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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3389/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. A. D'LI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3389/2024 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Parte_1
Stato di Milano ATTRICE contro
CONVENUTO contumace Controparte_1
E
, con Avv. Minella CONVENUTI Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in persona del l.r. p.t., ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e , per sentir dichiarare e accertare la simulazione assoluta ex art. Controparte_2 Controparte_3
1414 e ss. c.c. dell'atto di donazione stipulato tra e la figlia (per notar Controparte_1 Controparte_2
di Milano, repertorio 27361/12123 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio Per_1 di Milano RG 127504 RP 87302, avente ad oggetto i cespiti immobiliari siti nel Comune di Busto GA (MI), con indicazione catastale Fg 19 mapp 307 cat. A7- Abitazione in villini e Fg 19 mapp 349 cat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €67.200,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di €201.566,61), nonché dell'atto di donazione stipulato tra e il figlio (per notar di Milano, repertorio 27362/12124 Controparte_1 Controparte_3 Per_1 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio di Milano RG 137508 RP 87305, avente ad oggetto i cespiti immobiliari siti in BI (MI), con indicazione catastale Fg15 – Abitazione di Tipo Civile e Fg 15 mapp. 122 Sub 717 cat C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €66.082,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di
€216.265,14); ovvero per revocare e dichiarare inefficaci nei propri confronti ex art.2901 c.c. i predetti atti di donazione compiutamente descritti nei predetti rogiti e negli atti di causa e conseguente ordine di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.. Riferiva parte attrice
- di aver accertato, a seguito di controlli effettuati, che aveva stipulato i predetti atti Controparte_1 dispositivi del proprio patrimonio in favore dei propri figli, e , così Controparte_2 Controparte_3 residuando in capo a beni immobili per il valore di €1.127,93 e sottraendo di fatto il Controparte_1 patrimonio del debitore alla garanzia del credito vantato;
pagina 1 di 8 - di essere creditrice nei confronti di , in forza di ruoli e relativi oneri e accessori maturati, Controparte_1 della somma complessiva di €367.507,67 come risultante dagli estratti di ruolo e notifica delle cartelle riferite ad anni di imposta antecedenti a detti atti di donazione;
- di aver notificato in data 12.07.2021, 19.07.2021 e 20.07.2021 atto di citazione in revocatoria rispettivamente a , e , causa ritualmente Parte_2 Persona_2 Controparte_4 iscritta a ruolo e successivamente estinta in data 24.06.2024, ma con il perdurante esplicito effetto interruttivo della prescrizione a mezzo degli atti di citazione regolarmente notificati. Instauratosi il contraddittorio, mentre restava contumace , si sono costituiti gli altri Controparte_1 convenuti, eccependo pregiudizialmente l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria esercitata per invalidità della notifica degli atti interruttivi e chiedendo nel merito il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, e, infine, la nullità dell'atto di citazione, non avendo parte attrice allegato gli elementi in fatto ed in diritto a supporto della domanda di simulazione. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025. In limine litis vanno reiette le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione in relazione alla dedotta domanda di simulazione nonché di prescrizione della spiegata azione revocatoria, in quanto entrambe infondate. Seppur nell'atto di citazione non risulti, invero, compiutamente e puntualmente argomentata l'allegazione dei fatti posti a base della domanda di nullità per simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1414 e ss. c.c. degli atti dispositivi per cui è causa intervenuti inter partes, pur tuttavia, non si ravvisano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalla parte convenuta costituita, avendo comunque parte attrice esposto e descritto i fatti posti a sostegno della domanda stessa in modo tale da consentire alla controparte di adeguatamente contraddire (come peraltro ha fatto). È noto, sull'argomento, l'orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità l'atto introduttivo quando vi sia totale omissione o assoluta incertezza del “petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, mentre relativamente alla “causa petendi” appare necessario procedere ad una valutazione caso per caso, tenendo conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto nonché dello scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, ecc. (cfr. ex plurimis Cass. 1681/2015, Cass. 17023/2003, v. anche Cass. 17991/2018). In merito alla dedotta eccezione di prescrizione, deve, poi, rilevarsi che parte convenuta contesta che
“…L'attrice, con riferimento alla posizione del sig. , allega infatti un avviso di Controparte_3 ricevimento privo del numero di raccomandata, così rendendo impossibile la verifica della riferibilità di detto avviso alla notifica asseritamente effettuata nel 2021. Notifica che, a detta di controparte, avrebbe interrotto la prescrizione dell'azione revocatoria qui riproposta. L'assenza del numero e l'impossibilità di verificare la riferibilità dell'avviso alla notifica allegata da controparte (riferibilità espressamente contestata) comportano in ogni caso la nullità della notifica (nullità espressamente eccepita). Si ribadisce che detta nullità non potrà neppure essere sanata dall'eventuale conoscenza dell'atto (circostanza contestata), dato che, come peraltro riportato sull'avviso ex adverso prodotto, l'asserita notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza e quindi senza alcuna effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario…” (così a pagg. 5 e s. delle note conclusive). Parte convenuta asserisce, dunque, che l'assenza del numero di raccomandata (e, quindi, la sua stessa riferibilità) sull'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di citazione (portato alla notifica nel luglio 2021) siano circostanze che comportino la nullità della notifica, in quanto adempimento necessario ai sensi del perfezionamento dell'iter di cui all'art. 140 c.p.c., e, pertanto, detto atto di citazione non avrebbe avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione come invocato. pagina 2 di 8 Premesso come sia noto che l'interruzione della prescrizione derivi dalla mera iniziativa giudiziale del creditore indipendentemente dalla validità della notifica dell'atto, si ritiene di doversi conformare all'orientamento del Supremo Collegio (cfr. da ultimo ordinanza n. 17477 del 29/06/2025), secondo cui
