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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CC, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 11351/2025 R.G. promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Sabino Carpagnano Parte_1
contro
:
in persona del parte resistente Controparte_1 CP_2 con i funzionari delegati ex art. 417 bis cpc
OGGETTO: servizio pre ruolo e ricostruzione carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità lavorativa pari a 7 anni, 7 mesi e 26 giorni maturata nel periodo antecedente l'immissione in servizio in qualità di collaboratore scolastico;
per l'effetto chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a a vedersi riconoscere la prima fascia (da 0 ad 8 anni) dall'1.9.2011 al 31.12.2012, la seconda fascia stipendiale (da 9 a 14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2018, la terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) dall'1.1.2019 al 31.12.2024 e la quarta fascia stipendiale (da 21 a 27 anni) dall'1.1.2025 al 31.12.2031; Cont
chiedeva per l'effetto di condannare il al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Cont Deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area
A, profilo di collaboratore scolastico (c.d. personale ATA), a partire dall'a.s. 2006/2007, per un totale di anni 7 mesi 7 e giorni 26 , così come specificato analiticamente in ricorso;
di essere stato assunto in ruolo a partire dal 1° settembre 2011 (con conferma dal 1° settembre 2012), quando gli era stata attribuita un'anzianità di servizio di soli anni 6 mesi 5 e giorni 6; di essere passato alla seconda fascia pagina 1 di 8 Cont stipendiale (9-14 anni) il 25.03.2015 in quanto il non aveva considerato ai fini della progressione economica l'anno 2013; di essere rimasto nella seconda fascia stipendiale dal 1.3.2015 al 28.2.2021; di essere passato nella terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.3.2021 con scadenza della stessa Cont prevista per il 28.2.2027; che il non aveva mai provveduto all'esatta ricostruzione della carriera della ricorrente con computo per intero del servizio pre ruolo;
che l'illegittimo comportamento del Cont
aveva comportato la corresponsione, in favore dell'istante, di un trattamento retributivo inferiore a quello a lei spettante;
di aver maturato a titolo di differenze salariali dal 01.03.2020 al 28.02.2025, un credito di € 2.037,81 sulla base del ccnl di categoria, così come indicato nei conteggi allegati al ricorso.
Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. Cont Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente, attualmente assunto in ruolo, lamenta che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera”, e, quindi, del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 appare in parziale contrasto con la vigente normativa comunitaria e lesivo di diritti soggettivi, direttamente azionabili avanti al Giudice del Lavoro .
Giova rilevare chel'art. 485, comma 1, d. lgs. 297/1994, prevede che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
Con specifico riferimento al personale ATA, l'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988 prevede che “ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970 n. 576 e successive modifiche e integrazioni”, agganciando, così, i criteri per la “ricostruzione della carriera” per il personale ATA a quelli previsti per il “personale docente”.
Pertanto, l'art. 485, comma 1, d.lgs. 297/1994, ancorché letteralmente riguardante il solo “personale docente” è applicabile al personale ATA, e, dunque, alla ricorrente. pagina 2 di 8 E' quindi pacifico in causa che il servizio non di ruolo svolto dal personale ATA non produce scatti di anzianità in caso di reiterazione di rapporti a tempo determinato, e nemmeno vale integralmente come anzianità di servizio nell'eventualità in cui l'appartenente alla categoria ATA sia assunto successivamente a tempo indeterminato, in quanto il pregresso servizio non di ruolo, per la parte eccedente i quattro anni tenuto in considerazione nella sola misura dei due terzi.
Tale peculiare regime di disciplina crea una disparità di trattamento del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato;
invero si pone il problema se tale disparità di trattamento integri una violazione del principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE.
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di
«ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze Gaviero punti 53, 54; Per_1 Per_2
, punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126).
[...]
A tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. "esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice" (v. sentenze Gaviero Per_1 punto 78, Impact, punto 60, punto 24). Controparte_4
Peraltro, nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato trova espresso riconoscimento, seppur non generalizzato, nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 368/2001.
