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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 424 dell'anno 2023, pendente TRA
, Parte_1 Parte_2
: Avv. GABRIELLA SALERNO
[...]
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. SIMONA SELVANETTI
- RESISTENTE -
avente a oggetto: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“Voglia il Tribunale di Lucca, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: 1) ordinare alla sig.ra
di rilasciare immediatamente agli attori l'immobile sito in Capannori (LU), via per Corte Controparte_1
Babbi n. 47 libero da persone e cose;
2) condannare la convenuta a favore dei due attori al pagamento di spese, competenze legali sia del procedimento di mediazione obbligatoria sia della presente causa, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA come per legge”.
➢ Parte convenuta resistente:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto sulla base di quanto dedotto ed eccepito nella parte narrativa del presente atto, emettendo ogni consequenziale provvedimento di legge e di ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese ed onorari relativi alla fase di mediazione”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e Parte_1
hanno convenuto in giudizio onde sentirla Parte_2 Controparte_1
condannare all'immediato rilascio dell'immobile sito in Capannori, via per Corte
Babbi 47, deducendo: di essere comproprietari in pari quote dell'unità abitativa sopra indicata, catastalmente censita al fg. 76, map. 219, sub 3; che in data
18.5.2011 l'immobile veniva concesso in comodato al figlio , con Controparte_2
contratto regolarmente registrato, nel quale veniva previsto che il comodatario si impegnava a restituirlo su semplice richiesta e preavviso di 30 giorni;
che il figlio e la moglie – i quali, unitamente ai figli minori della coppia, Controparte_1
avevano abitato l'immobile concesso in comodato – si separavano davanti al
Tribunale di Lucca, prevedendo consensualmente, nell'accordo recepito dal
Tribunale, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, la quale avrebbe continuato ad abitarvi con i figli;
che e si erano Parte_1 Parte_2
successivamente separati innanzi l'Ufficiale dello Stato civile, di tal che veniva richiesta all'assegnataria la restituzione del bene concesso in comodato, per essere sopravvenuto un urgente ed impreveduto bisogno.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
la quale, divenuta assegnataria della casa familiare oggetto del contratto CP_1
di comodato nel procedimento di separazione personale con il marito CP_2
, ha eccepito che, atteso il vincolo impresso dall'uso cui la cosa era stata
[...]
destinata per concorde volontà dei contraenti, il contratto di comodato doveva
2 durare sino a che tale uso – conformato alle esigenze abitative del nucleo familiare e, segnatamente, dei figli conviventi con il genitore affidatario – non fosse cessato;
che non era sopravvenuto alcun urgente ed impreveduto bisogno che legittimasse i comodanti a richiedere la restituzione dell'immobile, perché la separazione era stata strumentalmente avviata per precostituire una fittizia causa di cessazione del rapporto, atteso che i coniugi avevano ininterrottamente continuato a coabitare ed a svolgere una regolare vita di coppia;
che le condizioni economiche del nucleo familiare della resistente erano certamente deteriori rispetto a quelle del nucleo dei comodanti e, perciò, da salvaguardare nell'indefettibile giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi.
§1.2 – Disposto il mutamento del rito, trattandosi di causa riguardante un contratto di comodato di immobile urbano, sottoposta pertanto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., depositate le memorie integrative, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 31 gennaio 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
§2. – Il ricorso è fondato e va accolto.
§3. – Occorre anzitutto dare atto che nelle memorie integrative i ricorrenti hanno precisato la domanda, prospettandone alternativamente l'astratta sussunzione vuoi nella cornice del comodato precario per espressa volontà dei contraenti, ovvero, in subordine, sotto le insegne del contratto vincolato all'uso familiare, rispetto al quale sarebbe sopravvenuto un urgente ed impreveduto bisogno quale causa giustificativa della richiesta di restituzione della cosa data in comodato prima che il comodatario abbia cessato di servirsene in conformità all'uso programmato.
Ad avviso del Tribunale, è il primo lo schema che meglio si attaglia alla fattispecie per cui è causa, schema che ricalca il paradigma del comodato precario, nel cui ambito, laddove il termine non sia stato convenuto, né questo risulta dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda (art. 1810 c.c.); schema che si
3 contrappone a quello configurato nell'art. 1809, comma 2°, c.c. per il comodato nel quale viceversa il termine sia stato convenuto, ovvero questo sia implicitamente desumibile dall'uso cui l'immobile è stato per volontà dei contraenti destinato, casi nei quali la richiesta di restituzione del comodante è appunto subordinata al sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno.
§4. – Ciò premesso, mette conto rilevare che in tema di comodato la cui vocazione d'uso sia destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative familiari, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo elaborato principi consolidati che qui di seguito si vanno a riassumere:
a) “Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà,, del comodante. Salva la facoltà di quest'ultimo di chiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione ” (Cass. sez. un. sent. n. 13603 del 2004
e, successivamente, in senso conforme, sent. n. 13592 del 2011).
b) “Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica ne' la natura ne' il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti
4 che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a concentrare il godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ.” (Cass. sez. un. sent. n. 20448 del 2014;
Cass. 13603/2004).
c) “In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti
e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass. sent. n. 24838 del
2014; n. 13603/2004).
§5. – Non senza aver prima precisato che alcun effetto preclusivo discende dal provvedimento di assegnazione della casa familiare, atteso che il regime di godimento del bene resta assoggettato, come precisato, dalla disciplina del comodato, occorre dunque rinvenire quale sia il paradigma di contratto di comodato che viene in considerazione.
Nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – che postulano l'esclusione di qualsivoglia automatismo tra natura immobiliare del bene
5 e vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari – ritiene il
Tribunale che nella specie alcun vincolo di destinazione sia stato impresso.
E' vero che al tempo della concessione del bene immobile in comodato il nucleo familiare del comodatario era già costituito, con la presenza di figli minori;
così, com'è vero, che il comodatario è figlio dei comodanti. Tuttavia, trattasi pur sempre di circostanze esterne all'accordo, che in alcun modo hanno trovato evidenza all'interno di quest'ultimo. Ed in senso contrario a tale opzione ermeneutica militano per converso una pluralità di indici testuali, diretta emanazione dell'accordo contrattuale con il quale è stato stipulato il contratto di comodato, sintomatici di una concorde volontà dei contraenti volta ad escludere la predeterminazione del vincolo di durata del contratto sulla scorta di un particolare uso.
A tale riguardo, occorre rimarcare che il comodatario è stato considerato singulatim, non già quale esponente di un più ampio gruppo familiare, che non trova mai menzione nel testo dell'accordo. Tale evidenza viene ulteriormente suffragata dal divieto di cessione del contratto senza il consenso dei comodanti, a certificare l'essenzialità della persona del comodante quale fruitore del godimento dell'abitazione, essenzialità incompatibile con il perdurare delle esigenze familiari in caso di disgregazione del nucleo e assegnazione della casa a coniuge diverso dal comodatario.
Onde proiettare l'uso familiare oltre il perimetro della comune intenzione dei contraenti appare inoltre decisiva la clausola di cui al punto 2, nella quale, viene richiamata – e rimarcata – con un adattamento pattizio in relazione al termine di preavviso, la disciplina del contratto senza determinazione di termine, cioè a dirsi l'obbligo di restituire l'immobile a richiesta dei comodanti, fatto salvo un preavviso di almeno 30 giorni.
Tale clausola non si inserisce tout court all'interno di un contratto di comodato senza determinazione del termine di durata – nel qual caso, a tutto concedere alla tesi della resistente, un termine ben potrebbe essere dedotto dall'uso cui la cosa è
6 stata destinata, sebbene nel contratto non ve ne sia traccia – ma, al contrario, rappresenta elemento rivelatore della comune volontà dei contraenti di non assurgere una particolare destinazione d'uso a circostanza dalla quale poter implicitamente desumere un termine di durata, indeterminato ab origine, ma, giustappunto, determinabile in correlazione a quel determinato uso.