“…l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale…”. Come chiaramente e diffusamente argomentato nella citata ordinanza della Suprema Corte, va evidenziato non solo che il termine prescrizionale decorre dalla data di trascrizione dell'atto dispositivo, e non dalla data di stipulazione dell'atto stesso, dovendo la disposizione dell'art. 2903 cod. civ. essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049; Cass., sez. 3, 13/09/2019, n. 22858; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11758; Cass., sez. 3, 24/03/2016, n. 5889), ma anche, con riferimento al momento interruttivo, occorre muovere da presupposto che non è applicabile l'ipotesi di interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2943, quarto comma, cod. civ., a seguito di atto di costituzione in mora del debitore, non potendosi configurare mora nei confronti di un diritto potestativo, quale è quello esercitato con detta azione, che ha natura costitutiva, sicché l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale è determinato esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale (cfr. Cass, sez. 6 -3, 09/09/2022, n. 26543). Poiché, in relazione all'azione revocatoria, deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia del contratto non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto, è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. U, 09/12/2015, n. 24822), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 cod. civ., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. Applicando i suddetti principi nella fattispecie concreta in esame, deve concludersi per la tempestività dell'azione esercitata da parte attrice, in quanto il termine quinquennale di prescrizione nei confronti di tutti i convenuti, decorrente dalla data dell'1.12.2016 (momento della pubblicità degli atti di donazione), è stato interrotto al più tardi, rispettivamente, il 12.07.2021, il 13.07.2021 e il 20.07.2021, quando l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica (cfr. documentazione prodotta da parte attrice già con l'atto di citazione) e non certo alla data in cui l'atto di citazione è pervenuto ai destinatari. Peraltro, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi che, seppur sia pacifico che la raccomandata relativa alla notifica dell'atto introduttivo ai convenuti è stata effettivamente consegnata all'ufficio postale di partenza e poi spedita, i convenuti costituiti contestano nello specifico che l'avviso della raccomandata informativa pervenuto ad non sia riferibile alla notifica della formalità interruttiva Controparte_3 richiesta. Ebbene, con riferimento alla notifica ex art.140 c.p.c., come eseguita nel caso di specie, la validità della notifica dipende dal compimento di tutti gli adempimenti stabiliti dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi;
affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
invio di una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario del deposito). pagina 3 di 8 Tale disposizione va integrata con quanto imposto al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 890/1982, che non prevede la mancata indicazione del numero della raccomandata sull'avviso di ricevimento quale requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, scopo che va individuato nell'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto (nel caso di specie giudiziario) e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro. Trattasi, dunque, di mera irregolarità che non ha determinato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del processo. Infine, nel caso in esame non risulta pertinente quanto dedotto da parte convenuta costituita in merito all'inammissibilità del deposito di memoria istruttoria integrativa di memoria già in precedenza depositata per intervenuta consumazione della facoltà difensiva, anche ai fini di un'”ordinata gestione del processo, evitando l'indebito frazionamento delle istanze istruttorie in separati e distinti atti” (cfr. pag.2 della memoria n.3 ex art. 171ter c.p.c. di parte convenuta). Deve, invero, rilevarsi come non possa ravvisarsi in detta condotta di alcuna violazione della corretta CP_5 gestione del processo ovvero esaurimento della propria facoltà difensiva: parte attrice ha, invero, depositato tempestivamente la propria memoria n.2 ex art. 171ter c.p.c. in data 13.02.2025 alle ore 15,47, e, poi, depositato nuovamente (e tempestivamente) memoria con identico contenuto lo stesso giorno alle ore 16,22 (quando parte convenuta non aveva ancora depositato la propria memoria n.2, provvedendo a tanto solo alle ore 18,47 dello stesso giorno) con la mera, ulteriore, allegazione di un documento contenente le copie conformi delle relate di notifica dell'atto di citazione (documenti già in parte depositati con l'atto di citazione). Assodato ciò, e premesso in fatto che all'esito del processo risulta incontestato e documentalmente provato che
- aveva donato alla figlia , con atto per notar di Milano, Controparte_1 Controparte_2 Per_1 repertorio 27361/12123 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio di Milano RG 127504 RP 87302, i cespiti immobiliari siti nel Comune di Busto GA (MI) (con indicazione catastale Fg 19 mapp 307 cat. A7- Abitazione in villini e Fg 19 mapp 349 cat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €67.200,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di €201.566,61) (v. docc.5 e ss. di parte attrice), nonché
- aveva donato al figlio con atto per notar di Milano, Controparte_1 Controparte_3 Per_1 repertorio 27362/12124 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio di Milano RG 137508 RP 87305, i cespiti immobiliari siti in BI (MI) (con indicazione catastale Fg15 – Abitazione di Tipo Civile e Fg 15 mapp. 122 Sub 717 cat C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €66.082,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di €216.265,14) (v. docc.7 e ss. di parte attrice);
- si è così spogliato di propri beni immobili e non ha affatto adempiuto a soddisfare il Controparte_1 credito di parte attrice;
- l'odierna attrice è creditrice nei confronti di , in forza di ruoli e relativi oneri e accessori Controparte_1 maturati, della somma complessiva di €367.507,67 come risultante dagli estratti di ruolo e notifica delle cartelle riferite ad anni di imposta antecedenti a detti atti di donazione (v. docc. 1 e ss., 11 e s., 14 e 16 di parte attrice);
- la parte attrice ha notificato nel luglio 2021 nei confronti di , e Parte_2 Persona_2
atto di citazione in revocatoria, causa ritualmente iscritta a ruolo ma Controparte_4 successivamente estinta in data 24.06.2024, tale comunque da ottenere un esplicito effetto interruttivo della prescrizione (v. docc. A e ss. prodotti con l'atto di citazione e con la memoria n.2 ex art.171ter c.p.c. di parte attrice);
