Articolo 4 della Legge 28 marzo 1968, n. 406
Articolo 3
Versione
2 maggio 1968
Art. 4.
All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 maggio 1968