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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1987/2021
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 08.10.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle note depositate entro il termine indicato.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1987 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Riela e Michele Conigliaro
Attore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
La sig.ra nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Milazzo
Convenuta
CONTRO
nato a [...] il [...], c.F. e Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo
Frattagli
Convenuto
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...] C.F._4
convenuto contumace
Con atto di citazione l'attore conveniva in giudizio gli odierni convenuti deducendo Pt_1 che la propria madre, nata a [...] il [...], con atto Controparte_4 pubblico di compravendita in data 14.02.2017, cedeva al sig. un Controparte_2 terreno sito nel Comune di Trapani, contrada Guarrato, censito al Catasto terreni al foglio
105, particella 316 (estesa Ha 00.28.70) e particella 317 (estesa Ha 00.76.10) per l'importo pari a euro 5.000,00 ; affermava di essere venuto a conoscenza della compravendita del terreno allorquando recatosi presso l'immobile gli veniva negato l'accesso dal nuovo proprietario lamentava che il prezzo di vendita era nettamente Controparte_2 inferiore al valore commerciale del terreno e che la propria madre dal 2011 era affetta da morbo di Parkinson, con grave deterioramento cognitivo;
chiedeva quindi previo accertamento delle capacità di intendere e volere e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017 ai rogiti del notaio Persona_1
(Rep. N. 511 Racc. 366).
Si costituiva la germana eccependo il difetto di legittimazione attiva Controparte_5 dell'attore, non ha dato prova alcuna della qualità di erede della sig.ra Controparte_4
(necessaria per poter promuovere l'azione ex art. 428 c.c.).
[...]
L'attore, infatti, si trova nella semplice posizione di chiamato all'eredità, non avendo mai provveduto ad accettare, in maniera espressa o tacita, l'eredità della propria madre.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Evidenziava che la domanda era infondata in fatto e diritto in quanto la non al CP_4 momento della stipula del rogito notarile non versava in uno stato di incapacità di intendere e volere, circostanza questa che si verificava solo negli ultimi mesi di vita della
. CP_4
Faceva presente che lei si era occupata delle esigenze della propria madre tantè che con l'aiuto del marito erano riusciti ad acquistare due locali destinati alla Controparte_2 futura sepoltura dei suoceri, e dove essi oggi riposano, corrispondendo personalmente la somma di € 2.280,00.
Chiedeva pertanto preliminarmente l'accertamento del difetto di legittimazione attiva dell'attore e il rigetto della domanda priva di fondamento.
Si costituiva il il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_2 dell'attore; nel merito evidenziava che l'annullamento chiesto, ex art. 428 c.c., non trovava applicazione nel caso di specie poiché non vi era alcun grave pregiudizio che derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, ne risulta la malafede dell'altro contraente. Eccepiva che la capacità d'intendere e di volere di una persona non interdetta legalmente è la regola, mentre l'incapacità naturale
è l'eccezione, incombe su chi contesta in giudizio la validità del contratto, fornire prova rigorosa della sussistenza dello stato di grave infermità mentale del contraente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare allo stesso e della malafede dell'altro contraente.
Faceva presente che il prezzo di vendita individuato dalla parte venditrice anche, ma non solo in segno di riconoscenza verso il convenuto/acquirente, il quale, in più occasioni aveva prestato alla suocera sostegno materiale, economico, oltre che affettivo, avendo tra l'altro acquistato due loculi per la sepoltura di entrambi i genitori della propria moglie
[...]
; infatti grazie all'interessamento del convenuto, oggi, i sigg. , CP_5 Persona_2 deceduto nel dicembre 2020, e, la sig.ra , deceduta il 03 gennaio Controparte_4
2021, riposano l'uno accanto all'altro, presso il cimitero comunale di Custonaci.
Chiedeva in via riconvenzionale in caso di accoglimento della domanda attorea la restituzione della somma di €.5000,00 quale prezzo di vendita nonché €.3.400,00 per spese notarili.
Le parti concludevano come da verbale.