Nel caso di specie, la disparità di trattamento che viene a crearsi in merito al riconoscimento dell'attività di servizio non risulta giustificata dalla sussistenza di alcun preciso e concreto elemento, oggettivamente fondato su caratteristiche obiettive le quali contraddistinguano il rapporto di impiego a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, idoneo ad ancorare la legittimità del differente regime di trattamento ad una reale e oggettiva necessità quale ad esempio l'esigenza di perseguire uno specifico obiettivo della direttiva medesima ovvero una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro. pagina 3 di 8 Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
E' evidente che se il ricorrente avesse sin dall'origine ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di assunzione a termine, ella avrebbe goduto di ogni beneficio conseguente sotto il profilo sia retributivo, sia dell'avanzamento di carriera (v. sentenze CGUE C-
177/2010, nonché C- 302-205/2012, Valenza, punti da 39 a 49), così come previsto in Persona_3 applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Inoltre, deve essere rilevato che in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato da personale docente la CGUE (Sentenza 20/9/2018, C-466/17, OT, punti da 49 a 54), ha recentemente statuito che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi quale il
“rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
Pertanto, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento la quale, quanto meno in linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una "qualità" professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita in dell'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Venendo al caso di specie, non vi sono elementi di fatto sufficienti a ritenere che la professionalità propria degli ATA, sotto questo particolare punto di vista, sia paragonabile alla professionalità propria del corpo insegnante in quanto essa, quantomeno in linea di principio, non risulta influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
La circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità da parte del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi pagina 4 di 8 di prova. Il CCNL Scuola del 19/4/2018 prevede, all'articolo 30, che “il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili”, mentre l'art. 438 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale docente prevede il più lungo periodo di prova della “durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico”.
Tale specifico dato normativo dimostra che lo stesso sistema normativo riconosce per le mansioni ATA un grado di complessità diverso rispetto alle mansioni docenti. Da ciò consegue che il principio di diritto espresso dalla sentenza OT con riferimento al corpo docenti deve essere declinato diversamente quando applicato al corpo insegnanti, e diversa deve essere considerata la rilevanza della continuità professionale necessaria ad acquisire quel grado bagaglio esperienziale necessario a rendere oggettivamente ingiustificata una disparità di trattamento nel riconoscimento dell'anzianità professionale anteriore alla stabilizzazione rispetto a quella maturata successivamente.
Non sono, pertanto, ravvisabili ragioni oggettive idonee a giustificare per il personale ATA, assunto a tempo determinato disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Ne consegue che l'art. 485, comma 1, d. lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni.
Tale principio è stato del resto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019, con la quale gli hanno affermato che l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la Parte_2 clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La domanda appare invece infondata in relazione al preteso computo dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013.
pagina 5 di 8 Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025, le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n.
78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n.
3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero. Gli
EL hanno invero affermato che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali
e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Mette conto rilevare che proprio prendendo atto di tale giurisprudenza, la parte ricorrente, in sede di note autorizzate, ha ridotto la domanda, chiedendo, previo riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo, il diritto al riconoscimento della prima fascia stipendiale (0-8 anni) dall'1.9.2011 al 31.12.2012; alla seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2019; alla terza fascia stipendiale
(15-20 anni) dall'1.1.2020 al 31.12.2025; alla quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.1.2026 al
31.12.2032.
L'assegnazione alla seconda fascia per sette anni (dall'1.1.2013 al 31.12.2019) invece che per sei, rende evidente che correttamente la parte ricorrente non ha considerato ai fini della progressione economica il servizio reso nell'anno 2013.
pagina 6 di 8 Per effetto di questa modifica, appaiono corretti anche i conteggi come rimodulati nelle note autorizzate, pari ad € 1.754,94 a titolo di differenze retributive maturate dal 1.3.2020 al 28.02.2025, oltre gli accessori di legge.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, la stessa è infondata considerato che il ricorso risulta essere stato notificato il 07.04.2025, a fronte di differenze retributive maturate a decorrere dal
01.03.2020 (quindi esigibili dalla data di erogazione dello stipendio di marzo 2020, collocata a fine mese/inizio mese successivo). Cont Per il resto le contestazioni sui conteggi sollevate dal appaiono generiche.
