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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5245 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA LI, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 1269/2025 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso Addì Parte_1 _____________ dall'avv. Barbara Lombardo.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 28/01/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che “ il complesso morboso da cui è affetto il richiedente, non risulti ad oggi tale da limitare in modo grave la sua autonomia ai sensi di legge e pertanto non tale da poter consentire la corresponsione, a mente della L.
18/80, della indennità di accompagnamento” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
La parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell' liquidate come in dispositivo, stante l'assenza della dichiarazione CP_1
sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del
30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della C.T.U. già liquidate con separato provvedimento, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025
IL GIUDICE
RA LI
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice RA LI, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 1269/2025 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso Addì Parte_1 _____________ dall'avv. Barbara Lombardo.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 28/01/2025, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che “ il complesso morboso da cui è affetto il richiedente, non risulti ad oggi tale da limitare in modo grave la sua autonomia ai sensi di legge e pertanto non tale da poter consentire la corresponsione, a mente della L.
18/80, della indennità di accompagnamento” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
La parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell' liquidate come in dispositivo, stante l'assenza della dichiarazione CP_1
sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del
30.09.2003.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della C.T.U. già liquidate con separato provvedimento, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. n. 269 del 30.09.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge.
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025
IL GIUDICE
RA LI