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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2574/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009550666 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8314 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 461 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8929 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3365 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1968/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 27/05/2022 ha adito Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, proponendo opposizione avverso AVVISO DI INTIMAZIONE nr 29320229009550666000,
e le seguenti cartelle di pagamento sottese:
1. 29320150049828314000
2. 29320160070099461000
3. 29320180001288929000
4. 29320180016693365000
chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2.Prescrizione del diritto alla riscossione.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- L'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che la Parte lamenta che le cartelle di pagamento cui fa riferimento l'atto di intimazione impugnato, non sono state notificate.
In merito si evidenzia che le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92.
Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa tributaria ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.
Peraltro, la Parte eccepisce la prescrizione del diritto al recupero delle imposte dovute. Come detto, le cartelle di pagamento sono divenute definitive, poiché la Parte non le ha impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92.
L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, dopo la notifica delle cartelle, in assenza di pagamenti,
i termini prescrizionali sono stati interrotti, dall'intimazione, atto oggi opposto.
A tal proposito, si fa anche presente che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020
“Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021
“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021.
Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi la prescrizione, considerando il periodo sospensivo la prescrizione della citata Legge di Stabilità e dei D.L.
a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cartelle in questione risultavano essere non perenti alla data di notifica della intimazione oggi opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Omessa prova della presunta notifica degli atti presupposti
Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure afferma "si evidenzia che le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92". Tale assunto, peraltro ricopiato testualmente dalle difese dell'Agenzia delle Entrate, come facilmente riscontrabile dalla Corte Adita da una lettura contestuale e contemporanea della sentenza e della comparsa di costituzione, risulta privo di riscontro probatorio. Ed invero, in seno alla propria comparsa di costituzione l'Agenzia delle Entrate sosteneva che le cartelle di pagamento nn. nn. 29320180001288929000, 29820160070099461000,
29320150049828314000, 29320150049828314000, fossero state notificate, limitandosi, però, ad una mera affermazione labiale. Difatti, l'odierna appellata, non solo non riportava nello scritto difensivo le date in cui le cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto del giudizio sarebbero state notificate, ma, circostanza ancor più grave, non le allegava.
2) Intervenuta prescrizione del credito
Anche a voler concedere che la notifica delle cartelle di pagamento si sia perfezionata regolarmente, questa sarebbe avvenuta oltre la maturazione del termine di prescrizione triennale. Ed invero, la cartella di pagamento n. 29320150049828314000, presuntivamente notificata in data 19.09.2016 è relativa all'anno
2010; la cartella di pagamento n. 29820160070099461000, presuntivamente notificata in data 19.01.2017
è relativa all'anno 2012; la cartella di pagamento n. 29320180001288929000, presuntivamente notificata in data 12.03.2018 è relativa all'anno 2014; la cartella di pagamento n. 29320180016693365000, presuntivamente notificata in data 09.01.2019 è relativa all'anno 2014. Appare evidente che la notifica delle superiori cartelle di pagamento, quand'anche avvenuta regolarmente (sebbene non sia stata fornita prova in atti), è intervenuta oltre lo spirare del termine di prescrizione triennale.
3) Perdita di possesso del mezzo Targa_1
La sig.ra Ricorrente_1 ha alienato il mezzo, targato Targa_1, cui si riferiscono i bolli auto non pagati, in data 04.08.2010. L'acquirente non ha mai effettuato il passaggio di proprietà, di talché l'odierna appellante, adiva il Giudice di Pace di Catania, che con sentenza n. 1558/2021 (all.2) dichiarava la perdita di possesso del predetto mezzo a far data dal 04.08.2010, condannando, altresì, parte convenuta a pagare e rifondere tutte le spese sostenute o da sostenere.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 10 e depositata il 26
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio evidenzia che: le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92. Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa tributaria ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata. La Parte eccepisce la prescrizione del diritto al recupero delle imposte dovute. L'Ufficio ribadisce che le cartelle di pagamento sono divenute definitive, poiché la Parte non le ha impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92. A tal proposito, si fa anche presente che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020,
D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, considerando il periodo sospensivo della prescrizione a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cartelle in questione risultavano essere non perenti alla data di notifica della intimazione oggi opposta.