Tutto ciò premesso, in accoglimento parziale del ricorso, è accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato così come puntualmente elencati in ricorso, , da intendersi qui richiamata per relationem. Dichiara pertanto il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, sulla base di una anzianità, all'1.9.2011, pari a 7 anni, 7 mesi e 26 giorni, in qualità di collaboratore scolastico, utile a fini giuridici ed economici, nonché il diritto a vedersi riconosce la progressione stipendiale c.d. automatica nei seguenti termini: la prima fascia stipendiale (da 0 ad 8 anni), dall'1.9.2011 al 31.12.2012, la seconda fascia stipendiale (da
9 a 14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2019 e la terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) dall'1.1.2020 al Cont 31.12.2025, la quarta fascia (21 – 27 anni) dal 1.1.2026 al 31.12.2032. Condanna pertanto il a corrispondere alla ricorrente la somma di di € 1.754,94, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.3.2020 al 28.02.2025, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Rigetta i residui profili di ricorso.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, compensa tra le parti la metà delle spese di lite Cont e condanna il a rifondere alla parte ricorrente la quota residua, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo reso in qualità di collaboratore scolastico e pari a 7 anni, 7 mesi e 26 giorni;
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la seguente progressione stipendiale: prima fascia stipendiale (da 0 ad 8 anni), dall'1.9.2011 al 31.12.2012, la seconda fascia stipendiale (da 9 a 14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2019 e la terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) dall'1.1.2020 al 31.12.2025, la quarta fascia (21 – 27 anni) dal
1.1.2026 al 31.12.2032.
pagina 7 di 8 Contr
- Condanna per l'effetto il a corrispondere al ricorrente di € 1.754,94, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.3.2020 al 28.2.2025, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali, dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- Rigetta i residui profili di ricorso;
Contr
- Compensa tra le parti la metà delle spese di lite e condanna il a rifondere alla ricorrente la quota residua, che liquida in € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi.
Roma, 3 novembre 2025
La Giudice
EL CC
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL CC, all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 11351/2025 R.G. promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Sabino Carpagnano Parte_1
contro
:
in persona del parte resistente Controparte_1 CP_2 con i funzionari delegati ex art. 417 bis cpc
OGGETTO: servizio pre ruolo e ricostruzione carriera
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2025, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità lavorativa pari a 7 anni, 7 mesi e 26 giorni maturata nel periodo antecedente l'immissione in servizio in qualità di collaboratore scolastico;
per l'effetto chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a a vedersi riconoscere la prima fascia (da 0 ad 8 anni) dall'1.9.2011 al 31.12.2012, la seconda fascia stipendiale (da 9 a 14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2018, la terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) dall'1.1.2019 al 31.12.2024 e la quarta fascia stipendiale (da 21 a 27 anni) dall'1.1.2025 al 31.12.2031; Cont
chiedeva per l'effetto di condannare il al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre gli accessori di legge e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Cont Deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale amministrativa, tecnico ed ausiliario area
A, profilo di collaboratore scolastico (c.d. personale ATA), a partire dall'a.s. 2006/2007, per un totale di anni 7 mesi 7 e giorni 26 , così come specificato analiticamente in ricorso;
di essere stato assunto in ruolo a partire dal 1° settembre 2011 (con conferma dal 1° settembre 2012), quando gli era stata attribuita un'anzianità di servizio di soli anni 6 mesi 5 e giorni 6; di essere passato alla seconda fascia pagina 1 di 8 Cont stipendiale (9-14 anni) il 25.03.2015 in quanto il non aveva considerato ai fini della progressione economica l'anno 2013; di essere rimasto nella seconda fascia stipendiale dal 1.3.2015 al 28.2.2021; di essere passato nella terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.3.2021 con scadenza della stessa Cont prevista per il 28.2.2027; che il non aveva mai provveduto all'esatta ricostruzione della carriera della ricorrente con computo per intero del servizio pre ruolo;
che l'illegittimo comportamento del Cont
aveva comportato la corresponsione, in favore dell'istante, di un trattamento retributivo inferiore a quello a lei spettante;
di aver maturato a titolo di differenze salariali dal 01.03.2020 al 28.02.2025, un credito di € 2.037,81 sulla base del ccnl di categoria, così come indicato nei conteggi allegati al ricorso.
Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda. Cont Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente.
All'esito dell'udienza del 3 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il ricorrente, attualmente assunto in ruolo, lamenta che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera”, e, quindi, del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 appare in parziale contrasto con la vigente normativa comunitaria e lesivo di diritti soggettivi, direttamente azionabili avanti al Giudice del Lavoro .
Giova rilevare chel'art. 485, comma 1, d. lgs. 297/1994, prevede che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
Con specifico riferimento al personale ATA, l'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988 prevede che “ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno
1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970 n. 576 e successive modifiche e integrazioni”, agganciando, così, i criteri per la “ricostruzione della carriera” per il personale ATA a quelli previsti per il “personale docente”.
Pertanto, l'art. 485, comma 1, d.lgs. 297/1994, ancorché letteralmente riguardante il solo “personale docente” è applicabile al personale ATA, e, dunque, alla ricorrente. pagina 2 di 8 E' quindi pacifico in causa che il servizio non di ruolo svolto dal personale ATA non produce scatti di anzianità in caso di reiterazione di rapporti a tempo determinato, e nemmeno vale integralmente come anzianità di servizio nell'eventualità in cui l'appartenente alla categoria ATA sia assunto successivamente a tempo indeterminato, in quanto il pregresso servizio non di ruolo, per la parte eccedente i quattro anni tenuto in considerazione nella sola misura dei due terzi.
Tale peculiare regime di disciplina crea una disparità di trattamento del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato;
invero si pone il problema se tale disparità di trattamento integri una violazione del principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE.
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La nozione di
«ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze Gaviero punti 53, 54; Per_1 Per_2
, punti 42, 47 e 57; Impact, punto e 126).
[...]
A tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. "esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice" (v. sentenze Gaviero Per_1 punto 78, Impact, punto 60, punto 24). Controparte_4
Peraltro, nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato trova espresso riconoscimento, seppur non generalizzato, nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 368/2001.
Nel caso di specie, la disparità di trattamento che viene a crearsi in merito al riconoscimento dell'attività di servizio non risulta giustificata dalla sussistenza di alcun preciso e concreto elemento, oggettivamente fondato su caratteristiche obiettive le quali contraddistinguano il rapporto di impiego a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, idoneo ad ancorare la legittimità del differente regime di trattamento ad una reale e oggettiva necessità quale ad esempio l'esigenza di perseguire uno specifico obiettivo della direttiva medesima ovvero una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro. pagina 3 di 8 Nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
E' evidente che se il ricorrente avesse sin dall'origine ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di assunzione a termine, ella avrebbe goduto di ogni beneficio conseguente sotto il profilo sia retributivo, sia dell'avanzamento di carriera (v. sentenze CGUE C-
177/2010, nonché C- 302-205/2012, Valenza, punti da 39 a 49), così come previsto in Persona_3 applicazione della contrattazione collettiva di settore.
Inoltre, deve essere rilevato che in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato da personale docente la CGUE (Sentenza 20/9/2018, C-466/17, OT, punti da 49 a 54), ha recentemente statuito che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi quale il
“rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
Pertanto, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento la quale, quanto meno in linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una "qualità" professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita in dell'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Venendo al caso di specie, non vi sono elementi di fatto sufficienti a ritenere che la professionalità propria degli ATA, sotto questo particolare punto di vista, sia paragonabile alla professionalità propria del corpo insegnante in quanto essa, quantomeno in linea di principio, non risulta influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
La circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità da parte del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi pagina 4 di 8 di prova. Il CCNL Scuola del 19/4/2018 prevede, all'articolo 30, che “il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili”, mentre l'art. 438 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale docente prevede il più lungo periodo di prova della “durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico”.
Tale specifico dato normativo dimostra che lo stesso sistema normativo riconosce per le mansioni ATA un grado di complessità diverso rispetto alle mansioni docenti. Da ciò consegue che il principio di diritto espresso dalla sentenza OT con riferimento al corpo docenti deve essere declinato diversamente quando applicato al corpo insegnanti, e diversa deve essere considerata la rilevanza della continuità professionale necessaria ad acquisire quel grado bagaglio esperienziale necessario a rendere oggettivamente ingiustificata una disparità di trattamento nel riconoscimento dell'anzianità professionale anteriore alla stabilizzazione rispetto a quella maturata successivamente.
