Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2025, proposto da
OM Papa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Ardizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
o per la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o invalidità
della procedura selettiva indetta dalla Provincia di Pescara per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della direzione dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi in campo nazionale e internazionale nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 13 punti nella seconda prova del 21.11.2024 e per l’effetto ha escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei pubblicato sul sito della Provincia di Pescara il 28.11.2024 e di qualunque atto prodromico, consequenziale e comunque connesso e per l’ammissione del ricorrente nel predetto elenco degli idonei ovvero per l’ammissione del ricorrente ad una nuova seconda prova scritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-con la memoria da ultimo depositata, il ricorrente ha dichiarato “l’intervenuta cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse”, in quanto a seguito della pronuncia cautelare n. 39 del 12.02.2025 l’Amministrazione resistente ha provveduto a riesaminare la posizione del ricorrente come da verbale del 5.03.2025, ritenendo non superata la prova;
-ne consegue che deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato tale nuova determinazione, con conseguente inutilità finanche di una eventuale pronuncia favorevole in ordine agli atti già gravati;
-le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI AL, Presidente FF, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SI AL |
IL SEGRETARIO