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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12853/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GRECO DARIO e ODDO Parte_1
ANTONELLA)
ricorrente
CONTRO
Avv. ARCURI FABIO) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
◊ rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente nei
Tribunale di Palermo sez. Lavoro confronti della parte opposta;
◊ dichiara inammissibile l'azione sociale di responsabilità proposta dalla società
opponente nei confronti della parte opposta;
◊ condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 5.760,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 13/12/2022 la società opponente chiedeva al Tribunale di volere revocare il decreto ingiuntivo n.
879/2022, notificatole in data 04/11/2022, con cui le si intimava il pagamento di alcune mensilità di retribuzione per il periodo giugno 2009-aprile 2020 e di alcuni finanziamenti infruttiferi erogati a favore della nel periodo Pt_1
compreso dalla data di costituzione della società sino al mese di aprile 2020,
crediti riconosciuti dalla stessa con atto di ricognizione del 15/04/2020. Pt_1
Parte opponente rappresentava, a sostegno dell'opposizione, la non riconducibilità dell'atto di riconoscimento del debito del 15/04/2020 alla società
cooperativa, nonché l'inesistenza di qualsiasi sua posizione debitoria nei confronti della parte opposta alla luce della documentazione contabile della società alla cui redazione aveva partecipato la stessa parte opposta nella qualità di consigliere del
Consiglio di Amministrazione unitamente al Presidente Pt_2
Aggiungeva che dai documenti contabili redatti da parte opposta risultavano prelievi dalla cassa contanti della società eseguiti dalla medesima, per un totale di euro 36.700,00, privi di giustificazione e in via riconvenzionale ne chiedeva la restituzione unitamente al residuo della cassa contanti di euro 9.462,88 presente
CP_ alla data del 14/04/2020 e mai consegnata dal al nuovo organo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativo.
Chiedeva, infine, qualora fosse emersa la falsità delle scritture contabili della
, condannarsi parte opposta, a titolo risarcitorio, al pagamento di una Pt_1
somma corrispondente alle mancate annotazioni contabili, in ragione della
CP_ responsabilità del derivante dal ruolo di consigliere ricoperto nel consiglio di amministrazione della società.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/04/2023,
parte opposta chiedeva rigettarsi il ricorso in opposizione, deducendone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, rassegnate le conclusioni con note scritte, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Il credito azionato in via monitoria da parte opposta trova fondamento nell'atto di riconoscimento del debito del 15/04/2020. Esso, infatti, risulta sottoscritto, per la società cooperativa , da il quale all'epoca dei fatti Pt_1 Persona_1
era il Presidente della cooperativa e il relativo rappresentante legale (v. verbali del
14/04/2020 e visura storica della società). Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dunque, è certamente un atto riconducibile ed imputabile, nei suoi effetti giuridici, alla società, non assumendo rilevanza,invece ai fini della relativa esistenza e validità, l'omessa trascrizione del medesimo nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
Aggiungasi che risulta incontestato tra le parti che all'atto di riconoscimento del debito del 15/04/2020 sia seguito l'effettivo adempimento, sia pure parziale, delle obbligazioni da questo scaturenti da parte della società cooperativa.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ora, certamente la ricognizione del debito produce semplicemente l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito (art. 1988 c.c.) e nulla osta a che il debitore riesca invece a dimostrarne l'insussistenza.
Ma le scritture contabili invocate da parte opponente allo scopo di dimostrare l'inesistenza della posizione debitoria nei confronti di parte opposta dichiarata nella nota del 15/04/2020, non sono all'uopo bastevoli, poiché, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore
dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti
dell'altra parte ex art. 2710 c.c. le stesse scritture sono soggette al libero
apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire – nei singoli casi – se e in
quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre
risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa” (cfr. Cass. civ., sez. III,
sentenza n. 13669/2012). E dunque, la circostanza che dalle scritture contabili della società non emerga la posizione debitoria invece riconosciuta nell'atto del
15/04/2020, non essendo corroborata e supportata da ulteriori elementi, non è
idonea da sola a dimostrare l'inesistenza del credito, che, viceversa, trova prova e conferma nell'atto di ricognizione del debito.
Tanto basta per confermare la condanna già emessa in fase monitoria, rigettando la formulata opposizione.
2. Riguardo alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte opponente,
non può che darsi atto del fatto (imprescindibile e risolutivo) che la società
opponente non ha formulato alcuna istanza istruttoria o fornito alcun alternativo elemento probatorio idoneo allo scopo di dimostrarne la fondatezza, nulla potendosi desumere dal generico prospetto versato in atti (“scheda contabile
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Meli”) e nulla dunque risultando dimostrato né in ordine all'effettivo ammontare delle somme che si assumono illegittimamente sottratte né in ordine comunque alla addebitabilità all'opposto di tali ipotizzate sottrazioni.
3. Circa l'azione sociale di responsabilità, infine, deve dichiararsene l'inammissibilità, rientrando nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale per s.p.a., s.a.p.a., società cooperative, società
europee, società cooperative europee investe tutte le cause ed i procedimenti relativi alle azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi.
4. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00
◊
Così deciso in Palermo, il 31/01/2025.