pagina 4 di 8 oggetto della presente vertenza è l'accertamento della pretesa simulazione dei predetti contratti ovvero dell'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.. Ciò posto, partendo dall'istanza di declaratoria di simulazione è indubbio che
- il contratto simulato è definito, per tradizione, come contratto non voluto: le parti all'apparenza sembrano volere un contratto, ma in realtà non vogliono che questo negozio produca effetti tra di loro, o, per lo meno, vogliono che produca effetti diversi da quelli che sembrano emergere prima facie dal contratto concluso, sicché l'accordo ufficiale è svuotato dall'interno. Il fenomeno simulatorio può essere di due tipi: assoluto (nel senso che il contratto non debba produrre alcun effetto, come dedotto dalla parte attrice) e relativo (in cui le parti vogliono produrre effetti diversi rispetto al contratto stipulato). Nel primo caso manca completamente la produzione di effetti contrattuali, nel secondo alla dichiarazione simulata si contrappone la controdichiarazione, che sarà quella che realmente produrrà effetti e regolerà i rapporti tra le parti, essendo l'elemento necessario che collega la situazione apparente con la situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dalle parti;
- in forza del chiaro disposto di cui al comma II dell'art. 1415 c.c. i terzi, qual può essere considerata l'odierna attrice, possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando il negozio simulato pregiudichi i loro diritti, di tal che, in virtù dell'art. 1417 c.c., i terzi possono provare l'accordo simulatorio a mezzo di testimoni o presunzioni (ex multis Cass.13634/2015, Cass.10240/2007, Cass.3851/1983);
- l'attrice, a seguito della conclusione dei negozi per cui è causa, ha visto lesi i propri diritti. In forza di quanto appena riferito se ne deduce sicuramente il persistente interesse dell'attrice alla coltivazione della presente vertenza. Passando all'esame dell'esito dell'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, emerge l'infondatezza della domanda di simulazione, in quanto le circostanze come dedotte dalla parte attrice, cu cui incombeva l'onere probatorio, in merito all'accordo simulatorio non risultano affatto provate. Al contrario la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2901 e ss. c.c., degli atti di donazione de quibus è fondata e, quindi, va accolta. L'azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostruzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, sia esso il debitore principale o il fideiussore) presuppone, sia in ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito, sia in ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso, il verificarsi di due condizioni: 1) il compimento di un atto pregiudizievole delle ragioni del creditore, 2) il requisito dell'animus nocendi da parte del debitore (e cioè la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore). Ai menzionati requisiti deve aggiungersi, per la sola ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso, la scientia fraudis da parte del terzo. Non appare inutile premettere che la disciplina positiva che il codice del 1942 ha dato all'azione revocatoria con l'art.2901 c.c. rispetto alla formulazione dell'art.1235 del codice civile 1865 (viste le notevoli controversie che la formula equivoca di tale precedente disposto normativo era inidonea a risolvere) dimostra la preoccupazione del legislatore del 1942 di potenziare le garanzie del creditore. Ed invero, la collocazione sistematica della revocatoria nel quadro dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale dimostra che lo scopo della predetta azione sia la tutela conservativa dei diritti del creditore, la quale si attua col rendere possibile al creditore il realizzo del suo diritto contro ogni atto di disposizione del patrimonio (inteso in senso lato, cioè come atto capace di incidere negativamente sul patrimonio, diminuendone l'attivo o aumentando il passivo, ovvero rendendo più difficile ed onerosa la realizzazione del diritto vantato -cfr. ex plurimis Cass.2109/1968, Cass.402/1984, ecc.-, anche in considerazione del fatto che il denaro può essere facilmente occultato e, quindi, sottratto all'azione esecutiva) con l'azione esecutiva sui beni usciti dalla garanzia generale apprestata dall'art.2740 c.c., onde ovviare al pregiudizio delle ragioni creditizie. pagina 5 di 8 Il disposto legislativo pone delle condizioni soggettive ed oggettive al fine di poter vittoriosamente esperire detta azione. Oltre il pregiudizio del creditore di cui si è già detto, presupposto necessario è l'esistenza di un credito, anche condizionato o a termine, in quanto tale azione tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dall'art.2740 c.c. a tutti i creditori anche meramente eventuali, avendo anche questi tutto l'interesse a non vedere intaccato il patrimonio del debitore. Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. non è, difatti, necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione. L'anteriorità del credito a tutela del quale è esperita l'azione revocatoria, rispetto all'atto revocando, deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato (v. ex multis Cass.12144/1999, Cass. 22161/2019). Comunque, è sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante cfr. Cass. 2673/2016 e Cass. 23208/2016), anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. Per l'accoglimento di detta azione non è, dunque, necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero la precisa determinazione del quantum bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v., ex multis, Cass.20002/2008; Cass. 6511/2004; Cass. 1893/2012; Cass.5619/2016; Cass.23208/2016; Cass.3369/2019, Cass.4212/2020). La precisa determinazione del credito è, invero, necessaria solo per l'esperimento delle azioni esecutive che i creditori sono abilitati ad esercitare sui beni oggetto dell'atto di disposizione a seguito della declaratoria d'inefficacia dell'atto impugnato, ma tali azioni sono estranee all'oggetto del giudizio revocatorio. Avendo, come sopra già detto, l'azione revocatoria una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.2971/1999); sussistendo il pregiudizio quando l'atto di disposizione del debitore renda non solo impossibile, ma anche solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. 402/1984, Cass.1700/1982, Cass.7452/2000). Non è, difatti, necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass.7452/2000). L'art. 2901 c.c. accoglie, quindi, una nozione ampia di credito con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (v. ex multis Cass.1220/1986, Cass.12678/2001), coerentemente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non è volta ad una funzione restauratoria o restitutoria, ma tende solo a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali (v. nello stesso senso, per crediti di natura risarcitoria, Cass. S.U. 9440/2004).
