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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcellinara - Via Iv Novembre 14 88044 Marcellinara CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 - 6071 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Rappresentante_1 & C. , a mezzo del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento IMU anno 2019, provvedimento n. 27 del
29.11.2024- protocollo n. 6071, notificato in data 30.12.2024, emesso dal Comune di Marcellinara.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per un evidente errore di calcolo nella somma richiesta poichè gli immobili indicati nell'avviso di accertamento di proprietà di essa ricorrente erano stati assoggettati ad IMU in misura piena, nonostante l'insussistenza della condizione di agibilità degli stessi sin dalla loro costruzione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Marcellinara, nonostante la ritual notifica del ricorso non si costituiva in giudizio.
All'udienza del giorno 8 Gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione sottesa al ricorso inerisce, in punto di fatto, alla condizione di inagibilità dei cespiti oggetto della tassazione e, in punto di diritto, alla conseguente applicazione della riduzione della tassa dovuta in misura del 50%, secondo quanto previsto all'art. 8 D.Lgs.n.504/1992 che prevedeva la predetta riduzione.
Detto principio, valido in tema di I.C.I., è stato ribadito altresì dall'art.13 del decreto legge n. 201/2011 per il calcolo dell'I.M.U. "...omissis...La base imponibile è ridotta del 50 per cento.. .per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili”.
In merito ai presupposti di fatto per la riduzione dell'Imu, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la richiesta di certificazione di agibilità dei fabbricati oggetto di tassazione ai competenti Uffici comunali di Marcellinara e risposta dell'ente con cui si richiede un'integrazione documentale, ai fini dell' istruttoria amministrativa.
Ha provato, inoltre, di avere richiesto ripetutamente al Comune di Marcellinara la realizzazione delle opere o le autorizzazioni necessarie per il collegamento della rete idrica, senza ottenere alcuna risposta in merito.
Tutto ciò prova, che i fabbricati oggetto di tassazione non erano corredati del relativo certificato di agibilità.
Tale fatto, non risulta processualmente contestato da parte convenuta che non si è costituita in giudizio per resistere.
La riduzione dell'IMU va riconosciuta, anche in assenza di specifica dichiarazione, qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, per come è dato evincersi dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente.
In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va infatti ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma
3, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass. 26/03/2021, n. 8592).
Il ricorso va, quindi, accolto poichè non risulta che il Comune di Marcellinara abbia ridotto la base mponibile del 50% prevista dalle norme di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il Comune di Marcellinara al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.620,00, di cui euro 120,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro lì 8 gennaio 2026
Il Presidente e Relatore
ER TO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcellinara - Via Iv Novembre 14 88044 Marcellinara CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27 - 6071 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Rappresentante_1 & C. , a mezzo del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento IMU anno 2019, provvedimento n. 27 del
29.11.2024- protocollo n. 6071, notificato in data 30.12.2024, emesso dal Comune di Marcellinara.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per un evidente errore di calcolo nella somma richiesta poichè gli immobili indicati nell'avviso di accertamento di proprietà di essa ricorrente erano stati assoggettati ad IMU in misura piena, nonostante l'insussistenza della condizione di agibilità degli stessi sin dalla loro costruzione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Marcellinara, nonostante la ritual notifica del ricorso non si costituiva in giudizio.
All'udienza del giorno 8 Gennaio 2026, la Corte tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione sottesa al ricorso inerisce, in punto di fatto, alla condizione di inagibilità dei cespiti oggetto della tassazione e, in punto di diritto, alla conseguente applicazione della riduzione della tassa dovuta in misura del 50%, secondo quanto previsto all'art. 8 D.Lgs.n.504/1992 che prevedeva la predetta riduzione.
Detto principio, valido in tema di I.C.I., è stato ribadito altresì dall'art.13 del decreto legge n. 201/2011 per il calcolo dell'I.M.U. "...omissis...La base imponibile è ridotta del 50 per cento.. .per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili”.
In merito ai presupposti di fatto per la riduzione dell'Imu, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la richiesta di certificazione di agibilità dei fabbricati oggetto di tassazione ai competenti Uffici comunali di Marcellinara e risposta dell'ente con cui si richiede un'integrazione documentale, ai fini dell' istruttoria amministrativa.
Ha provato, inoltre, di avere richiesto ripetutamente al Comune di Marcellinara la realizzazione delle opere o le autorizzazioni necessarie per il collegamento della rete idrica, senza ottenere alcuna risposta in merito.
Tutto ciò prova, che i fabbricati oggetto di tassazione non erano corredati del relativo certificato di agibilità.
Tale fatto, non risulta processualmente contestato da parte convenuta che non si è costituita in giudizio per resistere.
La riduzione dell'IMU va riconosciuta, anche in assenza di specifica dichiarazione, qualora lo stato di inagibilità sia noto al Comune, per come è dato evincersi dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente.
In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va infatti ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma
3, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass. 26/03/2021, n. 8592).
Il ricorso va, quindi, accolto poichè non risulta che il Comune di Marcellinara abbia ridotto la base mponibile del 50% prevista dalle norme di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna il Comune di Marcellinara al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.620,00, di cui euro 120,00 per spese vive ed euro 1.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e con distrazione a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro lì 8 gennaio 2026
Il Presidente e Relatore
ER TO