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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 571/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2677/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008533828000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008533828000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008533828000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3006/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-
Riscossione;
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore il dott. GI La CA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di domanda di annullamento è l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 2 marzo
2024, discendente da prodromica cartella di pagamento (asseritamente) notificata il 9 luglio 2018 per asseriti debiti tributari della parte ricorrente nei confronti del Comune di Villabate.
Il contribuente ha dedotto l'omessa notifica della pregressa cartella e degli avvisi di accertamento, la mancata indicazione del criterio id calcolo degli interessi, la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale ha revocato in dubbio la propria legittimazione passiva risultando essa estranea al rapporto tributario di cui trattasi;
Agenzia delle entrate – Riscossione, parimenti costituitasi in giudizio, ha chiesto chiamarsi in causa l'«ente impositore».
In rito, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate poiché estranea alla controversia.
Parimenti va esclusa ogni ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Villabate, sia perché avrebbe dovuto provvedervi direttamente il concessionario della riscossione, sia perché la vicenda attiene alla mancata notifica della cartella, di esclusiva competenza dello stesso Concessionario.
Ciò detto, in mancanza di prova di notifica della cartella (non fungibile con la copia dell'estratto di ruolo versato in atti), il ricorso non può che essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese possono essere compensate in ragione degli specifici profili della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, previa declaratoria di difetto di legittimazioen passiva dell'Agenzia delel entrate, accoglie il ricorso e annulla l'impugnata intimazione.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025. IL PRESIDENTE
GI La CA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2677/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008533828000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008533828000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008533828000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3006/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie di Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-
Riscossione;
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore il dott. GI La CA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di domanda di annullamento è l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 2 marzo
2024, discendente da prodromica cartella di pagamento (asseritamente) notificata il 9 luglio 2018 per asseriti debiti tributari della parte ricorrente nei confronti del Comune di Villabate.
Il contribuente ha dedotto l'omessa notifica della pregressa cartella e degli avvisi di accertamento, la mancata indicazione del criterio id calcolo degli interessi, la prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate la quale ha revocato in dubbio la propria legittimazione passiva risultando essa estranea al rapporto tributario di cui trattasi;
Agenzia delle entrate – Riscossione, parimenti costituitasi in giudizio, ha chiesto chiamarsi in causa l'«ente impositore».
In rito, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate poiché estranea alla controversia.
Parimenti va esclusa ogni ipotesi di autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Villabate, sia perché avrebbe dovuto provvedervi direttamente il concessionario della riscossione, sia perché la vicenda attiene alla mancata notifica della cartella, di esclusiva competenza dello stesso Concessionario.
Ciò detto, in mancanza di prova di notifica della cartella (non fungibile con la copia dell'estratto di ruolo versato in atti), il ricorso non può che essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese possono essere compensate in ragione degli specifici profili della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, previa declaratoria di difetto di legittimazioen passiva dell'Agenzia delel entrate, accoglie il ricorso e annulla l'impugnata intimazione.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2025. IL PRESIDENTE
GI La CA