CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1370 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia della ingiunzione e del verbale ivi contenuto, con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Con vittoria di spese.
Resistente: : In via preliminare pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, per essere questa devoluta al giudice ordinario in favore del Tribunale di Varese, innanzi al quale la causa potrà eventualmente essere riassunta entro il termine massimo consentito dalla legge;
In via preliminare principale: dichiarare il presente ricorso inammissibile/irricevibile per la tardività dello stesso;
In via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato perché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, notificato in data 10.01.2024, parte ricorrente dichiarava di impugnare l'Ordinanza di ingiunzione n. 1370/2022 CP del 4.08.2022 con la quale si ordinava all'odierno ricorrente di provvedere al pagamento della somma di euro 974,78 per ticket non corrisposto, sanzione amministrativa, spese di procedura, relativa ad un verbale di contravvenzione per indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato per avere fruito di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di assistenza farmaceutica in regime di esenzione dal pagamento ticket sanitario, assunto come non spettante, chiedendo che l'adita Corte dichiarasse l'invalidità degli atti opposti non essendo stato mai notificato alla contribuente l'atto presupposto.
Si costituiva nei termini l'ente impositore ATS dell'Insubria che chiedeva:
- in via preliminare pregiudiziale che si dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione
- l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art, 19, co. 3, del D,Lgs, 546/1992e
- per il resto l'infondatezza del ricorso.
Il ricorrente depositava infine memoria eccependo il difetto di prova delle notificazioni.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Difetto di giurisdizione. Sul punto, è importante sottolineare che la competenza del giudice ordinario è limitata alle questioni relative al diritto alla prestazione sanitaria e alla quantificazione del ticket.
Non ha competenza, invece, per decidere sulla legittimità dell'imposizione del ticket o delle sanzioni amministrative, ovvero sull'obbligo di pagare un ticket o rimborsarlo a carico del paziente, qualora lo avesse ricevute in un periodo di astratto regime di esenzione, poi eventualmente non ritenuto corretto.
Queste problematiche sono invece di competenza del giudice tributario
Come è ben noto la questione della corretta individuazione della Giurisdizione del Giudice chiamato a decidere in tema di cognizione della legittimità dei tickets sanitari e dei relativi obblighi di pagamento a carico dei contribuenti, ha sempre destato particolari difficoltà a seguito di ambivalenti decisioni dei giudici tributari.
Ciò è avvenuto nonostante sul tema si fossero pronunciate – in epoca sicuramente più risalente – sia la
Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sezioni Unite, ord. n. 123/2007) sia la Corte Costituzionale (sent. 238/2009).
Entrambe sostanzialmente hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative a tutti i tributi, come il ticket sanitario, attraverso il quale il privato contribuisce alla spesa pubblica sanitaria.
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo il quale ci troviamo di fronte ad un'obbligazione tributaria tutte le volte che la prestazione è doverosa, giustificando la giurisdizione del giudice tributario (cfr. in conformità CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2018, n. 10967).
Tanto premesso, il presente procedimento è relativo alla esenzione dal pagamento del ticket sanitario per l'anno 2013 con riferimento all'anno di imposta 2012, esenzione invocata dalla ricorrente ma negata dall'ATS dell'Insubria.. Ciò posto, trattandosi di cd. “ticket sanitari”, regolamentati dal D.L.vo n.124 del 29/4/98, sussiste la giurisdizione di questa Corte, giurisdizione che va ovviamente desunta dalla natura giuridica dell'onere economico oggetto di contestazione, per cui in questa sede andrebbe verificato se sussistano le condizione per il contribuente di aver diritto alle esenzioni in oggetto. Ma tale verifica non può essere effettuata in quanto il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado. Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato in data 11/01/2024 e depositato il 17.01.2024 quindi, oltre il termine di decadenza di 60 giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento impugnato indicata nell'atto opposto (7.02.2023).
Ogni altra questione risulta assorbita. Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita che liquida in euro trecento/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025
il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1370 XXXX
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e comunque l'inefficacia della ingiunzione e del verbale ivi contenuto, con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Con vittoria di spese.
Resistente: : In via preliminare pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, per essere questa devoluta al giudice ordinario in favore del Tribunale di Varese, innanzi al quale la causa potrà eventualmente essere riassunta entro il termine massimo consentito dalla legge;
In via preliminare principale: dichiarare il presente ricorso inammissibile/irricevibile per la tardività dello stesso;
In via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato perché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, istruire, spese e competenze di giudizio rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo, notificato in data 10.01.2024, parte ricorrente dichiarava di impugnare l'Ordinanza di ingiunzione n. 1370/2022 CP del 4.08.2022 con la quale si ordinava all'odierno ricorrente di provvedere al pagamento della somma di euro 974,78 per ticket non corrisposto, sanzione amministrativa, spese di procedura, relativa ad un verbale di contravvenzione per indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato per avere fruito di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di assistenza farmaceutica in regime di esenzione dal pagamento ticket sanitario, assunto come non spettante, chiedendo che l'adita Corte dichiarasse l'invalidità degli atti opposti non essendo stato mai notificato alla contribuente l'atto presupposto.
Si costituiva nei termini l'ente impositore ATS dell'Insubria che chiedeva:
- in via preliminare pregiudiziale che si dichiarasse il proprio difetto di giurisdizione
- l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art, 19, co. 3, del D,Lgs, 546/1992e
- per il resto l'infondatezza del ricorso.
Il ricorrente depositava infine memoria eccependo il difetto di prova delle notificazioni.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Difetto di giurisdizione. Sul punto, è importante sottolineare che la competenza del giudice ordinario è limitata alle questioni relative al diritto alla prestazione sanitaria e alla quantificazione del ticket.
Non ha competenza, invece, per decidere sulla legittimità dell'imposizione del ticket o delle sanzioni amministrative, ovvero sull'obbligo di pagare un ticket o rimborsarlo a carico del paziente, qualora lo avesse ricevute in un periodo di astratto regime di esenzione, poi eventualmente non ritenuto corretto.
Queste problematiche sono invece di competenza del giudice tributario
Come è ben noto la questione della corretta individuazione della Giurisdizione del Giudice chiamato a decidere in tema di cognizione della legittimità dei tickets sanitari e dei relativi obblighi di pagamento a carico dei contribuenti, ha sempre destato particolari difficoltà a seguito di ambivalenti decisioni dei giudici tributari.
Ciò è avvenuto nonostante sul tema si fossero pronunciate – in epoca sicuramente più risalente – sia la
Corte di Cassazione (cfr., Cass., Sezioni Unite, ord. n. 123/2007) sia la Corte Costituzionale (sent. 238/2009).
Entrambe sostanzialmente hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative a tutti i tributi, come il ticket sanitario, attraverso il quale il privato contribuisce alla spesa pubblica sanitaria.
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo il quale ci troviamo di fronte ad un'obbligazione tributaria tutte le volte che la prestazione è doverosa, giustificando la giurisdizione del giudice tributario (cfr. in conformità CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2018, n. 10967).
Tanto premesso, il presente procedimento è relativo alla esenzione dal pagamento del ticket sanitario per l'anno 2013 con riferimento all'anno di imposta 2012, esenzione invocata dalla ricorrente ma negata dall'ATS dell'Insubria.. Ciò posto, trattandosi di cd. “ticket sanitari”, regolamentati dal D.L.vo n.124 del 29/4/98, sussiste la giurisdizione di questa Corte, giurisdizione che va ovviamente desunta dalla natura giuridica dell'onere economico oggetto di contestazione, per cui in questa sede andrebbe verificato se sussistano le condizione per il contribuente di aver diritto alle esenzioni in oggetto. Ma tale verifica non può essere effettuata in quanto il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado. Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato in data 11/01/2024 e depositato il 17.01.2024 quindi, oltre il termine di decadenza di 60 giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento impugnato indicata nell'atto opposto (7.02.2023).
Ogni altra questione risulta assorbita. Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e viene effettuata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita che liquida in euro trecento/00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025
il Presidente estensore dott. Antonio Greco