pagina 6 di 8 La sentenza di revoca ha, dunque, come effetto di rendere inefficace nei soli confronti del creditore che ha agito - cui solo giova - (cd. inefficacia relativa) l'atto di disposizione, con la conseguenza che, in caso di successivo inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà agire con l'azione esecutiva anche nei confronti del bene entrato nel patrimonio del terzo (come se avesse un diritto di seguito) ovvero, preventivamente, ottenere un sequestro conservativo (art.2902, co.2, c.c.). I principi suddetti valgono anche per i crediti nascenti da fatti illeciti (che possono non essere certi, in quanto ne sia contestata la sussistenza o siano comunque litigiosi, ma che senza dubbio rientrano nel novero delle ragioni di credito eventuale) senza pretendere che l'illecito sia accertato con sentenza passata in giudicato. Diversamente opinando, resterebbe smentito e contraddetto il principio secondo cui per l'accoglimento della revocatoria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale. Conseguenza di quanto riferito è che deve ritenersi azionabile la procedura in questione anche nel caso di specie. Ciò posto, costituisce ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti, il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (così Cass. 17477/2025). Tornando al caso concreto, appare del tutto inconferente ai fini del presente processo, proprio per i motivi sopra enumerati sulla natura dell'azione revocatoria, la difesa approntata dai convenuti: deve, difatti, ritenersi in re ipsa l'eventus damni, in considerazione dell'ingente credito vantato dall'attrice (per oltre
€360.000,00) e dello stato di incapienza del patrimonio del debitore , che, con gli atti di Controparte_1 donazione citati, ha leso la propria garanzia patrimoniale da fornire ai creditori, non emergendo dagli atti di causa che, nonostante gli atti di disposizione de quibus, il patrimonio del debitore abbia conservato un valore tale da garantire le ragioni della parte creditrice. Evidente, poi, è la scientia fraudis da parte del convenuto donante, che ben sapeva di essere debitore dell'attrice in forza della notifica delle cartelle esattoriali. Analoga consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie deve presumersi in capo a e in considerazione degli stretti legami parentali (padre donante e Controparte_2 Controparte_3 figli donatari), seppur nel caso di specie tale circostanza risulti irrilevante trattandosi di atti a titolo gratuito. Per agire in revocatoria solo in caso di disposizioni a titolo oneroso è, invero, necessario il cd. consilium fraudis, da intendersi non come “…necessaria collusione tra terzo e debitore, essendo sufficiente che il primo abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio…” (cfr. Cass.5451/1985, v. nello stesso senso Cass. 4077/1997, Cass.4095/2000, ecc.), prescindendosi peraltro dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria è stata proposta (v. Cass.987/1986, Cass.2303/1996) e del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (cfr. Cass.5741/2004 ecc.), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati…” (cfr. Cass.987/1986, Cass.2303/1996).
pagina 7 di 8 Nel caso in esame, sia se si reputi il credito sorto anteriormente o posteriormente agli atti di disposizione de quibus, poco cambia, in quanto la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, sia conosciuto oltreché dal debitore anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. ex plurimis Cass.5632/1980, Cass. 4642/2000, Cass. 5072/2009, Cass. 12045/2010), proteggendo il nostro sistema giuridico qui certat de damno vitando piuttosto che qui certat de lucro captando. Logico corollario di quanto sopra esposto è la dichiarazione di inefficacia dei contratti de quibus nei confronti di parte attrice, cui conseguentemente gli atti impugnati devono ritenersi inopponibili. Decisa la causa ut supra, le ulteriori domande, eccezioni ed istanze devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, parzialmente ridotte stante il parziale accoglimento delle domande di parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione od eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, e, per l'effetto,
2. dichiara inefficace nei confronti dell' – ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt.2901 e ss. c.c. - l'atto di donazione per notar trascritto il 1^.12.2016 n. 127504 Per_1 presso l'ufficio del Territorio di Milano 127504/87302 stipulato tra e , Controparte_1 Controparte_2 avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in Busto GA (con indicazione catastale Fg. 19 mapp. 307 cat. A7- Abitazione in villini e Fg. 19 mapp. 349 cat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) compiutamente descritti nel predetto rogito e negli atti di causa;
3. dichiara inefficace nei confronti dell' – ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt.2901 e ss. c.c. - l'atto di donazione per notar trascritto il 1^.12.2016 n. 127504 Per_1 presso l'ufficio del Territorio di Milano 137508/87305 stipulato tra e Controparte_1 CP_3
, avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in BI (con indicazione catastale Fg 15
[...] mapp. 122 Sub 712 cat A2 – Abitazione di tipo civile e Fg 15 mapp. 122 Sub 717 cat C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse) compiutamente descritti nel predetto rogito e negli atti di causa;
4. ordina al competente Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine delle predette formalità, con esonero per il conservatore da ogni responsabilità;
5. rigetta ogni altra domanda avanzata;
6. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano, già ridotte, in complessivi €15.719,90, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 3 dicembre 2025 Il Giudice
A.D'LI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. A. D'LI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3389/2024 promossa da:
, in persona del l.r. p.t., difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Parte_1
Stato di Milano ATTRICE contro
CONVENUTO contumace Controparte_1
E
, con Avv. Minella CONVENUTI Controparte_2 Controparte_3
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in persona del l.r. p.t., ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e , per sentir dichiarare e accertare la simulazione assoluta ex art. Controparte_2 Controparte_3
1414 e ss. c.c. dell'atto di donazione stipulato tra e la figlia (per notar Controparte_1 Controparte_2
di Milano, repertorio 27361/12123 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio Per_1 di Milano RG 127504 RP 87302, avente ad oggetto i cespiti immobiliari siti nel Comune di Busto GA (MI), con indicazione catastale Fg 19 mapp 307 cat. A7- Abitazione in villini e Fg 19 mapp 349 cat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €67.200,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di €201.566,61), nonché dell'atto di donazione stipulato tra e il figlio (per notar di Milano, repertorio 27362/12124 Controparte_1 Controparte_3 Per_1 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio di Milano RG 137508 RP 87305, avente ad oggetto i cespiti immobiliari siti in BI (MI), con indicazione catastale Fg15 – Abitazione di Tipo Civile e Fg 15 mapp. 122 Sub 717 cat C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €66.082,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di
€216.265,14); ovvero per revocare e dichiarare inefficaci nei propri confronti ex art.2901 c.c. i predetti atti di donazione compiutamente descritti nei predetti rogiti e negli atti di causa e conseguente ordine di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.. Riferiva parte attrice
- di aver accertato, a seguito di controlli effettuati, che aveva stipulato i predetti atti Controparte_1 dispositivi del proprio patrimonio in favore dei propri figli, e , così Controparte_2 Controparte_3 residuando in capo a beni immobili per il valore di €1.127,93 e sottraendo di fatto il Controparte_1 patrimonio del debitore alla garanzia del credito vantato;
pagina 1 di 8 - di essere creditrice nei confronti di , in forza di ruoli e relativi oneri e accessori maturati, Controparte_1 della somma complessiva di €367.507,67 come risultante dagli estratti di ruolo e notifica delle cartelle riferite ad anni di imposta antecedenti a detti atti di donazione;
- di aver notificato in data 12.07.2021, 19.07.2021 e 20.07.2021 atto di citazione in revocatoria rispettivamente a , e , causa ritualmente Parte_2 Persona_2 Controparte_4 iscritta a ruolo e successivamente estinta in data 24.06.2024, ma con il perdurante esplicito effetto interruttivo della prescrizione a mezzo degli atti di citazione regolarmente notificati. Instauratosi il contraddittorio, mentre restava contumace , si sono costituiti gli altri Controparte_1 convenuti, eccependo pregiudizialmente l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria esercitata per invalidità della notifica degli atti interruttivi e chiedendo nel merito il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, e, infine, la nullità dell'atto di citazione, non avendo parte attrice allegato gli elementi in fatto ed in diritto a supporto della domanda di simulazione. Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, era trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2025. In limine litis vanno reiette le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta di nullità dell'atto di citazione in relazione alla dedotta domanda di simulazione nonché di prescrizione della spiegata azione revocatoria, in quanto entrambe infondate. Seppur nell'atto di citazione non risulti, invero, compiutamente e puntualmente argomentata l'allegazione dei fatti posti a base della domanda di nullità per simulazione assoluta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1414 e ss. c.c. degli atti dispositivi per cui è causa intervenuti inter partes, pur tuttavia, non si ravvisano gli estremi per una sanzione processuale così grave come quella invocata dalla parte convenuta costituita, avendo comunque parte attrice esposto e descritto i fatti posti a sostegno della domanda stessa in modo tale da consentire alla controparte di adeguatamente contraddire (come peraltro ha fatto). È noto, sull'argomento, l'orientamento giurisprudenziale che sanziona con la nullità l'atto introduttivo quando vi sia totale omissione o assoluta incertezza del “petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, mentre relativamente alla “causa petendi” appare necessario procedere ad una valutazione caso per caso, tenendo conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto nonché dello scopo di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, ecc. (cfr. ex plurimis Cass. 1681/2015, Cass. 17023/2003, v. anche Cass. 17991/2018). In merito alla dedotta eccezione di prescrizione, deve, poi, rilevarsi che parte convenuta contesta che
“…L'attrice, con riferimento alla posizione del sig. , allega infatti un avviso di Controparte_3 ricevimento privo del numero di raccomandata, così rendendo impossibile la verifica della riferibilità di detto avviso alla notifica asseritamente effettuata nel 2021. Notifica che, a detta di controparte, avrebbe interrotto la prescrizione dell'azione revocatoria qui riproposta. L'assenza del numero e l'impossibilità di verificare la riferibilità dell'avviso alla notifica allegata da controparte (riferibilità espressamente contestata) comportano in ogni caso la nullità della notifica (nullità espressamente eccepita). Si ribadisce che detta nullità non potrà neppure essere sanata dall'eventuale conoscenza dell'atto (circostanza contestata), dato che, come peraltro riportato sull'avviso ex adverso prodotto, l'asserita notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza e quindi senza alcuna effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario…” (così a pagg. 5 e s. delle note conclusive). Parte convenuta asserisce, dunque, che l'assenza del numero di raccomandata (e, quindi, la sua stessa riferibilità) sull'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di citazione (portato alla notifica nel luglio 2021) siano circostanze che comportino la nullità della notifica, in quanto adempimento necessario ai sensi del perfezionamento dell'iter di cui all'art. 140 c.p.c., e, pertanto, detto atto di citazione non avrebbe avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione come invocato. pagina 2 di 8 Premesso come sia noto che l'interruzione della prescrizione derivi dalla mera iniziativa giudiziale del creditore indipendentemente dalla validità della notifica dell'atto, si ritiene di doversi conformare all'orientamento del Supremo Collegio (cfr. da ultimo ordinanza n. 17477 del 29/06/2025), secondo cui
