Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42936/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 02.12.2024 da
1) Pt_1
Nata a Bollate (MI) il 10.7.1993
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Alessandra Natale presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) Parte_2
Nato a Milano il 2.8.1991
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]con l'Avv. Concetta Balestra presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio nato a [...] in data [...], C.F. Persona_1
C.F._3
Con ricorso depositato in data 02.12.2024 la Sig.ra ha chiesto la regolamentazione Pt_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio , nato dalla relazione more uxorio Per_1 con il Sig. . Parte_2
In data 31.03.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . Pt_2
All'udienza del 17.04.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte, in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) L'affidamento del figlio minore nato a Garbagnate Milanese (MI) in [...]_1
8.11.2022, sarà condiviso tra entrambi i genitori che ne cureranno l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, esercitando separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione. Il minore avrà collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Limbiate (MB), Via Indipendenza nr. 16.
2) Entrambi i genitori si impegnano a tutelare l'equilibrio psicofisico del minore sotto ogni profilo, compreso quello relativo alle loro frequentazioni cosicché lo stesso, nei giorni in cui resterà con l'uno o l'altro genitore, possa accompagnarsi con parenti e/o persone conosciute o frequentate in precedenza nel contesto familiare. Sempre al fine di tutelare il minore, entrambi i genitori faranno frequentare al figlio minore i rispettivi nuovi partners solo nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura, che duri da almeno un anno.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario: Per_1
- a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina alle ore 8.00 fino alla domenica sera alle ore 20.00, dopo la cena;
Per
- nel fine settimana di spettanza della madre, posto che la sig.ra lavora, il padre terrà con sé nella giornata del sabato dalla mattina alle ore 8.00 sino alla sera Per_1 Per alle ore 19.00, salvo diversi accordi con la madre. Nel caso in cui la sig.ra decidesse di non lavorare e comunque di trascorrere anche la giornata del sabato con il minore, il padre potrà recuperare tale giornata in un altro giorno infrasettimanale che verrà di volta in volta deciso concordemente dalle parti nel rispetto degli impegni sportivi, scolastici e ludici del minore;
- un giorno infrasettimanale che corrisponderà al martedì, giorno in cui il padre andrà
a prendere il figlio all'uscita dalla scuola e lo terrà con sé sino alla mattina successiva quando lo accompagnerà a scuola rispettando gli orari di entrata e di uscita. Tale giorno della settimana potrà, in caso di eccezionale bisogno giustificato da emergenza lavorativa comunicato tempestivamente, essere oggetto di variazione su richiesta di uno o dell'altro genitore.
4) Durante le vacanze estive:
- il Sig. trascorrerà con il figlio minore 15 giorni, con gradualità e Pt_2 Per_1 tenuto conto dell'età e dei bisogni specifici del minore anche consecutivi, nei mesi intercorrenti da giugno ad agosto di ogni anno;
Per
- la sig.ra trascorrerà con il figlio minore 15 giorni, anche consecutivi, nei Per_1 mesi intercorrenti da giugno ad agosto di ogni anno;
- entrambi i genitori comunicheranno in forma scritta all'altro, entro la fine di maggio di ciascun anno, il periodo di vacanza che trascorreranno con il figlio oltre che la località di destinazione;
- Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, i nonni materni dovessero recarsi in località di villeggiatura all'interno del territorio nazionale, potrà trascorrere un periodo di vacanza con loro per un periodo Per_1 non superiore ai 15 giorni, previo accordo con il padre che manterrà la priorità di scelta del periodo rispetto ai nonni. Ciascun genitore, in quel periodo, potrà videochiamare il figlio tutti i giorni e, con mezzi propri e soluzione abitativa propria, recarsi nella medesima località al fine di tenere con sé il minore qualche giorno.
Reciprocamente, a partire dal compimento dell'età di 5 anni del minore, lo stesso potrà trascorrere un periodo di vacanza non superiore ai 15 giorni con le zie paterne ed i cuginetti, con le stesse modalità già previste per i nonni.
5) Quanto alle festività da calendario (Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
Aprile, 1°Maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 dicembre) vigerà il criterio dell'alternanza tra madre e padre, fatta eccezione per le seguenti festività per le quali si osserverà il seguente calendario fisso: la Vigilia di Natale starà sempre con Per_1 il padre, il giorno del S. Natale invece sempre con la madre. Vigerà invece il criterio dell'alternanza con riferimento al 31 dicembre/1° gennaio ed il 6 gennaio di ogni anno.
6) A titolo di contributo al mantenimento del figlio : Per_1
- il padre verserà alla madre l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat sul costo della vita, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese;
Pers
- l'assegno unico Inps verrà percepito al 100% dalla sig.ra
7) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo le linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano, e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Le spese legali vengono integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 18.04.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai