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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2012
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 398/2012
R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Filippo Andrea del Foro di Genova e Vittoria Cagna del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Parma, Via Collegio dei Nobili, n. 9;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede legale in Fornovo Controparte_1 P.IVA_1
di Taro (PR), Via Nazionale n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Occorre premettere, in punto di fatto:
- che , con ricorso depositato in data 30.03.2012 e ritualmente Parte_1
notificato, conveniva in giudizio , dinnanzi Controparte_1
all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice Monocratico Ill.mo, ogni contraria istanze eccezione deduzione disattese:
A. IN VIA PREGIUDIZIALE, SULLA ESCLUSIONE DAL RAPPORTO SOCIALE
DEL RICORRENTE:
- accertare e conseguentemente dichiarare la illegittimità del provvedimento di esclusione, reto noto al Dott. in data 30 gennaio 2012, per Parte_1
inesistenza ei presupposti legittimanti il preso provvedimento sociale, in quanto l'atto suo presupposto – il licenziamento 21 dicembre 2011 – è carente dei presupposti di leggi ai fini della sua irrogazione;
- conseguentemente condannare la alla Controparte_2
ricostituzione del rapporto associativo con il ricorrente, e del concorrente rapporto di lavoro con il Dott. previamente in essere, Pt_1
indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto, con ogni e consequenziale pronuncia caducatoria e regolatrice del cose;
B. QUANTO AL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO AL
RICORRENTE:
- accertare e conseguentemente dichiarare la nullità e la manifesta illegittimità della elevata sanzione disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, ex art. 7 cpv Stat. Lav. per le motivazioni tutte di cui sub capo b) del presente ricorso con ogni consequenziale pronunzia caducatoria del caso;
- accertare altresì e conseguentemente dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Dott. in data 21 dicembre Pt_1
2011, per la inesistenza e manifesta genericità degli addebiti contestatigli sub lettera c2 della presente esposizione di fatto e di diritto;
- accertare altresì e conseguentemente dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Dott. in data 21 dicembre Pt_1
2011, per la inesistenza e manifesta genericità degli addebiti contestatigli sub lettera c3 della presente esposizione di fatto e di diritto;
- accertare altresì e conseguentemente dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Dott. in data 21 dicembre Pt_1
2011, per la manifesta inesistenza degli fatti contestatigli sub lettera c4 della presente esposizione di fatto e di diritto;
- conseguentemente dichiarare tenuta e conseguentemente condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
1. alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ex art. 18
L. 300/1970 e 1 L. 108/1990, con le mansioni ed il trattamento retributivo goduto in costanza di lavoro al tempo del licenziamento, nonché
2. al pagamento a titolo di risarcimento delle retribuzioni maturate e non pagate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e, comunque, ad una somma non inferiore a 5 mensilità, nonché
3. al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali: con riserva di quantificare all'udienza di discussione e/o fino alla pronuncia della sentenza l'ammontare delle retribuzioni fino a quel momento maturate, occorrendo anche mediante nominanda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
- accertare altresì il diritto del ricorrente e conseguentemente condannare a risarcire il Dott. del danno psicofisico e/o CP_1 Pt_1
biologico e/o esistenziale e/o morale e/o professionale comunque derivato e/o derivante dal licenziamento, dallo stesso patito, e/o dalla mancata prosecuzione del rapporto di lavoro;
- Il tutto, eventualmente detratto quanto percepito dal lavoratore ad altro titolo e/o eventualmente declarando prescritto: senza che la minor somma possa costituire soccombenza parziale, costituendola presente enunciazione espressa appendice del richiesto petitum, in oggi azionato nanti il Tribunale del Lavoro di PARMA.