“…l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale…”. Come chiaramente e diffusamente argomentato nella citata ordinanza della Suprema Corte, va evidenziato non solo che il termine prescrizionale decorre dalla data di trascrizione dell'atto dispositivo, e non dalla data di stipulazione dell'atto stesso, dovendo la disposizione dell'art. 2903 cod. civ. essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 cod. civ., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. Cass., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049; Cass., sez. 3, 13/09/2019, n. 22858; Cass., sez. 3, 15/05/2018, n. 11758; Cass., sez. 3, 24/03/2016, n. 5889), ma anche, con riferimento al momento interruttivo, occorre muovere da presupposto che non è applicabile l'ipotesi di interruzione della prescrizione prevista dall'art. 2943, quarto comma, cod. civ., a seguito di atto di costituzione in mora del debitore, non potendosi configurare mora nei confronti di un diritto potestativo, quale è quello esercitato con detta azione, che ha natura costitutiva, sicché l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale è determinato esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale (cfr. Cass, sez. 6 -3, 09/09/2022, n. 26543). Poiché, in relazione all'azione revocatoria, deve reputarsi che ricorra un'ipotesi in cui il diritto alla declaratoria d'inefficacia del contratto non possa farsi valere se non con l'esercizio dell'azione in sede giudiziale, essendo esclusa la possibilità di un diverso esercizio del diritto, è sicuramente applicabile alla fattispecie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. U, 09/12/2015, n. 24822), che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2943 cod. civ., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. Applicando i suddetti principi nella fattispecie concreta in esame, deve concludersi per la tempestività dell'azione esercitata da parte attrice, in quanto il termine quinquennale di prescrizione nei confronti di tutti i convenuti, decorrente dalla data dell'1.12.2016 (momento della pubblicità degli atti di donazione), è stato interrotto al più tardi, rispettivamente, il 12.07.2021, il 13.07.2021 e il 20.07.2021, quando l'atto di citazione è stato consegnato per la notifica (cfr. documentazione prodotta da parte attrice già con l'atto di citazione) e non certo alla data in cui l'atto di citazione è pervenuto ai destinatari. Peraltro, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi che, seppur sia pacifico che la raccomandata relativa alla notifica dell'atto introduttivo ai convenuti è stata effettivamente consegnata all'ufficio postale di partenza e poi spedita, i convenuti costituiti contestano nello specifico che l'avviso della raccomandata informativa pervenuto ad non sia riferibile alla notifica della formalità interruttiva Controparte_3 richiesta. Ebbene, con riferimento alla notifica ex art.140 c.p.c., come eseguita nel caso di specie, la validità della notifica dipende dal compimento di tutti gli adempimenti stabiliti dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi;
affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario;
invio di una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario del deposito). pagina 3 di 8 Tale disposizione va integrata con quanto imposto al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 890/1982, che non prevede la mancata indicazione del numero della raccomandata sull'avviso di ricevimento quale requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, scopo che va individuato nell'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto (nel caso di specie giudiziario) e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro. Trattasi, dunque, di mera irregolarità che non ha determinato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del processo. Infine, nel caso in esame non risulta pertinente quanto dedotto da parte convenuta costituita in merito all'inammissibilità del deposito di memoria istruttoria integrativa di memoria già in precedenza depositata per intervenuta consumazione della facoltà difensiva, anche ai fini di un'”ordinata gestione del processo, evitando l'indebito frazionamento delle istanze istruttorie in separati e distinti atti” (cfr. pag.2 della memoria n.3 ex art. 171ter c.p.c. di parte convenuta). Deve, invero, rilevarsi come non possa ravvisarsi in detta condotta di alcuna violazione della corretta CP_5 gestione del processo ovvero esaurimento della propria facoltà difensiva: parte attrice ha, invero, depositato tempestivamente la propria memoria n.2 ex art. 171ter c.p.c. in data 13.02.2025 alle ore 15,47, e, poi, depositato nuovamente (e tempestivamente) memoria con identico contenuto lo stesso giorno alle ore 16,22 (quando parte convenuta non aveva ancora depositato la propria memoria n.2, provvedendo a tanto solo alle ore 18,47 dello stesso giorno) con la mera, ulteriore, allegazione di un documento contenente le copie conformi delle relate di notifica dell'atto di citazione (documenti già in parte depositati con l'atto di citazione). Assodato ciò, e premesso in fatto che all'esito del processo risulta incontestato e documentalmente provato che
- aveva donato alla figlia , con atto per notar di Milano, Controparte_1 Controparte_2 Per_1 repertorio 27361/12123 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio di Milano RG 127504 RP 87302, i cespiti immobiliari siti nel Comune di Busto GA (MI) (con indicazione catastale Fg 19 mapp 307 cat. A7- Abitazione in villini e Fg 19 mapp 349 cat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €67.200,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di €201.566,61) (v. docc.5 e ss. di parte attrice), nonché
- aveva donato al figlio con atto per notar di Milano, Controparte_1 Controparte_3 Per_1 repertorio 27362/12124 trascritto in data 01.12.2016 presso l'Ufficio del Territorio di Milano RG 137508 RP 87305, i cespiti immobiliari siti in BI (MI) (con indicazione catastale Fg15 – Abitazione di Tipo Civile e Fg 15 mapp. 122 Sub 717 cat C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse, con valore indicato ai fini dell'imposta di registro di €66.082,00 a fronte di un valore ex art. 79 D.P.R. 602/73 di €216.265,14) (v. docc.7 e ss. di parte attrice);
- si è così spogliato di propri beni immobili e non ha affatto adempiuto a soddisfare il Controparte_1 credito di parte attrice;
- l'odierna attrice è creditrice nei confronti di , in forza di ruoli e relativi oneri e accessori Controparte_1 maturati, della somma complessiva di €367.507,67 come risultante dagli estratti di ruolo e notifica delle cartelle riferite ad anni di imposta antecedenti a detti atti di donazione (v. docc. 1 e ss., 11 e s., 14 e 16 di parte attrice);
- la parte attrice ha notificato nel luglio 2021 nei confronti di , e Parte_2 Persona_2
atto di citazione in revocatoria, causa ritualmente iscritta a ruolo ma Controparte_4 successivamente estinta in data 24.06.2024, tale comunque da ottenere un esplicito effetto interruttivo della prescrizione (v. docc. A e ss. prodotti con l'atto di citazione e con la memoria n.2 ex art.171ter c.p.c. di parte attrice);
pagina 4 di 8 oggetto della presente vertenza è l'accertamento della pretesa simulazione dei predetti contratti ovvero dell'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.. Ciò posto, partendo dall'istanza di declaratoria di simulazione è indubbio che
- il contratto simulato è definito, per tradizione, come contratto non voluto: le parti all'apparenza sembrano volere un contratto, ma in realtà non vogliono che questo negozio produca effetti tra di loro, o, per lo meno, vogliono che produca effetti diversi da quelli che sembrano emergere prima facie dal contratto concluso, sicché l'accordo ufficiale è svuotato dall'interno. Il fenomeno simulatorio può essere di due tipi: assoluto (nel senso che il contratto non debba produrre alcun effetto, come dedotto dalla parte attrice) e relativo (in cui le parti vogliono produrre effetti diversi rispetto al contratto stipulato). Nel primo caso manca completamente la produzione di effetti contrattuali, nel secondo alla dichiarazione simulata si contrappone la controdichiarazione, che sarà quella che realmente produrrà effetti e regolerà i rapporti tra le parti, essendo l'elemento necessario che collega la situazione apparente con la situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dalle parti;
- in forza del chiaro disposto di cui al comma II dell'art. 1415 c.c. i terzi, qual può essere considerata l'odierna attrice, possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando il negozio simulato pregiudichi i loro diritti, di tal che, in virtù dell'art. 1417 c.c., i terzi possono provare l'accordo simulatorio a mezzo di testimoni o presunzioni (ex multis Cass.13634/2015, Cass.10240/2007, Cass.3851/1983);
- l'attrice, a seguito della conclusione dei negozi per cui è causa, ha visto lesi i propri diritti. In forza di quanto appena riferito se ne deduce sicuramente il persistente interesse dell'attrice alla coltivazione della presente vertenza. Passando all'esame dell'esito dell'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, emerge l'infondatezza della domanda di simulazione, in quanto le circostanze come dedotte dalla parte attrice, cu cui incombeva l'onere probatorio, in merito all'accordo simulatorio non risultano affatto provate. Al contrario la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2901 e ss. c.c., degli atti di donazione de quibus è fondata e, quindi, va accolta. L'azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostruzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, sia esso il debitore principale o il fideiussore) presuppone, sia in ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito, sia in ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso, il verificarsi di due condizioni: 1) il compimento di un atto pregiudizievole delle ragioni del creditore, 2) il requisito dell'animus nocendi da parte del debitore (e cioè la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore). Ai menzionati requisiti deve aggiungersi, per la sola ipotesi di atto di disposizione a titolo oneroso, la scientia fraudis da parte del terzo. Non appare inutile premettere che la disciplina positiva che il codice del 1942 ha dato all'azione revocatoria con l'art.2901 c.c. rispetto alla formulazione dell'art.1235 del codice civile 1865 (viste le notevoli controversie che la formula equivoca di tale precedente disposto normativo era inidonea a risolvere) dimostra la preoccupazione del legislatore del 1942 di potenziare le garanzie del creditore. Ed invero, la collocazione sistematica della revocatoria nel quadro dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale dimostra che lo scopo della predetta azione sia la tutela conservativa dei diritti del creditore, la quale si attua col rendere possibile al creditore il realizzo del suo diritto contro ogni atto di disposizione del patrimonio (inteso in senso lato, cioè come atto capace di incidere negativamente sul patrimonio, diminuendone l'attivo o aumentando il passivo, ovvero rendendo più difficile ed onerosa la realizzazione del diritto vantato -cfr. ex plurimis Cass.2109/1968, Cass.402/1984, ecc.-, anche in considerazione del fatto che il denaro può essere facilmente occultato e, quindi, sottratto all'azione esecutiva) con l'azione esecutiva sui beni usciti dalla garanzia generale apprestata dall'art.2740 c.c., onde ovviare al pregiudizio delle ragioni creditizie. pagina 5 di 8 Il disposto legislativo pone delle condizioni soggettive ed oggettive al fine di poter vittoriosamente esperire detta azione. Oltre il pregiudizio del creditore di cui si è già detto, presupposto necessario è l'esistenza di un credito, anche condizionato o a termine, in quanto tale azione tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dall'art.2740 c.c. a tutti i creditori anche meramente eventuali, avendo anche questi tutto l'interesse a non vedere intaccato il patrimonio del debitore. Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. non è, difatti, necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come si desume dal dettato della legge che contempla in proposito anche crediti soggetti a condizione. L'anteriorità del credito a tutela del quale è esperita l'azione revocatoria, rispetto all'atto revocando, deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato (v. ex multis Cass.12144/1999, Cass. 22161/2019). Comunque, è sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza (fra le tante cfr. Cass. 2673/2016 e Cass. 23208/2016), anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore. Per l'accoglimento di detta azione non è, dunque, necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ovvero la precisa determinazione del quantum bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (v., ex multis, Cass.20002/2008; Cass. 6511/2004; Cass. 1893/2012; Cass.5619/2016; Cass.23208/2016; Cass.3369/2019, Cass.4212/2020). La precisa determinazione del credito è, invero, necessaria solo per l'esperimento delle azioni esecutive che i creditori sono abilitati ad esercitare sui beni oggetto dell'atto di disposizione a seguito della declaratoria d'inefficacia dell'atto impugnato, ma tali azioni sono estranee all'oggetto del giudizio revocatorio. Avendo, come sopra già detto, l'azione revocatoria una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass.2971/1999); sussistendo il pregiudizio quando l'atto di disposizione del debitore renda non solo impossibile, ma anche solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. 402/1984, Cass.1700/1982, Cass.7452/2000). Non è, difatti, necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass.7452/2000). L'art. 2901 c.c. accoglie, quindi, una nozione ampia di credito con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (v. ex multis Cass.1220/1986, Cass.12678/2001), coerentemente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non è volta ad una funzione restauratoria o restitutoria, ma tende solo a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali (v. nello stesso senso, per crediti di natura risarcitoria, Cass. S.U. 9440/2004).
pagina 6 di 8 La sentenza di revoca ha, dunque, come effetto di rendere inefficace nei soli confronti del creditore che ha agito - cui solo giova - (cd. inefficacia relativa) l'atto di disposizione, con la conseguenza che, in caso di successivo inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà agire con l'azione esecutiva anche nei confronti del bene entrato nel patrimonio del terzo (come se avesse un diritto di seguito) ovvero, preventivamente, ottenere un sequestro conservativo (art.2902, co.2, c.c.). I principi suddetti valgono anche per i crediti nascenti da fatti illeciti (che possono non essere certi, in quanto ne sia contestata la sussistenza o siano comunque litigiosi, ma che senza dubbio rientrano nel novero delle ragioni di credito eventuale) senza pretendere che l'illecito sia accertato con sentenza passata in giudicato. Diversamente opinando, resterebbe smentito e contraddetto il principio secondo cui per l'accoglimento della revocatoria non è necessario che il credito sia già certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale. Conseguenza di quanto riferito è che deve ritenersi azionabile la procedura in questione anche nel caso di specie. Ciò posto, costituisce ius receptum che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti, il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione;
l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione (così Cass. 17477/2025). Tornando al caso concreto, appare del tutto inconferente ai fini del presente processo, proprio per i motivi sopra enumerati sulla natura dell'azione revocatoria, la difesa approntata dai convenuti: deve, difatti, ritenersi in re ipsa l'eventus damni, in considerazione dell'ingente credito vantato dall'attrice (per oltre
€360.000,00) e dello stato di incapienza del patrimonio del debitore , che, con gli atti di Controparte_1 donazione citati, ha leso la propria garanzia patrimoniale da fornire ai creditori, non emergendo dagli atti di causa che, nonostante gli atti di disposizione de quibus, il patrimonio del debitore abbia conservato un valore tale da garantire le ragioni della parte creditrice. Evidente, poi, è la scientia fraudis da parte del convenuto donante, che ben sapeva di essere debitore dell'attrice in forza della notifica delle cartelle esattoriali. Analoga consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie deve presumersi in capo a e in considerazione degli stretti legami parentali (padre donante e Controparte_2 Controparte_3 figli donatari), seppur nel caso di specie tale circostanza risulti irrilevante trattandosi di atti a titolo gratuito. Per agire in revocatoria solo in caso di disposizioni a titolo oneroso è, invero, necessario il cd. consilium fraudis, da intendersi non come “…necessaria collusione tra terzo e debitore, essendo sufficiente che il primo abbia la consapevolezza del fatto che il suo dante causa, già vincolato verso creditori, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante alle ragioni di credito altrui, arrecando così pregiudizio…” (cfr. Cass.5451/1985, v. nello stesso senso Cass. 4077/1997, Cass.4095/2000, ecc.), prescindendosi peraltro dalla specifica conoscenza del credito per cui l'azione revocatoria è stata proposta (v. Cass.987/1986, Cass.2303/1996) e del debito facente carico all'alienante e delle sue caratteristiche (cfr. Cass.5741/2004 ecc.), essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori complessivamente considerati…” (cfr. Cass.987/1986, Cass.2303/1996).
pagina 7 di 8 Nel caso in esame, sia se si reputi il credito sorto anteriormente o posteriormente agli atti di disposizione de quibus, poco cambia, in quanto la revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso, sia conosciuto oltreché dal debitore anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore (cfr. ex plurimis Cass.5632/1980, Cass. 4642/2000, Cass. 5072/2009, Cass. 12045/2010), proteggendo il nostro sistema giuridico qui certat de damno vitando piuttosto che qui certat de lucro captando. Logico corollario di quanto sopra esposto è la dichiarazione di inefficacia dei contratti de quibus nei confronti di parte attrice, cui conseguentemente gli atti impugnati devono ritenersi inopponibili. Decisa la causa ut supra, le ulteriori domande, eccezioni ed istanze devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, parzialmente ridotte stante il parziale accoglimento delle domande di parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione od eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, e, per l'effetto,
2. dichiara inefficace nei confronti dell' – ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt.2901 e ss. c.c. - l'atto di donazione per notar trascritto il 1^.12.2016 n. 127504 Per_1 presso l'ufficio del Territorio di Milano 127504/87302 stipulato tra e , Controparte_1 Controparte_2 avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in Busto GA (con indicazione catastale Fg. 19 mapp. 307 cat. A7- Abitazione in villini e Fg. 19 mapp. 349 cat. C6- Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) compiutamente descritti nel predetto rogito e negli atti di causa;
3. dichiara inefficace nei confronti dell' – ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 agli artt.2901 e ss. c.c. - l'atto di donazione per notar trascritto il 1^.12.2016 n. 127504 Per_1 presso l'ufficio del Territorio di Milano 137508/87305 stipulato tra e Controparte_1 CP_3
, avente ad oggetto la proprietà immobiliare sita in BI (con indicazione catastale Fg 15
[...] mapp. 122 Sub 712 cat A2 – Abitazione di tipo civile e Fg 15 mapp. 122 Sub 717 cat C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse) compiutamente descritti nel predetto rogito e negli atti di causa;
4. ordina al competente Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza a margine delle predette formalità, con esonero per il conservatore da ogni responsabilità;
5. rigetta ogni altra domanda avanzata;
6. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere a parte attrice le spese di giudizio, che si liquidano, già ridotte, in complessivi €15.719,90, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 3 dicembre 2025 Il Giudice
A.D'LI
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