Il pur regolarmente citato di asteneva dal costituirsi in giudizio e Controparte_3 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il fascicolo veniva istruito con l'assunzione di prove testimoniali e consulenza medico legale per l'accertamento di quanto lamentato dall'attore.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Preliminarmente si osserva in relazione all'assunto difetto di legittimazione attiva dell'attore che come sancito dall'art. 459 c.c., l'effetto della accettazione dell'eredità si determina dal momento della apertura della successione, e dunque dal 03 gennaio 2021, non ponendosi dunque questione alcuna nel caso di specie, in cui l'eredità è stata accettata dall'attore, e diversamente potendosi semmai opinare nel solo caso di sopravvenuto mancato acquisto della qualità di erede che, nel caso di specie, appare invece incontestato
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995); va inoltre sottolineato che l'accettazione può avvenire anche tacitamente e che della tacita accettazione può essere anche implicita nella stessa proposizione della domanda giudiziale, dovendo ancora una volta, semmai, la controparte dare prova della mancata accettazione o della sussistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita (cfr., Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21288 del
14/10/2011).
Ciò posto la domanda con la quale l'attore ha chiesto di pronunciare l'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017 per incapacità naturale del
[...]
, deceduta il 03 gennaio 2021, rientra nell'alveo dell'all'art. 428 c.c., comma 2. CP_4
I presupposti costitutivi dell'annullamento ex art. 428 c.c., comma 2, sono rappresentati allo stato di incapacità di intendere o di volere della parte al momento del compimento dell'atto e dalla malafede dell'altro contraente. Quanto al primo presupposto, per ritenere la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere - costituente causa di annullamento del negozio - non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.
La prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio. Quindi, la prova della formazione di una volontà cosciente può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre
(Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13659).
Quindi, ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c., non si presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'incapacità naturale ex art. 428 cod. civ., ai fini dell'annullamento del contratto ben può consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale, comunque, da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1484 del 10/02/1995).
Nella fattispecie prospettata in ordine all'assunta incapacità, è stata disposta consulenza medico legale al fine di accertare se, al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017, la possedesse la capacità naturale o meno. Tale, CP_4 infatti, era il tenore del quesito posto al CTU nominato. Questi ha confezionato la relazione peritale sulla scorta della documentazione sanitaria allegate dalle parti e tenendo conto anche delle deposizioni rese dei testi escussi prima del conferimento dell'incarico.
Prima di analizzare la CTU in atti versata, occorre premettere che l'incarico aveva ad oggetto l'accertamento della capacità della de cuius al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita, affidando al Consulente l'incarico di valutare i fatti accertati così come risultanti dalla copiosa documentazione medica versata.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare, si rammenta che il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in quest'ultimo caso la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, risultando, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito la finale valutazione. (Cass. Ord., sez. III, n. 15747 del 15.06.18)
Oltre ciò la sentenza citata evidenzia che, ai sensi dell'art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il consulente può assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti;
a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il consulente può anche, previo consenso di tutte le parti, esaminare documenti e registri non prodotti in causa.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti
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inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio”( Cass. SS.UU sent. del 1° febbraio 2022 n. 3086)
Resa questa breve panoramica sui principi fissati dal giudice di legittimità e puntualmente rispettati nell'elaborato peritale versato in atti, si evidenzia come il CTU incaricato, con precisa e esaustiva relazione peritale, basata sulla cospicua produzione documentale offerta, ha concluso così esattamente:
“La signora nel corso della sua esistenza era affetta da un Disturbo Controparte_4 psicotico cronico di tipo affettivo a severa incidenza sulla vita di relazione, con ideazione delirante di negazione e mistica, dispercezioni uditive, stati di confusione e agitazione psicomotoria, alternarsi di fasi ipomaniacali e fasi depressive, periodi di anoressia con delirio di negazione d'organo, necessità di frequenti ricoveri per assumere terapie complesse con psicofarmaci;
in seguito è sopravvenuta una
M. di Parkinson, decadimento cognitivo, insufficienza respiratoria cronica (frequenti polmoniti ab ingestis), gravi turbe della deambulazione e immobilizzazione con una sindrome da allettamento, incontinenza sfinterica, necessità di posizionamento PEG per alimentarsi.
Al momento della redazione dell'atto di compravendita del 14/02/2017, per le sue precarie condizioni fisiche e psichiche era sicuramente incapace di intendere e di volere;
pertanto, non in grado di esercitare liberamente la propria volontà e di autodeterminarsi autonomamente a causa delle severe turbe psichiche e fisiche di cui era affetta con soppressione dei poteri di critica e di scelta”.
Il giudice non ritiene di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, Specialista in
Psichiatria e Neurologia, né condivide le osservazioni tecniche spiegate da parte convenuta, in quanto già oggetto di puntuale risposta da parte del consulente.
Orbene come sopra accennato a mente dell'art. 428 c.c per l'annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una loro menomazione, accertata in questo caso del CTU, il quale ha affermato che, “non era in grado di esercitare liberamente la propria volontà e di autodeterminarsi autonomamente a causa delle severe turbe psichiche e fisiche di cui era affetta con soppressione dei poteri di critica e di scelta”.
Quando la domanda formulata dall'attore mira all'annullamento di un contratto, l'onere probatorio imposto all'attore prevede che questi offra idonea prova anche sulla malafede dell'altro contraente;
mala fede intesa come stato psicologico di conoscenza dell'altrui condizione di incapacità.
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Il grave pregiudizio richiesto dal citato articolo è riferibile, al contrario, nel caso di impugnazione di atto unilaterale, ove in concreto accertato, ben può costituire un sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.
Pertanto, si impone la verifica in concreto della buona fede del convenuto al CP_2 momento e quindi riscontrare, sulla scorta delle prove offerte sia dall'attore che dal convenuto , se effettivamente questi non fosse a conoscenza della CP_6 menomazione delle facoltà intellettive e volitive della al momento della loro CP_4 formazione nella stipula del contratto di compravendita oggetto di annullamento.
Le prove orali assunte delineano un quadro particolare delle condizioni della , nel CP_4 periodo antecedente alla stipula del contratto.
La teste moglie di convenuto contumace, ha Testimone_1 Controparte_3 riferito che i germani avevano deciso di accudire la propria madre a turno stante che precarie condizioni di salute che gli impedivano di deambulare;
riferiva inoltre che la
“talvolta pronunciava frasi senza senso come “sono una pazza, sono una strega;
non sono CP_4 una persona”.
La teste ha riferito di essersi recata nel settembre del 2017 – periodo in cui Testimone_2 la si trovava ospite della figlia coniugata - CP_4 Controparte_1 Controparte_2
e rispondeva così esattamente: “In tale occasione ho trovato la sig.ra a letto con un sondino gastrico, e tentando di stabilire un contatto con la stessa mi avvedevo della incapacità della sig.ra di comprendere le mie parole, poiché mi è sembrato addirittura che non si sia resa conto della mia presenza. Preciso che la stessa non dormiva, ma risultava assente”, ed ancora: “Dalla lettura del verbale si conferma lo stato di incoscienza della sig.ra, la quale non risultava consapevole né della mia presenza né della presenza della collega Ass.nte capo Sorrentino”.
Gli altri testi escussi successivamente ed indicati dal convenuto hanno riferito CP_2 sostanzialmente sulle circostanze relative alle cure che la figlia e il di lei Controparte_1 marito avevano nei confronti della , la quale viveva nella loro abitazione e CP_4 sull'intenzione che la aveva su una eventuale donazione di un terreno alla figlia CP_4
(v.di deposizione teste . CP_5 Testimone_3
Solo un teste, , ha riferito sulle condizioni di salute della nel Testimone_4 CP_4 dicembre 2016 definendola “vigile”.
I testi escussi si ritengono credibili ed attendibili in assenza di contraddizioni tra le loro deposizioni e tra loro coerenti.
Dalle risultanze istruttorie sopra riferite, nonché dalla documentazione in atti versata dalle parti e non specificatamente contestate così come richiesto dall'art.115 cpc, è possibile
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affermare che il convenuto genero della , ha Controparte_2 Controparte_4 ospitato la stessa presso la propria abitazione, nel rispetto dell'accordo tra i germani, riferito dal teste in sede di deposizione, affinché i coniugi, , la Persona_3 accudissero;
ciò in epoca successiva e prossima alla stipula del contratto.
Infatti, come riferito dal teste dapprima la era stata accudita Testimone_1 CP_4 dalla stessa e del di lei marito convenuto contumace, durante il Controparte_3 periodo intercorrente dal giugno ad ottobre 2016. Dopo il ricovero presso il nosocomio di
Livorno la si trasferiva presso l'abitazione della figlia , la quale, CP_4 Controparte_1 unitamente, al proprio marito , continuavano ad accudire, fornendole Controparte_2 le cure necessarie.
Risulta infatti, come riferito dalla teste , che i germani Testimone_1 Parte_2
e erano d'accordo nel prestare, a
[...] Controparte_1 Controparte_3 turno, assistenza alla propria madre.
Pertanto, si deve ritenere che il fosse consapevole dello stato della Controparte_2
le cui facoltà intellettive e volitive erano, quantomeno, menomate, anche se il CTU CP_4 ha accertato la sua incapacità di intendere e di volere all'epoca della sottoscrizione dell'atto di compravendita.
Il non è stato in grado di offrire prova sulla propria buona fede, che comunque CP_6 si desume sino a prova contraria. Di contro, parte attrice è stato in grado di offrire un compendio probatorio tale, da far emergere la mala fede del . Il convenuto CP_2 [...]
era consapevole dello stato di menomazione psichica in cui versava la propria CP_2 suocera convivendo con la stessa presso l'abitazione di via Firenze Controparte_4
53 in Custonaci, già in epoca antecedente al febbraio del 2017, e quindi in epoca antecedente e prossima alla data della sottoscrizione del citato contratto.
La malafede del va intesa in senso soggettivo, quale conoscenza o CP_2 consapevolezza delle menomazioni intellettive o volitive della , risultando anche CP_4 dalla natura e qualità del contratto – vendita di un terreno-, o da altri elementi – prezzo di vendita €.5000,00- che dimostrano la consapevolezza dello stato di alterazione mentale.
Lo stretto grado di parentela tra i contraenti costituisce elemento significativo per valutare la sussistenza della malafede.
Ciò posto, ricorrono i presupposti per la dichiarazione di annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017 ai rogiti del notaio (Rep. N. 511 Racc. Persona_1
366) essendo stato sottoscritto dalla incapace di intendere e volere, Controparte_4
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così come accertato dal CTU e della conoscenza da parte del di tale CP_2 menomazione cognitiva e volitiva.
In relazione, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dal occorre CP_2 precisare che in realtà non può qualificarsi tale, in quanto per azione riconvenzionale si intende la richiesta del convenuto che non si limita nel rigetto della domanda dell'attore ma ne chiede la condanna, per un presunto danno patito, allargando così l'oggetto della causa.
Il si è, in realtà, limitato a richiede la ripetizione del prezzo di vendita, CP_2 considerando la somma corrisposta al notaio rogante sia a titolo di compenso che di imposta di registro, per un totale di €.8.400,00.
Poiché è stato accertato che il contratto di compravendita è stato sottoscritto da persona affetta da incapacità naturale e quindi annullabile;
la dichiarazione di nullità ha efficacia retroattiva e conseguentemente il ha diritto alla ripetizione del solo prezzo di CP_2 vendita, nulla rilevando la restante somma corrisposta per compenso del notaio e tasse in quanto conseguenza dell'incarico conferito al notaio per la redazione dell'atto pubblico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte attrice in €.2.540,00 calcolata ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre €.118,50 per spese vive e IVA e CPA rimborso per spese generali al 15%.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate con separato provvedimento.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice annullando dell'atto pubblico di Parte_1 compravendita del 14.02.2017 ai rogiti del notaio (Rep. N. 511 Racc. 366) Persona_1 avente ad oggetto la compravendita del terreno sito nel Comune di Trapani, contrada
Guarrato, censito al Catasto terreni al foglio 105, particella 316 (estesa Ha 00.28.70) e particella 317 (estesa Ha 00.76.10);
- dichiara ripetibile il prezzo di vendita, pari a €.5.000,00, a favore del CP_2
ponendolo a carico degli eredi di;
[...] Controparte_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore e liquidate nella somma di €.2.540,00 a titolo di onorario, oltre €.118,50 per spese vive e IVA
e CPA rimborso per spese generali al 15%;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU pari a €.1.000,00 oltre oneri di legge;
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale – Ufficio Provinciale –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni di più ampia responsabilità.
Così deciso in Trapani, in data 10/10/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.1987/2021
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 08.10.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle note depositate entro il termine indicato.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1987 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Riela e Michele Conigliaro
Attore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
CONTRO
La sig.ra nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
Milazzo
Convenuta
CONTRO
nato a [...] il [...], c.F. e Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Danilo
Frattagli
Convenuto
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente in [...] C.F._4
convenuto contumace
Con atto di citazione l'attore conveniva in giudizio gli odierni convenuti deducendo Pt_1 che la propria madre, nata a [...] il [...], con atto Controparte_4 pubblico di compravendita in data 14.02.2017, cedeva al sig. un Controparte_2 terreno sito nel Comune di Trapani, contrada Guarrato, censito al Catasto terreni al foglio
105, particella 316 (estesa Ha 00.28.70) e particella 317 (estesa Ha 00.76.10) per l'importo pari a euro 5.000,00 ; affermava di essere venuto a conoscenza della compravendita del terreno allorquando recatosi presso l'immobile gli veniva negato l'accesso dal nuovo proprietario lamentava che il prezzo di vendita era nettamente Controparte_2 inferiore al valore commerciale del terreno e che la propria madre dal 2011 era affetta da morbo di Parkinson, con grave deterioramento cognitivo;
chiedeva quindi previo accertamento delle capacità di intendere e volere e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017 ai rogiti del notaio Persona_1
(Rep. N. 511 Racc. 366).
Si costituiva la germana eccependo il difetto di legittimazione attiva Controparte_5 dell'attore, non ha dato prova alcuna della qualità di erede della sig.ra Controparte_4
(necessaria per poter promuovere l'azione ex art. 428 c.c.).
[...]
L'attore, infatti, si trova nella semplice posizione di chiamato all'eredità, non avendo mai provveduto ad accettare, in maniera espressa o tacita, l'eredità della propria madre.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Evidenziava che la domanda era infondata in fatto e diritto in quanto la non al CP_4 momento della stipula del rogito notarile non versava in uno stato di incapacità di intendere e volere, circostanza questa che si verificava solo negli ultimi mesi di vita della
. CP_4
Faceva presente che lei si era occupata delle esigenze della propria madre tantè che con l'aiuto del marito erano riusciti ad acquistare due locali destinati alla Controparte_2 futura sepoltura dei suoceri, e dove essi oggi riposano, corrispondendo personalmente la somma di € 2.280,00.
Chiedeva pertanto preliminarmente l'accertamento del difetto di legittimazione attiva dell'attore e il rigetto della domanda priva di fondamento.
Si costituiva il il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_2 dell'attore; nel merito evidenziava che l'annullamento chiesto, ex art. 428 c.c., non trovava applicazione nel caso di specie poiché non vi era alcun grave pregiudizio che derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, ne risulta la malafede dell'altro contraente. Eccepiva che la capacità d'intendere e di volere di una persona non interdetta legalmente è la regola, mentre l'incapacità naturale
è l'eccezione, incombe su chi contesta in giudizio la validità del contratto, fornire prova rigorosa della sussistenza dello stato di grave infermità mentale del contraente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare allo stesso e della malafede dell'altro contraente.
Faceva presente che il prezzo di vendita individuato dalla parte venditrice anche, ma non solo in segno di riconoscenza verso il convenuto/acquirente, il quale, in più occasioni aveva prestato alla suocera sostegno materiale, economico, oltre che affettivo, avendo tra l'altro acquistato due loculi per la sepoltura di entrambi i genitori della propria moglie
[...]
; infatti grazie all'interessamento del convenuto, oggi, i sigg. , CP_5 Persona_2 deceduto nel dicembre 2020, e, la sig.ra , deceduta il 03 gennaio Controparte_4
2021, riposano l'uno accanto all'altro, presso il cimitero comunale di Custonaci.
Chiedeva in via riconvenzionale in caso di accoglimento della domanda attorea la restituzione della somma di €.5000,00 quale prezzo di vendita nonché €.3.400,00 per spese notarili.
Le parti concludevano come da verbale.
Il pur regolarmente citato di asteneva dal costituirsi in giudizio e Controparte_3 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il fascicolo veniva istruito con l'assunzione di prove testimoniali e consulenza medico legale per l'accertamento di quanto lamentato dall'attore.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Preliminarmente si osserva in relazione all'assunto difetto di legittimazione attiva dell'attore che come sancito dall'art. 459 c.c., l'effetto della accettazione dell'eredità si determina dal momento della apertura della successione, e dunque dal 03 gennaio 2021, non ponendosi dunque questione alcuna nel caso di specie, in cui l'eredità è stata accettata dall'attore, e diversamente potendosi semmai opinare nel solo caso di sopravvenuto mancato acquisto della qualità di erede che, nel caso di specie, appare invece incontestato
(cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 27/02/1995); va inoltre sottolineato che l'accettazione può avvenire anche tacitamente e che della tacita accettazione può essere anche implicita nella stessa proposizione della domanda giudiziale, dovendo ancora una volta, semmai, la controparte dare prova della mancata accettazione o della sussistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita (cfr., Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21288 del
14/10/2011).
Ciò posto la domanda con la quale l'attore ha chiesto di pronunciare l'annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017 per incapacità naturale del
[...]
, deceduta il 03 gennaio 2021, rientra nell'alveo dell'all'art. 428 c.c., comma 2. CP_4
I presupposti costitutivi dell'annullamento ex art. 428 c.c., comma 2, sono rappresentati allo stato di incapacità di intendere o di volere della parte al momento del compimento dell'atto e dalla malafede dell'altro contraente. Quanto al primo presupposto, per ritenere la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere - costituente causa di annullamento del negozio - non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.
La prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio. Quindi, la prova della formazione di una volontà cosciente può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre
(Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13659).
Quindi, ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c., non si presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
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L'incapacità naturale ex art. 428 cod. civ., ai fini dell'annullamento del contratto ben può consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale, comunque, da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1484 del 10/02/1995).
Nella fattispecie prospettata in ordine all'assunta incapacità, è stata disposta consulenza medico legale al fine di accertare se, al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017, la possedesse la capacità naturale o meno. Tale, CP_4 infatti, era il tenore del quesito posto al CTU nominato. Questi ha confezionato la relazione peritale sulla scorta della documentazione sanitaria allegate dalle parti e tenendo conto anche delle deposizioni rese dei testi escussi prima del conferimento dell'incarico.
Prima di analizzare la CTU in atti versata, occorre premettere che l'incarico aveva ad oggetto l'accertamento della capacità della de cuius al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita, affidando al Consulente l'incarico di valutare i fatti accertati così come risultanti dalla copiosa documentazione medica versata.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare, si rammenta che il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in quest'ultimo caso la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, risultando, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito la finale valutazione. (Cass. Ord., sez. III, n. 15747 del 15.06.18)
Oltre ciò la sentenza citata evidenzia che, ai sensi dell'art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il consulente può assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti;
a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il consulente può anche, previo consenso di tutte le parti, esaminare documenti e registri non prodotti in causa.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti
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inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio”( Cass. SS.UU sent. del 1° febbraio 2022 n. 3086)
Resa questa breve panoramica sui principi fissati dal giudice di legittimità e puntualmente rispettati nell'elaborato peritale versato in atti, si evidenzia come il CTU incaricato, con precisa e esaustiva relazione peritale, basata sulla cospicua produzione documentale offerta, ha concluso così esattamente:
“La signora nel corso della sua esistenza era affetta da un Disturbo Controparte_4 psicotico cronico di tipo affettivo a severa incidenza sulla vita di relazione, con ideazione delirante di negazione e mistica, dispercezioni uditive, stati di confusione e agitazione psicomotoria, alternarsi di fasi ipomaniacali e fasi depressive, periodi di anoressia con delirio di negazione d'organo, necessità di frequenti ricoveri per assumere terapie complesse con psicofarmaci;
in seguito è sopravvenuta una
M. di Parkinson, decadimento cognitivo, insufficienza respiratoria cronica (frequenti polmoniti ab ingestis), gravi turbe della deambulazione e immobilizzazione con una sindrome da allettamento, incontinenza sfinterica, necessità di posizionamento PEG per alimentarsi.
Al momento della redazione dell'atto di compravendita del 14/02/2017, per le sue precarie condizioni fisiche e psichiche era sicuramente incapace di intendere e di volere;
pertanto, non in grado di esercitare liberamente la propria volontà e di autodeterminarsi autonomamente a causa delle severe turbe psichiche e fisiche di cui era affetta con soppressione dei poteri di critica e di scelta”.
Il giudice non ritiene di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, Specialista in
Psichiatria e Neurologia, né condivide le osservazioni tecniche spiegate da parte convenuta, in quanto già oggetto di puntuale risposta da parte del consulente.
Orbene come sopra accennato a mente dell'art. 428 c.c per l'annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una loro menomazione, accertata in questo caso del CTU, il quale ha affermato che, “non era in grado di esercitare liberamente la propria volontà e di autodeterminarsi autonomamente a causa delle severe turbe psichiche e fisiche di cui era affetta con soppressione dei poteri di critica e di scelta”.
Quando la domanda formulata dall'attore mira all'annullamento di un contratto, l'onere probatorio imposto all'attore prevede che questi offra idonea prova anche sulla malafede dell'altro contraente;
mala fede intesa come stato psicologico di conoscenza dell'altrui condizione di incapacità.
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Il grave pregiudizio richiesto dal citato articolo è riferibile, al contrario, nel caso di impugnazione di atto unilaterale, ove in concreto accertato, ben può costituire un sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente.
Pertanto, si impone la verifica in concreto della buona fede del convenuto al CP_2 momento e quindi riscontrare, sulla scorta delle prove offerte sia dall'attore che dal convenuto , se effettivamente questi non fosse a conoscenza della CP_6 menomazione delle facoltà intellettive e volitive della al momento della loro CP_4 formazione nella stipula del contratto di compravendita oggetto di annullamento.
Le prove orali assunte delineano un quadro particolare delle condizioni della , nel CP_4 periodo antecedente alla stipula del contratto.
La teste moglie di convenuto contumace, ha Testimone_1 Controparte_3 riferito che i germani avevano deciso di accudire la propria madre a turno stante che precarie condizioni di salute che gli impedivano di deambulare;
riferiva inoltre che la
“talvolta pronunciava frasi senza senso come “sono una pazza, sono una strega;
non sono CP_4 una persona”.
La teste ha riferito di essersi recata nel settembre del 2017 – periodo in cui Testimone_2 la si trovava ospite della figlia coniugata - CP_4 Controparte_1 Controparte_2
e rispondeva così esattamente: “In tale occasione ho trovato la sig.ra a letto con un sondino gastrico, e tentando di stabilire un contatto con la stessa mi avvedevo della incapacità della sig.ra di comprendere le mie parole, poiché mi è sembrato addirittura che non si sia resa conto della mia presenza. Preciso che la stessa non dormiva, ma risultava assente”, ed ancora: “Dalla lettura del verbale si conferma lo stato di incoscienza della sig.ra, la quale non risultava consapevole né della mia presenza né della presenza della collega Ass.nte capo Sorrentino”.
Gli altri testi escussi successivamente ed indicati dal convenuto hanno riferito CP_2 sostanzialmente sulle circostanze relative alle cure che la figlia e il di lei Controparte_1 marito avevano nei confronti della , la quale viveva nella loro abitazione e CP_4 sull'intenzione che la aveva su una eventuale donazione di un terreno alla figlia CP_4
(v.di deposizione teste . CP_5 Testimone_3
Solo un teste, , ha riferito sulle condizioni di salute della nel Testimone_4 CP_4 dicembre 2016 definendola “vigile”.
I testi escussi si ritengono credibili ed attendibili in assenza di contraddizioni tra le loro deposizioni e tra loro coerenti.
Dalle risultanze istruttorie sopra riferite, nonché dalla documentazione in atti versata dalle parti e non specificatamente contestate così come richiesto dall'art.115 cpc, è possibile
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affermare che il convenuto genero della , ha Controparte_2 Controparte_4 ospitato la stessa presso la propria abitazione, nel rispetto dell'accordo tra i germani, riferito dal teste in sede di deposizione, affinché i coniugi, , la Persona_3 accudissero;
ciò in epoca successiva e prossima alla stipula del contratto.
Infatti, come riferito dal teste dapprima la era stata accudita Testimone_1 CP_4 dalla stessa e del di lei marito convenuto contumace, durante il Controparte_3 periodo intercorrente dal giugno ad ottobre 2016. Dopo il ricovero presso il nosocomio di
Livorno la si trasferiva presso l'abitazione della figlia , la quale, CP_4 Controparte_1 unitamente, al proprio marito , continuavano ad accudire, fornendole Controparte_2 le cure necessarie.
Risulta infatti, come riferito dalla teste , che i germani Testimone_1 Parte_2
e erano d'accordo nel prestare, a
[...] Controparte_1 Controparte_3 turno, assistenza alla propria madre.
Pertanto, si deve ritenere che il fosse consapevole dello stato della Controparte_2
le cui facoltà intellettive e volitive erano, quantomeno, menomate, anche se il CTU CP_4 ha accertato la sua incapacità di intendere e di volere all'epoca della sottoscrizione dell'atto di compravendita.
Il non è stato in grado di offrire prova sulla propria buona fede, che comunque CP_6 si desume sino a prova contraria. Di contro, parte attrice è stato in grado di offrire un compendio probatorio tale, da far emergere la mala fede del . Il convenuto CP_2 [...]
era consapevole dello stato di menomazione psichica in cui versava la propria CP_2 suocera convivendo con la stessa presso l'abitazione di via Firenze Controparte_4
53 in Custonaci, già in epoca antecedente al febbraio del 2017, e quindi in epoca antecedente e prossima alla data della sottoscrizione del citato contratto.
La malafede del va intesa in senso soggettivo, quale conoscenza o CP_2 consapevolezza delle menomazioni intellettive o volitive della , risultando anche CP_4 dalla natura e qualità del contratto – vendita di un terreno-, o da altri elementi – prezzo di vendita €.5000,00- che dimostrano la consapevolezza dello stato di alterazione mentale.
Lo stretto grado di parentela tra i contraenti costituisce elemento significativo per valutare la sussistenza della malafede.
Ciò posto, ricorrono i presupposti per la dichiarazione di annullamento dell'atto pubblico di compravendita del 14.02.2017 ai rogiti del notaio (Rep. N. 511 Racc. Persona_1
366) essendo stato sottoscritto dalla incapace di intendere e volere, Controparte_4
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così come accertato dal CTU e della conoscenza da parte del di tale CP_2 menomazione cognitiva e volitiva.
In relazione, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dal occorre CP_2 precisare che in realtà non può qualificarsi tale, in quanto per azione riconvenzionale si intende la richiesta del convenuto che non si limita nel rigetto della domanda dell'attore ma ne chiede la condanna, per un presunto danno patito, allargando così l'oggetto della causa.
Il si è, in realtà, limitato a richiede la ripetizione del prezzo di vendita, CP_2 considerando la somma corrisposta al notaio rogante sia a titolo di compenso che di imposta di registro, per un totale di €.8.400,00.
Poiché è stato accertato che il contratto di compravendita è stato sottoscritto da persona affetta da incapacità naturale e quindi annullabile;
la dichiarazione di nullità ha efficacia retroattiva e conseguentemente il ha diritto alla ripetizione del solo prezzo di CP_2 vendita, nulla rilevando la restante somma corrisposta per compenso del notaio e tasse in quanto conseguenza dell'incarico conferito al notaio per la redazione dell'atto pubblico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte attrice in €.2.540,00 calcolata ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), oltre €.118,50 per spese vive e IVA e CPA rimborso per spese generali al 15%.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico delle parti soccombenti e liquidate con separato provvedimento.
PQM
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice unico disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda di parte attrice annullando dell'atto pubblico di Parte_1 compravendita del 14.02.2017 ai rogiti del notaio (Rep. N. 511 Racc. 366) Persona_1 avente ad oggetto la compravendita del terreno sito nel Comune di Trapani, contrada
Guarrato, censito al Catasto terreni al foglio 105, particella 316 (estesa Ha 00.28.70) e particella 317 (estesa Ha 00.76.10);
- dichiara ripetibile il prezzo di vendita, pari a €.5.000,00, a favore del CP_2
ponendolo a carico degli eredi di;
[...] Controparte_4
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- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore dell'attore e liquidate nella somma di €.2.540,00 a titolo di onorario, oltre €.118,50 per spese vive e IVA
e CPA rimborso per spese generali al 15%;
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU pari a €.1.000,00 oltre oneri di legge;
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale – Ufficio Provinciale –
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni di più ampia responsabilità.
Così deciso in Trapani, in data 10/10/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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