IN VIA SUBORDINATA:
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, a riassumere il ricorrente entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno arrecato al Dot. CANEPARI in misura a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
- che , benché ritualmente evocata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio;
- che, con ordinanza del 07.09.2012, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta ammissione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Controparte_1
- che il giudizio non veniva riassunto entro i termini di legge.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 – essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice. istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile, sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 398/2012
R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Filippo Andrea del Foro di Genova e Vittoria Cagna del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Parma, Via Collegio dei Nobili, n. 9;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con sede legale in Fornovo Controparte_1 P.IVA_1
di Taro (PR), Via Nazionale n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Occorre premettere, in punto di fatto:
- che , con ricorso depositato in data 30.03.2012 e ritualmente Parte_1
notificato, conveniva in giudizio , dinnanzi Controparte_1
all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Giudice Monocratico Ill.mo, ogni contraria istanze eccezione deduzione disattese:
A. IN VIA PREGIUDIZIALE, SULLA ESCLUSIONE DAL RAPPORTO SOCIALE
DEL RICORRENTE:
- accertare e conseguentemente dichiarare la illegittimità del provvedimento di esclusione, reto noto al Dott. in data 30 gennaio 2012, per Parte_1
inesistenza ei presupposti legittimanti il preso provvedimento sociale, in quanto l'atto suo presupposto – il licenziamento 21 dicembre 2011 – è carente dei presupposti di leggi ai fini della sua irrogazione;
- conseguentemente condannare la alla Controparte_2
ricostituzione del rapporto associativo con il ricorrente, e del concorrente rapporto di lavoro con il Dott. previamente in essere, Pt_1
indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto, con ogni e consequenziale pronuncia caducatoria e regolatrice del cose;
B. QUANTO AL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO AL
RICORRENTE:
- accertare e conseguentemente dichiarare la nullità e la manifesta illegittimità della elevata sanzione disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare, ex art. 7 cpv Stat. Lav. per le motivazioni tutte di cui sub capo b) del presente ricorso con ogni consequenziale pronunzia caducatoria del caso;
- accertare altresì e conseguentemente dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Dott. in data 21 dicembre Pt_1
2011, per la inesistenza e manifesta genericità degli addebiti contestatigli sub lettera c2 della presente esposizione di fatto e di diritto;
- accertare altresì e conseguentemente dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Dott. in data 21 dicembre Pt_1
2011, per la inesistenza e manifesta genericità degli addebiti contestatigli sub lettera c3 della presente esposizione di fatto e di diritto;
- accertare altresì e conseguentemente dichiarare la illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Dott. in data 21 dicembre Pt_1
2011, per la manifesta inesistenza degli fatti contestatigli sub lettera c4 della presente esposizione di fatto e di diritto;
- conseguentemente dichiarare tenuta e conseguentemente condannare CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
1. alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ex art. 18
L. 300/1970 e 1 L. 108/1990, con le mansioni ed il trattamento retributivo goduto in costanza di lavoro al tempo del licenziamento, nonché
2. al pagamento a titolo di risarcimento delle retribuzioni maturate e non pagate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra e, comunque, ad una somma non inferiore a 5 mensilità, nonché
3. al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali: con riserva di quantificare all'udienza di discussione e/o fino alla pronuncia della sentenza l'ammontare delle retribuzioni fino a quel momento maturate, occorrendo anche mediante nominanda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
- accertare altresì il diritto del ricorrente e conseguentemente condannare a risarcire il Dott. del danno psicofisico e/o CP_1 Pt_1
biologico e/o esistenziale e/o morale e/o professionale comunque derivato e/o derivante dal licenziamento, dallo stesso patito, e/o dalla mancata prosecuzione del rapporto di lavoro;
- Il tutto, eventualmente detratto quanto percepito dal lavoratore ad altro titolo e/o eventualmente declarando prescritto: senza che la minor somma possa costituire soccombenza parziale, costituendola presente enunciazione espressa appendice del richiesto petitum, in oggi azionato nanti il Tribunale del Lavoro di PARMA.
IN VIA SUBORDINATA:
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, a riassumere il ricorrente entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno arrecato al Dot. CANEPARI in misura a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
- che , benché ritualmente evocata, non si costituiva Controparte_1
in giudizio;
- che, con ordinanza del 07.09.2012, il Giudice precedentemente assegnatario dichiarava l'interruzione del giudizio, a seguito dell'intervenuta ammissione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Controparte_1
- che il giudizio non veniva riassunto entro i termini di legge.
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata riassunzione del Giudizio
a seguito di interruzione, la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 305 e
307, comma III°, c.p.c..
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 – essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c.,
a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice. istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n.
6023 citata;
Cass. Civile, sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile
2004, n. 8092;; Cass. Civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Parma il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che l'estinzione del processo di cognizione dovesse essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).