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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in que- sto grado
DA in liquidazio- Parte_1 ne, (C.F. ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Introini e Barbara Perri- cone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito Palermo alla via
Principe di Villafranca n. 62, il tutto giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO con sede in Palermo alla via Vincenzo Errante nn. Controparte_1
10a, 12 e 16 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cannizzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Palermo, via Belgio n. 20, in forza di mandato con procura ad litem pure offerto;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 3576/2019 del 17.7.2019.
OGGETTO: Condannatorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, introduttivo della fase di merito di un procedimento ex artt. 669 ter e 671 c.p.c. nell'ambito del quale la Parte_1 chiedeva e otteneva l'autorizzazione a procedere a sequestro
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 conservativo sui beni immobili, sui crediti e sui conti correnti bancari della
[...] fino alla concorrenza di € 20.000,00, la predetta società Controparte_1 [...]
premesso che la si era resa inadem- Controparte_2 Controparte_1 piente alle obbligazioni assunte con una serie di scritture private inerenti al com- prensorio di fabbricati sito in Palermo alla via V. Errante nn. 10, 12 e 14, stipulate tra 10 aprile 2009 e il 26 marzo 2012, ne hanno chiesto la condanna al pagamento,
a vario titolo, della complessiva somma di € 170.000,00, oltre interessi.
Con sentenza n. 3576/2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato le doman- de, ad eccezione di quella condannatoria relativa al mancato pagamento degli oneri di concessione dovuti alla in forza dell'art. 8 comma 8 dell'atto di Parte_1 permuta del 26.3.2012, quantificati in € 14.953,33 oltre interessi, compensando nella misura di 1/3 le spese del giudizio. Più in particolare, quanto all'asserita ob- bligazione della di versare il 50% delle imposte pagate dall'attrice Controparte_1 sulle plusvalenze maturate a seguito della menzionata cessione immo- Parte_1 biliare, pari a euro 35.000,00, segnala che questa troverebbe fondamento in una scrittura privata del 10.4.2009, poi seguita da due ulteriori scritture private del
18.4.2009 costituenti i due contratti preliminari che hanno regolato i rapporti fra le parti sino alla stipula del contratto definitivo di permuta del 26.3.2012, ma che la relativa pattuizione non è stata riprodotta in quest'ultimo, con la conseguenza che il rapporto contrattuale tra le parti deve intendersi regolato unicamente dal contrat- to definitivo la cui sottoscrizione ha esaurito l'efficacia delle precedenti scritture private collegate e aventi a oggetto il medesimo affare, ossia l'operazione negozia- le concernente il trasferimento del comprensorio di fabbricati siti in via V. Errante nn. 10, 12 e 14 dietro versamento di corrispettivo, di cui una parte in denaro e un'altra parte mediante permuta di immobili.
Con atto di appello interpone gravame la chiedendo, con uni- Parte_1 co motivo, riformarsi parzialmente la sentenza con condanna della Controparte_3 al pagamento del 50% delle imposte dalla stessa versate sulle plusvalenze
[...] seguite alla cessione immobiliare del comprensorio di via Errante in Palermo, pari ad euro 35.000,00, oltre gli interessi maturati e maturandi di cui al D.lgs. n.
