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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2286 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
e nella qualità di eredi della Parte_1 Parte_2 Parte_3 signora elettivamente domiciliati in Bracciano (RM), Via G. D'Annunzio n. Persona_1
36 presso lo studio dell'avv. Andrea Mesiano, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Tenchini per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale CP_1
Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo per procura CP_2 generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.11.2022 i ricorrenti nominati in epigrafe esponevano che in data 04.09.2013 aveva presentato domanda per il trattamento di famiglia Persona_1
- assegni familiari - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 153 del 13.05.1988 ottenendo un provvedimento di accoglimento, con decorrenza dall'01.05.2012 – data rispetto alla quale la Commissione Medica aveva riconosciuto lo stato di inabilità –. Ritenendo che DE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
avesse diritto agli assegni sin dal 04.09.2008, sussistendo i presupposti sanitari Persona_1 fin da tale data, i ricorrenti, suoi eredi, chiedevano al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare il diritto della de cuius al trattamento di famiglia Persona_1
(assegno familiare) sulla pensione di reversibilità già in godimento perché si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro e, per l'effetto, dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di famiglia spettante alla madre defunta, sig.ra Persona_1
a far data dal 04.09.2008 e sino al 30.04.2012, epoca del riconoscimento della stessa da
[...] parte dell' CP_1
- per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore ad CP_1 erogare in favore dei ricorrenti i ratei maturati dovuti a titolo di trattamento di famiglia della madre deceduta, oltre interessi legali sino al giorno dell'effettivo pagamento della prestazione e ogni altro accessorio di Legge;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo la decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex CP_1 art. 47, D.P.R. 639/70 e, nel merito, l'infondatezza delle domande avanzate con il ricorso.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che tra le questioni dedotte dalle parti, l'eccezione di decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. 639/70 riveste carattere assorbente e preliminare.
Invero, l'articolo di legge appena citato stabilisce, come noto, che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_2 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il citato art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 annovera espressamente tra le gestioni confluite nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" la cassa unica per gli assegni familiari.
Con riferimento alla decorrenza del termine decadenziale la S.C. ha avuto modo di intervenire, a sezioni unite, chiarendo che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo modificato dall'art.
4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con mod., nella l. 14 novembre 1992 n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, l. 9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del
"dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2009, n.12718).
In nessun caso, dunque, la parte potrebbe, attraverso la proposizione di un tardivo ricorso amministrativo, determinare lo spostamento in avanti del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale oltre la soglia di 300 giorni dalla domanda amministrativa.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che i ricorrenti hanno pacificamente presentato la domanda amministrativa il 4.09.2013 (all. 4) e poi il 5.12.2014 (all. 5), hanno ricevuto risposta negativa in data 16.12.2014 (all. 6) e poi hanno presentato ricorso amministrativo il 22.01.2015 (all. 7).
Ne discende che il termine annuale per proporre l'azione giudiziaria decorreva dal trecentesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 5.12.2014 e, quindi, scadeva il
1.10.2015, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data
24.11.2022.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Alla luce delle considerazioni che precedono le domande attoree devono essere integralmente respinte.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, alla luce della circostanza che risulta difficoltoso per il cittadino comprendere la complessa normativa in tema di decadenze dalle azioni previdenziali.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2286 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
e nella qualità di eredi della Parte_1 Parte_2 Parte_3 signora elettivamente domiciliati in Bracciano (RM), Via G. D'Annunzio n. Persona_1
36 presso lo studio dell'avv. Andrea Mesiano, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Tenchini per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale CP_1
Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo per procura CP_2 generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.11.2022 i ricorrenti nominati in epigrafe esponevano che in data 04.09.2013 aveva presentato domanda per il trattamento di famiglia Persona_1
- assegni familiari - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 153 del 13.05.1988 ottenendo un provvedimento di accoglimento, con decorrenza dall'01.05.2012 – data rispetto alla quale la Commissione Medica aveva riconosciuto lo stato di inabilità –. Ritenendo che DE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
avesse diritto agli assegni sin dal 04.09.2008, sussistendo i presupposti sanitari Persona_1 fin da tale data, i ricorrenti, suoi eredi, chiedevano al Tribunale di:
- Accertare e dichiarare il diritto della de cuius al trattamento di famiglia Persona_1
(assegno familiare) sulla pensione di reversibilità già in godimento perché si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro e, per l'effetto, dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di famiglia spettante alla madre defunta, sig.ra Persona_1
a far data dal 04.09.2008 e sino al 30.04.2012, epoca del riconoscimento della stessa da
[...] parte dell' CP_1
- per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore ad CP_1 erogare in favore dei ricorrenti i ratei maturati dovuti a titolo di trattamento di famiglia della madre deceduta, oltre interessi legali sino al giorno dell'effettivo pagamento della prestazione e ogni altro accessorio di Legge;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo la decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex CP_1 art. 47, D.P.R. 639/70 e, nel merito, l'infondatezza delle domande avanzate con il ricorso.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che tra le questioni dedotte dalle parti, l'eccezione di decadenza annuale dall'azione giudiziaria ex art. 47, D.P.R. 639/70 riveste carattere assorbente e preliminare.
Invero, l'articolo di legge appena citato stabilisce, come noto, che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_2 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il citato art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 annovera espressamente tra le gestioni confluite nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" la cassa unica per gli assegni familiari.
Con riferimento alla decorrenza del termine decadenziale la S.C. ha avuto modo di intervenire, a sezioni unite, chiarendo che “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo modificato dall'art.
4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con mod., nella l. 14 novembre 1992 n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, l. 9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del
"dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2009, n.12718).
In nessun caso, dunque, la parte potrebbe, attraverso la proposizione di un tardivo ricorso amministrativo, determinare lo spostamento in avanti del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale oltre la soglia di 300 giorni dalla domanda amministrativa.
Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che i ricorrenti hanno pacificamente presentato la domanda amministrativa il 4.09.2013 (all. 4) e poi il 5.12.2014 (all. 5), hanno ricevuto risposta negativa in data 16.12.2014 (all. 6) e poi hanno presentato ricorso amministrativo il 22.01.2015 (all. 7).
Ne discende che il termine annuale per proporre l'azione giudiziaria decorreva dal trecentesimo giorno successivo alla domanda amministrativa del 5.12.2014 e, quindi, scadeva il
1.10.2015, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data
24.11.2022.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Alla luce delle considerazioni che precedono le domande attoree devono essere integralmente respinte.
3. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per l'integrale compensazione, alla luce della circostanza che risulta difficoltoso per il cittadino comprendere la complessa normativa in tema di decadenze dalle azioni previdenziali.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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