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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 4408/2024 del ruolo generale, vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PUOZZO MONICA, elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. parte nata a MONSELICE (PD) in [...]_1 C.F._2
17/04/1986, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ZAGO STEFANIA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
Per_
“1) Affidamento in maniera condivisa delle figlie minori e d entrambi i genitori secondo Per_2 il regime dell'affido condiviso ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento prevalente presso la madre, la responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori ed i medesimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute delle figlie, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. 2) Il padre potrà vedere le figlie quando vorrà previo avviso telefonico e potrà tenere con sé le figlie un
1 pomeriggio alla settimana, in via indicativa il mercoledì e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della prole, il Sig. potrà Parte_1 tenere con sé le figlie un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, 5 giorni, anche non consecutivi durante le festività natalizie, 3 giorni durante le festività pasquali alternando fra loro le maggiori festività e 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive, con impegno per i genitori di concordare i rispettivi periodi entro la fine di maggio di ogni anno. 3) Quanto alle spese di mantenimento il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 300,00 (trecento//00) per ciascuna figlia così complessivamente €.600
[...]
(seicento) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese con previsione di adeguamento automatico ISTAT secondo il costo della vita. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50
% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie, relative alla prole che, come da Protocollo del
Tribunale di Padova e Protocollo CNF si indicano in: Spese mediche che non richiedono il previo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
Spese mediche che richiedono il previo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e cure ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Spese scolastiche che non richiedono il previo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola e corredo di inizio anno (a titolo esemplificativo e non esaustivo: penne, quaderni, astucci, dotazione informatica quali pc/ tablet altro materiale richiesto dall'Istituto scolastico); c) gite scolastiche senza pernottamento;
c) spese di trasporto scolastico. Spese scolastiche che richiedono il previo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il previo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
b) spese di vestiario e scarpe (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corredo di inizio anno scolastico e cambio stagione); c) ricariche telefoniche. Spese extrascolastiche che richiedono il previo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter;
d) in generale, spese quantitativamente gravose, dipendenti da eventi imprevedibili o da situazioni, scelte o fatti di carattere eccezionale, e comunque necessarie o utili agli interessi primari o rilevanti
2 della persona. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore e saranno rimborsate nel termine di 15 giorni dalla richiesta. In conformità a quanto sopra, le spese straordinarie per l'attività sportiva praticata dai figli verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno da entrambi i genitori. Le spese straordinarie da concordare saranno richieste per iscritto (anche tramite messaggio telefonico o whatsapp) dal genitore che le propone e la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivale ad approvazione, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Padova, cui si fa espresso riferimento per tutto quanto non espressamente riportato nel presente accordo. Le parti concordano che la Sig.ra percepisca nella misura del 100% l'assegno unico universale per i figli a carico;
4) CP_1
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto delle figlie minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15.11.2024, i sopra indicati ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale in data 11.3.2011 sono nate e Per_1 Per_2
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che la ricorrente è momentaneamente disoccupata, mentre il percepisce dall'attività di artigiano Parte_1
un reddito annuo di circa 21.000,00 euro.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 18.11.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 13.12.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 13.12.2024, ha assegnato la causa in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
3 Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, viste anche le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alle figlie minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 4408/2024 promossa da e CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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