231/2002, come pattuito fra le parti. Segnala infatti, anzitutto, la tardività della co- stituzione della convenuta, che determina la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito. Aggiunge, comunque, che la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 non ha mai contestato né disconosciuto l'impegno in questione assunto con Pt_1 scrittura privata del 10.4.2009 e ulteriormente confermato da una scrittura transat- tiva successiva alla stipula del contratto definitivo. Infatti, in data successiva alla stipula dell'atto di permuta ed alla consegna degli immobili, tra le parti interveniva Parte una transazione per il pagamento di euro 90.000,00 (da a ) in CP_1
n. 5 rate annuali a partire dal 30.7.2015 e fino al 30 luglio 2019. Con la suddetta scrittura transattiva la confermava l'impegno, a fronte dell'obbliga- CP_1
Parte zione della di consegnare le prove dell'avvenuto versamento dei ratei di plu- svalenza a mezzo di relativi moduli di pagamento F24, a pagare il 50% delle stesse al lordo delle spese di gestione annuale. Chiede, quindi riformarsi la pronuncia in tal senso, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, pure includendovi, nella quantificazione, quanto versato dalla deducente per il procedimento di me- diazione al quale la si è volontariamente sottratta. CP_1
Con comparsa di risposta si costituisce la chieden- Controparte_1 do, anzitutto, l'improcedibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., dal mo- mento che mancherebbe qualsivoglia argomentazione a sostegno delle pretese fatte valere e volte a contrastare l'iter logico-argomentativo palesato dal giudice di pri- me cure. In subordine chiede il rigetto dell'appello perché infondato nel merito, considerato che le scritture private contenenti l'impegno assunto dalla Parte_2 sono state superate dal successivo contratto definitivo di permuta, che
[...] non ha ribadito il predetto impegno al versamento del 50% delle plusvalenze. Ag- giunge che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che al- tri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto de- finitivo. Eccepisce dunque che, nella specie, non vi è prova che le parti abbiano manifestato per iscritto, contestualmente all'atto definitivo, la volontà di rimanere vincolate all'ulteriore obbligo di pagamento in favore della per cui è cau- Parte_1 sa. Chiede infine la vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procu- ratore anticipatario.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 All'udienza del 15.10.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 21.10.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle memo- rie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del
2017), in punto di requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, ha escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba con- tenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, l'appellante, con l'unico motivo proposto, ha qui specificamente rassegnato le ragioni logico-giuridiche di contrasto rispetto alla pronuncia reiettiva del giudice, il quale, in tesi, avrebbe trascurato parte della produzione offerta e la tardività della costituzione avversaria.
Ancore in via preliminare occorre chiarire che la tardiva costituzione della parte convenuta in primo grado non determina la decadenza di quest'ultima dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che siano altresì rilevabili d'ufficio dal giudice, e che, nella specie, l'eccezione di inutilizzabilità al fine dei contratti preliminari, in quanto seguiti dal definitivo, costituisce ordinaria valuta- zione giudiziale sulla effettiva esistenza e portata del titolo addotto in giudizio a fondamento della pretesa, come tale da operarsi persino in ipotesi di contumacia.
Nel merito, è a rilevarsi che il complesso rapporto contrattuale intercorrente fra le parti traeva origine da due contratti preliminari di compravendita stipulati tra la e la in data 10.4.2009 mediante scritture pri- Parte_1 Controparte_1 vate, patti aventi a oggetto la programmata cessione per € 1.200.000,00, da parte della di un edificio a cinque elevazioni e seminterrato da ristrutturare, Parte_1 già adibito ad albergo e sito in Palermo alla via Errante nn° 10, 12 e 14, con pro- messa di ritrasferimento di alcune unità immobiliari specificamente indicate per €
850.000,00, e ciò una volta operati il cambio di destinazione d'uso a scopo resi- denziale e ultimata la ristrutturazione secondo il progetto da approvarsi (cfr. i due
“Preliminare di vendita” sottoscritti fra le parti in data 10.4.2009, depositati in pri- mo grado dalla parte attrice con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Ai due menzionati e coevi contratti, intitolati “Preliminare di vendita”, ac- cedeva però un terzo documento contrattuale, denominato “Scrittura privata”, pa-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 rimenti sottoscritta in data 10.4.2009, con la quale, citato il “compromesso” sud- detto per € 1.200.000,00, la si obbligava a corrispondere alla Controparte_1 una quota pari al 50% dell'importo complessivo del carico fiscale che Parte_1 sarebbe derivato dalla plusvalenza fra i valori immobiliari inseriti in bilancio dalla cedente e quelli, maggiori, che sarebbero stati inseriti nell'atto pubblico di vendita
(ibidem). Con due successive scritture private del 28.4.2011 e 18.11.2011 si rimo- dulavano poi alcuni termini e importi.
Composto in questo modo il programma negoziale fra le parti involgente il complesso immobiliare di via Errante, con atto pubblico di “Permuta di bene pre- sente con bene da identificarsi” del 26.3.2012 si procedeva quindi all'immediata cessione e consegna dell'edificio, a fronte di un termine per la realizzazione e con- segna di alcune unità immobiliari, da realizzare in contropartita secondo il proget- to, e di un conguaglio di € 350.000,00 in favore della Parte_1
Orbene, come già argomentato dal primo Giudice e dell'appellata, qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il con- tratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non con- formarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamen- te alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, conte- nute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo (ex multis così Cass., n. 9063 del 2012).
Nel caso di specie, a suffragio della fondatezza della pretesa creditoria, la
, mediante scrittura negoziale Parte_3 priva di data ma redatta di pugno e portante firma della e dello (già CP_2 CP_4 firmatari dei precedenti scritti quali legali rappresentanti dei due enti societari) con dicitura “transazione”, prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., in primo grado mai disconosciuta né – tantomeno – oggetto di spiega- zione alternativa, ha dimostrato quindi il perdurare dell'obbligazione di restituzio-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 ne del 50% delle plusvalenze pagate dalla considerato che la scrittura Parte_1 reca la dizione “La S.ra si impegna alla visione del F24 pagato Parte_4 per le plusvalenze e pertanto sarà pagato il 50% del F24 al lordo delle spese di gestione annuali”, con evidente riferimento quindi alla clausola aggiuntiva preesi- stente e mantenuta al momento del definitivo (rispetto al quale costituisce patto oc- culto), soprattutto considerata la totale trascuratezza argomentativa della contropar- te, che ha preferito ignorarne la presenza nel corso di tutto il giudizio di primo gra- do e del presente, ad eccezione della comparsa conclusionale da ultimo offerta, ove, oramai tardivamente essendo assurta a scrittura privata riconosciuta, ha prova- to a disconoscerne la sottoscrizione e la valenza, sostenendo che trattasi di scrittura priva di intestazione, di timbro e di riferimenti alla società appellata, oltre che di firma riconducibile al suo legale rappresentante, ora sostenendo che si tratterebbe della firma di tale , solo direttore dei lavori e come tale non abi- Persona_1 litato a parlare in nome per conto della società, come asseritamente sostenuto an- che dalla controparte (così comparsa conclusionale, pag. 6).
Gli è, invece, che, nel produrre a scopo probatorio un tale manoscritto, par- te attrice ha specificato che trattasi di un documento sottoscritto dalle parti succes- sivamente alla consegna degli immobili, solo aggiungendo, peraltro con il capitolo di prova, che, in forza della stessa, il direttore dei lavori e socio di maggioranza della ha ottenuto una dilazione in cinque rate Controparte_5 del suddetto obbligo di pagamento del 50% degli importi versati dalla Parte_1 per le plusvalenze (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, pag. 2).
La pretesa patrimoniale, dunque, – alla luce delle esposte argomentazioni –
è a ritenersi fondata in quanto sopravvissuta, in forma occulta, rispetto all'atto pubblico, ma ugualmente consacrata per iscritto sotto forma di scrittura privata per transazione/ricognizione di debito, al definitivo di permuta.
La sommatoria degli esborsi documentati mediante modello F24 allo scopo assurge allora ad € 76.519,07, la cui metà andrebbe addossata alla convenuta. Poi- ché la domanda è tuttavia limitata ad € 35.000,00, è a tale importo che va condan- nata parte appellata, somma da maggiorarsi con gli interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002.
L'incremento delle spettanze ora riconosciute induce a limitare a 1/4 la compensazione delle spese processuali sostenute da parte attrice per il giudizio di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 primo grado, mentre le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, in ef- fetti esperito innanzi alla “Concilium a.d.r.”, in astratto riconducibili agli esborsi strumentali al giudizio e quindi ripetibili in base alla soccombenza, di fatto non so- no state documentate e rimangono pertanto a carico di ove in effetti Parte_1 sostenute.
Le spese afferenti il presente giudizio, ove la
[...]
è quasi integralmente vittoriosa, vanno invece Controparte_6 integralmente poste a carico dell'appellata, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Prima civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_5 nei confronti della avverso la sentenza Tri-
[...] Controparte_1 bunale di Palermo n. 3576/2019 del 17.7.2019:
1. Condanna al versamento di € 35.000,00, oltre in- Controparte_1 teressi di cui al D.lgs. n. 231/2002, in favore della
[...]
Controparte_7
2. Compensa per ¼ le spese processuali afferenti il giudizio di primo grado, e condanna dunque al versamento dei ¾ delle già Controparte_1 liquidate spettanze in favore della
[...]