Sulla nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse esposti, per sopraggiunta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali sarà l'Agente della riscossione a dimostrare la notifica degli atti interruttivi.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si premette sin d'ora che l'odierna produzione documentale è del tutto ammissibile, a fronte di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025. L'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata è smentita documentalmente dalle relate di notifica e dalle ricevute di consegna pec pro-dotte agli atti del fascicolo. Da ciò deriva che la pretesa esattoriale sottesa alle cartelle notificate, e non impugnate nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/1992, è ormai definitiva. Sul punto la ricorrente deduce: “anche a voler concedere che la notifica delle cartelle di pagamento si sia perfezionata regolarmente, questa sarebbe avvenuta oltre la matura-zione del termine di prescrizione triennale”. In altre parole, ella eccepisce la prescrizione asseritamente intervenuta prima della notifica delle cartelle presupposte. Al riguardo, tuttavia, si è detto che tale eccezione non è più ammissibile, a fronte dell'omessa impugnazione delle cartelle presupposte, tutte conosciute dalla ricorrente. Quanto alla dedotta decorrenza della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle sopra indicate, occorre evidenziare che i termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione sono stati sospesi a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 18/2020, che all'art. 68 ha posticipato i termini di decadenza e prescrizione dei crediti derivanti da cartelle esattoriali di 542 giorni. Il termine di prescrizione, pertanto, risulta interrotto tempestivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229009550666, avvenuta il 6.5.2022.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'ammissibilità della produzione documentale in appello, è preliminare la questione concernente l'ammissibilità, nel presente grado di giudizio, della documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recante: le cartelle di pagamento;
le relate di notifica e le ricevute
PEC delle cartelle;
l'intimazione di pagamento e la relativa prova di notifica;
la certificazione istruttoria.
L'art.58, comma 1, del d. lgs. n.546/1992, nel testo vigente all'epoca di instaurazione del giudizio di primo grado (ricorso depositato il 26.11.2022), consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. Il successivo d. lgs. n.220/2023 ha introdotto, all'art.58, comma 1, una disciplina più restrittiva, prevedendo che: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». L'art.4, comma 2, del medesimo d. lgs. n.220/2023 stabiliva un regime temporale di applicazione delle nuove disposizioni anche ai giudizi di appello instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024. La Corte costituzionale, con sentenza n.36 del 27 marzo 2025, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, d. lgs. n.220/2023, nella parte in cui imponeva l'applicabilità della nuova disciplina probatoria anche ai giudizi di appello aventi ad oggetto procedimenti di primo grado iniziati anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento. L'effetto sistematico di tale pronuncia è il seguente: la nuova regola dell'art.58, comma 1, d. lgs. n.546/1992 si applica solo ai giudizi di appello relativi a processi di primo grado instaurati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n.220/2023
(5 gennaio 2024); per i giudizi il cui primo grado sia stato instaurato prima di tale data, continua a trovare applicazione il testo previgente dell'art.58 d. lgs. n.546/1992. Nel caso di specie: il ricorso di primo grado è stato depositato in data 26.11.2022, quindi anteriore al 5 gennaio 2024; ne consegue che al presente appello si applica l'originaria disciplina dell'art.58 d. lgs. n.546/1992, che non preclude la produzione di nuovi documenti. La produzione documentale effettuata in questo grado da parte degli Uffici è, pertanto, ammissibile. L'appellante ripropone, sotto forma di censura alla motivazione della sentenza di primo grado, la doglianza relativa alla mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. A seguito dell'ammissibile produzione documentale in appello: risultano in atti le cartelle di pagamento nn. 29320150049828314000
(anno d'imposta 2010); 29820160070099461000 (anno d'imposta 2012); 29320180001288929000 (anno d'imposta 2014); 29320180016693365000 (anno d'imposta 2014). L'appellante non ha offerto elementi idonei a contrastare specificamente le risultanze delle relate e delle ricevute prodotte, limitandosi a ribadire la generica contestazione della notifica. Nel processo tributario, le relate di notifica e le ricevute di consegna
PEC fanno piena prova, fino a querela di falso, delle attività dell'organo notificatore o del sistema di trasmissione, e non risultano dedotte, nel caso in esame, contestazioni circostanziate circa la falsità o l'inesistenza materiale di tali atti. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi provata e rituale la notifica delle cartelle presupposte;
ne consegue che l'assunto di omessa notifica è infondato in fatto e in diritto. Sulla definitività delle cartelle e l'ammissibilità delle censure sul merito della pretesa, le cartelle di pagamento in questione: sono state regolarmente notificate nelle date sopra indicate;
