Ordinanza cautelare 22 settembre 2022
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00146/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, proposto dalla Forestalia Sarda Società Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cudoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani, Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, in persona dell’Assessore pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Ozieri, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento emesso dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali in data 23.5.2022, prot. N. 13109, con il quale è stata disposta l'archiviazione della richiesta presentata da Forestalia Sarda Società Agricola s.r.l. per l'avvio del procedimento per il rilascio della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. N.357/1997;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Vista l’ordinanza cautelare n. 242 del 22.9.2022 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 22.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa LE AT, nessuno presente per le parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 22.12.2025 parte ricorrente ha depositato la dichiarazione nella quale dà atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità;
- che al Collegio non resta che procedere in conformità a quanto sopra richiesto da parte ricorrente, pronunciandosi in rito ai sensi dell’art. 35, lett. c), c.p.a.;
- che le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti che ha condotto alla decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AT | Marco CE |
IL SEGRETARIO