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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT IC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3746 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 12/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25 luglio 2024, depositata il 13 agosto 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 10/06/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con quella degli arresti domiciliari, misura applicata in relazione al delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, 416-bis, 61-bis cod. pen. (capo C), nonché in relazione a due episodi di acquisto, trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, aggravanti dall'ingente quantità ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capi C23 e C26). 2. Avverso l'indicata ordinanza, IC NT, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Domenico Infantino e Davide Vigna, propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, con specifico riferimento agli artt. 273, 275, 203, 266 e 267 cod. proc. pen., art. 31 direttiva 2014/41/UE; artt. 24 e 44 d.lgs. n. 108/2017, nonché ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova. 2.1 In sintesi, deduce il ricorrente che, in base alla sentenza resa il 30/04/2024 dalla Corte di Giustizia Europea nel caso "Encrochat", ai fini della utilizzabilità dei risultati "probatori", l'attività tecnica avrebbe dovuto risultare conforme a) alla normativa sulle intercettazioni prevista dall'ordinamento dello Stato in cui le attività tecniche erano state eseguite (il giudizio di conformità, osserva il ricorrente, è stato validamente effettuato, come risulta dai provvedimenti autorizzativi emessi dalle autorità francesi), b) ma anche alla normativa sulle intercettazioni vigente in Italia, dove si trovava, nel momento della intercettazione, il soggetto "intercettato" e il dispositivo terminale da questi utilizzato per inviare o ricevere i messaggi intercettati. Tanto premesso, lamenta il ricorrente, nel caso in esame, la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. Osserva, in proposito, che le decisioni nn. 23755 e 23756 del 2024 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione precedono la sentenza della Corte di giustizia europea, affermando che l'attività tecnica dovrà essere conforme alla normativa dello Stato in cui è stata disposta ed eseguita e tale verifica spetta solo ed esclusivamente all'Autorità di quello Stato, mentre l'utilizzabilità dei risultati di tale attività, acquisiti poi in Italia mediante ordine europeo di indagine incontra 2 solo il limite della inviolabilità dei diritti fondamentali, ma non si pretende che l'attività tecnica rispetti le condizioni e i requisiti previsti dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. Il pronunciamento della Corte di giustizia europea supera i principi formulati dalle Sezioni Unite, richiedendo un secondo sindacato giurisdizionale demandato alla Autorità dello Stato nel cui territorio il soggetto intercettato si trovava, in modo che risulti verificata la conformità dell'attività tecnica alla disciplina sulle intercettazioni vigente nel Paese in cui si trovava la persona intercettata. Pone conseguentemente la questione di diritto se i gravi indizi ex art. 267 cod. proc. pen., quale condizione necessaria per l'avvio delle attività di intercettazione e per la loro prosecuzione, debbano riferirsi alla persona intercettata o possano riferirsi genericamente ad una platea indeterminata di utenti, lamentando che il Tribunale del riesame non affronta il tema, ma richiamando i provvedimenti autorizzativi resi dall'Autorità francese sembra evocare una valutazione che abbia come riferimento non già persone fisiche identificate o identificabili, ma "strumenti" utilizzati (dispositivi connessi alla rete Sky, ecc.). Sottolinea, inoltre, che la verifica invocata investe anche gli ulteriori requisiti stabiliti dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. 2.2 la Difesa lamenta, infine, che gli elementi di novità concreti addotti dalla difesa (prospettiva del trasferimento fuori regione dell'intero nucleo familiare, allocazione presso un appartamento contiguo alla caserma dei carabinieri, fonte di reddito lecita derivante dall'assunzione al lavoro da parte della moglie) siano stati disattesi con motivazione inadeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dalla prima doglianza sulla utilizzabilità dell'attività intercettativa svolta in Francia, la difesa lamenta l'omessa valutazione delle condizioni e dei requisiti previsti dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. in base al principio di doppia conformità di cui alla pronuncia della Corte di giustizia europea del 30/04/2024. In particolare, la difesa deduce la violazione della disposizione di cui all'art. 267 cod. proc. pen., per mancata valutazione della sussistenza dei gravi indizi nei confronti della persona intercettata - ovvero del ricorrente -, quale condizione necessaria, ma non sufficiente per l'avvio delle intercettazioni, non potendo i gravi indizi riferirsi genericamente ad una platea indeterminata di utenti. 