non risultano essere state impugnate nei termini di cui all'art.21 del d. lgs. n.546/1992. L'art.21, comma 1, d. lgs. n.546/1992 prevede il termine perentorio per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati all'art.19; decorso inutilmente tale termine, la cartella di pagamento acquisisce stabilità, divenendo titolo esecutivo definitivo. In tale evenienza: la pretesa tributaria non è più sindacabile quanto all'“an” e al “quantum” dell'obbligazione; non è più ammissibile, in sede di successiva impugnazione di atti della riscossione (quali intimazioni di pagamento), far valere vizi derivati riconducibili al contenuto impositivo proprio delle cartelle non tempestivamente opposte. Nel caso di specie, l'odierna appellante: solleva eccezioni che, nella sostanza, mirano a rimettere in discussione la legittimità sostanziale del credito tributario (asserita prescrizione già maturata prima della notifica delle cartelle); ma tali profili avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione delle singole cartelle. Pertanto, sotto questo profilo, le doglianze relative a vizi del merito impositivo (compresa l'asserita prescrizione anteriore alla notifica delle cartelle) risultano inammissibili, poiché rivolte contro atti ormai divenuti definitivi. È pacifico che l'intimazione di pagamento n.29320229009550666, impugnata in primo grado, è stata notificata in data 06.05.2022. La notifica dell'intimazione costituisce, per sua natura, atto interruttivo della prescrizione: essa sollecita il pagamento, presuppone l'esistenza del ruolo e della cartella e manifesta in forma ufficiale la volontà della Pubblica Amministrazione di esercitare il proprio diritto di credito.
Pertanto, anche ai fini del computo dell'eventuale prescrizione, il periodo intercorrente tra le date di notifica delle cartelle (2016–2019) e la data del 06.05.2022 deve essere valutato alla luce: del termine prescrizionale astrattamente applicabile;
del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale. L'art.68 del d. l. n.18/2020 (c. d. “Cura Italia”), come modificato e integrato da successivi decreti (tra i quali, d. l. n.34/2020,
d. l. n.104/2020, d. l. n.137/2020, d. l. n.3/2021, d. l. n.7/2021, d. l. n.41/2021), ha disposto: la sospensione dei termini relativi all'attività degli agenti della riscossione, ivi compresi i termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dei carichi affidati all'agente; la protrazione della sospensione, in più fasi, sino al 31 agosto
2021. Inoltre, la disciplina di coordinamento ha determinato una complessiva estensione dei termini di prescrizione e decadenza di 542 giorni. Ne deriva che, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica
(marzo 2020 – agosto 2021), il decorso della prescrizione è stato sospeso, con conseguente slittamento in avanti della scadenza dei relativi termini. Nel caso di specie, tenuto conto: delle date di notifica delle cartelle
(2016, 2017, 2018, 2019); della sospensione dei termini per complessivi 542 giorni;
della data di notifica dell'intimazione (06.05.2022); anche a voler considerare, in via favorevole alla contribuente, un termine prescrizionale triennale, il periodo complessivo di decorrenza della prescrizione risulta interrotto dall'intimazione prima del suo maturare, proprio in virtù del differimento dei termini determinato dalla normativa emergenziale. In particolare, per le cartelle più risalenti (ad esempio, quella del 2016): il triennio decorrente dalla notifica sarebbe stato, in via ordinaria, influenzato dalla sospensione Covid;
aggiungendo i 542 giorni di sospensione al periodo ordinario, la scadenza del termine prescrizionale si sposta in avanti oltre la data del 06.05.2022; l'intimazione interviene, quindi, in tempo utile, determinando una nuova interruzione del termine. Ne consegue che: alla data di notifica dell'intimazione opposta, i crediti derivanti dalle cartelle di pagamento non risultavano ancora prescritti;
l'eccezione di prescrizione post-notifica è, quindi, infondata. L'assenza di ulteriori atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione non è, di per sé, sufficiente a far ritenere maturata la prescrizione, ove il periodo complessivo non sia ancora decorso per effetto dell'estensione determinata dalla normativa emergenziale.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello della sig.ra Ricorrente_1 , va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di
Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2574/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229009550666 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8314 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 461 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8929 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 3365 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1968/2025 depositato il
04/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 27/05/2022 ha adito Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, proponendo opposizione avverso AVVISO DI INTIMAZIONE nr 29320229009550666000,
e le seguenti cartelle di pagamento sottese:
1. 29320150049828314000
2. 29320160070099461000
3. 29320180001288929000
4. 29320180016693365000
chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica delle cartelle di pagamento;
2.Prescrizione del diritto alla riscossione.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Catania, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- L'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che la Parte lamenta che le cartelle di pagamento cui fa riferimento l'atto di intimazione impugnato, non sono state notificate.
