Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 247
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione e della pretesa

    Il ricorso è infondato. L'intimazione è stata notificata tempestivamente. La Corte di Cassazione ha affermato che la 'firma a stampa' del funzionario responsabile è valida per gli atti tributari. Il provvedimento impugnato indica le generalità del responsabile del procedimento, gli uffici competenti e i recapiti. La motivazione dell'avviso di accertamento è ritenuta adempiuta quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, come avvenuto nel caso di specie, con indicazione degli interessi, sanzioni e modalità di calcolo nel prospetto contabile allegato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 247
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 247
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo