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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5596 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2824/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(già ) Parte_1 Parte_2
( , in persona del Dirigente Procuratore dott.ssa Marcella Accoto;
P.IVA_1
e ( , in persona del Funzionario Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore dottoressa entrambe rappresentate e difese in forza CP_3
di procure stese a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Murvana ( ) e Roberto Giuseppe Di C.F._1
IN ( , con i quali elettivamente domiciliano in C.F._2
Napoli, Centro Direzionale Via Porzio, Isola G8.
APPELLANTI
E
Controparte_4
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce P.IVA_3
alla comparsa di costituzione in appello, su foglio separato, dall'avv. Felice
IO ( , con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via C.F._3
F. Caracciolo n. 15
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE E
), già in Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_5
persona dell'institore, Avv. Massimo Massaro, giusta procura per Notar dott. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Lepore Persona_1
( , in virtù di procura alle liti rilasciata con atto separato, C.F._4
con il quale elett.te dom.lia all'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
E
, in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t., CP_6 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo di Gennaro ( ), C.F._5
come da procura allegata nella busta telematica, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via Gaspara Stampa, 125.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( , rappresentato e difeso in Controparte_7 C.F._6
virtù di mandato su foglio separato per la costituzione telematica, dall'avv.
FE BE ( , con il quale elettivamente domicilia in C.F._7
Salerno, alla via Matteo Greco n.3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
Società con unico socio ( , in persona del l.r.p.t., CP_8 P.IVA_6
quale Amministratore Delegato e Direttore Generale p.t., giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione dell'8.06.2017, rapp.to e difeso, giusta procura su foglio separato, dall'avv. Umberto Danise ( ), con il quale C.F._8
elett.te domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15.
APPELLATA
E
( ,, in persona dell'institore Controparte_9 P.IVA_7
pro tempore dr. (a ciò autorizzato in forza di atto del 25 Controparte_10
marzo 2002 per notaio reg. 65320, reg. 12172), rapp.tata e difesa Persona_1
dall'avv. Fabrizio Errico ( ), in virtù di procura su foglio C.F._9 separato in formato analogico, con il quale elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia 62.
APPELLATA
E
( , in Controparte_11 P.IVA_8
persona del Consigliere Delegato Dott. , munito dei poteri Persona_2
giusta delibera del 26.5.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Pollari
TA ( ), giusta procura a margine della comparsa di C.F._10
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Roma, Viale dei Parioli, 98.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in persona del liquidatore e l.r.p.t., dott. Controparte_12
( , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Tenerini CP_13 P.IVA_9
( ), come da procura a margine della comparsa di C.F._11
costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Viale dei
Parioli, 98.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( già , in persona dei Controparte_14 P.IVA_10 Controparte_15
rappresentanti legali pro tempore, Dott. Controparte_16
( ) nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore C.F._12
Generale, e del Dott. ( ), nella sua qualità di CP_17 C.F._13
Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del Persona_3
18.12.2014, dall'avv. Renato Magaldi ( , con il quale C.F._14
elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carità 32.
APPELLATA
E
Controparte_18
APPELLATA CONTUMACE Conclusioni
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il giudizio di primo grado.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria, proposta da nei confronti di per Controparte_7 Controparte_19
responsabilità da omessa custodia.
1.1. Premesso di essere agente di Polizia di Stato presso il Compartimento della
Polizia Ferroviaria di Napoli, dedusse: Controparte_7
- che il giorno 02/10/2008, mentre si trovava all'interno della Stazione Centrale sita in Piazza Garibaldi nell'esercizio delle sue funzioni, era venuto a conoscenza che tale , in conseguenza dell'essere stato licenziato, Parte_3
tratteneva, nei locali della stessa ditta per cui aveva lavorato, alcune persone contro la loro volontà, brandendo una bottiglia contenente liquido infiammabile e un accendino e minacciando i responsabili della ditta stessa, affinché lo riassumessero;
- che per porre fine a tale condotta e per impedire che dalla stessa derivassero conseguenze ulteriori, si era attivato, procedendo ad una ispezione dei luoghi per trovare il modo di intervenire sull'azione in corso, provando a negoziare con
, parlandogli attraverso la porta chiusa, per convincerlo a Parte_3
liberare le persone sequestrate;
- che, non avendo le trattative portato ad alcun esito, si era determinato ad esperire un diverso tentativo e, dopo aver costeggiato l'edificio, aveva riscontato che la stanza era dotata di finestra, fiancheggiata da una pensilina con lucernari in plexiglass, raggiungibile mediante una scala antincendio;
- che in ragione dell'assenza di qualsivoglia sbarramento o segnale di pericolo, egli era salito sulla scala antincendio e si era portato sulla pensilina, poggiando un piede sul lucernario per convincere lo a desistere dall'azione, Pt_3 provocando la rottura del plexiglass del lucernario e, conseguentemente, la sua caduta al suolo di circa quattro metri;
- che in seguito all'impatto al suolo, aveva riportato lesioni che richiedevano l'immediato trasporto all'ospedale Loreto Mare di Napoli, ove era ricoverato nel
Reparto di Chirurgia d'Urgenza, per essere poi trasferito nel Reparto di
Ortopedia dove, il giorno 17/10/2008 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di fissazione esterna e di osteosintesi con placca e viti bilateralmente e il 20/10/2008 veniva dimesso con diagnosi di “Politrauma, frattura somatica da D12 a L3, frattura pluriframmentaria epifisi distale radio dx e sn e di frattura di scafoide carpale dx e sn, trauma cranico”, come risultava dalla scheda di dimissione n. 00176 firmata dal Dott. del Presidio Persona_4
Ospedaliero “S.M. di Loreto Nuovo”;
- che per effetto di tali lesioni subite egli, con decreto del Ministero dell'Interno rilasciato in data 13/10/2010, era stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato in modo parziale” e veniva deputato allo svolgimento di “Servizi interni con le limitazioni previste dal processo verbale della C.M.O.”.
1.2. , costituitesi, chiesero il Controparte_20
rigetto della domanda, negando ogni addebito. Sostennero che la responsabilità fosse da ascrivere alla condotta dello stesso e che la Controparte_7
Stazione Ferroviaria di Napoli non potesse essere considerata come luogo soggetto a custodia.
Chiesero di essere autorizzate alla chiamata in causa del “ Controparte_4
quale mandataria dell'ATI costituita insieme a “Di. Cos. e
[...] CP_2
“ che ritenevano, in ragione di un contratto di appalto e di CP_8
manutenzione, responsabili dell'evento occorso a . Controparte_7
In subordine, chiesero di esser tenute indenni dall'obbligazione risarcitoria dalle proprie compagnie di assicurazione ACE INSURANCE per la quota del CP_21
65%, e dalla per il restante 35%. CP_2 Controparte_2
Il tribunale autorizzò le chiamate in causa ed in garanzia.
1.3. Si costituì il “ , sostenendo che la Controparte_4
materiale esecuzione dei lavori relativamente alle pensiline in plexiglass fosse stata assegnata alla “ e alla Controparte_11
“ di Qualiano”, di Controparte_22
cui chiese la chiamata in causa;
inoltre, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa anche che, ai sensi della polizza di assicurazione n. Controparte_15
01700313959, copriva la responsabilità civile dell'ATI: “ Controparte_4
, “Di. Cos. e “ .
[...] CP_2 CP_8
1.4. Autorizzate le chiamate in causa, si costituirono la “Di. Cos. e la CP_2
“ che chiesero che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva CP_8
responsabilità di e la loro estraneità nella produzione Controparte_7
dell'evento, l'infondatezza della domanda attorea e, nel caso di condanna, che fosse dichiarata obbligata in solido Controparte_23
anch'essa costituitasi, sostenne che la polizza di
[...] Controparte_15
assicurazione n. 01700313959 non coprisse l'evento occorso, poiché posta a copertura esclusivamente di eventi dannosi occorsi in un'area di cantiere, dotata di segnalazioni di pericolo.
1.6. e costituitesi a Controparte_24 Controparte_2
seguito della chiamata in giudizio effettuata dal “ Controparte_4
, sostennero che la “
[...] Controparte_20
”, loro assicurata, fosse solo affidataria della gestione integrata dei
[...]
complessi immobiliari della stazione di Napoli e che la proprietà facesse capo alla “ e che, dunque, fosse la “ Controparte_9 Controparte_9
il soggetto tenuto alla custodia, pertanto chiese di essere
[...]
autorizzata alla chiamata in giudizio di quest'ultima.
1.7. Si costituirono, poi, sempre per effetto della chiamata in giudizio dal
“ , le “ Controparte_4 Controparte_11
e la “
[...] Controparte_22
Qualiano” le quali, con due diversi atti di costituzione e risposta,
[...]
sostennero che la materiale esecuzione dei lavori fosse stata affidata alla “Napoli
Centrale s.c. A r.l.”, costituita dalla “ Controparte_11 , dalla “
[...] Controparte_25
” e dalla “ ; pertanto, sia la “
[...] Controparte_11
che la “ Controparte_11 Controparte_22
di Qualiano” chiesero di essere autorizzati alla chiamata in giudizio
[...]
della “Napoli Centrale s.c. A r.l.”.
1.8. Autorizzata la chiamata in causa della “ , Controparte_9
questa si costituì, denegando ogni responsabilità in relazione all'evento occorso, in quanto non titolata della qualità di custode di cui all'art. 2051 c.c.
1.9. “Napoli Centrale s.c. A r.l.”, costituitasi anch'essa, negò ogni addebito di responsabilità, non risultando custode del complesso ferroviario ove si era verificato l'evento ai danni di . Controparte_7
§.
2. La decisione del tribunale
Il tribunale escluse la legittimazione passiva di: “ Controparte_4
e di conseguenza la “ ; “Di. Cos. , “ ,
[...] CP_27 CP_2 CP_8
“ e “ Controparte_11 [...]
”, nonché di “Napoli Centrale Controparte_25
s.c. A r.l.”, in quanto ritenne che non fossero titolari né della posizione giuridica di custodia della res né, tantomeno, che fossero soggetti gravati da oneri di vigilanza con riferimento alla cosa. Escluse altresì la legittimazione passiva di
“ , in quanto mera proprietaria dei beni immobili, Controparte_9
la cui gestione era, invece, affidata a “ Controparte_20
”, alla quale andava riconosciuta la qualifica di custode della cosa e che
[...]
risultava assicurata con e CP_2
Individuate le legittimate passive dell'azione ex art. 2051 c.c. intrapresa dal il tribunale ritenne la domanda fondata, in quanto “La convenuta CP_7
” non aveva predisposto Controparte_20
nessun adeguato sbarramento all'accesso alla scala antincendio né alla pensilina che fiancheggiava la finestra della stanza dove si era perfezionato il sequestro degli ex responsabili di , né tantomeno erano posti dei segnali che Pt_4
denunciassero la pericolosità o la precarietà della struttura, tali da poter determinare nell'attore la prefigurazione di potenziali situazioni di pericolo, che l'avrebbero quantomeno indotto a porre in essere ulteriori e maggiori precauzioni
e cautele.
La circostanza suesposta è avvalorata dal dato fotografico, oltre che dalle testimonianze”. Precisò, quanto alla condotta del , che non poteva CP_7
ritenersi che avesse “interrotto il processo causale, ponendosi come mero attivatore di un processo dinamico in cui, invece, la mancata segnalazione della pericolosità della res rappresenta l'architrave che si pone come centro propulsore della fenomenologia dell'evento”.
All'esito così decise:
- accoglie la domanda di e dichiara la responsabilità ex art. Controparte_7
2051 c.c. di – ” per aver omesso Controparte_5 Controparte_20
di ottemperare alla custodia della res da cui è dipeso il danno;
- condanna la ” al pagamento Controparte_20
di euro 4.650,31 e di euro 80.000 a titolo risarcimento del danno patrimoniale, comprensivi di interessi e rivalutazione, salvo interessi legali fino al soddisfo con decorrenza dalla sentenza;
- condanna ” al pagamento di Controparte_20
€ 307.762,09 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivi di interessi e rivalutazione, salvo interessi legali fino al soddisfo con decorrenza dalla sentenza;
- condanna le compagnie a tenere Controparte_24 Controparte_28
indenne – ” delle somme Controparte_5 Controparte_20
conseguenziali al giudizio di cui è sentenza, nei limiti delle rispettive quote del 65%
e del 35%;
- condanna ” al pagamento Controparte_20
delle spese di lite in favore dell'Avv. BE FE, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva, cassa ed € 1.239,00 per spese, oltre alle spese di ctu;
- condanna ” al pagamento Controparte_20
delle spese di lite in favore dell'Avv. Felice IO, antistatario, per € 21.387,00
a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna ” al pagamento Controparte_20
delle spese di lite in favore dell'Avv. Carlo Russo, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore degli Avv.ti Fabrizio Pollari TA e Francesco Vergara, antistatari, per
€ 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore degli Avv.ti Antonia Dal Ponte e Loris Laino, antistatari, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore dell'Avv. Renato Magaldi, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore dell'Avv. Renato Magaldi, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna braccianti di e la Controparte_11 CP_11 CP_11
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_5
dell'Avv. Desirèe Capobianchi e Roberto Mastrangelo, antistatario, per € 21.387,00
a titolo di compensi, oltre iva e cassa
§.
3. Il giudizio di appello
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 4750/2020, depositata in data 07.07.2020,
è stata impugnata con appello principale da ed Parte_1 [...]
e con appelli incidentali da Controparte_2 Controparte_4
; ;
[...] Controparte_5 CP_6
Controparte_7 Controparte_11
;
[...] Controparte_12
3.1. L'appellante principale lamenta in via preliminare la nullità della sentenza gravata perché decisa e pubblicata in data 07 luglio 2020, ovvero, prima che scadessero i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati alle parti all'udienza del 18 febbraio 2020 e, segnatamente, prima che scadesse il termine per il deposito delle memorie di replica, chiedendo che la Corte di Appello, dichiarata la nullità della sentenza, si pronunci nel merito.
A riguardo:
3.1.1. Afferma l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., evidenziando che il danno non è stato causato dalla pensilina in sé e per sé considerata, ma dall'uso improprio ex ante imprevedibile che ne è stato fatto dal . CP_7
Afferma la mancanza assoluta di nesso causale, in quanto la pensilina è un'infrastruttura non progettata né costruita al fine di consentire il passaggio pedonale, sicché giammai il soggetto deputato alla custodia avrebbe dovuto segnalare la pericolosità del camminamento sulla stessa e/o sbarrare le vie di accesso alla stessa né avrebbe potuto prevedere ex ante, secondo i criteri sopra richiamati, la possibilità di un utilizzo improprio ed inadeguato della pensilina.
Sostiene, pertanto, che la serie causale determinativa dell'evento deve ritenersi originata ed esaurita interamente nel comportamento del medesimo soggetto coinvolto nell'incidente, e non ha trovato alcun contributo causale oggettivo riferibile alle condizioni della pensilina, dovendosi escludere la responsabilità del custode peri i danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato, oggettivamente non prevedibile.
3.1.2. Invoca l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., costituito dal fatto stesso del danneggiato, fatto valutabile anche ai sensi dell'art. 1227c.c., in quanto ogni ipotetico nesso causale tra la cosa custodita e il danno è stato interrotto dalla condotta dell'agente . CP_7
3.1.3. Afferma che anche dalle risultanze istruttorie era emersa la piena consapevolezza da parte del della pericolosità della pensilina, CP_7
risultando evidente che la pensilina non è un elemento architettonico progettato per il passaggio pedonale, essendo invece adibita allo scopo esclusivo di fornire riparo dalle intemperie alle persone in attesa presso le fermate dei mezzi pubblici e le stazioni.
3.1.4. Esclude l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., non avendo a riguardo il danneggiato assolto al relativo onere probatorio.
3.1.5. Ritiene, in ogni caso, che la responsabilità dell'evento sia da addebitarsi a
, proprietaria della Stazione ferroviaria che, avendo conservato la CP_29
disponibilità giuridica e materiale del bene, ne era altresì custode e dunque non
è esonerata dalla responsabilità del custode per il solo fatto di aver trasferito ad altri l'uso ed il godimento del bene.
3.1.6. In subordine, in caso di propria condanna, chiede di essere garantita e manlevata da (quale mandataria dell'A.T.I. Controparte_4
con e ) in virtù delle previsioni del contratto CP_6 CP_8 CP_30
d'appalto, avente ad oggetto la manutenzione del complesso immobiliare costituente la stazione di Napoli Centrale, in quanto si era assunta l'obbligo di dotarsi di adeguata copertura assicurativa, nonché di manlevare la committente.
3.1.7. Ribadisce, infine, che la condotta dell'attore deve essere valutata anche ai fini dell'art. 1227 c.c.
3.1.8. Nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere nulla la sentenza di primo grado, le appellanti impugnano la decisione sotto i seguenti profili:
Erroneità della propria condanna ai sensi dell'art 2051 c.c.; Violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'accertamento del nesso causale;
Omessa/erronea valutazione della condotta del in relazione all'esimente del caso CP_7
fortuito ex art. 2051 c.c.; Omessa valutazione della rilevanza della condotta del ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Erronea esclusione della responsabilità CP_7
di ; Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia contrattuale svolta da CP_29
nei confronti di e delle Controparte_5 Controparte_4
altre società costituenti l'ATI; Errato e ingiusto riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante in assenza di prova e secondo equità; Errato e ingiusto riconoscimento di postumi residuati (i.p.) in misura superiore alle risultanze della ctu;
Erronea determinazione del risarcimento con riguardo alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi.
3.2. Il ha anch'esso impugnato la decisione di Controparte_4
primo grado, con appello incidentale tardivo, eccependo la nullità della sentenza impugnata, lamentando : Inammissibilità e infondatezza delle domande azionate nei propri confronti ed estraneità ai fatti controversi;
Difetto di legittimazione passiva;
Nullita' dell'atto di citazione per genericità; Infondatezza della domanda azionata in primo grado dal;
Erronea determinazione del CP_7
risarcimento del danno ed erronea valutazione delle risultanze della ctu;
Erronea condanna alle spese, in violazione del principio della soccombenza.
Chiede, in riforma della sentenza gravata, la riforma della propria condanna alle spese di lite, benchè sia stata rigettata la domanda di affermazione della propria responsabilità nella causazione dell'evento; la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3.3. ha anch'essa impugnato la decisone con appello Controparte_5
incidentale, lamentando: Nullità della sentenza emessa in data 7.7.2020, in pendenza dei termini di deposito delle memorie di replica ex art.190 c.p.c.; erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; erronea esclusione della legittimazione passiva delle imprese appaltatrici;
erronea quantificazione del danno biologico;
erronea esclusione dell'obbligo di manleva della (già Parte_1
) e dell' in riferimento alla Controparte_31 Controparte_2
condanna alle spese legali subita da Controparte_5
3.4. Si è costituita, proponendo appello incidentale condizionato, anche
[...]
In via preliminare, chiede la conferma della declaratoria di assenza di CP_32
responsabilità in capo ad essa , nel merito chiede il rigetto CP_6
dell'appello incidentale formulato dal ai fini della personalizzazione CP_7
del danno. Chiede, in via incidentale e condizionata, nel caso in cui dovesse essere annullato e/o riformato il capo con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della la riforma della sentenza gravata laddove: ha CP_6
ritenuto provato il nesso di causalità fra la res e il danno;
ha omesso di valutare la condotta del sotto il profilo del caso fortuito e, subordinatamente, CP_7
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
3.5. Anche , costituitosi, ha proposto appello incidentale. Controparte_7
Preliminarmente, anch'egli concorda sulla nullità della sentenza impugnata per violazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Nel merito, ribadisce che le risultanze istruttorie hanno dimostrato che egli si era avventurato sulla pensilina, antistante la finestra della stanza ove era in atto l'azione delittuosa, su indicazione di dipendente di che la pensilina aveva CP_33 Controparte_5
ceduto non appena egli vi aveva poggiato un piede e che, comunque, a tale pensilina si poteva accedere anche da un percorso ordinario dall'adiacente grattacielo;
che non v'era alcuna segnalazione di pericolo o che inibisse l'accesso; che l'azione da lui intrapresa era volta a scongiurare il pericolo gravissimo, che il sequestratore si desse fuoco coinvolgendo tutti i presenti. Ritiene, pertanto, di avere assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la responsabilità di sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c. Aggiunge che la CP_20
circostanza che egli si fosse attenuto alle indicazioni fornitegli dal personale, per raggiungere la finestra, escludeva ogni sua responsabilità, valutabile sia in termini di fortuito che di concorso colposo.
Sostiene che “lo stato di precaria manutenzione del lucernaio, consumato dagli agenti atmosferici e dalla luce solare, oltre che, probabilmente, di datata installazione, unitamente alla possibilità di accedere, liberamente, alla pensilina, di poterlo calpestare o di poterci sostare, senza alcuna predisposizione di barriere
– né prima dell'accesso alla pensilina, né a protezione dei cupolini, tenuto altresì conto delle indicazioni fornite, al per raggiungere l'esterno della CP_7
stanza con il sequestratore, rappresentano elementi e circostanze, emerse, nitidamente, in istruttoria, in altra parte, documentalmente, riscontrabili e nemmeno contestate a dovere, che, congiuntamente, valutate hanno condotto, correttamente e legittimamente, all'individuazione dell'esclusiva responsabilità in capo alla società convenuta, garantita dalle odierne appellanti.”
In via incidentale lamenta l'omessa personalizzazione del danno biologico
“quantificata di un terzo della somma riconosciuta a titolo di danno biologico dal primo giudice ovvero nella misura ritenuta congrua e di Giustizia, nonché determinare il danno da lucro cessante nella misura quantificata all'udienza di precisazione delle conclusioni, pari ad €. 92.675,16 quanto a differenze retributive ad €. 5.064,45 in relazione all'accantonamento per il T.F.R. (con una differenza pari ad €. 17.739,00 rispetto alla liquidazione equitativa”
3.6. , costituitasi, chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la propria CP_8
estraneità alla pretesa del CP_7
3.7. Si è costituita poi , chiedendo anch'essa il Controparte_9
rigetto dell'appello e la conferma dell'assenza di propria responsabilità.
3.8. anch'essa costituitasi, ha Controparte_11
invece proposto appello incidentale condizionato, in ipotesi di riconoscimento della propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda del CP_7
e, in subordine, la limitazione del risarcimento nella misura accertata dal CTU, con condanna di a manlevarla. Controparte_12
3.9. Parimenti ha proposto appello incidentale condizionato la Controparte_12
chiedendo il rigetto della domanda del e, in subordine, la
[...] CP_7
limitazione del risarcimento nella misura accertata dal CTU.
3.10. Infine, si è costituita , chiedendo la conferma delle Controparte_14
statuizioni di cui alla sentenza n. 4750/2020 resa dal Tribunale di Napoli, con accertamento dell'assenza di responsabilità della C.C.C. Soc. Coop.
§.
4. La decisione dell'appello principale.
L'appello è fondato e va accolto.
4.1. La nullità della sentenza di primo grado.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, formulata da più parti, per violazione del contraddittorio, per aver il tribunale depositato la sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
Risulta pacificamente in atti che la sentenza impugnata è stata depositata in data in data 07 luglio 2020, prima che scadessero i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati alle parti all'udienza del 18 febbraio 2020. Va difatti considerato che i termini per il compimento degli atti giudiziari sono stati sospesi dal 9/3/20 all'11/5/20, ai sensi del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020, sicché il termine per il deposito della comparsa conclusionale andava a scadere il 23 giugno 2020, mentre quello per il deposito della memoria conclusiva di replica il 13 luglio 2020, quindi, in data successiva alla pubblicazione della sentenza.
La nullità della sentenza, decisa e pubblicata anteriormente alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. rappresenta di per sé un vulnus al principio del contraddittorio, senza che sia necessario che le parti deducano una menomazione in concreto del loro diritto di difesa. Tale principio è stato consacrato dalla Corte di Cassazione, con la decisione a SU nr. 36596/2021, che ha affermato che “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.”
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di gravame, va dichiarata la nullità della sentenza nr. 4750/2020 del tribunale di Napoli e, non essendo tale declaratoria motivo di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa va decisa nel merito.
4.2. Merito della decisione.
4.2.1. nel descrivere la dinamica del sinistro ha affermato Controparte_7
che “Al fine di evitare il perpetrarsi di un reato che avrebbe potuto arrecare danni
a terzi, saliva a mezzo della scala antincendio ivi esistente, il cui accesso risultava consentito a chiunque, sulla pensilina della suddetta stazione nel tentativo di raggiungere il soggetto che stava per porlo in essere e che si era barricato al primo piano della palazzina denominata a due tenendo in ostaggio diverse persone;
che nell'attraversare la pensilina, priva di segnali di pericolo o di segnale di divieto di attraversamento, al fine di raggiungere la finestra che dava accesso alla stanza in cui si trovava il malvivente, immediatamente prima della medesima, precipitava all'interno della stazione sul marciapiede del binario numero 24, a causa del della rottura di una copertura di plexiglas posta sopra il lucernaio ivi esistente”. Dopo aver descritto le conseguenze dannose che gli erano derivate dalla rovinosa caduta dall'alto, ha aggiunto “che l'evento è conseguenza esclusiva dell'imprudenza, negligenza ed imperizia del personale dipendente della stazione centrale di Napoli di proprietà di Controparte_20 Controparte_20
che non predisponevano adeguato sbarramento di accesso alla pensilina sovrastante della stazione, né ne segnalava in alcun modo la pericolosità o la precarietà, di guisa da poter così prevedere potenziali situazioni di pericolo che avrebbero suscitato maggiori cautele o precauzioni da parte dell'istante”.
4.2.2. Le parti convenute a vario titolo hanno negato la riconducibilità causale dell'evento dannoso alla loro responsabilità evidenziando, in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda, che la scala antincendio non costituisse una via di accesso alla pensilina, alla quale poteva arrivarsi solo mediante un salto di circa un metro;
che il personale aveva tentato di dissuadere il CP_7
dall'avventurarsi sopra la pensilina;
che l'evento dannoso fosse da ascriversi unicamente alla condotta del danneggiato, integrante l'esimente del caso fortuito.
4.2.3. Posto che la dinamica del sinistro è pacifica, e che la vicenda è astrattamente riconducibile alla responsabilità da cosa in custodia, al fine di accertare se la condotta tenuta dal danneggiato integri o meno l'esimente del fortuito, va premesso che la responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo;
pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato perché essa si configuri, senza che rilevi la condotta del custode. Per escludersi il nesso di causalità, quindi, è necessario che il custode provi che il danno sia ascrivibile al caso fortuito;
dunque, la responsabilità per danni da cosa in custodia sussiste per tutti quei danni che sono prodotti dalla cosa e che non dipendono dal fortuito.
In merito al riparto dell'onere della prova, in virtù di quanto appena detto, consegue che il danneggiato deve provare esclusivamente il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno prodotto, mentre sul convenuto custode, al fine di escludere la propria responsabilità, graverà l'onere di provare il fortuito. Nell'ipotesi di cosa inerte, quale quella oggetto del presente giudizio, poi, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma sia conseguenza di un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, la Suprema Corte ha ritenuto che il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. nr.
21212/2015), anche se, come la stessa Corte ha successivamente chiarito, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass.
11663/2024).
Dunque, secondo i pronunciamenti della Suprema Corte, il rapporto tra pericolosità della cosa e colpa del danneggiato è direttamente proporzionale, per cui quanto più la cosa inerte si manifesta pericolosa, tanto più egli sarà tenuto ad adottare un comportamento prudente.
Nel caso di specie la natura intrinseca della pensilina in muratura e del lucernaio in plexiglass, certamente res inerti, non si presenta di per sé pericolosa, non possedendo, cioè, una intrinseca pericolosità, sebbene possa certamente ipotizzarsi che dette strutture possedessero un rischio connaturato a tutte le strutture edificate, suscettibile di essere previsto e prevenuto, e costituito dalla possibilità di cedimenti o crolli, per vizi costruttivi o per mancanza di manutenzione. A tal fine va considerato che ogni struttura architettonica è progettata e realizzata, in termini di sicurezza, in funzione dello scopo cui deve assolvere e, nel caso di specie, la pensilina in uno alle cupole in plexiglass (come si evince chiaramente dal corredo fotografico) era destinata ad assolvere alla funzione di proteggere gli avventori della Stazione Ferroviaria dalle intemperie. Risulta quindi evidente che queste non sono strutture idonee né funzionali al camminamento, sicchè l'utilizzo della pensilina e dei lucernai in plexiglass per camminarvi sopra rende la relazione cosa-utilizzo estremamente rischiosa e pericolosa. In sostanza, nella vicenda in esame l'interazione con la cosa, consistita in un utilizzo assolutamente anomalo della stessa e risultando, pertanto, palesemente estremamente pericolosa, ha reciso ogni potere di controllo del custode.
L'evento dannoso verificatosi a carico di , infatti, non è Controparte_7
dipeso dall'intrinseca pericolosità della cosa, ma dall'uso anomalo che egli ne ha fatto. Quindi la natura e funzione della res in esame va valutata in rapporto alle concrete circostanze del sinistro, a prescindere dalla sua intrinseca conformità o meno a regole di cautela sue proprie (cfr. Cass. 15447/2023).