In merito si evidenzia che le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92.
Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa tributaria ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata.
Peraltro, la Parte eccepisce la prescrizione del diritto al recupero delle imposte dovute. Come detto, le cartelle di pagamento sono divenute definitive, poiché la Parte non le ha impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92.
L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che, dopo la notifica delle cartelle, in assenza di pagamenti,
i termini prescrizionali sono stati interrotti, dall'intimazione, atto oggi opposto.
A tal proposito, si fa anche presente che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020
“Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021
“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021.
Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi la prescrizione, considerando il periodo sospensivo la prescrizione della citata Legge di Stabilità e dei D.L.
a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cartelle in questione risultavano essere non perenti alla data di notifica della intimazione oggi opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Omessa prova della presunta notifica degli atti presupposti
Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure afferma "si evidenzia che le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92". Tale assunto, peraltro ricopiato testualmente dalle difese dell'Agenzia delle Entrate, come facilmente riscontrabile dalla Corte Adita da una lettura contestuale e contemporanea della sentenza e della comparsa di costituzione, risulta privo di riscontro probatorio. Ed invero, in seno alla propria comparsa di costituzione l'Agenzia delle Entrate sosteneva che le cartelle di pagamento nn. nn. 29320180001288929000, 29820160070099461000,
29320150049828314000, 29320150049828314000, fossero state notificate, limitandosi, però, ad una mera affermazione labiale. Difatti, l'odierna appellata, non solo non riportava nello scritto difensivo le date in cui le cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto del giudizio sarebbero state notificate, ma, circostanza ancor più grave, non le allegava.
2) Intervenuta prescrizione del credito
Anche a voler concedere che la notifica delle cartelle di pagamento si sia perfezionata regolarmente, questa sarebbe avvenuta oltre la maturazione del termine di prescrizione triennale. Ed invero, la cartella di pagamento n. 29320150049828314000, presuntivamente notificata in data 19.09.2016 è relativa all'anno
2010; la cartella di pagamento n. 29820160070099461000, presuntivamente notificata in data 19.01.2017
è relativa all'anno 2012; la cartella di pagamento n. 29320180001288929000, presuntivamente notificata in data 12.03.2018 è relativa all'anno 2014; la cartella di pagamento n. 29320180016693365000, presuntivamente notificata in data 09.01.2019 è relativa all'anno 2014. Appare evidente che la notifica delle superiori cartelle di pagamento, quand'anche avvenuta regolarmente (sebbene non sia stata fornita prova in atti), è intervenuta oltre lo spirare del termine di prescrizione triennale.
3) Perdita di possesso del mezzo Targa_1
La sig.ra Ricorrente_1 ha alienato il mezzo, targato Targa_1, cui si riferiscono i bolli auto non pagati, in data 04.08.2010. L'acquirente non ha mai effettuato il passaggio di proprietà, di talché l'odierna appellante, adiva il Giudice di Pace di Catania, che con sentenza n. 1558/2021 (all.2) dichiarava la perdita di possesso del predetto mezzo a far data dal 04.08.2010, condannando, altresì, parte convenuta a pagare e rifondere tutte le spese sostenute o da sostenere.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 10 e depositata il 26
Ottobre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio evidenzia che: le cartelle di pagamento sono state notificate e non impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92. Nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale la pretesa tributaria ad essa sottesa diviene intangibile, non essendo ammissibile proporre alcuna questione attinente alla cartella stessa, ad un titolo, cioè, divenuto definitivo proprio a seguito di mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione era stata contestata. La Parte eccepisce la prescrizione del diritto al recupero delle imposte dovute. L'Ufficio ribadisce che le cartelle di pagamento sono divenute definitive, poiché la Parte non le ha impugnate nei termini previsti dall'art. 21 del DLgs 546/92. A tal proposito, si fa anche presente che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020,
D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021 “Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, considerando il periodo sospensivo della prescrizione a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cartelle in questione risultavano essere non perenti alla data di notifica della intimazione oggi opposta.