1.1 Orbene, secondo la pronuncia della Corte di giustizia del 30/04/2024, l'articolo 31 della direttiva 2014/41/UE - che prevede la notifica allo Stato membro 3 nel quale si trova la persona soggetta ad intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria - mira non solo a garantire il rispetto della sovranità dello Stato membro notificato, ma anche ad assicurare che il livello di tutela garantito in tale Stato membro in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non sia compromesso. Pertanto, poiché le intercettazioni telefoniche costituiscono un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, sancito dall'articolo 7 della Carta, della persona sottoposta all'intercettazione (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a., C-310/16, EU:C:2019:30, punto 36), si deve ritenere che l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri altresì a tutelare i diritti delle persone interessate da una misura di questo tipo, finalità che si estende all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato membro notificato. Il d.lgs. n. 108/2017, attuativo nell'ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE del parlamento europeo, regola la materia relativa alle intercettazioni di telecomunicazioni agli artt. 43 e 44, per le procedure attive, e agli artt. 23 e 24, per le procedure passive (l'art. 23 per le intercettazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana e l'art. 24 per le intercettazioni senza richiesta di assistenza tecnica). In particolare, l'art. 24 d.lgs. n. 108/2017, in caso di intercettazioni effettuate dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro di «un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato», prevede un'unica situazione alla quale consegue la cessazione delle operazioni, vale a dire «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite». La giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, ha già avuto modo di precisare che la citata disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 108/2017, che nella fattispecie concreta viene in considerazione, richiama soltanto i presupposti penalistici stabiliti dagli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen., e non gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 267 cod. proc. pen., secondo una logica pienamente rispettosa del mutuo riconoscimento. Ed a questo proposito è richiamata anche la Relazione allo schema di decreto legislativo, laddove erano precisate le ragioni della scelta: «non è pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna verifica in tema di "indizi" (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventurarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente;
chiedendo al contrario di precisare "i motivi che rendono necessaria l'attività richiesta" si pone il giudice nazionale nella sostanziale condizione di riproporre schemi di valutazione molto vicini a quelli che normalmente applica nei casi interni analoghi, senza tuttavia essere vincolato alle formule di rito. Ed invero, non fosse altro che per 4 una questione di tempi, non è pensabile che l'a.g. italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste. Del resto, si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un provvedimento già emesso dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un quadro "attestato" dall'autorità richiedente». Ed anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi) hanno escluso la violazione delle garanzie previste dalla Direttiva 2014/41/UE per il caso di captazioni disposte all'estero ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia, perché il divieto della Direttiva di iniziare o proseguire le attività di captazione, ovvero di utilizzarne i risultati, è previsto solo «qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo». E poiché, nella disciplina italiana di attuazione della Direttiva, l'art. 24 d.lgs. n. 108/2017 prevede un'unica ipotesi vietata, ovverosia «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite», deve escludersi che, nel caso in esame, le operazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché le stesse sono state disposte in ordine a reati per i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. E con riferimento specifico all'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, attraverso l'inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti, le Sezioni Unite precisano che l'acquisizione riguarda «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione» e che possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano, tramite ordine europeo di indagine, senza la necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si vorrebbe utilizzarle. La loro qualificazione come "risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni" implica, per le Sezioni Unite, che il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'o.e.i. e l'eventuale violazione di diritti fondamentali è costituito dalla disciplina prevista dall'art. 270 c.p.p., secondo cui a) non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo;
