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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 117/2025
N. R.G. 1235/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1235/2024, avverso la sentenza n.
222/2024, del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Elena Giuppi, promossa da:
, (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, ); Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Latino, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via F. Frisi n. 1,
APPELLANTE
[...]
- CP_1 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 9
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
In aggiunta a quanto già riconosciuto in primo grado,
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto;
2) condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione della ricorrente e la “carta Parte_1 Parte_2
elettronica” del valore nominale di € 500,00 anche per l'anno scolastico 2023/24 del valore di
€ 500,00 ciascuno;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per l'anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 32,25 da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado gli odierni appellanti, docenti in servizio alle dipendenze del resistente a tempo determinato hanno adito il Tribunale di Lodi, in funzione di CP_2
Giudice del Lavoro, chiedendo le seguenti conclusioni: pagina 2 di 9 Per : “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/24 e per quello in corso nelle
more della definizione del giudizio, o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e,
per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a
disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per
ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo
complessivo di € 1.500,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento
discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche
mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno
scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno”.
Per Di : ”1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire Parte_2
del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e
la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per l'anno scolastico
2022/2023 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/2024 e per quello in corso nelle
more del giudizio o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a
disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per
ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo
complessivo di € 1.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
pagina 3 di 9 o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento
discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche
mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno
scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno “.
Il Tribunale, richiamata la normativa in materia, nonché la sentenza n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato e la motivazione resa dalla della Corte di Giustizia con la sentenza n. 450
del 18.05.2022, nella causa C-450/21, evidenziava che la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ha rilevato che sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_2
Il Tribunale, pertanto ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “1) Accerta e dichiara il diritto di
tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali
per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei
rispettivi ricorsi introduttivi.
pagina 4 di 9 Condanna Il ad assegnare ai ricorrenti , e CP_2 Parte_3 Parte_1 [...]
la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di Parte_2
cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500
nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1600,00 oltre spese CP_2
generali, Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore costituito
antistatario avv. Latino.”
Con ricorso in appello e hanno proposto Parte_1 Parte_2
impugnazione parziale avverso la sentenza.
Chiedono il riconoscimento della “carta docente” anche per l'anno scolastico 2023/24
(scadente il 30 giugno) non incluso nell'accertamento della sentenza appellata, atteso che il
Giudice cita solo gli anni scolastici indicati “ai punti 2 di ciascun ricorso” ma omette di considerare l'anno 2023/24 citato al punto 1 del “fatto” dei ricorsi e al punto 1) delle conclusioni sempre del ricorso.
All'udienza dell'11.02.2025 la Corte, stante la mancata comparizione del
[...]
appellato, dopo la verifica della rituale notifica del ricorso in appello Controparte_2
e del Decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia e all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è fondato per cui va accolto.
pagina 5 di 9 Sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che,
in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione”.
Analizzando la fattispecie in esame emerge che l'odierno appellante al Parte_1
punto 1) del ricorso di I grado ha così dedotto: “ 1. Il ricorrente è dipendente Parte_1
del , profilo docente di scuola secondaria di I grado, e Controparte_2
svolge attualmente attività lavorativa presso la scuola secondaria di I grado Calvino di
pagina 6 di 9 AN (MI) per 12 ore settimanali, in virtù di contratto a tempo determinato con
decorrenza dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (all.1)”
Il contratto di lavoro di cui all'allegato 1) ha decorrenza dal 1 settembre 2023 al 30 giugno
2024.
L'appellante al punto 1) del ricorso di I grado ha così dedotto: “La Parte_2
ricorrente è dipendente del , Parte_2 Controparte_2
profilo docente di scuola secondaria di II grado, e svolge attualmente attività lavorativa presso
l'Istituto Superiore “V. Benini” di AN (Mi) per 18 ore settimanali, in virtù di contratto a
tempo determinato con decorrenza dal 01.09.2023 e cessazione al 30.06.2024 (all.1) “.
Il contratto di lavoro di cui all'allegato 1) ha decorrenza dal 1 settembre 2023 al 30 giugno
2024.
Con diffida via pec del 16.01.2024 ( , all.4 fasc. 1° grado) e del 22.02.2024 ( , Parte_1 Pt_2
all.3 fasc. 1° grado), chiedevano il riconoscimento della carta elettronica di cui all'art. 1
comma 121 della legge 107/2015 per l'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto.
Nelle conclusioni dei ricorsi di I grado, come sopra riportati, chiedevano entrambi di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma
121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico in corso 2023/2024 e per quello in corso nelle more del giudizio o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa.
Il Tribunale ha omesso ogni pronuncia in relazione a tale anno scolastico per entrambi gli odierni appellanti, pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi, la sentenza di primo pagina 7 di 9 grado deve essere parzialmente riformata con riconoscimento del diritto di Parte_1
e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Parte_2
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma
121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto, il appellato va CP_2
condannato al pagamento in favore di e , Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore somma di euro 500,00 ciascuno, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22,
comma 36 della Legge 724/1994.
Con conferma delle restanti statuizioni.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività
istruttoria, nella complessiva somma di Euro 4.00,00, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Lodi:
- dichiara il diritto di e ad usufruire del beneficio Parte_1 Parte_2
economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto,
Cont
- condanna il al pagamento in favore di e , Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore somma di euro 500,00 ciascuno, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22,
comma 36 della Legge 724/1994.
pagina 8 di 9 Condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_2
grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 400,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 9 di 9
N. R.G. 1235/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1235/2024, avverso la sentenza n.
222/2024, del Tribunale di Lodi, Dott.ssa Elena Giuppi, promossa da:
, (C.F. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
, ); Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Latino, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monza, Via F. Frisi n. 1,
APPELLANTE
[...]