Sulla nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esse esposti, per sopraggiunta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali sarà l'Agente della riscossione a dimostrare la notifica degli atti interruttivi.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si premette sin d'ora che l'odierna produzione documentale è del tutto ammissibile, a fronte di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025. L'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione impugnata è smentita documentalmente dalle relate di notifica e dalle ricevute di consegna pec pro-dotte agli atti del fascicolo. Da ciò deriva che la pretesa esattoriale sottesa alle cartelle notificate, e non impugnate nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/1992, è ormai definitiva. Sul punto la ricorrente deduce: “anche a voler concedere che la notifica delle cartelle di pagamento si sia perfezionata regolarmente, questa sarebbe avvenuta oltre la matura-zione del termine di prescrizione triennale”. In altre parole, ella eccepisce la prescrizione asseritamente intervenuta prima della notifica delle cartelle presupposte. Al riguardo, tuttavia, si è detto che tale eccezione non è più ammissibile, a fronte dell'omessa impugnazione delle cartelle presupposte, tutte conosciute dalla ricorrente. Quanto alla dedotta decorrenza della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle sopra indicate, occorre evidenziare che i termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione sono stati sospesi a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 18/2020, che all'art. 68 ha posticipato i termini di decadenza e prescrizione dei crediti derivanti da cartelle esattoriali di 542 giorni. Il termine di prescrizione, pertanto, risulta interrotto tempestivamente dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229009550666, avvenuta il 6.5.2022.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'ammissibilità della produzione documentale in appello, è preliminare la questione concernente l'ammissibilità, nel presente grado di giudizio, della documentazione prodotta dalle parti, ed in particolare dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, recante: le cartelle di pagamento;
le relate di notifica e le ricevute
PEC delle cartelle;
l'intimazione di pagamento e la relativa prova di notifica;
la certificazione istruttoria.
L'art.58, comma 1, del d. lgs. n.546/1992, nel testo vigente all'epoca di instaurazione del giudizio di primo grado (ricorso depositato il 26.11.2022), consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. Il successivo d. lgs. n.220/2023 ha introdotto, all'art.58, comma 1, una disciplina più restrittiva, prevedendo che: «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». L'art.4, comma 2, del medesimo d. lgs. n.220/2023 stabiliva un regime temporale di applicazione delle nuove disposizioni anche ai giudizi di appello instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024. La Corte costituzionale, con sentenza n.36 del 27 marzo 2025, ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, d. lgs. n.220/2023, nella parte in cui imponeva l'applicabilità della nuova disciplina probatoria anche ai giudizi di appello aventi ad oggetto procedimenti di primo grado iniziati anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo, con violazione dei principi di ragionevolezza e di affidamento. L'effetto sistematico di tale pronuncia è il seguente: la nuova regola dell'art.58, comma 1, d. lgs. n.546/1992 si applica solo ai giudizi di appello relativi a processi di primo grado instaurati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n.220/2023
(5 gennaio 2024); per i giudizi il cui primo grado sia stato instaurato prima di tale data, continua a trovare applicazione il testo previgente dell'art.58 d. lgs. n.546/1992. Nel caso di specie: il ricorso di primo grado è stato depositato in data 26.11.2022, quindi anteriore al 5 gennaio 2024; ne consegue che al presente appello si applica l'originaria disciplina dell'art.58 d. lgs. n.546/1992, che non preclude la produzione di nuovi documenti. La produzione documentale effettuata in questo grado da parte degli Uffici è, pertanto, ammissibile. L'appellante ripropone, sotto forma di censura alla motivazione della sentenza di primo grado, la doglianza relativa alla mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. A seguito dell'ammissibile produzione documentale in appello: risultano in atti le cartelle di pagamento nn. 29320150049828314000
(anno d'imposta 2010); 29820160070099461000 (anno d'imposta 2012); 29320180001288929000 (anno d'imposta 2014); 29320180016693365000 (anno d'imposta 2014). L'appellante non ha offerto elementi idonei a contrastare specificamente le risultanze delle relate e delle ricevute prodotte, limitandosi a ribadire la generica contestazione della notifica. Nel processo tributario, le relate di notifica e le ricevute di consegna