Controparte_6
3. Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 riferibili alla Controparte_8 per il giudizio d'appello, che si liquidano in € 4.286,00, di
[...] cui € 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in que- sto grado
DA in liquidazio- Parte_1 ne, (C.F. ), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Introini e Barbara Perri- cone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito Palermo alla via
Principe di Villafranca n. 62, il tutto giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO con sede in Palermo alla via Vincenzo Errante nn. Controparte_1
10a, 12 e 16 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cannizzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Palermo, via Belgio n. 20, in forza di mandato con procura ad litem pure offerto;
Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 3576/2019 del 17.7.2019.
OGGETTO: Condannatorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, introduttivo della fase di merito di un procedimento ex artt. 669 ter e 671 c.p.c. nell'ambito del quale la Parte_1 chiedeva e otteneva l'autorizzazione a procedere a sequestro
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 conservativo sui beni immobili, sui crediti e sui conti correnti bancari della
[...] fino alla concorrenza di € 20.000,00, la predetta società Controparte_1 [...]
premesso che la si era resa inadem- Controparte_2 Controparte_1 piente alle obbligazioni assunte con una serie di scritture private inerenti al com- prensorio di fabbricati sito in Palermo alla via V. Errante nn. 10, 12 e 14, stipulate tra 10 aprile 2009 e il 26 marzo 2012, ne hanno chiesto la condanna al pagamento,
a vario titolo, della complessiva somma di € 170.000,00, oltre interessi.
Con sentenza n. 3576/2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato le doman- de, ad eccezione di quella condannatoria relativa al mancato pagamento degli oneri di concessione dovuti alla in forza dell'art. 8 comma 8 dell'atto di Parte_1 permuta del 26.3.2012, quantificati in € 14.953,33 oltre interessi, compensando nella misura di 1/3 le spese del giudizio. Più in particolare, quanto all'asserita ob- bligazione della di versare il 50% delle imposte pagate dall'attrice Controparte_1 sulle plusvalenze maturate a seguito della menzionata cessione immo- Parte_1 biliare, pari a euro 35.000,00, segnala che questa troverebbe fondamento in una scrittura privata del 10.4.2009, poi seguita da due ulteriori scritture private del
18.4.2009 costituenti i due contratti preliminari che hanno regolato i rapporti fra le parti sino alla stipula del contratto definitivo di permuta del 26.3.2012, ma che la relativa pattuizione non è stata riprodotta in quest'ultimo, con la conseguenza che il rapporto contrattuale tra le parti deve intendersi regolato unicamente dal contrat- to definitivo la cui sottoscrizione ha esaurito l'efficacia delle precedenti scritture private collegate e aventi a oggetto il medesimo affare, ossia l'operazione negozia- le concernente il trasferimento del comprensorio di fabbricati siti in via V. Errante nn. 10, 12 e 14 dietro versamento di corrispettivo, di cui una parte in denaro e un'altra parte mediante permuta di immobili.
Con atto di appello interpone gravame la chiedendo, con uni- Parte_1 co motivo, riformarsi parzialmente la sentenza con condanna della Controparte_3 al pagamento del 50% delle imposte dalla stessa versate sulle plusvalenze
[...] seguite alla cessione immobiliare del comprensorio di via Errante in Palermo, pari ad euro 35.000,00, oltre gli interessi maturati e maturandi di cui al D.lgs. n.
231/2002, come pattuito fra le parti. Segnala infatti, anzitutto, la tardività della co- stituzione della convenuta, che determina la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito. Aggiunge, comunque, che la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 non ha mai contestato né disconosciuto l'impegno in questione assunto con Pt_1 scrittura privata del 10.4.2009 e ulteriormente confermato da una scrittura transat- tiva successiva alla stipula del contratto definitivo. Infatti, in data successiva alla stipula dell'atto di permuta ed alla consegna degli immobili, tra le parti interveniva Parte una transazione per il pagamento di euro 90.000,00 (da a ) in CP_1
n. 5 rate annuali a partire dal 30.7.2015 e fino al 30 luglio 2019. Con la suddetta scrittura transattiva la confermava l'impegno, a fronte dell'obbliga- CP_1
Parte zione della di consegnare le prove dell'avvenuto versamento dei ratei di plu- svalenza a mezzo di relativi moduli di pagamento F24, a pagare il 50% delle stesse al lordo delle spese di gestione annuale. Chiede, quindi riformarsi la pronuncia in tal senso, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, pure includendovi, nella quantificazione, quanto versato dalla deducente per il procedimento di me- diazione al quale la si è volontariamente sottratta. CP_1
Con comparsa di risposta si costituisce la chieden- Controparte_1 do, anzitutto, l'improcedibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342 c.p.c., dal mo- mento che mancherebbe qualsivoglia argomentazione a sostegno delle pretese fatte valere e volte a contrastare l'iter logico-argomentativo palesato dal giudice di pri- me cure. In subordine chiede il rigetto dell'appello perché infondato nel merito, considerato che le scritture private contenenti l'impegno assunto dalla Parte_2 sono state superate dal successivo contratto definitivo di permuta, che
[...] non ha ribadito il predetto impegno al versamento del 50% delle plusvalenze. Ag- giunge che la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che al- tri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto de- finitivo. Eccepisce dunque che, nella specie, non vi è prova che le parti abbiano manifestato per iscritto, contestualmente all'atto definitivo, la volontà di rimanere vincolate all'ulteriore obbligo di pagamento in favore della per cui è cau- Parte_1 sa. Chiede infine la vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del procu- ratore anticipatario.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 All'udienza del 15.10.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 21.10.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini per il deposito delle memo- rie conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del
2017), in punto di requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, ha escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba con- tenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, l'appellante, con l'unico motivo proposto, ha qui specificamente rassegnato le ragioni logico-giuridiche di contrasto rispetto alla pronuncia reiettiva del giudice, il quale, in tesi, avrebbe trascurato parte della produzione offerta e la tardività della costituzione avversaria.
Ancore in via preliminare occorre chiarire che la tardiva costituzione della parte convenuta in primo grado non determina la decadenza di quest'ultima dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito che siano altresì rilevabili d'ufficio dal giudice, e che, nella specie, l'eccezione di inutilizzabilità al fine dei contratti preliminari, in quanto seguiti dal definitivo, costituisce ordinaria valuta- zione giudiziale sulla effettiva esistenza e portata del titolo addotto in giudizio a fondamento della pretesa, come tale da operarsi persino in ipotesi di contumacia.
Nel merito, è a rilevarsi che il complesso rapporto contrattuale intercorrente fra le parti traeva origine da due contratti preliminari di compravendita stipulati tra la e la in data 10.4.2009 mediante scritture pri- Parte_1 Controparte_1 vate, patti aventi a oggetto la programmata cessione per € 1.200.000,00, da parte della di un edificio a cinque elevazioni e seminterrato da ristrutturare, Parte_1 già adibito ad albergo e sito in Palermo alla via Errante nn° 10, 12 e 14, con pro- messa di ritrasferimento di alcune unità immobiliari specificamente indicate per €
850.000,00, e ciò una volta operati il cambio di destinazione d'uso a scopo resi- denziale e ultimata la ristrutturazione secondo il progetto da approvarsi (cfr. i due
“Preliminare di vendita” sottoscritti fra le parti in data 10.4.2009, depositati in pri- mo grado dalla parte attrice con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
Ai due menzionati e coevi contratti, intitolati “Preliminare di vendita”, ac- cedeva però un terzo documento contrattuale, denominato “Scrittura privata”, pa-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 rimenti sottoscritta in data 10.4.2009, con la quale, citato il “compromesso” sud- detto per € 1.200.000,00, la si obbligava a corrispondere alla Controparte_1 una quota pari al 50% dell'importo complessivo del carico fiscale che Parte_1 sarebbe derivato dalla plusvalenza fra i valori immobiliari inseriti in bilancio dalla cedente e quelli, maggiori, che sarebbero stati inseriti nell'atto pubblico di vendita
(ibidem). Con due successive scritture private del 28.4.2011 e 18.11.2011 si rimo- dulavano poi alcuni termini e importi.
Composto in questo modo il programma negoziale fra le parti involgente il complesso immobiliare di via Errante, con atto pubblico di “Permuta di bene pre- sente con bene da identificarsi” del 26.3.2012 si procedeva quindi all'immediata cessione e consegna dell'edificio, a fronte di un termine per la realizzazione e con- segna di alcune unità immobiliari, da realizzare in contropartita secondo il proget- to, e di un conguaglio di € 350.000,00 in favore della Parte_1
Orbene, come già argomentato dal primo Giudice e dell'appellata, qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il con- tratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non con- formarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamen- te alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, conte- nute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo (ex multis così Cass., n. 9063 del 2012).
Nel caso di specie, a suffragio della fondatezza della pretesa creditoria, la
, mediante scrittura negoziale Parte_3 priva di data ma redatta di pugno e portante firma della e dello (già CP_2 CP_4 firmatari dei precedenti scritti quali legali rappresentanti dei due enti societari) con dicitura “transazione”, prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., in primo grado mai disconosciuta né – tantomeno – oggetto di spiega- zione alternativa, ha dimostrato quindi il perdurare dell'obbligazione di restituzio-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 ne del 50% delle plusvalenze pagate dalla considerato che la scrittura Parte_1 reca la dizione “La S.ra si impegna alla visione del F24 pagato Parte_4 per le plusvalenze e pertanto sarà pagato il 50% del F24 al lordo delle spese di gestione annuali”, con evidente riferimento quindi alla clausola aggiuntiva preesi- stente e mantenuta al momento del definitivo (rispetto al quale costituisce patto oc- culto), soprattutto considerata la totale trascuratezza argomentativa della contropar- te, che ha preferito ignorarne la presenza nel corso di tutto il giudizio di primo gra- do e del presente, ad eccezione della comparsa conclusionale da ultimo offerta, ove, oramai tardivamente essendo assurta a scrittura privata riconosciuta, ha prova- to a disconoscerne la sottoscrizione e la valenza, sostenendo che trattasi di scrittura priva di intestazione, di timbro e di riferimenti alla società appellata, oltre che di firma riconducibile al suo legale rappresentante, ora sostenendo che si tratterebbe della firma di tale , solo direttore dei lavori e come tale non abi- Persona_1 litato a parlare in nome per conto della società, come asseritamente sostenuto an- che dalla controparte (così comparsa conclusionale, pag. 6).
Gli è, invece, che, nel produrre a scopo probatorio un tale manoscritto, par- te attrice ha specificato che trattasi di un documento sottoscritto dalle parti succes- sivamente alla consegna degli immobili, solo aggiungendo, peraltro con il capitolo di prova, che, in forza della stessa, il direttore dei lavori e socio di maggioranza della ha ottenuto una dilazione in cinque rate Controparte_5 del suddetto obbligo di pagamento del 50% degli importi versati dalla Parte_1 per le plusvalenze (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, pag. 2).
La pretesa patrimoniale, dunque, – alla luce delle esposte argomentazioni –
è a ritenersi fondata in quanto sopravvissuta, in forma occulta, rispetto all'atto pubblico, ma ugualmente consacrata per iscritto sotto forma di scrittura privata per transazione/ricognizione di debito, al definitivo di permuta.
La sommatoria degli esborsi documentati mediante modello F24 allo scopo assurge allora ad € 76.519,07, la cui metà andrebbe addossata alla convenuta. Poi- ché la domanda è tuttavia limitata ad € 35.000,00, è a tale importo che va condan- nata parte appellata, somma da maggiorarsi con gli interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002.
L'incremento delle spettanze ora riconosciute induce a limitare a 1/4 la compensazione delle spese processuali sostenute da parte attrice per il giudizio di
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 primo grado, mentre le spese del procedimento di mediazione obbligatoria, in ef- fetti esperito innanzi alla “Concilium a.d.r.”, in astratto riconducibili agli esborsi strumentali al giudizio e quindi ripetibili in base alla soccombenza, di fatto non so- no state documentate e rimangono pertanto a carico di ove in effetti Parte_1 sostenute.
Le spese afferenti il presente giudizio, ove la
[...]
è quasi integralmente vittoriosa, vanno invece Controparte_6 integralmente poste a carico dell'appellata, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione Prima civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_5 nei confronti della avverso la sentenza Tri-
[...] Controparte_1 bunale di Palermo n. 3576/2019 del 17.7.2019:
1. Condanna al versamento di € 35.000,00, oltre in- Controparte_1 teressi di cui al D.lgs. n. 231/2002, in favore della
[...]
Controparte_7
2. Compensa per ¼ le spese processuali afferenti il giudizio di primo grado, e condanna dunque al versamento dei ¾ delle già Controparte_1 liquidate spettanze in favore della
[...]
Controparte_6
3. Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 riferibili alla Controparte_8 per il giudizio d'appello, che si liquidano in € 4.286,00, di
[...] cui € 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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