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
27/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12853/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti GRECO DARIO e ODDO Parte_1
ANTONELLA)
ricorrente
CONTRO
Avv. ARCURI FABIO) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 879/2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
◊ rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente nei
Tribunale di Palermo sez. Lavoro confronti della parte opposta;
◊ dichiara inammissibile l'azione sociale di responsabilità proposta dalla società
opponente nei confronti della parte opposta;
◊ condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 5.760,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 13/12/2022 la società opponente chiedeva al Tribunale di volere revocare il decreto ingiuntivo n.
879/2022, notificatole in data 04/11/2022, con cui le si intimava il pagamento di alcune mensilità di retribuzione per il periodo giugno 2009-aprile 2020 e di alcuni finanziamenti infruttiferi erogati a favore della nel periodo Pt_1
compreso dalla data di costituzione della società sino al mese di aprile 2020,
crediti riconosciuti dalla stessa con atto di ricognizione del 15/04/2020. Pt_1
Parte opponente rappresentava, a sostegno dell'opposizione, la non riconducibilità dell'atto di riconoscimento del debito del 15/04/2020 alla società
cooperativa, nonché l'inesistenza di qualsiasi sua posizione debitoria nei confronti della parte opposta alla luce della documentazione contabile della società alla cui redazione aveva partecipato la stessa parte opposta nella qualità di consigliere del
Consiglio di Amministrazione unitamente al Presidente Pt_2
Aggiungeva che dai documenti contabili redatti da parte opposta risultavano prelievi dalla cassa contanti della società eseguiti dalla medesima, per un totale di euro 36.700,00, privi di giustificazione e in via riconvenzionale ne chiedeva la restituzione unitamente al residuo della cassa contanti di euro 9.462,88 presente
CP_ alla data del 14/04/2020 e mai consegnata dal al nuovo organo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrativo.
Chiedeva, infine, qualora fosse emersa la falsità delle scritture contabili della
, condannarsi parte opposta, a titolo risarcitorio, al pagamento di una Pt_1
somma corrispondente alle mancate annotazioni contabili, in ragione della
CP_ responsabilità del derivante dal ruolo di consigliere ricoperto nel consiglio di amministrazione della società.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/04/2023,
parte opposta chiedeva rigettarsi il ricorso in opposizione, deducendone l'infondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, rassegnate le conclusioni con note scritte, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. Il credito azionato in via monitoria da parte opposta trova fondamento nell'atto di riconoscimento del debito del 15/04/2020. Esso, infatti, risulta sottoscritto, per la società cooperativa , da il quale all'epoca dei fatti Pt_1 Persona_1
era il Presidente della cooperativa e il relativo rappresentante legale (v. verbali del
14/04/2020 e visura storica della società). Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, dunque, è certamente un atto riconducibile ed imputabile, nei suoi effetti giuridici, alla società, non assumendo rilevanza,invece ai fini della relativa esistenza e validità, l'omessa trascrizione del medesimo nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.
Aggiungasi che risulta incontestato tra le parti che all'atto di riconoscimento del debito del 15/04/2020 sia seguito l'effettivo adempimento, sia pure parziale, delle obbligazioni da questo scaturenti da parte della società cooperativa.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ora, certamente la ricognizione del debito produce semplicemente l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito (art. 1988 c.c.) e nulla osta a che il debitore riesca invece a dimostrarne l'insussistenza.
Ma le scritture contabili invocate da parte opponente allo scopo di dimostrare l'inesistenza della posizione debitoria nei confronti di parte opposta dichiarata nella nota del 15/04/2020, non sono all'uopo bastevoli, poiché, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Le scritture
contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore probatorio a favore
dell'imprenditore che le ha redatte: qualora egli intenda utilizzarle nei confronti
dell'altra parte ex art. 2710 c.c. le stesse scritture sono soggette al libero
apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire – nei singoli casi – se e in
quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre
risultanze atte a dimostrare la fondatezza della pretesa” (cfr. Cass. civ., sez. III,
sentenza n. 13669/2012). E dunque, la circostanza che dalle scritture contabili della società non emerga la posizione debitoria invece riconosciuta nell'atto del
15/04/2020, non essendo corroborata e supportata da ulteriori elementi, non è
idonea da sola a dimostrare l'inesistenza del credito, che, viceversa, trova prova e conferma nell'atto di ricognizione del debito.
Tanto basta per confermare la condanna già emessa in fase monitoria, rigettando la formulata opposizione.
2. Riguardo alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte opponente,
non può che darsi atto del fatto (imprescindibile e risolutivo) che la società
opponente non ha formulato alcuna istanza istruttoria o fornito alcun alternativo elemento probatorio idoneo allo scopo di dimostrarne la fondatezza, nulla potendosi desumere dal generico prospetto versato in atti (“scheda contabile
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Meli”) e nulla dunque risultando dimostrato né in ordine all'effettivo ammontare delle somme che si assumono illegittimamente sottratte né in ordine comunque alla addebitabilità all'opposto di tali ipotizzate sottrazioni.
3. Circa l'azione sociale di responsabilità, infine, deve dichiararsene l'inammissibilità, rientrando nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale per s.p.a., s.a.p.a., società cooperative, società
europee, società cooperative europee investe tutte le cause ed i procedimenti relativi alle azioni di responsabilità contro i componenti degli organi amministrativi.
4. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00
◊
Così deciso in Palermo, il 31/01/2025.
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro