TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12
TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per carenza istruttoria, motivazionale, erroneità nei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, disparità di trattamento

    Il Tribunale ritiene che le determinazioni amministrative non presentino profili di irragionevolezza o illogicità, né deficit istruttorio o motivazionale. La conferma del budget è in linea con gli anni precedenti e con le condizioni di dissesto finanziario della sanità regionale. L'accreditamento non comporta un obbligo a contrarre e la Regione ha agito nel rispetto dei vincoli di spesa e del piano di rientro.

  • Rigettato
    Carenza istruttoria, carenza di criteri di assegnazione del budget, violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, illogicità e irragionevolezza

    Il Tribunale afferma che il criterio della spesa storica è un parametro ragionevole per la fissazione dei budget sanitari. L'efficienza della ricorrente è stata valorizzata mantenendo il budget invariato, a differenza di altre strutture meno performanti. L'incremento di budget concesso ad altre strutture era finalizzato all'attivazione di un 'Modulo di Nucleo Alzheimer', rispondendo a specifiche esigenze regionali e non configurando discriminazione.

  • Rigettato
    Illegittimità per eccesso di potere, carenza istruttoria, illogicità, irragionevolezza, erroneità nei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992

    Il Tribunale ritiene che la definizione del fabbisogno di salute sia demandata alla fase programmatica pluriennale (POS) e che, in attesa dell'approvazione dei nuovi documenti di programmazione, l'analisi del fabbisogno effettuata dalla Struttura commissariale fosse sufficiente, considerando anche i vincoli imposti dal piano di rientro.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dei diritti partecipativi garantiti dalla L. n. 241/1990

    Il Tribunale rigetta la censura poiché i provvedimenti impugnati hanno confermato il budget esistente, non essendovi imprevedibilità che richiedesse il coinvolgimento della ricorrente. Inoltre, gli atti di pianificazione e programmazione sono esclusi dall'ambito di applicazione delle norme sui diritti partecipativi. La natura autoritativa e unilaterale del potere di programmazione finanziaria da parte dell'Amministrazione esclude la possibilità di una funzione negoziata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 12
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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