ha riconosciuto a
[...] lo status di rifugiato, senza statuire nulla sulle spese dei giudizi n.8294/2017r.g. (appello), Pt_1
n.5167/2022r.g. (riassunzione) e n.9170/2020r.g. (legittimità).
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto la revocabilità della sentenza in relazione all'articolo 395, co.1, n.4, c.p.c. limitatamente alla statuizione sulle spese dei giudizi di appello, legittimità e riassunzione, là dove la Corte d'Appello di Roma avrebbe fondato la sua valutazione sulla supposizione di un fatto, l'ammissione della ricorrente al PSS per tali giudizi, la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa da quanto risultante dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, non essendovi in atti delibere di ammissione al relativo beneficio ed avendo il difensore espressamente prestato la propria attività professionale quale antistatario, come da dichiarazione resa a pag. 3, righi 8-9 dell'atto di citazione in riassunzione (giudizi di appello e riassunzione) ed in comparsa conclusionale, pag.2, righi 4-6 (giudizio di legittimità).
La parte attrice ha quindi chiesto che la Corte di Appello in sede rescissoria statuisca sulle spese in ragione della soccombenza totale del , con condanna al pagamento Controparte_1 delle competenze e spese per i giudizi di appello, riassunzione e legittimità, nonché alla rifusione dei relativi contributi unificati ed attribuzione all'avvocato dichiaratori antistatario per tali giudizi.
Il , regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. Nelle more del giudizio, la parte attrice ha rappresentato che con decreto n.cronol.1454/2025 del 23.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha già provveduto alla correzione della sentenza oggetto del presente giudizio nei seguenti termini: «Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella parte motiva del provvedimento, sostituendo all'espressione contenuta a pag. 7 della sentenza
(“Nulla va disposto in merito alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato e che la controparte soccombente è un'Amministrazione pubblica ( )”, con la seguente espressione: “Le spese di Controparte_2 lite del presente giudizio e di quello di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistata-rio, avv. Luigi Migliaccio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare interamente le spese di primo grado e del primo giudizio di appello.” Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza sostituendo all'espressione “nulla sulle spese” la seguente espressione: “Compensa interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Condanna
l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida per il giudizio di legittimità in euro 3.600,00 e per il presente giudizio in euro
2.500,00, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Migliaccio, che si dichiara antistatario” ».
Ciò posto, la difesa della Sig.ra ha quindi chiesto che sia dichiarata cessata la Parte_2 materia del contendere, instando affinché il contributo unificato e i diritti di cancelleria, interamente versati per l' impugnazione di cui al presente procedimento, siano posti a carico dell'Amministrazione convenuta.
Ebbene, deve innanzitutto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, là dove
è venuta meno per l'attore ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, in ragione dell'avvenuta correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata negli stessi termini richiesti con la revocazione nell'ambito del presente giudizio.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande di revocazione della sentenza e di condanna del al pagamento dell'onorario e Controparte_1 delle spese per i giudizi di appello, di riassunzione e di legittimità indicati nelle conclusioni.
Quanto alle spese del giudizio, in difetto di soccombenza sostanziale dell'amministrazione convenuta, la quale non si è costituita, non si è opposta alla revocazione, né ha dato causa all'introduzione del mezzo di impugnazione scelto dall'attore per provvedere all'annullamento del capo della sentenza inficiato dall'errore di fatto, non può accogliersi la domanda di condanna del al pagamento della somma corrisposta in questa sede dall'attore a titolo di contributo CP_1 unificato, là dove il contributo costituisce pur sempre una parte delle spese di lite, la cui regolamentazione è soggetta al principio della soccombenza.
Peraltro, il richiedente ha già ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio, presentando un ricorso per la correzione dell'errore materiale dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale, sull'istanza ha provveduto con decreto n. 1454/2025 del 23.06.2025, tal che il secondo procedimento instaurato per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., rappresenta una scelta processuale dell'attore, le cui conseguenze economiche non possono ridondare in danno del convenuto, rimasto anche contumace. CP_1
In conclusione, le spese del presente procedimento devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 683/2025, introdotto da per la revocazione della sentenza n. 4841/2024 pubbl. il 09.7.2024: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara le spese del giudizio irripetibili;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa KA Marini Dott.ssa Sofia Rotunno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, MINORENNI E IPROTEZIONE INTERNAZIONALE
in composizione collegiale, nella persona dei Consiglieri: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott.ssa KA Marini Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2025, vertente tra nata in [...], il [...], cf. , cui , con Parte_1 C.F._1 C.F._2 domicilio eletto in Napoli, p.zza Cavour 139, presso l'avv. Luigi Migliaccio
( - pec , che la rappresenta e C.F._3 Email_1 difende per allegata procura speciale
Appellante contro il , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma, C.F. nonché da questa P.IVA_1 difeso e rappresentato
Convenuto non costituito con l' intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso
Oggetto: revocazione della sentenza n. 4841/2024 pubbl. il 09.7.2024, resa a definizione del giudizio n.5167/22r.g., con la quale la Corte d'Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l'appello e, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 6.11.2017, ha riconosciuto a lo status di rifugiato, limitatamente alla parte in cui non vi è stata alcuna statuizione Parte_1 sulle spese dei giudizi n.8294/2017 r.g.(appello), n. 5167/2022 r.g. (riassunzione) e n.9170/2020r.g.
(legittimità).
Conclusioni: per la parte appellante, nella citazione del 10 febbraio 2025: “voglia l'TA
Corte d'Appello di Roma, ai sensi dell'art. 395, co.1, n.4, c.p.c., revocare la sentenza n.4841/2024 pubbl. il 09.7.2024, resa a definizione del giudizio n.5167/22r.g., limitatamente alla parte in cui la
Corte, a pag.7, §§ 1ss., ha statuito “nulla sulle spese” dei giudizi n. 8294/2017 r.g. (appello),
n.5167/2022r.g. (riassunzione) e n.9170/2020r.g. (legittimità), e ai sensi dell'art. 402, co.1, c.p.c., statuire sulle spese in ragione della soccombenza (totale) del , con condanna Controparte_1 al pagamento delle competenze e spese per i giudizi di appello, legittimità e riassunzione, nonché alla rifusione dei relativi contributi unificati. Vittoria di spese e competenze e rifusione del contributo per il presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di citazione del 10.2.2025 la difesa di ha chiesto, ai sensi dell'art. Parte_2
395 c.p.c., la revocazione della sentenza n.4841/2024, resa il 09.7.2024 a definizione del giudizio n.5167/22 r.g., con la quale la Corte d'Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto l'appello e, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 6.11.2017, ha riconosciuto a
[...] lo status di rifugiato, senza statuire nulla sulle spese dei giudizi n.8294/2017r.g. (appello), Pt_1
n.5167/2022r.g. (riassunzione) e n.9170/2020r.g. (legittimità).
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto la revocabilità della sentenza in relazione all'articolo 395, co.1, n.4, c.p.c. limitatamente alla statuizione sulle spese dei giudizi di appello, legittimità e riassunzione, là dove la Corte d'Appello di Roma avrebbe fondato la sua valutazione sulla supposizione di un fatto, l'ammissione della ricorrente al PSS per tali giudizi, la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa da quanto risultante dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, non essendovi in atti delibere di ammissione al relativo beneficio ed avendo il difensore espressamente prestato la propria attività professionale quale antistatario, come da dichiarazione resa a pag. 3, righi 8-9 dell'atto di citazione in riassunzione (giudizi di appello e riassunzione) ed in comparsa conclusionale, pag.2, righi 4-6 (giudizio di legittimità).
La parte attrice ha quindi chiesto che la Corte di Appello in sede rescissoria statuisca sulle spese in ragione della soccombenza totale del , con condanna al pagamento Controparte_1 delle competenze e spese per i giudizi di appello, riassunzione e legittimità, nonché alla rifusione dei relativi contributi unificati ed attribuzione all'avvocato dichiaratori antistatario per tali giudizi.
Il , regolarmente citato, non si è costituito e, pertanto, ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. Nelle more del giudizio, la parte attrice ha rappresentato che con decreto n.cronol.1454/2025 del 23.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha già provveduto alla correzione della sentenza oggetto del presente giudizio nei seguenti termini: «Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella parte motiva del provvedimento, sostituendo all'espressione contenuta a pag. 7 della sentenza
(“Nulla va disposto in merito alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato e che la controparte soccombente è un'Amministrazione pubblica ( )”, con la seguente espressione: “Le spese di Controparte_2 lite del presente giudizio e di quello di legittimità, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistata-rio, avv. Luigi Migliaccio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare interamente le spese di primo grado e del primo giudizio di appello.” Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza sostituendo all'espressione “nulla sulle spese” la seguente espressione: “Compensa interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio. Condanna
l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio che liquida per il giudizio di legittimità in euro 3.600,00 e per il presente giudizio in euro
2.500,00, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Migliaccio, che si dichiara antistatario” ».
Ciò posto, la difesa della Sig.ra ha quindi chiesto che sia dichiarata cessata la Parte_2 materia del contendere, instando affinché il contributo unificato e i diritti di cancelleria, interamente versati per l' impugnazione di cui al presente procedimento, siano posti a carico dell'Amministrazione convenuta.
Ebbene, deve innanzitutto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire, là dove
è venuta meno per l'attore ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, in ragione dell'avvenuta correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata negli stessi termini richiesti con la revocazione nell'ambito del presente giudizio.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande di revocazione della sentenza e di condanna del al pagamento dell'onorario e Controparte_1 delle spese per i giudizi di appello, di riassunzione e di legittimità indicati nelle conclusioni.
Quanto alle spese del giudizio, in difetto di soccombenza sostanziale dell'amministrazione convenuta, la quale non si è costituita, non si è opposta alla revocazione, né ha dato causa all'introduzione del mezzo di impugnazione scelto dall'attore per provvedere all'annullamento del capo della sentenza inficiato dall'errore di fatto, non può accogliersi la domanda di condanna del al pagamento della somma corrisposta in questa sede dall'attore a titolo di contributo CP_1 unificato, là dove il contributo costituisce pur sempre una parte delle spese di lite, la cui regolamentazione è soggetta al principio della soccombenza.
Peraltro, il richiedente ha già ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio, presentando un ricorso per la correzione dell'errore materiale dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale, sull'istanza ha provveduto con decreto n. 1454/2025 del 23.06.2025, tal che il secondo procedimento instaurato per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., rappresenta una scelta processuale dell'attore, le cui conseguenze economiche non possono ridondare in danno del convenuto, rimasto anche contumace. CP_1
In conclusione, le spese del presente procedimento devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 683/2025, introdotto da per la revocazione della sentenza n. 4841/2024 pubbl. il 09.7.2024: Parte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara le spese del giudizio irripetibili;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa KA Marini Dott.ssa Sofia Rotunno