- CP_1 Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 9
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
In aggiunta a quanto già riconosciuto in primo grado,
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Parte_2
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto;
2) condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione della ricorrente e la “carta Parte_1 Parte_2
elettronica” del valore nominale di € 500,00 anche per l'anno scolastico 2023/24 del valore di
€ 500,00 ciascuno;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per l'anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;
3) con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato versato di € 32,25 da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado gli odierni appellanti, docenti in servizio alle dipendenze del resistente a tempo determinato hanno adito il Tribunale di Lodi, in funzione di CP_2
Giudice del Lavoro, chiedendo le seguenti conclusioni: pagina 2 di 9 Per : “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici
2021/22, 2022/23 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/24 e per quello in corso nelle
more della definizione del giudizio, o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e,
per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a
disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per
ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo
complessivo di € 1.500,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento
discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche
mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno
scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno”.
Per Di : ”1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire Parte_2
del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e
la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per l'anno scolastico
2022/2023 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/2024 e per quello in corso nelle
more del giudizio o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a
disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per
ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo
complessivo di € 1.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
pagina 3 di 9 o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento
discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche
mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno
scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno “.
Il Tribunale, richiamata la normativa in materia, nonché la sentenza n. 1842/2022 del
Consiglio di Stato e la motivazione resa dalla della Corte di Giustizia con la sentenza n. 450
del 18.05.2022, nella causa C-450/21, evidenziava che la limitazione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato costituisce una evidente discriminazione a danno dei docenti a termine che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ha rilevato che sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_2
Il Tribunale, pertanto ha accolto il ricorso ed ha così disposto: “1) Accerta e dichiara il diritto di
tutti i ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali
per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei
rispettivi ricorsi introduttivi.
pagina 4 di 9 Condanna Il ad assegnare ai ricorrenti , e CP_2 Parte_3 Parte_1 [...]
la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di Parte_2
cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500
nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1600,00 oltre spese CP_2
generali, Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore del procuratore costituito
antistatario avv. Latino.”
Con ricorso in appello e hanno proposto Parte_1 Parte_2
impugnazione parziale avverso la sentenza.
Chiedono il riconoscimento della “carta docente” anche per l'anno scolastico 2023/24
(scadente il 30 giugno) non incluso nell'accertamento della sentenza appellata, atteso che il
Giudice cita solo gli anni scolastici indicati “ai punti 2 di ciascun ricorso” ma omette di considerare l'anno 2023/24 citato al punto 1 del “fatto” dei ricorsi e al punto 1) delle conclusioni sempre del ricorso.
All'udienza dell'11.02.2025 la Corte, stante la mancata comparizione del
[...]
appellato, dopo la verifica della rituale notifica del ricorso in appello Controparte_2
e del Decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia e all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è fondato per cui va accolto.
pagina 5 di 9 Sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse, come correttamente ritenuto dal primo
Giudice, è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che,
in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione”.
Analizzando la fattispecie in esame emerge che l'odierno appellante al Parte_1
punto 1) del ricorso di I grado ha così dedotto: “ 1. Il ricorrente è dipendente Parte_1
del , profilo docente di scuola secondaria di I grado, e Controparte_2
svolge attualmente attività lavorativa presso la scuola secondaria di I grado Calvino di
pagina 6 di 9 AN (MI) per 12 ore settimanali, in virtù di contratto a tempo determinato con
decorrenza dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (all.1)”
Il contratto di lavoro di cui all'allegato 1) ha decorrenza dal 1 settembre 2023 al 30 giugno
2024.
L'appellante al punto 1) del ricorso di I grado ha così dedotto: “La Parte_2
ricorrente è dipendente del , Parte_2 Controparte_2
profilo docente di scuola secondaria di II grado, e svolge attualmente attività lavorativa presso
l'Istituto Superiore “V. Benini” di AN (Mi) per 18 ore settimanali, in virtù di contratto a
tempo determinato con decorrenza dal 01.09.2023 e cessazione al 30.06.2024 (all.1) “.
Il contratto di lavoro di cui all'allegato 1) ha decorrenza dal 1 settembre 2023 al 30 giugno
2024.
Con diffida via pec del 16.01.2024 ( , all.4 fasc. 1° grado) e del 22.02.2024 ( , Parte_1 Pt_2
all.3 fasc. 1° grado), chiedevano il riconoscimento della carta elettronica di cui all'art. 1
comma 121 della legge 107/2015 per l'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto.
Nelle conclusioni dei ricorsi di I grado, come sopra riportati, chiedevano entrambi di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma
121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico in corso 2023/2024 e per quello in corso nelle more del giudizio o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa.
Il Tribunale ha omesso ogni pronuncia in relazione a tale anno scolastico per entrambi gli odierni appellanti, pertanto, in applicazione dei sopra richiamati principi, la sentenza di primo pagina 7 di 9 grado deve essere parzialmente riformata con riconoscimento del diritto di Parte_1
e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Parte_2
“carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma
121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto, il appellato va CP_2
condannato al pagamento in favore di e , Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore somma di euro 500,00 ciascuno, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22,
comma 36 della Legge 724/1994.
Con conferma delle restanti statuizioni.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività
istruttoria, nella complessiva somma di Euro 4.00,00, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Lodi:
- dichiara il diritto di e ad usufruire del beneficio Parte_1 Parte_2
economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 anche per l'anno scolastico 2023/24, e per l'effetto,
Cont
- condanna il al pagamento in favore di e , Parte_1 Parte_2
dell'ulteriore somma di euro 500,00 ciascuno, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22,
comma 36 della Legge 724/1994.
pagina 8 di 9 Condanna il al pagamento delle spese del presente Controparte_2
grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 400,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 11 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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