b) grava sulla parte che eccepisce l'invalidità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento l'onere di allegare e provare il fatto dal quale 5 dipende la patologia denunciata e, quindi, nel caso di censura concernente il vizio di motivazione apparente, dì produrre sia il decreto di autorizzazione emesso nel procedimento diverso sia il documento al quale esso rinvia;
c) il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo - riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione;
d) l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso circa l'illegittimo riferimento dei gravi indizi ad una platea indeterminata di utenti, la Sezioni Unite hanno escluso che le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate. Il ricorso al sistema Sky-Ecc, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall'esterno, e per l'utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati. Il sistema Sky-Ecc, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l'identificazione degli stessi, mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259). Secondo le» Sezioni unite, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese evidenziavano che: a) l'acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati «redditi conseguenti»; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l'anonimato del venditore e dell'acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni;
c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito Internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l'apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Le medesime ordinanze, poi, anche facendo richiamo ad episodi specifici, rappresentano che il sistema Sky-Ecc è stato utilizzato da organizzazioni criminali operanti in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi e a livello internazionale, proprio in materia di traffico di sostanze stupefacenti. 6 Espongono, ancora, le Sezioni Unite che l'inserimento del captatore informatico sui server della piattaforma della società Sky-Ecc è da ritenere indispensabile perché unico mezzo per decifrare i messaggi individuali degli utilizzatori del sistema di crittografia in questione, determinare il livello di utilizzazione criminale dello stesso, identificare i dirigenti della società "Sky Global" che lo gestisce e conoscere i legami di costoro con le organizzazioni criminali. L'inserimento del captatore informatico rappresenta, invero, uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, in particolare per captare i dati necessari per rendere intelligibili le comunicazioni, ed è ammissibile nell'ordinamento italiano. Aggiungono ancora le Sezioni Unite che dalla giurisprudenza della Corte EDU non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell'adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo, mentre l'onere dell'allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei "diritti fondamentali" grava sulla parte interessata. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, condividendo il Collegio le conclusioni della citata pronuncia Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, l'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 108 del 2017 non richiede al giudice italiano un controllo di ammissibilità delle intercettazioni eseguite dallo Stato membro che impone l'integrale applicazione della disciplina italiana (sulla consistenza indiziaria, sulla necessità di ricorrere alle intercettazioni, etc.), ma solo un controllo, in via generale e astratta, sull'ammissibilità, nella valutazione del legislatore, dell'intercettazione per quel tipo di reato e sul tipo di intercettazione eseguito. 1.2 Del resto, è stato sottolineato come la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 30 aprile 2024, ha affermato il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b), della direttiva 2014/41 non richiede - neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo - che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove. Alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, si è, infatti, stabilito che: a) l'autorità di emissione dell'OEI non è abilitata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest'ultimo e di cui l'autorità di emissione chiede la trasmissione;
b) la stessa non è tenuta a 7 verificare, nella fase di acquisizione, l'integrità dei dati intercettati a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione (art. 6, par. 1, lett. a, Dir. 2014/41); c) è riservata alla fase giurisdizionale (art. 14, par. 7, st. Dir.), senza pregiudizio dell'applicazione delle norme processuali nazionali, la verifica che nel procedimento penale avviato nello Stato di emissione siano stati rispettati i diritti difensivi, così garantendo un giusto processo nell'ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine, fino alla possibilità di espungere le stesse in caso di acclarata impossibilità per la difesa di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su detti elementi di prova idonei ad influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti oggetto di giudizio (Sez. 6, n. 43766 del 05/09/2024, Strangio;
Sez. 3, n. 40562 del 26/09/2024, Drago;
