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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1148/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7512 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione e sollecito di pagamento n. 7512 notificato il 03.02.2025 con il quale il Comune di Agrigento ha accertato la somma di € 544,00 per IMU, TASI e TARI
2016 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- L'intimazione e sollecito di pagamento relativo alla TASI, IMU e TARI anno 2016 è stato notificato il
03.02.2025 (cfr. documentazione in atti).
Con Ordinanza n. 29854 del 20/11/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della “scissione degli effetti della notifica” degli atti degli Enti locali opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione.
2.- Con sentenza n. 29820 del 25/10/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che la “firma a stampa” del
Funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento è valida ai fini della legittimità dell'atto.
L'art 1 c. 87 della Legge n. 549 del 1995, dispone che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”
(Cassazione, n. 20628/2017 e 12756/2019).
3.- Il provvedimento impugnato (a pag. 3) indica le generalità del responsabile del procedimento;
gli Uffici comunali, il relativo indirizzo e recapito al quale (eventualmente) potersi rivolgere per ottenere chiarimenti con riguardo alla pretesa (cfr. provvedimento impugnato in atti).
4.- La Corte di Cassazione (sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024), in tema motivazione dell'Avviso di accertamento IMU, ha ritenuto (in breve) che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (conforme: Cassazione, 24 agosto 2021).
Nel “prospetto” contabile allegato al provvedimento in contestazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni con le relative modalità di calcolo nonché l'importo dell'imposta richiesta (cfr. provvedimento impugnato in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1148/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 7512 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione e sollecito di pagamento n. 7512 notificato il 03.02.2025 con il quale il Comune di Agrigento ha accertato la somma di € 544,00 per IMU, TASI e TARI
2016 (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- L'intimazione e sollecito di pagamento relativo alla TASI, IMU e TARI anno 2016 è stato notificato il
03.02.2025 (cfr. documentazione in atti).
Con Ordinanza n. 29854 del 20/11/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della “scissione degli effetti della notifica” degli atti degli Enti locali opera con riguardo agli atti tributari soggetti a decadenza ma non anche con riguardo agli atti soggetti a prescrizione.
2.- Con sentenza n. 29820 del 25/10/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che la “firma a stampa” del
Funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento è valida ai fini della legittimità dell'atto.
L'art 1 c. 87 della Legge n. 549 del 1995, dispone che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”
(Cassazione, n. 20628/2017 e 12756/2019).
3.- Il provvedimento impugnato (a pag. 3) indica le generalità del responsabile del procedimento;
gli Uffici comunali, il relativo indirizzo e recapito al quale (eventualmente) potersi rivolgere per ottenere chiarimenti con riguardo alla pretesa (cfr. provvedimento impugnato in atti).
4.- La Corte di Cassazione (sentenza n. 20241 del 22 luglio 2024), in tema motivazione dell'Avviso di accertamento IMU, ha ritenuto (in breve) che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (conforme: Cassazione, 24 agosto 2021).
Nel “prospetto” contabile allegato al provvedimento in contestazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni con le relative modalità di calcolo nonché l'importo dell'imposta richiesta (cfr. provvedimento impugnato in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG GE