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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
RA DI GI
EA SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15311/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SAINI DANIELA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. SAINI DANIELA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
– ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1 Per_ 1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
il minore manterrà stabile residenza presso l'abitazione materna, mentre il padre trasferirà la propria residenza a
Napoli; i genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
2) la casa famigliare in Calcinato, via Arnaldo n.7, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Pt_1
Per_ unitamente ai figli e;
la signora i farà carico in via esclusiva del versamento del relativo Per_2 Pt_1
canone, intestando il contratto a sé, avendo già ottenuto il consenso della proprietà in tal senso;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo desidera previo accordo con la madre e ciò in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del figlio secondo una disponibilità che dovrà essere comunicata alla madre con un preavviso minimo di 48 ore;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 6 (sei) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_ 4) il signor contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra l'assegno Pt_2 Pt_1 mensile pari ad € 200,00 somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese dal mese in cui lascerà l'abitazione coniugale (settembre 2025) e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamate nel Protocollo di intesa sottoscritto il 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
le predette spese dovranno essere comunicate e documentate ed il coniuge tenuto al “rimborso” vi dovrà provvedere entro
15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del coniuge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Napoli in data 11.5.2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Napoli al n. 42, parte I, anno 2006, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione sono nati i figli il 24.6.2006, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
Per_
il 21.5.2015.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 ***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
RA DI GI
EA SI GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 15311/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SAINI DANIELA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. SAINI DANIELA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
– ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1 Per_ 1) il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute;
il minore manterrà stabile residenza presso l'abitazione materna, mentre il padre trasferirà la propria residenza a
Napoli; i genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
2) la casa famigliare in Calcinato, via Arnaldo n.7, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Pt_1
Per_ unitamente ai figli e;
la signora i farà carico in via esclusiva del versamento del relativo Per_2 Pt_1
canone, intestando il contratto a sé, avendo già ottenuto il consenso della proprietà in tal senso;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo desidera previo accordo con la madre e ciò in ragione degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici del figlio secondo una disponibilità che dovrà essere comunicata alla madre con un preavviso minimo di 48 ore;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 6 (sei) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_ 4) il signor contribuirà al mantenimento del figlio versando alla sig.ra l'assegno Pt_2 Pt_1 mensile pari ad € 200,00 somma che sarà versata anticipatamente a mezzo bonifico bancario entro il giorno
15 di ogni mese dal mese in cui lascerà l'abitazione coniugale (settembre 2025) e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamate nel Protocollo di intesa sottoscritto il 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
le predette spese dovranno essere comunicate e documentate ed il coniuge tenuto al “rimborso” vi dovrà provvedere entro
15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento del coniuge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Napoli in data 11.5.2006, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Napoli al n. 42, parte I, anno 2006, con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione sono nati i figli il 24.6.2006, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
Per_
il 21.5.2015.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 ***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
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