Sez. 6, n. 39684 del 12/09/2024, Reitano). 1.3 Pertanto, alla luce dei principi esposti, il motivo di ricorso è infondato, essendosi peraltro la difesa limitata a dedurre la erronea applicazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., per difetto del doppio vaglio di conformità, senza tuttavia specificare le violazioni rilevanti, nè superare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Infondata è pure l'ulteriore doglianza nella parte in cui lamenta violazione della disposizione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. sulla questione della sopravvenuta inadeguatezza in eccesso della misura carceraria, sulla base di un trasferimento fuori regione dell'intero nucleo familiare, con sistemazione in un appartamento contiguo alla caserma dei Carabinieri e con una fonte di reddito lecita derivante dal lavoro della moglie del ricorrente, avendo l'ordinanza impugnata, con motivazione logica e completa, richiamato innanzitutto il ruolo di partecipe del ricorrente nel gruppo associativo, i due episodi di stoccaggio e trasporto dello stupefacente nei quali il ricorrente era stato coinvolto, nonché l'operatività della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in un quadro cautelare immutato, mettendo poi in evidenza l'irrilevanza della vicinanza dell'abitazione ad una caserma dei carabinieri, dovendosi valutare a monte la compatibilità del trattamento cautelare con le esigenze di cautela sociale, e la congruità del tempo decorso dall'applicazione della misura (poco più di un anno), in assenza di elementi sopravvenuti positivamente valutabili. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3746 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 12/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25 luglio 2024, depositata il 13 agosto 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 10/06/2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con quella degli arresti domiciliari, misura applicata in relazione al delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, 416-bis, 61-bis cod. pen. (capo C), nonché in relazione a due episodi di acquisto, trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, aggravanti dall'ingente quantità ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capi C23 e C26). 2. Avverso l'indicata ordinanza, IC NT, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocati Domenico Infantino e Davide Vigna, propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, con specifico riferimento agli artt. 273, 275, 203, 266 e 267 cod. proc. pen., art. 31 direttiva 2014/41/UE; artt. 24 e 44 d.lgs. n. 108/2017, nonché ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova. 2.1 In sintesi, deduce il ricorrente che, in base alla sentenza resa il 30/04/2024 dalla Corte di Giustizia Europea nel caso "Encrochat", ai fini della utilizzabilità dei risultati "probatori", l'attività tecnica avrebbe dovuto risultare conforme a) alla normativa sulle intercettazioni prevista dall'ordinamento dello Stato in cui le attività tecniche erano state eseguite (il giudizio di conformità, osserva il ricorrente, è stato validamente effettuato, come risulta dai provvedimenti autorizzativi emessi dalle autorità francesi), b) ma anche alla normativa sulle intercettazioni vigente in Italia, dove si trovava, nel momento della intercettazione, il soggetto "intercettato" e il dispositivo terminale da questi utilizzato per inviare o ricevere i messaggi intercettati. Tanto premesso, lamenta il ricorrente, nel caso in esame, la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. Osserva, in proposito, che le decisioni nn. 23755 e 23756 del 2024 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione precedono la sentenza della Corte di giustizia europea, affermando che l'attività tecnica dovrà essere conforme alla normativa dello Stato in cui è stata disposta ed eseguita e tale verifica spetta solo ed esclusivamente all'Autorità di quello Stato, mentre l'utilizzabilità dei risultati di tale attività, acquisiti poi in Italia mediante ordine europeo di indagine incontra 2 solo il limite della inviolabilità dei diritti fondamentali, ma non si pretende che l'attività tecnica rispetti le condizioni e i requisiti previsti dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. Il pronunciamento della Corte di giustizia europea supera i principi formulati dalle Sezioni Unite, richiedendo un secondo sindacato giurisdizionale demandato alla Autorità dello Stato nel cui territorio il soggetto intercettato si trovava, in modo che risulti verificata la conformità dell'attività tecnica alla disciplina sulle intercettazioni vigente nel Paese in cui si trovava la persona intercettata. Pone conseguentemente la questione di diritto se i gravi indizi ex art. 267 cod. proc. pen., quale condizione necessaria per l'avvio delle attività di intercettazione e per la loro prosecuzione, debbano riferirsi alla persona intercettata o possano riferirsi genericamente ad una platea indeterminata di utenti, lamentando che il Tribunale del riesame non affronta il tema, ma richiamando i provvedimenti autorizzativi resi dall'Autorità francese sembra evocare una valutazione che abbia come riferimento non già persone fisiche identificate o identificabili, ma "strumenti" utilizzati (dispositivi connessi alla rete Sky, ecc.). Sottolinea, inoltre, che la verifica invocata investe anche gli ulteriori requisiti stabiliti dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. 