Nel sinistro in questione il cedimento del lucernaio in plexiglass, infatti, è stato determinato non da un vizio costruttivo o da un difetto di manutenzione, ma dal peso del corpo dell'agente Strutture di tal genere, ed in particolare CP_7
il lucernaio in plexiglass, che in concreto ha ceduto, infatti, non sono progettate per reggere pesi, ma solo per contenere vento e pioggia, sicchè l'utilizzo che ne ha fatto il danneggiato si mostra del tutto anomalo ed imprevedibile per il custode, non potendosi ex ante ritenere prevedibile che un lucernaio in plexiglass, a forma di tenda canadese, posto a circa cinque metri di altezza su una pensilina non direttamente accessibile, potesse essere utilizzato per passarvi sopra.
Né può ritenersi che il custode abbia violato l'obbligo di segnalare la pericolosità del lucernaio, poiché, come ha più volte chiarito la Corte di Cassazione, “l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno
a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art.
2051 cod. civ.” (cfr. Cass. 24804/2008; 22807/2009; 21727/2021). Dunque, a fronte dell'evidenza della inadeguatezza di una struttura in plexiglass a reggere il peso di un essere umano, secondo quanto affermato dalla Cassazione, era del tutto ultronea l'apposizione da parte del custode di segnali di divieto di camminare sul lucernaio. Peraltro, come si evince dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, i lucernai in plexiglass non erano nemmeno in piano, ma avevano una struttura tridimensionale a forma di tenda canadese, sicchè la presenza e la consistenza di detti lucernai sulla pensilina era del tutto palese e l'inidoneità al camminamento era resa evidente dalla forma stessa dei lucernai e dalla conformazione dei luoghi. L'imprudenza estrema dell'agente CP_7
si mostra ancor più palese in considerazione dell'evidenza (rilevabile dalla visione delle fotografie in atti) che la pensilina da lui percorsa, nell'encomiabile tentativo di risolvere l'azione delittuosa in atto, fosse costituita da elementi in muratura ed in particolare da una lunga trave longitudinale, da cui si dipartivano lateralmente a destra e a sinistra ulteriori travetti , di cui quelli a sinistra ancorati all'edificio in cui si era rinchiuso il sequestratore. I travetti laterali di sinistra, ancorati all'edificio, risultavano tra essi collegati dai lucernai in plexiglass a forma di piccola tenda canadese. Il al fine di arrivare ad una delle CP_7
finestre dell'edificio, corrispondente alla stanza ove era rinchiuso il sequestratore, ha messo un piede su uno dei lucernai in plexiglass che ha ceduto, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa cinque metri. Orbene, risultando i lucernai intervallati da travetti in muratura, ancorati alla facciata dell'edificio ove pospiceva la finestra che egli intendeva raggiungere, ben avrebbe egli potuto avvicinarsi a tale finestra camminando su uno di tali travetti e non appoggiando un piede sul lucernaio.
Tale comportamento, sebbene determinato dall'urgenza e necessità, nonché dall'alto senso del dovere di intervenire per porre fine all'azione delittuosa in atto, è stato, purtroppo, gravemente imprudente e tale da porsi come fattore causale autonomo nella determinazione dell'evento, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto ha rivestito i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità. Per quanto sin qui esposto, inoltre, va altresì escluso che il custode avesse omesso di espletare la doverosa vigilanza dei luoghi, perché l'accesso alla pensilina dalla Stazione Ferroviaria non era possibile, se non effettuando un salto di un metro dalla scala antincendio, come hanno riferito i testi e , che comunque avevano Testimone_1 Testimone_2
avvisato il che salire sulla pensilina potesse essere pericoloso. CP_7
Dunque, non essendo la pensilina dotata di accesso diretto da parte del pubblico e degli avventori della Stazione Ferroviaria, non era necessario vietarne in qualche modo l'accesso; inoltre, come già detto, l'evidente inadeguatezza dei lucernai in plexiglass a sostenere il peso di una persona anche in ragione della loro conformazione rendeva immediatamente percepibile a chiunque il pericolo insito in un uso improprio del lucernaio.
La Cassazione a riguardo ha affermato che le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono correlarsi all'ordinaria avvedutezza di una persona, sicché esse non si estendono alle condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte astrattamente attuabili dell'utente del bene in altrui custodia (cfr. Cass nr. 703/1999), poiché, si ribadisce, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa ha una diversa incidenza causale sull'evento dannoso, in relazione alla prevedibilità ed evitabilità della situazione di danno, sicché, quanto più il danno risulti prevedibile ed evitabile, mediante l'adozione delle cautele normalmente prospettabili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato sul dinamismo causale del danno. Ciò sino al punto che possa anche il solo comportamento colposo del danneggiato costituire evenienza tale da assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass. nr. 21563/2022).
4.4. La condotta posta in essere dall'agente è stata senza dubbio CP_7
encomiabile dal punto di vista dell'adempimento del dovere, ma del tutto anomala ed imprevedibile con riferimento all'uso della pensilina e soprattutto del lucernaio in plexiglass, ponendosi come causa di esclusione della responsabilità del custode, sebbene posta in essere nell'esercizio dei propri doveri professionali.
La Suprema Corte, in particolare, in relazione al rapporto tra utilizzo anomalo della res per finalità professionali e responsabilità del custode ha affermato che
l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma
l'accertamento di tale modalità d'uso deve essere valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il caso fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere escluso quando l'uso anomalo, ancorché originato da un comportamento volontario, sia stato posto in essere all'interno di un'attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali. (cfr. Cass. 25838/2017). Il principio affermato dalla
Suprema Corte con questa pronuncia, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché i presupposti della condotta anomala da essa enucleati ed indicati come idonei a precludere l'esclusione della colpa del custode, si devono appuntare in capo al custode stesso. Come si evince dalla lettura della decisione i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'anomala condotta dei danneggiati, nella vicenda posta al loro esame, fosse stata posta volontariamente in essere dai danneggiati stessi perché utile al custode, necessaria all'espletamento dell'incarico ad essi conferito dal custode stesso, nonché autorizzata sempre dal custode.
Nella vicenda occorsa all'agente invece, la condotta da lui posta in CP_7
essere non era di alcuna utilità al custode, né ad esso necessaria, né da esso autorizzata, non potendosi certo ritenere un'autorizzazione la mera indicazione fornita dall'addetto alla manutenzione , in seguito alla richiesta Testimone_2
fattagli dal , della via di accesso alla pensilina tramite la scala CP_7
antincendio. Piuttosto, l'azione compiuta dal era utile, necessaria CP_7
ed autorizzata dalla stessa funzione lavorativa che egli era intento a svolgere in qualità agente di polizia. La decisione volontariamente assunta dell'agente di poggiare un CP_7
piede sulla struttura in plexiglass, come lui stesso ha riferito nel descrivere la dinamica del sinistro, costituisce condotta del tutto anomala rispetto al normale utilizzo di un lucernaio, nonché imprevedibile, considerando l'ubicazione del lucernaio, posto su una pensilina all'altezza di circa cinque metri, e la sua conformazione tridimensionale e non in piano. Detta condotta, quindi, integra un'ipotesi di fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, sia che venga valutata ex ante, rispetto all'astratta attitudine della pensilina al camminamento e dei lucernai a sostenere il peso di una persona, sia ex post, configurandosi non utile né necessaria per il custode, né essendo da esso autorizzata.
In definitiva, l'azione volontariamente posta in essere dall'agente CP_7
benchè sintomatica di un altissimo senso del dovere e necessitata dall'impellenza di porre in salvo i soggetti posti sotto minaccia del sequestratore,
e dunque posta in essere in adempimento dei propri doveri di ufficio, si è appalesata estremamente imprudente, rispetto all'anomalo utilizzo che egli ha fatto non solo della pensilina, ma soprattutto della struttura in plexiglass, considerato che egli dopo essere saltato sulla pensilina dalla scala antincendio ben poteva rendersi conto dell'impervietà dei luoghi e dell'inadeguatezza della struttura in plexiglass a sopportare il peso di una persona, come risulta evidente dalle fotografie in atti, e desistere dalla condotta intrapresa.
La decisione di portare avanti l'azione intrapresa ha reciso il nesso causale della responsabilità gravante sul custode, ponendosi come antecedente causale autonomo rispetto all'evento nefasto occorsogli.
4.5. La domanda non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., non avendo il danneggiato dimostrato i presupposti dell'imputazione psicologica del fatto. E' stato difatti escluso, per quanto sopra illustrato, che fosse necessario inibire l'accesso alla pensilina, la quale era già di per sé non accessibile dalla Stazione Ferroviaria, se non tramite un salto di un metro dalla scala antincendio.
La domanda risarcitoria, quindi, non può trovare accoglimento. §.
5. La posizione delle altre parti e le spese di lite.
Il rigetto della domanda assorbe l'esame di ogni altra questione sollevata dalle parti.
5.1. Quanto alle spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni trattate e della novità dell'esame della relazione tra responsabilità del custode rispetto all'uso anomalo della cosa fatto dal danneggiato, in adempimento di un dovere professionale del proprio ufficio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali avverso la sentenza n. 890/2021 del Tribunale di Napoli Nord del 28.3.2021, così provvede:
1. Dichiara la nullità della sentenza impugnata.
2. Rigetta la domanda proposta da . Controparte_7
3. Compensa le spese di lite, comprese le spese di CTU, di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Napoli, 30.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2824/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
(già ) Parte_1 Parte_2
( , in persona del Dirigente Procuratore dott.ssa Marcella Accoto;
P.IVA_1
e ( , in persona del Funzionario Controparte_2 P.IVA_2
Procuratore dottoressa entrambe rappresentate e difese in forza CP_3
di procure stese a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Murvana ( ) e Roberto Giuseppe Di C.F._1
IN ( , con i quali elettivamente domiciliano in C.F._2
Napoli, Centro Direzionale Via Porzio, Isola G8.
APPELLANTI
E
Controparte_4
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce P.IVA_3
alla comparsa di costituzione in appello, su foglio separato, dall'avv. Felice
IO ( , con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via C.F._3
F. Caracciolo n. 15
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE E
), già in Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_5
persona dell'institore, Avv. Massimo Massaro, giusta procura per Notar dott. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Lepore Persona_1
( , in virtù di procura alle liti rilasciata con atto separato, C.F._4
con il quale elett.te dom.lia all'indirizzo pec Email_1
APPELLATA
E
, in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t., CP_6 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo di Gennaro ( ), C.F._5
come da procura allegata nella busta telematica, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via Gaspara Stampa, 125.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( , rappresentato e difeso in Controparte_7 C.F._6
virtù di mandato su foglio separato per la costituzione telematica, dall'avv.
FE BE ( , con il quale elettivamente domicilia in C.F._7
Salerno, alla via Matteo Greco n.3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
Società con unico socio ( , in persona del l.r.p.t., CP_8 P.IVA_6
quale Amministratore Delegato e Direttore Generale p.t., giusta delibera del
Consiglio di Amministrazione dell'8.06.2017, rapp.to e difeso, giusta procura su foglio separato, dall'avv. Umberto Danise ( ), con il quale C.F._8
elett.te domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15.
APPELLATA
E
( ,, in persona dell'institore Controparte_9 P.IVA_7
pro tempore dr. (a ciò autorizzato in forza di atto del 25 Controparte_10
marzo 2002 per notaio reg. 65320, reg. 12172), rapp.tata e difesa Persona_1
dall'avv. Fabrizio Errico ( ), in virtù di procura su foglio C.F._9 separato in formato analogico, con il quale elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia 62.
APPELLATA
E
( , in Controparte_11 P.IVA_8
persona del Consigliere Delegato Dott. , munito dei poteri Persona_2
giusta delibera del 26.5.2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Pollari
TA ( ), giusta procura a margine della comparsa di C.F._10
costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in Roma, Viale dei Parioli, 98.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
, in persona del liquidatore e l.r.p.t., dott. Controparte_12
( , rappresentata e difesa dall'avv. Michela Tenerini CP_13 P.IVA_9
( ), come da procura a margine della comparsa di C.F._11
costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Viale dei
Parioli, 98.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
( già , in persona dei Controparte_14 P.IVA_10 Controparte_15
rappresentanti legali pro tempore, Dott. Controparte_16
( ) nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore C.F._12
Generale, e del Dott. ( ), nella sua qualità di CP_17 C.F._13
Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del Persona_3
18.12.2014, dall'avv. Renato Magaldi ( , con il quale C.F._14
elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carità 32.
APPELLATA
E
Controparte_18
APPELLATA CONTUMACE Conclusioni
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Il giudizio di primo grado.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria, proposta da nei confronti di per Controparte_7 Controparte_19
responsabilità da omessa custodia.
1.1. Premesso di essere agente di Polizia di Stato presso il Compartimento della
Polizia Ferroviaria di Napoli, dedusse: Controparte_7
- che il giorno 02/10/2008, mentre si trovava all'interno della Stazione Centrale sita in Piazza Garibaldi nell'esercizio delle sue funzioni, era venuto a conoscenza che tale , in conseguenza dell'essere stato licenziato, Parte_3
tratteneva, nei locali della stessa ditta per cui aveva lavorato, alcune persone contro la loro volontà, brandendo una bottiglia contenente liquido infiammabile e un accendino e minacciando i responsabili della ditta stessa, affinché lo riassumessero;
- che per porre fine a tale condotta e per impedire che dalla stessa derivassero conseguenze ulteriori, si era attivato, procedendo ad una ispezione dei luoghi per trovare il modo di intervenire sull'azione in corso, provando a negoziare con
, parlandogli attraverso la porta chiusa, per convincerlo a Parte_3
liberare le persone sequestrate;
- che, non avendo le trattative portato ad alcun esito, si era determinato ad esperire un diverso tentativo e, dopo aver costeggiato l'edificio, aveva riscontato che la stanza era dotata di finestra, fiancheggiata da una pensilina con lucernari in plexiglass, raggiungibile mediante una scala antincendio;
- che in ragione dell'assenza di qualsivoglia sbarramento o segnale di pericolo, egli era salito sulla scala antincendio e si era portato sulla pensilina, poggiando un piede sul lucernario per convincere lo a desistere dall'azione, Pt_3 provocando la rottura del plexiglass del lucernario e, conseguentemente, la sua caduta al suolo di circa quattro metri;
- che in seguito all'impatto al suolo, aveva riportato lesioni che richiedevano l'immediato trasporto all'ospedale Loreto Mare di Napoli, ove era ricoverato nel
Reparto di Chirurgia d'Urgenza, per essere poi trasferito nel Reparto di
Ortopedia dove, il giorno 17/10/2008 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di fissazione esterna e di osteosintesi con placca e viti bilateralmente e il 20/10/2008 veniva dimesso con diagnosi di “Politrauma, frattura somatica da D12 a L3, frattura pluriframmentaria epifisi distale radio dx e sn e di frattura di scafoide carpale dx e sn, trauma cranico”, come risultava dalla scheda di dimissione n. 00176 firmata dal Dott. del Presidio Persona_4
Ospedaliero “S.M. di Loreto Nuovo”;
- che per effetto di tali lesioni subite egli, con decreto del Ministero dell'Interno rilasciato in data 13/10/2010, era stato dichiarato “non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato in modo parziale” e veniva deputato allo svolgimento di “Servizi interni con le limitazioni previste dal processo verbale della C.M.O.”.
1.2. , costituitesi, chiesero il Controparte_20
rigetto della domanda, negando ogni addebito. Sostennero che la responsabilità fosse da ascrivere alla condotta dello stesso e che la Controparte_7
Stazione Ferroviaria di Napoli non potesse essere considerata come luogo soggetto a custodia.
Chiesero di essere autorizzate alla chiamata in causa del “ Controparte_4
quale mandataria dell'ATI costituita insieme a “Di. Cos. e
[...] CP_2
“ che ritenevano, in ragione di un contratto di appalto e di CP_8
manutenzione, responsabili dell'evento occorso a . Controparte_7
In subordine, chiesero di esser tenute indenni dall'obbligazione risarcitoria dalle proprie compagnie di assicurazione ACE INSURANCE per la quota del CP_21
65%, e dalla per il restante 35%. CP_2 Controparte_2
Il tribunale autorizzò le chiamate in causa ed in garanzia.
1.3. Si costituì il “ , sostenendo che la Controparte_4
materiale esecuzione dei lavori relativamente alle pensiline in plexiglass fosse stata assegnata alla “ e alla Controparte_11
“ di Qualiano”, di Controparte_22
cui chiese la chiamata in causa;
inoltre, chiese di essere autorizzato a chiamare in causa anche che, ai sensi della polizza di assicurazione n. Controparte_15
01700313959, copriva la responsabilità civile dell'ATI: “ Controparte_4
, “Di. Cos. e “ .
[...] CP_2 CP_8
1.4. Autorizzate le chiamate in causa, si costituirono la “Di. Cos. e la CP_2
“ che chiesero che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva CP_8
responsabilità di e la loro estraneità nella produzione Controparte_7
dell'evento, l'infondatezza della domanda attorea e, nel caso di condanna, che fosse dichiarata obbligata in solido Controparte_23
anch'essa costituitasi, sostenne che la polizza di
[...] Controparte_15
assicurazione n. 01700313959 non coprisse l'evento occorso, poiché posta a copertura esclusivamente di eventi dannosi occorsi in un'area di cantiere, dotata di segnalazioni di pericolo.
1.6. e costituitesi a Controparte_24 Controparte_2
seguito della chiamata in giudizio effettuata dal “ Controparte_4
, sostennero che la “
[...] Controparte_20
”, loro assicurata, fosse solo affidataria della gestione integrata dei
[...]
complessi immobiliari della stazione di Napoli e che la proprietà facesse capo alla “ e che, dunque, fosse la “ Controparte_9 Controparte_9
il soggetto tenuto alla custodia, pertanto chiese di essere
[...]
autorizzata alla chiamata in giudizio di quest'ultima.
1.7. Si costituirono, poi, sempre per effetto della chiamata in giudizio dal
“ , le “ Controparte_4 Controparte_11
e la “
[...] Controparte_22
Qualiano” le quali, con due diversi atti di costituzione e risposta,
[...]
sostennero che la materiale esecuzione dei lavori fosse stata affidata alla “Napoli
Centrale s.c. A r.l.”, costituita dalla “ Controparte_11 , dalla “
[...] Controparte_25
” e dalla “ ; pertanto, sia la “
[...] Controparte_11
che la “ Controparte_11 Controparte_22
di Qualiano” chiesero di essere autorizzati alla chiamata in giudizio
[...]
della “Napoli Centrale s.c. A r.l.”.
1.8. Autorizzata la chiamata in causa della “ , Controparte_9
questa si costituì, denegando ogni responsabilità in relazione all'evento occorso, in quanto non titolata della qualità di custode di cui all'art. 2051 c.c.
1.9. “Napoli Centrale s.c. A r.l.”, costituitasi anch'essa, negò ogni addebito di responsabilità, non risultando custode del complesso ferroviario ove si era verificato l'evento ai danni di . Controparte_7
§.
2. La decisione del tribunale
Il tribunale escluse la legittimazione passiva di: “ Controparte_4
e di conseguenza la “ ; “Di. Cos. , “ ,
[...] CP_27 CP_2 CP_8
“ e “ Controparte_11 [...]
”, nonché di “Napoli Centrale Controparte_25
s.c. A r.l.”, in quanto ritenne che non fossero titolari né della posizione giuridica di custodia della res né, tantomeno, che fossero soggetti gravati da oneri di vigilanza con riferimento alla cosa. Escluse altresì la legittimazione passiva di
“ , in quanto mera proprietaria dei beni immobili, Controparte_9
la cui gestione era, invece, affidata a “ Controparte_20
”, alla quale andava riconosciuta la qualifica di custode della cosa e che
[...]
risultava assicurata con e CP_2
Individuate le legittimate passive dell'azione ex art. 2051 c.c. intrapresa dal il tribunale ritenne la domanda fondata, in quanto “La convenuta CP_7
” non aveva predisposto Controparte_20
nessun adeguato sbarramento all'accesso alla scala antincendio né alla pensilina che fiancheggiava la finestra della stanza dove si era perfezionato il sequestro degli ex responsabili di , né tantomeno erano posti dei segnali che Pt_4
denunciassero la pericolosità o la precarietà della struttura, tali da poter determinare nell'attore la prefigurazione di potenziali situazioni di pericolo, che l'avrebbero quantomeno indotto a porre in essere ulteriori e maggiori precauzioni
e cautele.
La circostanza suesposta è avvalorata dal dato fotografico, oltre che dalle testimonianze”. Precisò, quanto alla condotta del , che non poteva CP_7
ritenersi che avesse “interrotto il processo causale, ponendosi come mero attivatore di un processo dinamico in cui, invece, la mancata segnalazione della pericolosità della res rappresenta l'architrave che si pone come centro propulsore della fenomenologia dell'evento”.
All'esito così decise:
- accoglie la domanda di e dichiara la responsabilità ex art. Controparte_7
2051 c.c. di – ” per aver omesso Controparte_5 Controparte_20
di ottemperare alla custodia della res da cui è dipeso il danno;
- condanna la ” al pagamento Controparte_20
di euro 4.650,31 e di euro 80.000 a titolo risarcimento del danno patrimoniale, comprensivi di interessi e rivalutazione, salvo interessi legali fino al soddisfo con decorrenza dalla sentenza;
- condanna ” al pagamento di Controparte_20
€ 307.762,09 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivi di interessi e rivalutazione, salvo interessi legali fino al soddisfo con decorrenza dalla sentenza;
- condanna le compagnie a tenere Controparte_24 Controparte_28
indenne – ” delle somme Controparte_5 Controparte_20
conseguenziali al giudizio di cui è sentenza, nei limiti delle rispettive quote del 65%
e del 35%;
- condanna ” al pagamento Controparte_20
delle spese di lite in favore dell'Avv. BE FE, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva, cassa ed € 1.239,00 per spese, oltre alle spese di ctu;
- condanna ” al pagamento Controparte_20
delle spese di lite in favore dell'Avv. Felice IO, antistatario, per € 21.387,00
a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna ” al pagamento Controparte_20
delle spese di lite in favore dell'Avv. Carlo Russo, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore degli Avv.ti Fabrizio Pollari TA e Francesco Vergara, antistatari, per
€ 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore degli Avv.ti Antonia Dal Ponte e Loris Laino, antistatari, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore dell'Avv. Renato Magaldi, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore dell'Avv. Renato Magaldi, antistatario, per € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre iva e cassa;
- condanna braccianti di e la Controparte_11 CP_11 CP_11
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_5
dell'Avv. Desirèe Capobianchi e Roberto Mastrangelo, antistatario, per € 21.387,00
a titolo di compensi, oltre iva e cassa
§.
3. Il giudizio di appello
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 4750/2020, depositata in data 07.07.2020,
è stata impugnata con appello principale da ed Parte_1 [...]
e con appelli incidentali da Controparte_2 Controparte_4
; ;
[...] Controparte_5 CP_6
Controparte_7 Controparte_11
;
[...] Controparte_12
3.1. L'appellante principale lamenta in via preliminare la nullità della sentenza gravata perché decisa e pubblicata in data 07 luglio 2020, ovvero, prima che scadessero i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati alle parti all'udienza del 18 febbraio 2020 e, segnatamente, prima che scadesse il termine per il deposito delle memorie di replica, chiedendo che la Corte di Appello, dichiarata la nullità della sentenza, si pronunci nel merito.
A riguardo:
3.1.1. Afferma l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., evidenziando che il danno non è stato causato dalla pensilina in sé e per sé considerata, ma dall'uso improprio ex ante imprevedibile che ne è stato fatto dal . CP_7
Afferma la mancanza assoluta di nesso causale, in quanto la pensilina è un'infrastruttura non progettata né costruita al fine di consentire il passaggio pedonale, sicché giammai il soggetto deputato alla custodia avrebbe dovuto segnalare la pericolosità del camminamento sulla stessa e/o sbarrare le vie di accesso alla stessa né avrebbe potuto prevedere ex ante, secondo i criteri sopra richiamati, la possibilità di un utilizzo improprio ed inadeguato della pensilina.
Sostiene, pertanto, che la serie causale determinativa dell'evento deve ritenersi originata ed esaurita interamente nel comportamento del medesimo soggetto coinvolto nell'incidente, e non ha trovato alcun contributo causale oggettivo riferibile alle condizioni della pensilina, dovendosi escludere la responsabilità del custode peri i danni cagionati in via esclusiva da una condotta del danneggiato, oggettivamente non prevedibile.
3.1.2. Invoca l'esimente del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., costituito dal fatto stesso del danneggiato, fatto valutabile anche ai sensi dell'art. 1227c.c., in quanto ogni ipotetico nesso causale tra la cosa custodita e il danno è stato interrotto dalla condotta dell'agente . CP_7
3.1.3. Afferma che anche dalle risultanze istruttorie era emersa la piena consapevolezza da parte del della pericolosità della pensilina, CP_7
risultando evidente che la pensilina non è un elemento architettonico progettato per il passaggio pedonale, essendo invece adibita allo scopo esclusivo di fornire riparo dalle intemperie alle persone in attesa presso le fermate dei mezzi pubblici e le stazioni.
3.1.4. Esclude l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., non avendo a riguardo il danneggiato assolto al relativo onere probatorio.
3.1.5. Ritiene, in ogni caso, che la responsabilità dell'evento sia da addebitarsi a
, proprietaria della Stazione ferroviaria che, avendo conservato la CP_29
disponibilità giuridica e materiale del bene, ne era altresì custode e dunque non
è esonerata dalla responsabilità del custode per il solo fatto di aver trasferito ad altri l'uso ed il godimento del bene.
3.1.6. In subordine, in caso di propria condanna, chiede di essere garantita e manlevata da (quale mandataria dell'A.T.I. Controparte_4
con e ) in virtù delle previsioni del contratto CP_6 CP_8 CP_30
d'appalto, avente ad oggetto la manutenzione del complesso immobiliare costituente la stazione di Napoli Centrale, in quanto si era assunta l'obbligo di dotarsi di adeguata copertura assicurativa, nonché di manlevare la committente.
3.1.7. Ribadisce, infine, che la condotta dell'attore deve essere valutata anche ai fini dell'art. 1227 c.c.
3.1.8. Nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere nulla la sentenza di primo grado, le appellanti impugnano la decisione sotto i seguenti profili:
Erroneità della propria condanna ai sensi dell'art 2051 c.c.; Violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'accertamento del nesso causale;
Omessa/erronea valutazione della condotta del in relazione all'esimente del caso CP_7
fortuito ex art. 2051 c.c.; Omessa valutazione della rilevanza della condotta del ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Erronea esclusione della responsabilità CP_7
di ; Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia contrattuale svolta da CP_29
nei confronti di e delle Controparte_5 Controparte_4
altre società costituenti l'ATI; Errato e ingiusto riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante in assenza di prova e secondo equità; Errato e ingiusto riconoscimento di postumi residuati (i.p.) in misura superiore alle risultanze della ctu;
Erronea determinazione del risarcimento con riguardo alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi.
3.2. Il ha anch'esso impugnato la decisione di Controparte_4
primo grado, con appello incidentale tardivo, eccependo la nullità della sentenza impugnata, lamentando : Inammissibilità e infondatezza delle domande azionate nei propri confronti ed estraneità ai fatti controversi;
Difetto di legittimazione passiva;
Nullita' dell'atto di citazione per genericità; Infondatezza della domanda azionata in primo grado dal;
Erronea determinazione del CP_7
risarcimento del danno ed erronea valutazione delle risultanze della ctu;
Erronea condanna alle spese, in violazione del principio della soccombenza.
Chiede, in riforma della sentenza gravata, la riforma della propria condanna alle spese di lite, benchè sia stata rigettata la domanda di affermazione della propria responsabilità nella causazione dell'evento; la declaratoria di nullità della sentenza per violazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3.3. ha anch'essa impugnato la decisone con appello Controparte_5
incidentale, lamentando: Nullità della sentenza emessa in data 7.7.2020, in pendenza dei termini di deposito delle memorie di replica ex art.190 c.p.c.; erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.; erronea esclusione della legittimazione passiva delle imprese appaltatrici;
erronea quantificazione del danno biologico;
erronea esclusione dell'obbligo di manleva della (già Parte_1
) e dell' in riferimento alla Controparte_31 Controparte_2
condanna alle spese legali subita da Controparte_5
3.4. Si è costituita, proponendo appello incidentale condizionato, anche
[...]
In via preliminare, chiede la conferma della declaratoria di assenza di CP_32
responsabilità in capo ad essa , nel merito chiede il rigetto CP_6
dell'appello incidentale formulato dal ai fini della personalizzazione CP_7
del danno. Chiede, in via incidentale e condizionata, nel caso in cui dovesse essere annullato e/o riformato il capo con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della la riforma della sentenza gravata laddove: ha CP_6
ritenuto provato il nesso di causalità fra la res e il danno;
ha omesso di valutare la condotta del sotto il profilo del caso fortuito e, subordinatamente, CP_7
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
3.5. Anche , costituitosi, ha proposto appello incidentale. Controparte_7
Preliminarmente, anch'egli concorda sulla nullità della sentenza impugnata per violazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Nel merito, ribadisce che le risultanze istruttorie hanno dimostrato che egli si era avventurato sulla pensilina, antistante la finestra della stanza ove era in atto l'azione delittuosa, su indicazione di dipendente di che la pensilina aveva CP_33 Controparte_5
ceduto non appena egli vi aveva poggiato un piede e che, comunque, a tale pensilina si poteva accedere anche da un percorso ordinario dall'adiacente grattacielo;
che non v'era alcuna segnalazione di pericolo o che inibisse l'accesso; che l'azione da lui intrapresa era volta a scongiurare il pericolo gravissimo, che il sequestratore si desse fuoco coinvolgendo tutti i presenti. Ritiene, pertanto, di avere assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la responsabilità di sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c. Aggiunge che la CP_20
circostanza che egli si fosse attenuto alle indicazioni fornitegli dal personale, per raggiungere la finestra, escludeva ogni sua responsabilità, valutabile sia in termini di fortuito che di concorso colposo.
Sostiene che “lo stato di precaria manutenzione del lucernaio, consumato dagli agenti atmosferici e dalla luce solare, oltre che, probabilmente, di datata installazione, unitamente alla possibilità di accedere, liberamente, alla pensilina, di poterlo calpestare o di poterci sostare, senza alcuna predisposizione di barriere
– né prima dell'accesso alla pensilina, né a protezione dei cupolini, tenuto altresì conto delle indicazioni fornite, al per raggiungere l'esterno della CP_7
stanza con il sequestratore, rappresentano elementi e circostanze, emerse, nitidamente, in istruttoria, in altra parte, documentalmente, riscontrabili e nemmeno contestate a dovere, che, congiuntamente, valutate hanno condotto, correttamente e legittimamente, all'individuazione dell'esclusiva responsabilità in capo alla società convenuta, garantita dalle odierne appellanti.”
In via incidentale lamenta l'omessa personalizzazione del danno biologico
“quantificata di un terzo della somma riconosciuta a titolo di danno biologico dal primo giudice ovvero nella misura ritenuta congrua e di Giustizia, nonché determinare il danno da lucro cessante nella misura quantificata all'udienza di precisazione delle conclusioni, pari ad €. 92.675,16 quanto a differenze retributive ad €. 5.064,45 in relazione all'accantonamento per il T.F.R. (con una differenza pari ad €. 17.739,00 rispetto alla liquidazione equitativa”
3.6. , costituitasi, chiede il rigetto dell'appello, ribadendo la propria CP_8
estraneità alla pretesa del CP_7
3.7. Si è costituita poi , chiedendo anch'essa il Controparte_9
rigetto dell'appello e la conferma dell'assenza di propria responsabilità.
3.8. anch'essa costituitasi, ha Controparte_11
invece proposto appello incidentale condizionato, in ipotesi di riconoscimento della propria responsabilità, chiedendo il rigetto della domanda del CP_7
e, in subordine, la limitazione del risarcimento nella misura accertata dal CTU, con condanna di a manlevarla. Controparte_12
3.9. Parimenti ha proposto appello incidentale condizionato la Controparte_12
chiedendo il rigetto della domanda del e, in subordine, la
[...] CP_7
limitazione del risarcimento nella misura accertata dal CTU.
3.10. Infine, si è costituita , chiedendo la conferma delle Controparte_14
statuizioni di cui alla sentenza n. 4750/2020 resa dal Tribunale di Napoli, con accertamento dell'assenza di responsabilità della C.C.C. Soc. Coop.
§.
4. La decisione dell'appello principale.
L'appello è fondato e va accolto.
4.1. La nullità della sentenza di primo grado.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, formulata da più parti, per violazione del contraddittorio, per aver il tribunale depositato la sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
Risulta pacificamente in atti che la sentenza impugnata è stata depositata in data in data 07 luglio 2020, prima che scadessero i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati alle parti all'udienza del 18 febbraio 2020. Va difatti considerato che i termini per il compimento degli atti giudiziari sono stati sospesi dal 9/3/20 all'11/5/20, ai sensi del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020, sicché il termine per il deposito della comparsa conclusionale andava a scadere il 23 giugno 2020, mentre quello per il deposito della memoria conclusiva di replica il 13 luglio 2020, quindi, in data successiva alla pubblicazione della sentenza.
La nullità della sentenza, decisa e pubblicata anteriormente alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. rappresenta di per sé un vulnus al principio del contraddittorio, senza che sia necessario che le parti deducano una menomazione in concreto del loro diritto di difesa. Tale principio è stato consacrato dalla Corte di Cassazione, con la decisione a SU nr. 36596/2021, che ha affermato che “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.”
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di gravame, va dichiarata la nullità della sentenza nr. 4750/2020 del tribunale di Napoli e, non essendo tale declaratoria motivo di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa va decisa nel merito.
4.2. Merito della decisione.
4.2.1. nel descrivere la dinamica del sinistro ha affermato Controparte_7
che “Al fine di evitare il perpetrarsi di un reato che avrebbe potuto arrecare danni
a terzi, saliva a mezzo della scala antincendio ivi esistente, il cui accesso risultava consentito a chiunque, sulla pensilina della suddetta stazione nel tentativo di raggiungere il soggetto che stava per porlo in essere e che si era barricato al primo piano della palazzina denominata a due tenendo in ostaggio diverse persone;
che nell'attraversare la pensilina, priva di segnali di pericolo o di segnale di divieto di attraversamento, al fine di raggiungere la finestra che dava accesso alla stanza in cui si trovava il malvivente, immediatamente prima della medesima, precipitava all'interno della stazione sul marciapiede del binario numero 24, a causa del della rottura di una copertura di plexiglas posta sopra il lucernaio ivi esistente”. Dopo aver descritto le conseguenze dannose che gli erano derivate dalla rovinosa caduta dall'alto, ha aggiunto “che l'evento è conseguenza esclusiva dell'imprudenza, negligenza ed imperizia del personale dipendente della stazione centrale di Napoli di proprietà di Controparte_20 Controparte_20
che non predisponevano adeguato sbarramento di accesso alla pensilina sovrastante della stazione, né ne segnalava in alcun modo la pericolosità o la precarietà, di guisa da poter così prevedere potenziali situazioni di pericolo che avrebbero suscitato maggiori cautele o precauzioni da parte dell'istante”.
4.2.2. Le parti convenute a vario titolo hanno negato la riconducibilità causale dell'evento dannoso alla loro responsabilità evidenziando, in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda, che la scala antincendio non costituisse una via di accesso alla pensilina, alla quale poteva arrivarsi solo mediante un salto di circa un metro;
che il personale aveva tentato di dissuadere il CP_7
dall'avventurarsi sopra la pensilina;
che l'evento dannoso fosse da ascriversi unicamente alla condotta del danneggiato, integrante l'esimente del caso fortuito.
4.2.3. Posto che la dinamica del sinistro è pacifica, e che la vicenda è astrattamente riconducibile alla responsabilità da cosa in custodia, al fine di accertare se la condotta tenuta dal danneggiato integri o meno l'esimente del fortuito, va premesso che la responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo;
pertanto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato perché essa si configuri, senza che rilevi la condotta del custode. Per escludersi il nesso di causalità, quindi, è necessario che il custode provi che il danno sia ascrivibile al caso fortuito;
dunque, la responsabilità per danni da cosa in custodia sussiste per tutti quei danni che sono prodotti dalla cosa e che non dipendono dal fortuito.
In merito al riparto dell'onere della prova, in virtù di quanto appena detto, consegue che il danneggiato deve provare esclusivamente il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno prodotto, mentre sul convenuto custode, al fine di escludere la propria responsabilità, graverà l'onere di provare il fortuito. Nell'ipotesi di cosa inerte, quale quella oggetto del presente giudizio, poi, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma sia conseguenza di un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, la Suprema Corte ha ritenuto che il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. nr.
21212/2015), anche se, come la stessa Corte ha successivamente chiarito, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass.
11663/2024).
Dunque, secondo i pronunciamenti della Suprema Corte, il rapporto tra pericolosità della cosa e colpa del danneggiato è direttamente proporzionale, per cui quanto più la cosa inerte si manifesta pericolosa, tanto più egli sarà tenuto ad adottare un comportamento prudente.
Nel caso di specie la natura intrinseca della pensilina in muratura e del lucernaio in plexiglass, certamente res inerti, non si presenta di per sé pericolosa, non possedendo, cioè, una intrinseca pericolosità, sebbene possa certamente ipotizzarsi che dette strutture possedessero un rischio connaturato a tutte le strutture edificate, suscettibile di essere previsto e prevenuto, e costituito dalla possibilità di cedimenti o crolli, per vizi costruttivi o per mancanza di manutenzione. A tal fine va considerato che ogni struttura architettonica è progettata e realizzata, in termini di sicurezza, in funzione dello scopo cui deve assolvere e, nel caso di specie, la pensilina in uno alle cupole in plexiglass (come si evince chiaramente dal corredo fotografico) era destinata ad assolvere alla funzione di proteggere gli avventori della Stazione Ferroviaria dalle intemperie. Risulta quindi evidente che queste non sono strutture idonee né funzionali al camminamento, sicchè l'utilizzo della pensilina e dei lucernai in plexiglass per camminarvi sopra rende la relazione cosa-utilizzo estremamente rischiosa e pericolosa. In sostanza, nella vicenda in esame l'interazione con la cosa, consistita in un utilizzo assolutamente anomalo della stessa e risultando, pertanto, palesemente estremamente pericolosa, ha reciso ogni potere di controllo del custode.
