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Articolo 6 della Legge 29 maggio 1954, n. 316
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Legge 29 maggio 1954, n. 316
Articolo 6 della Legge 29 maggio 1954, n. 316
Versione
9 luglio 1954
Art. 6.
Gli aiutanti di battaglia della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'.
Entrata in vigore il 9 luglio 1954
Vedi fonte istituzionale
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