Che tale sia la comune intenzione dei contraenti si ricava poi da un elemento apparentemente ultroneo e secondario, ma rappresentativo dell'importanza della pattuizione nell'assetto di interessi globalmente divisato. La specifica approvazione per iscritto di tale clausola, a norma degli artt. 1341, 1342 c.c., risulta infatti sì manifestamente superflua, posto che non si verte certamente in un caso di adesione di un contraente a condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla controparte per la regolamentazione uniforme di una pluralità indistinta di rapporti contrattuali omogenei;
risulta però, al contempo, precipuamente indicativa di quale fossero i termini dell'accordo raggiunto, che non aveva in alcun modo in animo di tenere in considerazione uno specifico uso al modo di una circostanza alla quale ancorare il termine di durata del rapporto.
Ne consegue, in conclusione, l'ammissibilità del recesso ad nutum intimato dai comodanti, rispetto al quale la manifestazione dell'urgente ed impreveduto bisogno
– impregiudicato ogni sindacato, qui ormai inutile, che ne abbia ad oggetto l'effettività – appare una mera superfetazione.
§6. – Trattandosi di immobile concesso in comodato ad uso comunque abitativo, sussistono i presupposti per la fissazione, ai sensi dell'art. 1183, 1° comma, c.c., di un termine per il rilascio, da stabilirsi sino alla data del 30 giugno
2025, tenuto conto della presenza di figli minori all'interno dell'unità immobiliare e della palese necessità per la assegnataria di reperire altra idonea sistemazione abitativa (cfr. Cass. sent. n. 14084 del 2023).
§7. – Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e della obiettiva controvertibilità delle possibili opzioni ermeneutiche in ordine all'effettivo
7 contenuto del contratto di comodato, le spese di lite, stante il dictum di Corte cost. sent. n. 77/2018, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a rilasciare Controparte_1
l'immobile di cui in premessa libero da persone o cose, con termine per l'esecuzione al 30 giugno 2025.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 31.1.2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
8
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 424 dell'anno 2023, pendente TRA
, Parte_1 Parte_2
: Avv. GABRIELLA SALERNO
[...]
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. SIMONA SELVANETTI
- RESISTENTE -
avente a oggetto: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“Voglia il Tribunale di Lucca, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa: 1) ordinare alla sig.ra
di rilasciare immediatamente agli attori l'immobile sito in Capannori (LU), via per Corte Controparte_1
Babbi n. 47 libero da persone e cose;
2) condannare la convenuta a favore dei due attori al pagamento di spese, competenze legali sia del procedimento di mediazione obbligatoria sia della presente causa, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA come per legge”.
➢ Parte convenuta resistente:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda attorea, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto sulla base di quanto dedotto ed eccepito nella parte narrativa del presente atto, emettendo ogni consequenziale provvedimento di legge e di ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese ed onorari relativi alla fase di mediazione”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e Parte_1
hanno convenuto in giudizio onde sentirla Parte_2 Controparte_1
condannare all'immediato rilascio dell'immobile sito in Capannori, via per Corte
Babbi 47, deducendo: di essere comproprietari in pari quote dell'unità abitativa sopra indicata, catastalmente censita al fg. 76, map. 219, sub 3; che in data
18.5.2011 l'immobile veniva concesso in comodato al figlio , con Controparte_2
contratto regolarmente registrato, nel quale veniva previsto che il comodatario si impegnava a restituirlo su semplice richiesta e preavviso di 30 giorni;
che il figlio e la moglie – i quali, unitamente ai figli minori della coppia, Controparte_1
avevano abitato l'immobile concesso in comodato – si separavano davanti al
Tribunale di Lucca, prevedendo consensualmente, nell'accordo recepito dal
Tribunale, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, la quale avrebbe continuato ad abitarvi con i figli;
che e si erano Parte_1 Parte_2
successivamente separati innanzi l'Ufficiale dello Stato civile, di tal che veniva richiesta all'assegnataria la restituzione del bene concesso in comodato, per essere sopravvenuto un urgente ed impreveduto bisogno.
§1.1 – Per resistere alla domanda e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
la quale, divenuta assegnataria della casa familiare oggetto del contratto CP_1
di comodato nel procedimento di separazione personale con il marito CP_2
, ha eccepito che, atteso il vincolo impresso dall'uso cui la cosa era stata
[...]
destinata per concorde volontà dei contraenti, il contratto di comodato doveva
2 durare sino a che tale uso – conformato alle esigenze abitative del nucleo familiare e, segnatamente, dei figli conviventi con il genitore affidatario – non fosse cessato;
che non era sopravvenuto alcun urgente ed impreveduto bisogno che legittimasse i comodanti a richiedere la restituzione dell'immobile, perché la separazione era stata strumentalmente avviata per precostituire una fittizia causa di cessazione del rapporto, atteso che i coniugi avevano ininterrottamente continuato a coabitare ed a svolgere una regolare vita di coppia;
che le condizioni economiche del nucleo familiare della resistente erano certamente deteriori rispetto a quelle del nucleo dei comodanti e, perciò, da salvaguardare nell'indefettibile giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi.
§1.2 – Disposto il mutamento del rito, trattandosi di causa riguardante un contratto di comodato di immobile urbano, sottoposta pertanto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., depositate le memorie integrative, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 31 gennaio 2025, all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
§2. – Il ricorso è fondato e va accolto.
§3. – Occorre anzitutto dare atto che nelle memorie integrative i ricorrenti hanno precisato la domanda, prospettandone alternativamente l'astratta sussunzione vuoi nella cornice del comodato precario per espressa volontà dei contraenti, ovvero, in subordine, sotto le insegne del contratto vincolato all'uso familiare, rispetto al quale sarebbe sopravvenuto un urgente ed impreveduto bisogno quale causa giustificativa della richiesta di restituzione della cosa data in comodato prima che il comodatario abbia cessato di servirsene in conformità all'uso programmato.
Ad avviso del Tribunale, è il primo lo schema che meglio si attaglia alla fattispecie per cui è causa, schema che ricalca il paradigma del comodato precario, nel cui ambito, laddove il termine non sia stato convenuto, né questo risulta dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda (art. 1810 c.c.); schema che si
3 contrappone a quello configurato nell'art. 1809, comma 2°, c.c. per il comodato nel quale viceversa il termine sia stato convenuto, ovvero questo sia implicitamente desumibile dall'uso cui l'immobile è stato per volontà dei contraenti destinato, casi nei quali la richiesta di restituzione del comodante è appunto subordinata al sopravvenire di un urgente ed impreveduto bisogno.
§4. – Ciò premesso, mette conto rilevare che in tema di comodato la cui vocazione d'uso sia destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative familiari, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo elaborato principi consolidati che qui di seguito si vanno a riassumere:
a) “Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso - cui la cosa deve essere destinata - il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà,
e, successivamente, in senso conforme, sent. n. 13592 del 2011).
b) “Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica ne' la natura ne' il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti
4 che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a concentrare il godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ.” (Cass. sez. un. sent. n. 20448 del 2014;
Cass. 13603/2004).
c) “In caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione di un termine finale, l'individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell'intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti
e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Cass. sent. n. 24838 del
2014; n. 13603/2004).
§5. – Non senza aver prima precisato che alcun effetto preclusivo discende dal provvedimento di assegnazione della casa familiare, atteso che il regime di godimento del bene resta assoggettato, come precisato, dalla disciplina del comodato, occorre dunque rinvenire quale sia il paradigma di contratto di comodato che viene in considerazione.
Nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – che postulano l'esclusione di qualsivoglia automatismo tra natura immobiliare del bene
5 e vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari – ritiene il
Tribunale che nella specie alcun vincolo di destinazione sia stato impresso.
E' vero che al tempo della concessione del bene immobile in comodato il nucleo familiare del comodatario era già costituito, con la presenza di figli minori;
così, com'è vero, che il comodatario è figlio dei comodanti. Tuttavia, trattasi pur sempre di circostanze esterne all'accordo, che in alcun modo hanno trovato evidenza all'interno di quest'ultimo. Ed in senso contrario a tale opzione ermeneutica militano per converso una pluralità di indici testuali, diretta emanazione dell'accordo contrattuale con il quale è stato stipulato il contratto di comodato, sintomatici di una concorde volontà dei contraenti volta ad escludere la predeterminazione del vincolo di durata del contratto sulla scorta di un particolare uso.
A tale riguardo, occorre rimarcare che il comodatario è stato considerato singulatim, non già quale esponente di un più ampio gruppo familiare, che non trova mai menzione nel testo dell'accordo. Tale evidenza viene ulteriormente suffragata dal divieto di cessione del contratto senza il consenso dei comodanti, a certificare l'essenzialità della persona del comodante quale fruitore del godimento dell'abitazione, essenzialità incompatibile con il perdurare delle esigenze familiari in caso di disgregazione del nucleo e assegnazione della casa a coniuge diverso dal comodatario.
Onde proiettare l'uso familiare oltre il perimetro della comune intenzione dei contraenti appare inoltre decisiva la clausola di cui al punto 2, nella quale, viene richiamata – e rimarcata – con un adattamento pattizio in relazione al termine di preavviso, la disciplina del contratto senza determinazione di termine, cioè a dirsi l'obbligo di restituire l'immobile a richiesta dei comodanti, fatto salvo un preavviso di almeno 30 giorni.
Tale clausola non si inserisce tout court all'interno di un contratto di comodato senza determinazione del termine di durata – nel qual caso, a tutto concedere alla tesi della resistente, un termine ben potrebbe essere dedotto dall'uso cui la cosa è
6 stata destinata, sebbene nel contratto non ve ne sia traccia – ma, al contrario, rappresenta elemento rivelatore della comune volontà dei contraenti di non assurgere una particolare destinazione d'uso a circostanza dalla quale poter implicitamente desumere un termine di durata, indeterminato ab origine, ma, giustappunto, determinabile in correlazione a quel determinato uso.
Che tale sia la comune intenzione dei contraenti si ricava poi da un elemento apparentemente ultroneo e secondario, ma rappresentativo dell'importanza della pattuizione nell'assetto di interessi globalmente divisato. La specifica approvazione per iscritto di tale clausola, a norma degli artt. 1341, 1342 c.c., risulta infatti sì manifestamente superflua, posto che non si verte certamente in un caso di adesione di un contraente a condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dalla controparte per la regolamentazione uniforme di una pluralità indistinta di rapporti contrattuali omogenei;
risulta però, al contempo, precipuamente indicativa di quale fossero i termini dell'accordo raggiunto, che non aveva in alcun modo in animo di tenere in considerazione uno specifico uso al modo di una circostanza alla quale ancorare il termine di durata del rapporto.
Ne consegue, in conclusione, l'ammissibilità del recesso ad nutum intimato dai comodanti, rispetto al quale la manifestazione dell'urgente ed impreveduto bisogno
– impregiudicato ogni sindacato, qui ormai inutile, che ne abbia ad oggetto l'effettività – appare una mera superfetazione.
§6. – Trattandosi di immobile concesso in comodato ad uso comunque abitativo, sussistono i presupposti per la fissazione, ai sensi dell'art. 1183, 1° comma, c.c., di un termine per il rilascio, da stabilirsi sino alla data del 30 giugno
2025, tenuto conto della presenza di figli minori all'interno dell'unità immobiliare e della palese necessità per la assegnataria di reperire altra idonea sistemazione abitativa (cfr. Cass. sent. n. 14084 del 2023).
§7. – Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e della obiettiva controvertibilità delle possibili opzioni ermeneutiche in ordine all'effettivo
7 contenuto del contratto di comodato, le spese di lite, stante il dictum di Corte cost. sent. n. 77/2018, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a rilasciare Controparte_1
l'immobile di cui in premessa libero da persone o cose, con termine per l'esecuzione al 30 giugno 2025.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, 31.1.2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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