2.2 la Difesa lamenta, infine, che gli elementi di novità concreti addotti dalla difesa (prospettiva del trasferimento fuori regione dell'intero nucleo familiare, allocazione presso un appartamento contiguo alla caserma dei carabinieri, fonte di reddito lecita derivante dall'assunzione al lavoro da parte della moglie) siano stati disattesi con motivazione inadeguata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dalla prima doglianza sulla utilizzabilità dell'attività intercettativa svolta in Francia, la difesa lamenta l'omessa valutazione delle condizioni e dei requisiti previsti dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. in base al principio di doppia conformità di cui alla pronuncia della Corte di giustizia europea del 30/04/2024. In particolare, la difesa deduce la violazione della disposizione di cui all'art. 267 cod. proc. pen., per mancata valutazione della sussistenza dei gravi indizi nei confronti della persona intercettata - ovvero del ricorrente -, quale condizione necessaria, ma non sufficiente per l'avvio delle intercettazioni, non potendo i gravi indizi riferirsi genericamente ad una platea indeterminata di utenti. 1.1 Orbene, secondo la pronuncia della Corte di giustizia del 30/04/2024, l'articolo 31 della direttiva 2014/41/UE - che prevede la notifica allo Stato membro 3 nel quale si trova la persona soggetta ad intercettazione e la cui assistenza tecnica non è necessaria - mira non solo a garantire il rispetto della sovranità dello Stato membro notificato, ma anche ad assicurare che il livello di tutela garantito in tale Stato membro in materia di intercettazione delle telecomunicazioni non sia compromesso. Pertanto, poiché le intercettazioni telefoniche costituiscono un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni, sancito dall'articolo 7 della Carta, della persona sottoposta all'intercettazione (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a., C-310/16, EU:C:2019:30, punto 36), si deve ritenere che l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri altresì a tutelare i diritti delle persone interessate da una misura di questo tipo, finalità che si estende all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato membro notificato. Il d.lgs. n. 108/2017, attuativo nell'ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE del parlamento europeo, regola la materia relativa alle intercettazioni di telecomunicazioni agli artt. 43 e 44, per le procedure attive, e agli artt. 23 e 24, per le procedure passive (l'art. 23 per le intercettazioni con l'assistenza tecnica della autorità giudiziaria italiana e l'art. 24 per le intercettazioni senza richiesta di assistenza tecnica). In particolare, l'art. 24 d.lgs. n. 108/2017, in caso di intercettazioni effettuate dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro di «un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato», prevede un'unica situazione alla quale consegue la cessazione delle operazioni, vale a dire «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite». La giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, ha già avuto modo di precisare che la citata disposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 108/2017, che nella fattispecie concreta viene in considerazione, richiama soltanto i presupposti penalistici stabiliti dagli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen., e non gli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 267 cod. proc. pen., secondo una logica pienamente rispettosa del mutuo riconoscimento. Ed a questo proposito è richiamata anche la Relazione allo schema di decreto legislativo, laddove erano precisate le ragioni della scelta: «non è pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna verifica in tema di "indizi" (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventurarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente;
chiedendo al contrario di precisare "i motivi che rendono necessaria l'attività richiesta" si pone il giudice nazionale nella sostanziale condizione di riproporre schemi di valutazione molto vicini a quelli che normalmente applica nei casi interni analoghi, senza tuttavia essere vincolato alle formule di rito. Ed invero, non fosse altro che per 4 una questione di tempi, non è pensabile che l'a.g. italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste. Del resto, si tratta pur sempre di dare esecuzione ad un provvedimento già emesso dalla competente autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio giudizio su di un quadro "attestato" dall'autorità richiedente». Ed anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi) hanno escluso la violazione delle garanzie previste dalla Direttiva 2014/41/UE per il caso di captazioni disposte all'estero ed effettuate nei confronti di persone il cui «indirizzo di comunicazione» è attivato in Italia, perché il divieto della Direttiva di iniziare o proseguire le attività di captazione, ovvero di utilizzarne i risultati, è previsto solo «qualora l'intercettazione non sia ammessa in un caso interno analogo». E poiché, nella disciplina italiana di attuazione della Direttiva, l'art. 24 d.lgs. n. 108/2017 prevede un'unica ipotesi vietata, ovverosia «se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite», deve escludersi che, nel caso in esame, le operazioni non sarebbero state consentite «in un caso interno analogo», perché le stesse sono state disposte in ordine a reati per i quali la legge italiana prevede la possibilità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di acquisto, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. E con riferimento specifico all'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di comunicazioni scambiate su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, attraverso l'inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma di un sistema informatico o telematico, al fine di acquisire le chiavi di cifratura delle comunicazioni, custodite nei dispositivi dei singoli utenti, le Sezioni Unite precisano che l'acquisizione riguarda «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione» e che possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano, tramite ordine europeo di indagine, senza la necessità di preventiva autorizzazione del giudice del procedimento nel quale si vorrebbe utilizzarle. La loro qualificazione come "risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni" implica, per le Sezioni Unite, che il parametro di riferimento nel sistema processuale nazionale per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'o.e.i. e l'eventuale violazione di diritti fondamentali è costituito dalla disciplina prevista dall'art. 270 c.p.p., secondo cui a) non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo;
b) grava sulla parte che eccepisce l'invalidità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento l'onere di allegare e provare il fatto dal quale 5 dipende la patologia denunciata e, quindi, nel caso di censura concernente il vizio di motivazione apparente, dì produrre sia il decreto di autorizzazione emesso nel procedimento diverso sia il documento al quale esso rinvia;
c) il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo - riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione;
d) l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso circa l'illegittimo riferimento dei gravi indizi ad una platea indeterminata di utenti, la Sezioni Unite hanno escluso che le autorità francesi avrebbero effettuato intercettazioni generalizzate ed indiscriminate. Il ricorso al sistema Sky-Ecc, per le modalità di accesso, per la impenetrabilità dall'esterno, e per l'utilizzo che risulta esserne stato fatto, costituiva una concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti proprio con riguardo a tali reati. Il sistema Sky-Ecc, per le garanzie di anonimato assicurate agli utenti, non è certamente compatibile con la disciplina italiana, che richiede l'identificazione degli stessi, mediante l'acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità, prima dell'attivazione anche di singole componenti di servizi di telefonia mobile (cfr. art. 98-undetricies d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259). Secondo le» Sezioni unite, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria francese evidenziavano che: a) l'acquisto del singolo dispositivo richiedeva il versamento di parecchie migliaia di euro in funzione di una utilizzazione limitata ad alcuni mesi e, quindi, lasciava presupporre la percezione di elevati «redditi conseguenti»; b) la vendita dei singoli dispositivi avveniva in condizioni di clandestinità, tali da garantire l'anonimato del venditore e dell'acquirente, anche perché effettuata dietro pagamenti in contanti, con conseguente esclusione della tracciabilità delle operazioni;
c) il gestore del sistema di crittografia garantiva il massimo anonimato delle comunicazioni, in quanto precisava esplicitamente sul sito Internet di non conservare alcun dato diverso da quello concernente l'apertura del rapporto e da quello della sua ultima utilizzazione;
d) il sistema di crittografia era estremamente sofisticato, in quanto caratterizzato da ben quattro chiavi di cifratura, memorizzate in luoghi diversi. Le medesime ordinanze, poi, anche facendo richiamo ad episodi specifici, rappresentano che il sistema Sky-Ecc è stato utilizzato da organizzazioni criminali operanti in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi e a livello internazionale, proprio in materia di traffico di sostanze stupefacenti. 