PEC fanno piena prova, fino a querela di falso, delle attività dell'organo notificatore o del sistema di trasmissione, e non risultano dedotte, nel caso in esame, contestazioni circostanziate circa la falsità o l'inesistenza materiale di tali atti. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi provata e rituale la notifica delle cartelle presupposte;
ne consegue che l'assunto di omessa notifica è infondato in fatto e in diritto. Sulla definitività delle cartelle e l'ammissibilità delle censure sul merito della pretesa, le cartelle di pagamento in questione: sono state regolarmente notificate nelle date sopra indicate;
non risultano essere state impugnate nei termini di cui all'art.21 del d. lgs. n.546/1992. L'art.21, comma 1, d. lgs. n.546/1992 prevede il termine perentorio per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati all'art.19; decorso inutilmente tale termine, la cartella di pagamento acquisisce stabilità, divenendo titolo esecutivo definitivo. In tale evenienza: la pretesa tributaria non è più sindacabile quanto all'“an” e al “quantum” dell'obbligazione; non è più ammissibile, in sede di successiva impugnazione di atti della riscossione (quali intimazioni di pagamento), far valere vizi derivati riconducibili al contenuto impositivo proprio delle cartelle non tempestivamente opposte. Nel caso di specie, l'odierna appellante: solleva eccezioni che, nella sostanza, mirano a rimettere in discussione la legittimità sostanziale del credito tributario (asserita prescrizione già maturata prima della notifica delle cartelle); ma tali profili avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione delle singole cartelle. Pertanto, sotto questo profilo, le doglianze relative a vizi del merito impositivo (compresa l'asserita prescrizione anteriore alla notifica delle cartelle) risultano inammissibili, poiché rivolte contro atti ormai divenuti definitivi. È pacifico che l'intimazione di pagamento n.29320229009550666, impugnata in primo grado, è stata notificata in data 06.05.2022. La notifica dell'intimazione costituisce, per sua natura, atto interruttivo della prescrizione: essa sollecita il pagamento, presuppone l'esistenza del ruolo e della cartella e manifesta in forma ufficiale la volontà della Pubblica Amministrazione di esercitare il proprio diritto di credito.
Pertanto, anche ai fini del computo dell'eventuale prescrizione, il periodo intercorrente tra le date di notifica delle cartelle (2016–2019) e la data del 06.05.2022 deve essere valutato alla luce: del termine prescrizionale astrattamente applicabile;
del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale. L'art.68 del d. l. n.18/2020 (c. d. “Cura Italia”), come modificato e integrato da successivi decreti (tra i quali, d. l. n.34/2020,
d. l. n.104/2020, d. l. n.137/2020, d. l. n.3/2021, d. l. n.7/2021, d. l. n.41/2021), ha disposto: la sospensione dei termini relativi all'attività degli agenti della riscossione, ivi compresi i termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dei carichi affidati all'agente; la protrazione della sospensione, in più fasi, sino al 31 agosto
2021. Inoltre, la disciplina di coordinamento ha determinato una complessiva estensione dei termini di prescrizione e decadenza di 542 giorni. Ne deriva che, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica
(marzo 2020 – agosto 2021), il decorso della prescrizione è stato sospeso, con conseguente slittamento in avanti della scadenza dei relativi termini. Nel caso di specie, tenuto conto: delle date di notifica delle cartelle
(2016, 2017, 2018, 2019); della sospensione dei termini per complessivi 542 giorni;
della data di notifica dell'intimazione (06.05.2022); anche a voler considerare, in via favorevole alla contribuente, un termine prescrizionale triennale, il periodo complessivo di decorrenza della prescrizione risulta interrotto dall'intimazione prima del suo maturare, proprio in virtù del differimento dei termini determinato dalla normativa emergenziale. In particolare, per le cartelle più risalenti (ad esempio, quella del 2016): il triennio decorrente dalla notifica sarebbe stato, in via ordinaria, influenzato dalla sospensione Covid;
aggiungendo i 542 giorni di sospensione al periodo ordinario, la scadenza del termine prescrizionale si sposta in avanti oltre la data del 06.05.2022; l'intimazione interviene, quindi, in tempo utile, determinando una nuova interruzione del termine. Ne consegue che: alla data di notifica dell'intimazione opposta, i crediti derivanti dalle cartelle di pagamento non risultavano ancora prescritti;
l'eccezione di prescrizione post-notifica è, quindi, infondata. L'assenza di ulteriori atti interruttivi tra la notifica delle cartelle e l'intimazione non è, di per sé, sufficiente a far ritenere maturata la prescrizione, ove il periodo complessivo non sia ancora decorso per effetto dell'estensione determinata dalla normativa emergenziale.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello della sig.ra Ricorrente_1 , va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di
Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)