Non sono, pertanto, ravvisabili ragioni oggettive idonee a giustificare per il personale ATA, assunto a tempo determinato disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Ne consegue che l'art. 485, comma 1, d. lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni.
Tale principio è stato del resto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019, con la quale gli hanno affermato che l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la Parte_2 clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
La domanda appare invece infondata in relazione al preteso computo dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013.
pagina 5 di 8 Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025, le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n.
78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n.
3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero. Gli
EL hanno invero affermato che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali
e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Mette conto rilevare che proprio prendendo atto di tale giurisprudenza, la parte ricorrente, in sede di note autorizzate, ha ridotto la domanda, chiedendo, previo riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo, il diritto al riconoscimento della prima fascia stipendiale (0-8 anni) dall'1.9.2011 al 31.12.2012; alla seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2019; alla terza fascia stipendiale
(15-20 anni) dall'1.1.2020 al 31.12.2025; alla quarta fascia stipendiale (21-27 anni) dall'1.1.2026 al
31.12.2032.
L'assegnazione alla seconda fascia per sette anni (dall'1.1.2013 al 31.12.2019) invece che per sei, rende evidente che correttamente la parte ricorrente non ha considerato ai fini della progressione economica il servizio reso nell'anno 2013.
pagina 6 di 8 Per effetto di questa modifica, appaiono corretti anche i conteggi come rimodulati nelle note autorizzate, pari ad € 1.754,94 a titolo di differenze retributive maturate dal 1.3.2020 al 28.02.2025, oltre gli accessori di legge.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, la stessa è infondata considerato che il ricorso risulta essere stato notificato il 07.04.2025, a fronte di differenze retributive maturate a decorrere dal
01.03.2020 (quindi esigibili dalla data di erogazione dello stipendio di marzo 2020, collocata a fine mese/inizio mese successivo). Cont Per il resto le contestazioni sui conteggi sollevate dal appaiono generiche.
Tutto ciò premesso, in accoglimento parziale del ricorso, è accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato così come puntualmente elencati in ricorso, , da intendersi qui richiamata per relationem. Dichiara pertanto il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, sulla base di una anzianità, all'1.9.2011, pari a 7 anni, 7 mesi e 26 giorni, in qualità di collaboratore scolastico, utile a fini giuridici ed economici, nonché il diritto a vedersi riconosce la progressione stipendiale c.d. automatica nei seguenti termini: la prima fascia stipendiale (da 0 ad 8 anni), dall'1.9.2011 al 31.12.2012, la seconda fascia stipendiale (da
9 a 14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2019 e la terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) dall'1.1.2020 al Cont 31.12.2025, la quarta fascia (21 – 27 anni) dal 1.1.2026 al 31.12.2032. Condanna pertanto il a corrispondere alla ricorrente la somma di di € 1.754,94, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.3.2020 al 28.02.2025, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Rigetta i residui profili di ricorso.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, compensa tra le parti la metà delle spese di lite Cont e condanna il a rifondere alla parte ricorrente la quota residua, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo reso in qualità di collaboratore scolastico e pari a 7 anni, 7 mesi e 26 giorni;
- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la seguente progressione stipendiale: prima fascia stipendiale (da 0 ad 8 anni), dall'1.9.2011 al 31.12.2012, la seconda fascia stipendiale (da 9 a 14 anni) dall'1.1.2013 al 31.12.2019 e la terza fascia stipendiale (da 15 a 20 anni) dall'1.1.2020 al 31.12.2025, la quarta fascia (21 – 27 anni) dal
1.1.2026 al 31.12.2032.
pagina 7 di 8 Contr
- Condanna per l'effetto il a corrispondere al ricorrente di € 1.754,94, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.3.2020 al 28.2.2025, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali, dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
- Rigetta i residui profili di ricorso;
Contr
- Compensa tra le parti la metà delle spese di lite e condanna il a rifondere alla ricorrente la quota residua, che liquida in € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi.
Roma, 3 novembre 2025
La Giudice
EL CC
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