L'evento dannoso verificatosi a carico di , infatti, non è Controparte_7
dipeso dall'intrinseca pericolosità della cosa, ma dall'uso anomalo che egli ne ha fatto. Quindi la natura e funzione della res in esame va valutata in rapporto alle concrete circostanze del sinistro, a prescindere dalla sua intrinseca conformità o meno a regole di cautela sue proprie (cfr. Cass. 15447/2023).
Nel sinistro in questione il cedimento del lucernaio in plexiglass, infatti, è stato determinato non da un vizio costruttivo o da un difetto di manutenzione, ma dal peso del corpo dell'agente Strutture di tal genere, ed in particolare CP_7
il lucernaio in plexiglass, che in concreto ha ceduto, infatti, non sono progettate per reggere pesi, ma solo per contenere vento e pioggia, sicchè l'utilizzo che ne ha fatto il danneggiato si mostra del tutto anomalo ed imprevedibile per il custode, non potendosi ex ante ritenere prevedibile che un lucernaio in plexiglass, a forma di tenda canadese, posto a circa cinque metri di altezza su una pensilina non direttamente accessibile, potesse essere utilizzato per passarvi sopra.
Né può ritenersi che il custode abbia violato l'obbligo di segnalare la pericolosità del lucernaio, poiché, come ha più volte chiarito la Corte di Cassazione, “l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno
a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art.
2051 cod. civ.” (cfr. Cass. 24804/2008; 22807/2009; 21727/2021). Dunque, a fronte dell'evidenza della inadeguatezza di una struttura in plexiglass a reggere il peso di un essere umano, secondo quanto affermato dalla Cassazione, era del tutto ultronea l'apposizione da parte del custode di segnali di divieto di camminare sul lucernaio. Peraltro, come si evince dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, i lucernai in plexiglass non erano nemmeno in piano, ma avevano una struttura tridimensionale a forma di tenda canadese, sicchè la presenza e la consistenza di detti lucernai sulla pensilina era del tutto palese e l'inidoneità al camminamento era resa evidente dalla forma stessa dei lucernai e dalla conformazione dei luoghi. L'imprudenza estrema dell'agente CP_7
si mostra ancor più palese in considerazione dell'evidenza (rilevabile dalla visione delle fotografie in atti) che la pensilina da lui percorsa, nell'encomiabile tentativo di risolvere l'azione delittuosa in atto, fosse costituita da elementi in muratura ed in particolare da una lunga trave longitudinale, da cui si dipartivano lateralmente a destra e a sinistra ulteriori travetti , di cui quelli a sinistra ancorati all'edificio in cui si era rinchiuso il sequestratore. I travetti laterali di sinistra, ancorati all'edificio, risultavano tra essi collegati dai lucernai in plexiglass a forma di piccola tenda canadese. Il al fine di arrivare ad una delle CP_7
finestre dell'edificio, corrispondente alla stanza ove era rinchiuso il sequestratore, ha messo un piede su uno dei lucernai in plexiglass che ha ceduto, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa cinque metri. Orbene, risultando i lucernai intervallati da travetti in muratura, ancorati alla facciata dell'edificio ove pospiceva la finestra che egli intendeva raggiungere, ben avrebbe egli potuto avvicinarsi a tale finestra camminando su uno di tali travetti e non appoggiando un piede sul lucernaio.
Tale comportamento, sebbene determinato dall'urgenza e necessità, nonché dall'alto senso del dovere di intervenire per porre fine all'azione delittuosa in atto, è stato, purtroppo, gravemente imprudente e tale da porsi come fattore causale autonomo nella determinazione dell'evento, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto ha rivestito i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed inevitabilità. Per quanto sin qui esposto, inoltre, va altresì escluso che il custode avesse omesso di espletare la doverosa vigilanza dei luoghi, perché l'accesso alla pensilina dalla Stazione Ferroviaria non era possibile, se non effettuando un salto di un metro dalla scala antincendio, come hanno riferito i testi e , che comunque avevano Testimone_1 Testimone_2
avvisato il che salire sulla pensilina potesse essere pericoloso. CP_7
Dunque, non essendo la pensilina dotata di accesso diretto da parte del pubblico e degli avventori della Stazione Ferroviaria, non era necessario vietarne in qualche modo l'accesso; inoltre, come già detto, l'evidente inadeguatezza dei lucernai in plexiglass a sostenere il peso di una persona anche in ragione della loro conformazione rendeva immediatamente percepibile a chiunque il pericolo insito in un uso improprio del lucernaio.
La Cassazione a riguardo ha affermato che le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono correlarsi all'ordinaria avvedutezza di una persona, sicché esse non si estendono alle condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte astrattamente attuabili dell'utente del bene in altrui custodia (cfr. Cass nr. 703/1999), poiché, si ribadisce, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa ha una diversa incidenza causale sull'evento dannoso, in relazione alla prevedibilità ed evitabilità della situazione di danno, sicché, quanto più il danno risulti prevedibile ed evitabile, mediante l'adozione delle cautele normalmente prospettabili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato sul dinamismo causale del danno. Ciò sino al punto che possa anche il solo comportamento colposo del danneggiato costituire evenienza tale da assumere efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass. nr. 21563/2022).
4.4. La condotta posta in essere dall'agente è stata senza dubbio CP_7
encomiabile dal punto di vista dell'adempimento del dovere, ma del tutto anomala ed imprevedibile con riferimento all'uso della pensilina e soprattutto del lucernaio in plexiglass, ponendosi come causa di esclusione della responsabilità del custode, sebbene posta in essere nell'esercizio dei propri doveri professionali.
La Suprema Corte, in particolare, in relazione al rapporto tra utilizzo anomalo della res per finalità professionali e responsabilità del custode ha affermato che
l'uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma
l'accertamento di tale modalità d'uso deve essere valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il caso fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere escluso quando l'uso anomalo, ancorché originato da un comportamento volontario, sia stato posto in essere all'interno di un'attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali. (cfr. Cass. 25838/2017). Il principio affermato dalla
Suprema Corte con questa pronuncia, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie in esame, poiché i presupposti della condotta anomala da essa enucleati ed indicati come idonei a precludere l'esclusione della colpa del custode, si devono appuntare in capo al custode stesso. Come si evince dalla lettura della decisione i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'anomala condotta dei danneggiati, nella vicenda posta al loro esame, fosse stata posta volontariamente in essere dai danneggiati stessi perché utile al custode, necessaria all'espletamento dell'incarico ad essi conferito dal custode stesso, nonché autorizzata sempre dal custode.
Nella vicenda occorsa all'agente invece, la condotta da lui posta in CP_7
essere non era di alcuna utilità al custode, né ad esso necessaria, né da esso autorizzata, non potendosi certo ritenere un'autorizzazione la mera indicazione fornita dall'addetto alla manutenzione , in seguito alla richiesta Testimone_2
fattagli dal , della via di accesso alla pensilina tramite la scala CP_7
antincendio. Piuttosto, l'azione compiuta dal era utile, necessaria CP_7
ed autorizzata dalla stessa funzione lavorativa che egli era intento a svolgere in qualità agente di polizia. La decisione volontariamente assunta dell'agente di poggiare un CP_7
piede sulla struttura in plexiglass, come lui stesso ha riferito nel descrivere la dinamica del sinistro, costituisce condotta del tutto anomala rispetto al normale utilizzo di un lucernaio, nonché imprevedibile, considerando l'ubicazione del lucernaio, posto su una pensilina all'altezza di circa cinque metri, e la sua conformazione tridimensionale e non in piano. Detta condotta, quindi, integra un'ipotesi di fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode, sia che venga valutata ex ante, rispetto all'astratta attitudine della pensilina al camminamento e dei lucernai a sostenere il peso di una persona, sia ex post, configurandosi non utile né necessaria per il custode, né essendo da esso autorizzata.
In definitiva, l'azione volontariamente posta in essere dall'agente CP_7
benchè sintomatica di un altissimo senso del dovere e necessitata dall'impellenza di porre in salvo i soggetti posti sotto minaccia del sequestratore,
e dunque posta in essere in adempimento dei propri doveri di ufficio, si è appalesata estremamente imprudente, rispetto all'anomalo utilizzo che egli ha fatto non solo della pensilina, ma soprattutto della struttura in plexiglass, considerato che egli dopo essere saltato sulla pensilina dalla scala antincendio ben poteva rendersi conto dell'impervietà dei luoghi e dell'inadeguatezza della struttura in plexiglass a sopportare il peso di una persona, come risulta evidente dalle fotografie in atti, e desistere dalla condotta intrapresa.
La decisione di portare avanti l'azione intrapresa ha reciso il nesso causale della responsabilità gravante sul custode, ponendosi come antecedente causale autonomo rispetto all'evento nefasto occorsogli.
4.5. La domanda non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., non avendo il danneggiato dimostrato i presupposti dell'imputazione psicologica del fatto. E' stato difatti escluso, per quanto sopra illustrato, che fosse necessario inibire l'accesso alla pensilina, la quale era già di per sé non accessibile dalla Stazione Ferroviaria, se non tramite un salto di un metro dalla scala antincendio.
La domanda risarcitoria, quindi, non può trovare accoglimento. §.
5. La posizione delle altre parti e le spese di lite.
Il rigetto della domanda assorbe l'esame di ogni altra questione sollevata dalle parti.
5.1. Quanto alle spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni trattate e della novità dell'esame della relazione tra responsabilità del custode rispetto all'uso anomalo della cosa fatto dal danneggiato, in adempimento di un dovere professionale del proprio ufficio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti, ivi comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sugli appelli incidentali avverso la sentenza n. 890/2021 del Tribunale di Napoli Nord del 28.3.2021, così provvede:
1. Dichiara la nullità della sentenza impugnata.
2. Rigetta la domanda proposta da . Controparte_7
3. Compensa le spese di lite, comprese le spese di CTU, di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
Napoli, 30.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore