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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA NG IL AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2882 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino
124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
ER AR ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/07/2024 la ricorrente ha esposto: di essere dipendente della società
“Europea Microfusioni Aerospaziali SPA” con sede in OR De CT (AV) alla Zona
Industriale, con mansioni di operaia metalmeccanica;
di essere rimasta vittima, in data
14/12/2022, di un infortunio sul lavoro, a seguito del quale l' le aveva liquidato il solo CP_1 importo di € 1.237,26 a titolo di inabilità temporanea assoluta, non avendo riscontrato menomazione dell'integrità psico-fisica; di avere inutilmente proposto opposizione ex art. 104
D.P.R. 1124/65, con allegate certificazione medica e relazione medico legale di parte che quantificava nella percentuale del 6% il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dall'infortunio; di avere inoltrato, in data 4/12/2023, certificazione medica del 15/11/2023 per l'accertamento delle malattie professionali “Degenerazione e disidratazione del disco L4-L5;
Ernia discale in L4-L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, contratte a causa dell'attività lavorativa svolta, di operaia addetta alla ispezione di pezzi aeronautici militari e civili, del peso di 1/2 Kg (pale RollsRoyce e Safran), di
3/4 Kg (Trent-Avio), fino ad un peso di 25/27 Kg (DO e , che si svolge in prolungata CP_3 stazione eretta e comporta continue sollecitazioni a carico del rachide, movimentazione manuale di carichi e posture incongrue;
che l' le aveva comunicato l'archiviazione della pratica a CP_1
1 causa di una presunta carenza documentale;
che aveva inutilmente proposto opposizione, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%. Tanto premesso, ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) In via principale, accertare che la ricorrente, dipendente della società “Europea Microfusioni Aerospaziali SPA” con sede in
OR De CT (AV) alla Zona Industriale, con mansioni di operaia metalmeccanica, in data
14.12.2022, mentre effettuava la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro con le modalità di cui sopra in premessa, riportando una “frattura del malleolo peroneale esterno sinistro” e, residuando, all'attualità, postumi consistenti in “dolore alla caviglia sinistra che si accentua dopo stazione eretta prolungata e/o deambulazione protratta, specie su fondo sconnesso, con limitazione funzionale discreta della normale mobilità” e, dichiarare, che la ricorrente, a causa ed in conseguenza del patito infortunio sul lavoro, ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione pari al 6%; 2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, che le patologie indicate nella parte motiva, “Degenerazione e disidratazione del disco L4-L5; Ernia discale in L4-L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, da cui è affetta la ricorrente, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, e che CP_1 le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che la sig.ra Parte_1
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione pari
[...] al 10%; 3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della CP_1 somma di € 33.056,44 corrispondente all'indennizzo in forma di capitale per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15%, al sesso ed all'età della ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che la ricorrente in data 14.12.2022 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità di cui sopra in premessa, nonché accertare e dichiarare che le patologie “Degenerazione e disidratazione del disco L4- L5; Ernia discale in L4-L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4” indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e sono CP_1 da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi”; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha ribadito la correttezza della propria valutazione di esclusione di postumi permanenti CP_2 per l'infortunio, e contestato che la ricorrente fosse stata esposta ad un rischio professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie denunciate.
La causa, escussi i testi indicati da parte ricorrente e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 La ricorrente agisce per conseguire un indennizzo per danno biologico che tenga conto tanto dei postumi permanenti conseguenti a un infortunio sul lavoro di cui è rimasta vittima il 14/12/2022, non riconosciuti dall' , quanto del danno biologico connesso alle patologie “Degenerazione CP_1
e disidratazione del disco L4-L5; ernia discale in L4-L5; sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, sul presupposto di aver contratto le stesse a causa e nell'esercizio dell'attività di operaio metalmeccanico svolta alle dipendenze della società
Europea Microfusioni Aereospaziali s.p.a.
Rispetto alla prima domanda, si rileva che è pacifico in causa che la ricorrente, operaia metalmeccanica, in data 14/12/2022 abbia subito un infortunio sul lavoro, riportando la frattura del malleolo esterno sinistro.
La controversia verte unicamente sull'esistenza e sull'entità dei postumi permanenti di detto evento lesivo, la cui qualificazione come infortunio sul lavoro è incontestata.
L' infatti ha liquidato l'indennità per inabilità temporanea assoluta, ma non ha riscontrato CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, laddove la ricorrente ritiene di aver riportato postumi permanenti in misura pari al 6%.
Rispetto alla seconda domanda, si osserva quanto segue.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 3 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nel caso di specie la ricorrente, in data 4/12/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie “Degenerazione e disidratazione del disco L4-L5; Ernia discale in L4-
L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, in correlazione con l'esposizione a movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e prolungata stazione eretta nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaia espletata alle dipendenze della Europea Microfusioni Aerospaziali s.p.a., di cui è dipendente dal 1999.
L' ha archiviato la pratica per insufficienza della documentazione. CP_1
L'ernia discale lombare è tabellata in correlazione con “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga nel termine di 1 anno dalla cessazione della lavorazione.
Dall'estratto contributivo e dalla busta paga risulta confermato che l'istante ha lavorato dall'1/09/1999 alle dipendenze della con qualifica di operaia, in virtù di contratto di CP_4 lavoro a tempo indeterminato e pieno.
I testi escussi, e , entrambi colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 presso la hanno riferito che la ricorrente svolge il compito di addetta alla radiografia CP_4 delle pale – il cui peso varia, a seconda delle dimensioni, da qualche grammo a più di 20 kg – e che le sue mansioni consistono nel prelevare le pale dalle cassettine o dai carrelli, nel collocarle sulla macchina che fa la lastra, nel leggere la lastra e infine nel rimettere la pala sul carrello, apponendovi il proprio timbro, se tutto è a posto, o nel mettere il pezzo fra gli scarti, se presenta dei difetti. Tanto per turni di 8 ore al giorno. In precedenza, la ricorrente era addetta al controllo qualità mediante controllo visivo, che si svolgeva sostanzialmente con la medesima modalità, per cui la ricorrente prelevava i pezzi da controllare dallo scaffale apposito, detto buffer, con un carrello dove erano collocate le varie cassettine, portava il carrello alla scrivania, prelevava i pezzi uno ad uno per controllarli sotto la lampada, spostava la cassettina vuota sulla sinistra e vi 4 rimetteva il pezzo una volta controllato. I carrelli erano a più piani, per cui per prendere i pezzi posti sui ripiani inferiori occorre chinarsi.
Entrambi i testi hanno, altresì, confermato che la ricorrente, dopo l'infortunio, aveva continuato a lamentare problemi alla caviglia sinistra, tanto da non poter indossare le scarpe antinfortunistiche
(teste ). Tes_2
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto “che l'ernia discale lombare possa essere ascritta al rischio lavorativo movimentazione manuale dei carichi, secondo le prove testimoniali questo rischio è presente in considerazione del numero di atti possibili e del peso degli oggetti da controllare nel turno di lavoro”, e, valutata la stessa con riferimento al codice tabellare 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), le ha attribuito una percentuale del 6%. Ha, inoltre, rilevato che in conseguenza dell'infortunio l'istante ha riportato postumi ascrivibili al codice 291 (Esiti di frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale), a cui ha attribuito una percentuale del 3%. Considerate le lesioni come concorrenti per la funzione deambulatoria e lo stazionamento in piedi il CTU è pervenuto a una valutazione complessiva del danno biologico in misura pari al 9%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere state specificamente contestate, e meritano pertanto di essere condivise.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari al 9%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 24/11/2022 la ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 3%;
2) accerta e dichiara che la ricorrente è affetta dalle malattie denunciate in data 4/12/2023, che le stesse hanno origine professionale e che determinano un danno biologico pari al 6%;
3) per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo in capitale CP_1 commisurato a un danno biologico pari al 9%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 43,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
IA NG IL AR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA NG IL AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2882 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino
124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