6 Espongono, ancora, le Sezioni Unite che l'inserimento del captatore informatico sui server della piattaforma della società Sky-Ecc è da ritenere indispensabile perché unico mezzo per decifrare i messaggi individuali degli utilizzatori del sistema di crittografia in questione, determinare il livello di utilizzazione criminale dello stesso, identificare i dirigenti della società "Sky Global" che lo gestisce e conoscere i legami di costoro con le organizzazioni criminali. L'inserimento del captatore informatico rappresenta, invero, uno strumento tecnico attraverso il quale esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, in particolare per captare i dati necessari per rendere intelligibili le comunicazioni, ed è ammissibile nell'ordinamento italiano. Aggiungono ancora le Sezioni Unite che dalla giurisprudenza della Corte EDU non emerge un divieto di effettuare intercettazioni di vaste proporzioni, purché siano previste efficaci garanzie contro rischi di abusi e di arbitri nelle fasi dell'adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo, mentre l'onere dell'allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione dei "diritti fondamentali" grava sulla parte interessata. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, condividendo il Collegio le conclusioni della citata pronuncia Sez. 6, n. 35038 del 10/07/2024, l'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 108 del 2017 non richiede al giudice italiano un controllo di ammissibilità delle intercettazioni eseguite dallo Stato membro che impone l'integrale applicazione della disciplina italiana (sulla consistenza indiziaria, sulla necessità di ricorrere alle intercettazioni, etc.), ma solo un controllo, in via generale e astratta, sull'ammissibilità, nella valutazione del legislatore, dell'intercettazione per quel tipo di reato e sul tipo di intercettazione eseguito. 1.2 Del resto, è stato sottolineato come la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 30 aprile 2024, ha affermato il principio secondo cui l'art. 6, par. 1, lett. b), della direttiva 2014/41 non richiede - neppure in una situazione come quella in cui i dati in questione sono stati raccolti dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione nel territorio dello Stato di emissione e nell'interesse di quest'ultimo - che l'emissione di un ordine europeo di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione sia soggetta alle stesse condizioni sostanziali applicabili, nello Stato di emissione, in materia di raccolta di tali prove. Alla luce del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, che è alla base della cooperazione giudiziaria in materia penale, si è, infatti, stabilito che: a) l'autorità di emissione dell'OEI non è abilitata a controllare la regolarità del procedimento distinto mediante il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove già in possesso di quest'ultimo e di cui l'autorità di emissione chiede la trasmissione;
b) la stessa non è tenuta a 7 verificare, nella fase di acquisizione, l'integrità dei dati intercettati a causa della riservatezza delle basi tecniche dell'intercettazione (art. 6, par. 1, lett. a, Dir. 2014/41); c) è riservata alla fase giurisdizionale (art. 14, par. 7, st. Dir.), senza pregiudizio dell'applicazione delle norme processuali nazionali, la verifica che nel procedimento penale avviato nello Stato di emissione siano stati rispettati i diritti difensivi, così garantendo un giusto processo nell'ambito della valutazione delle prove acquisite tramite l'ordine europeo di indagine, fino alla possibilità di espungere le stesse in caso di acclarata impossibilità per la difesa di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su detti elementi di prova idonei ad influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti oggetto di giudizio (Sez. 6, n. 43766 del 05/09/2024, Strangio;
Sez. 3, n. 40562 del 26/09/2024, Drago;
Sez. 6, n. 39684 del 12/09/2024, Reitano). 1.3 Pertanto, alla luce dei principi esposti, il motivo di ricorso è infondato, essendosi peraltro la difesa limitata a dedurre la erronea applicazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., per difetto del doppio vaglio di conformità, senza tuttavia specificare le violazioni rilevanti, nè superare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Infondata è pure l'ulteriore doglianza nella parte in cui lamenta violazione della disposizione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. sulla questione della sopravvenuta inadeguatezza in eccesso della misura carceraria, sulla base di un trasferimento fuori regione dell'intero nucleo familiare, con sistemazione in un appartamento contiguo alla caserma dei Carabinieri e con una fonte di reddito lecita derivante dal lavoro della moglie del ricorrente, avendo l'ordinanza impugnata, con motivazione logica e completa, richiamato innanzitutto il ruolo di partecipe del ricorrente nel gruppo associativo, i due episodi di stoccaggio e trasporto dello stupefacente nei quali il ricorrente era stato coinvolto, nonché l'operatività della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in un quadro cautelare immutato, mettendo poi in evidenza l'irrilevanza della vicinanza dell'abitazione ad una caserma dei carabinieri, dovendosi valutare a monte la compatibilità del trattamento cautelare con le esigenze di cautela sociale, e la congruità del tempo decorso dall'applicazione della misura (poco più di un anno), in assenza di elementi sopravvenuti positivamente valutabili. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.