Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22362 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06409/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6409 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Svetlana Turella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- di rigetto istanza di cittadinanza -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa UD TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha impugnato il decreto di rigetto della sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana.
A seguito di trasposizione il ricorso è stato riassunto davanti a questo Tribunale.
In particolare, con il decreto di rigetto è stato rilevato che “ TENUTO CONTO che dall'attività informativa esperita sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza; CONSIDERATO che i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare; ATTESO che non risulta possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi e che tale riserbo è stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione; ATTESO, altresì, che la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende all'area della prevenzione dei reati, in relazione alla quale la posizione dell'Amministrazione si qualifica come sostanzialmente vincolata alle risultanze dell'istruttoria esperita …. ”.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione di legge: violazione art 3 della legge 1990 n. 241, e dell'art. 6 legge 91/1992. 2. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità della decisione e travisamento dei fatti.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento non è motivato e non consente di conoscere quali siano gli “elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica” in forza dei quali si ritiene non opportuna la concessione della cittadinanza italiana al ricorrente.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, questo Tribunale “ Rilevato che il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza è avvenuto poiché nel corso dell’istruttoria sono emersi sul conto del richiedente elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato, con l’adozione delle cautele necessarie (stralci ed omissis) a tutela delle fonti di informazione, nonché al fine di non pregiudicare l’attività di intelligence, ogni altra misura ritenuta al tal fine opportuna, ovvero una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la determinazione di non trasmettere i medesimi atti ”, ha ordinato al Ministero resistente “ il deposito in doppia busta, della documentazione richiesta indicando all’esterno del plico, sul fronte, unicamente il numero della presente OCI e la dicitura “Urgente: RISERVATO per l’udienza dell’11 giugno 2025 ”.
In data 22 maggio 2025 l’amministrazione ha trasmesso al Tribunale la documentazione richiesta in plico sigillato.
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025 è stato aperto il plico sigillato contenente i documenti secretati depositati dal Ministero dell'Interno alla presenza dei difensori delle parti che ne hanno preso visione.
Il ricorrente, con memoria depositata il 3 novembre 2025, ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo che nel documento in esame non sono state indicate né le fonti informative né specifici elementi da cui era stata desunta l’informativa.
All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 5 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
In via generale, deve evidenziarsi che già in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che “ nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo” ; che “ il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione” ; che “ in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, data la natura delle informazioni in parola, correttamente l’amministrazione omette di indicarne il contenuto e che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati” e che quindi in conclusione “ il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente ” (così Tar Lazio, V- bis , 17 gennaio 2025, n. 902, che richiama tra l’altro Consiglio di Stato, III, 8 ottobre 2021, n. 6720, 28 dicembre 2022, n. 11387 e 11 maggio 2023, n. 4765).
Sempre in termini generali, va poi ricordato che la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che “ l'amministrazione gode di un'ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato ” (cfr. ancora una volta Consiglio di Stato, III, 8 ottobre 2021, n. 6720); che quando il diniego di concessione della cittadinanza “ trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato» (cfr. Consiglio di Stato, III, 28 dicembre 2022, n. 11387); e che alla luce di ciò “ è del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento potenzialmente in grado di minare interessi vitali del nostro Stato ” (cfr. Consiglio di Stato, III, 18 aprile 2023, n. 3902 e 28 novembre 2023, n. 10220).
Posti questi principi, si rileva che nel caso di specie il provvedimento gravato, e la nota acquisita in via istruttoria da questo Tribunale, danno conto in maniera sufficiente delle non irragionevoli motivazioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta della richiedente.
Al riguardo, deve infatti osservarsi che la nota trasmessa dall’Amministrazione, ed esibita alle parti secondo modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni ivi contenute, riporta un’adeguata indicazione delle risultanze informative relative al ricorrente (e in particolare alla contiguità di questo con gruppi islamici radicali) che – alla luce giurisprudenza citata – appaiono del tutto idonee a giustificare il provvedimento impugnato.
È da rilevare che la documentazione depositata dalla difesa del ricorrente non può determinare l’irragionevolezza del provvedimento impugnato, in quanto non idonea ad incidere sulle valutazioni dell’Amministrazione fondate sui documenti istruttori e sulla documentazione inerente l’attività informativa.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
UD TT, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD TT | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.