ER AR ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/07/2024 la ricorrente ha esposto: di essere dipendente della società
“Europea Microfusioni Aerospaziali SPA” con sede in OR De CT (AV) alla Zona
Industriale, con mansioni di operaia metalmeccanica;
di essere rimasta vittima, in data
14/12/2022, di un infortunio sul lavoro, a seguito del quale l' le aveva liquidato il solo CP_1 importo di € 1.237,26 a titolo di inabilità temporanea assoluta, non avendo riscontrato menomazione dell'integrità psico-fisica; di avere inutilmente proposto opposizione ex art. 104
D.P.R. 1124/65, con allegate certificazione medica e relazione medico legale di parte che quantificava nella percentuale del 6% il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dall'infortunio; di avere inoltrato, in data 4/12/2023, certificazione medica del 15/11/2023 per l'accertamento delle malattie professionali “Degenerazione e disidratazione del disco L4-L5;
Ernia discale in L4-L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, contratte a causa dell'attività lavorativa svolta, di operaia addetta alla ispezione di pezzi aeronautici militari e civili, del peso di 1/2 Kg (pale RollsRoyce e Safran), di
3/4 Kg (Trent-Avio), fino ad un peso di 25/27 Kg (DO e , che si svolge in prolungata CP_3 stazione eretta e comporta continue sollecitazioni a carico del rachide, movimentazione manuale di carichi e posture incongrue;
che l' le aveva comunicato l'archiviazione della pratica a CP_1
1 causa di una presunta carenza documentale;
che aveva inutilmente proposto opposizione, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10%. Tanto premesso, ha adìto il giudice del lavoro al fine di sentire: “1) In via principale, accertare che la ricorrente, dipendente della società “Europea Microfusioni Aerospaziali SPA” con sede in
OR De CT (AV) alla Zona Industriale, con mansioni di operaia metalmeccanica, in data
14.12.2022, mentre effettuava la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro con le modalità di cui sopra in premessa, riportando una “frattura del malleolo peroneale esterno sinistro” e, residuando, all'attualità, postumi consistenti in “dolore alla caviglia sinistra che si accentua dopo stazione eretta prolungata e/o deambulazione protratta, specie su fondo sconnesso, con limitazione funzionale discreta della normale mobilità” e, dichiarare, che la ricorrente, a causa ed in conseguenza del patito infortunio sul lavoro, ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione pari al 6%; 2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, che le patologie indicate nella parte motiva, “Degenerazione e disidratazione del disco L4-L5; Ernia discale in L4-L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, da cui è affetta la ricorrente, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65, e che CP_1 le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che la sig.ra Parte_1
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di menomazione pari
[...] al 10%; 3) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della CP_1 somma di € 33.056,44 corrispondente all'indennizzo in forma di capitale per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15%, al sesso ed all'età della ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che la ricorrente in data 14.12.2022 subiva un infortunio sul lavoro con le modalità di cui sopra in premessa, nonché accertare e dichiarare che le patologie “Degenerazione e disidratazione del disco L4- L5; Ernia discale in L4-L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4” indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e sono CP_1 da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi”; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha ribadito la correttezza della propria valutazione di esclusione di postumi permanenti CP_2 per l'infortunio, e contestato che la ricorrente fosse stata esposta ad un rischio professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie denunciate.
La causa, escussi i testi indicati da parte ricorrente e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 La ricorrente agisce per conseguire un indennizzo per danno biologico che tenga conto tanto dei postumi permanenti conseguenti a un infortunio sul lavoro di cui è rimasta vittima il 14/12/2022, non riconosciuti dall' , quanto del danno biologico connesso alle patologie “Degenerazione CP_1
e disidratazione del disco L4-L5; ernia discale in L4-L5; sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, sul presupposto di aver contratto le stesse a causa e nell'esercizio dell'attività di operaio metalmeccanico svolta alle dipendenze della società
Europea Microfusioni Aereospaziali s.p.a.
Rispetto alla prima domanda, si rileva che è pacifico in causa che la ricorrente, operaia metalmeccanica, in data 14/12/2022 abbia subito un infortunio sul lavoro, riportando la frattura del malleolo esterno sinistro.
La controversia verte unicamente sull'esistenza e sull'entità dei postumi permanenti di detto evento lesivo, la cui qualificazione come infortunio sul lavoro è incontestata.
L' infatti ha liquidato l'indennità per inabilità temporanea assoluta, ma non ha riscontrato CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica, laddove la ricorrente ritiene di aver riportato postumi permanenti in misura pari al 6%.
Rispetto alla seconda domanda, si osserva quanto segue.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 3 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nel caso di specie la ricorrente, in data 4/12/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie “Degenerazione e disidratazione del disco L4-L5; Ernia discale in L4-
L5; Sclerosi sub condrale della spongiosa ossea sottostante le limitanti somatiche da L1 a L4”, in correlazione con l'esposizione a movimentazione manuale di carichi, posture incongrue e prolungata stazione eretta nello svolgimento dell'attività lavorativa di operaia espletata alle dipendenze della Europea Microfusioni Aerospaziali s.p.a., di cui è dipendente dal 1999.
L' ha archiviato la pratica per insufficienza della documentazione. CP_1
L'ernia discale lombare è tabellata in correlazione con “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga nel termine di 1 anno dalla cessazione della lavorazione.
Dall'estratto contributivo e dalla busta paga risulta confermato che l'istante ha lavorato dall'1/09/1999 alle dipendenze della con qualifica di operaia, in virtù di contratto di CP_4 lavoro a tempo indeterminato e pieno.
I testi escussi, e , entrambi colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 presso la hanno riferito che la ricorrente svolge il compito di addetta alla radiografia CP_4 delle pale – il cui peso varia, a seconda delle dimensioni, da qualche grammo a più di 20 kg – e che le sue mansioni consistono nel prelevare le pale dalle cassettine o dai carrelli, nel collocarle sulla macchina che fa la lastra, nel leggere la lastra e infine nel rimettere la pala sul carrello, apponendovi il proprio timbro, se tutto è a posto, o nel mettere il pezzo fra gli scarti, se presenta dei difetti. Tanto per turni di 8 ore al giorno. In precedenza, la ricorrente era addetta al controllo qualità mediante controllo visivo, che si svolgeva sostanzialmente con la medesima modalità, per cui la ricorrente prelevava i pezzi da controllare dallo scaffale apposito, detto buffer, con un carrello dove erano collocate le varie cassettine, portava il carrello alla scrivania, prelevava i pezzi uno ad uno per controllarli sotto la lampada, spostava la cassettina vuota sulla sinistra e vi 4 rimetteva il pezzo una volta controllato. I carrelli erano a più piani, per cui per prendere i pezzi posti sui ripiani inferiori occorre chinarsi.
Entrambi i testi hanno, altresì, confermato che la ricorrente, dopo l'infortunio, aveva continuato a lamentare problemi alla caviglia sinistra, tanto da non poter indossare le scarpe antinfortunistiche
(teste ). Tes_2
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha ritenuto “che l'ernia discale lombare possa essere ascritta al rischio lavorativo movimentazione manuale dei carichi, secondo le prove testimoniali questo rischio è presente in considerazione del numero di atti possibili e del peso degli oggetti da controllare nel turno di lavoro”, e, valutata la stessa con riferimento al codice tabellare 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), le ha attribuito una percentuale del 6%. Ha, inoltre, rilevato che in conseguenza dell'infortunio l'istante ha riportato postumi ascrivibili al codice 291 (Esiti di frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale), a cui ha attribuito una percentuale del 3%. Considerate le lesioni come concorrenti per la funzione deambulatoria e lo stazionamento in piedi il CTU è pervenuto a una valutazione complessiva del danno biologico in misura pari al 9%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da una logica e coerente motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere state specificamente contestate, e meritano pertanto di essere condivise.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un danno biologico pari al 9%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 24/11/2022 la ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 3%;
2) accerta e dichiara che la ricorrente è affetta dalle malattie denunciate in data 4/12/2023, che le stesse hanno origine professionale e che determinano un danno biologico pari al 6%;
3) per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo in capitale CP_1 commisurato a un danno biologico pari al 9%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 43,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
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