TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13835/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CP_2
RESISTENTE
Oggi 28.01.2025 ad ore 9.30, in videoconferenza è presente l'avv. Sara Chinellato per parte ricorrente.
Nessuno è presente per parte resistente che va dichiarata contumace.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Chinellato insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla nota d'udienza autorizzata depositata in data 26.01.2025 e chiede che venga risolto il contratto di locazione per intervenuta scadenza del termine.
Il Giudice
dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 14.45 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13835/2024 promossa da: (C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci pagina 1 di 3 sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- osservato che la signora notificava in data 18.05.2024 ai signori e Parte_1 CP_1
l'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la CP_2 convalida, in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo tra i medesimi sottoscritto in data 15.04.2021, avente durata di tre anni, con decorrenza 15.04.2021, in atti dell'immobile sito a Spinea (VE), Via Cavour n. 18/a, con relativa pertinenza, così catastalmente censito: Comune di Spinea, foglio 8, mappale 724, sub. 4, Categoria A/3, cl. 2, Vani 5- R.C. € 258,23; mappale 724, sub. 15, Categoria C/6, Cl. 5, R.C. € 30,99;
- osservato che gli intimati ritualmente convenuti comparivano in udienza e non si opponevano allo sfratto e restavano contumaci nella fase di merito;
- dato atto che con ordinanza del 11.07.2024 il Giudice, rilevato che nella specie, non poteva essere utilizzato il ricorso ex art. 657 c.p.c. ma la procedura speciale prevista dall'art. 30 della legge sull'equo canone, trattandosi di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, rigettava l'istanza provvisoria di rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento di rito con fissazione dell'udienza di discussione per il 19.12.2024;
- osservato che, a seguito del mutamento del rito, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per scadenza del termine convenuto per il
14.04.2024 a seguito di disdetta pervenuta in data 6.10.2024 da parte della locatrice, intendendo quest'ultima riottenere la libera disponibilità per sé dell'appartamento concesso in locazione ai signori e , vista la necessità di porlo in vendita per far fronte alle proprie CP_1 CP_2 necessità;
- osservato che il caso di specie risulta rientrare in una delle ipotesi tassative in cui è possibile ex art. 29 legge 392/1978 negare il rinnovo alla prima scadenza e ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine convenuto per il 14.04.2024, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale per la scadenza del 14.04.2024, con condanna dei resistenti al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose;
- considerato che la ricorrente ha anche dedotto che i resistenti si sono resi morosi nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo 2024 e sino ad oggi per complessivi euro 6.050,00 oltre al rimborso delle spese condominiali portate in intimazione pari a euro 252,38, escluse le successive su cui non è stata instaurato il contraddittorio, condanna i resistenti al pagamento delle somme anzidette, oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo, tenendo conto che non è stata svolta istruttoria e che la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Spinea (VE), Via Cavour n. 18/a per scadenza del termine convenuto per la data del 14.04.2024;
- condanna i signori e all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile CP_1 CP_2 libero da persone e sgombero da cose in favore del ricorrente;
pagina 2 di 3 - condanna i resistenti e al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 CP_2 somma di euro 6.302,38 a titolo di canoni di locazione insoluti ad oggi e per spese condominiali come in motivazione, oltre ai canoni successivi a scadere sino al rilascio, oltre gli interessi legali sull' importo delle singole mensilità, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna i resistenti e e a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si CP_1 CP_2 liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre ad euro 320,24 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Venezia, 28.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13835/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
CP_1
CP_2
RESISTENTE
Oggi 28.01.2025 ad ore 9.30, in videoconferenza è presente l'avv. Sara Chinellato per parte ricorrente.
Nessuno è presente per parte resistente che va dichiarata contumace.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Chinellato insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla nota d'udienza autorizzata depositata in data 26.01.2025 e chiede che venga risolto il contratto di locazione per intervenuta scadenza del termine.
Il Giudice
dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 14.45 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13835/2024 promossa da: (C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
- osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci pagina 1 di 3 sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- osservato che la signora notificava in data 18.05.2024 ai signori e Parte_1 CP_1
l'intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la CP_2 convalida, in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo tra i medesimi sottoscritto in data 15.04.2021, avente durata di tre anni, con decorrenza 15.04.2021, in atti dell'immobile sito a Spinea (VE), Via Cavour n. 18/a, con relativa pertinenza, così catastalmente censito: Comune di Spinea, foglio 8, mappale 724, sub. 4, Categoria A/3, cl. 2, Vani 5- R.C. € 258,23; mappale 724, sub. 15, Categoria C/6, Cl. 5, R.C. € 30,99;
- osservato che gli intimati ritualmente convenuti comparivano in udienza e non si opponevano allo sfratto e restavano contumaci nella fase di merito;
- dato atto che con ordinanza del 11.07.2024 il Giudice, rilevato che nella specie, non poteva essere utilizzato il ricorso ex art. 657 c.p.c. ma la procedura speciale prevista dall'art. 30 della legge sull'equo canone, trattandosi di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, rigettava l'istanza provvisoria di rilascio dell'immobile e disponeva il mutamento di rito con fissazione dell'udienza di discussione per il 19.12.2024;
- osservato che, a seguito del mutamento del rito, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per scadenza del termine convenuto per il
14.04.2024 a seguito di disdetta pervenuta in data 6.10.2024 da parte della locatrice, intendendo quest'ultima riottenere la libera disponibilità per sé dell'appartamento concesso in locazione ai signori e , vista la necessità di porlo in vendita per far fronte alle proprie CP_1 CP_2 necessità;
- osservato che il caso di specie risulta rientrare in una delle ipotesi tassative in cui è possibile ex art. 29 legge 392/1978 negare il rinnovo alla prima scadenza e ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione per scadenza del termine convenuto per il 14.04.2024, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale per la scadenza del 14.04.2024, con condanna dei resistenti al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose;
- considerato che la ricorrente ha anche dedotto che i resistenti si sono resi morosi nel pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo 2024 e sino ad oggi per complessivi euro 6.050,00 oltre al rimborso delle spese condominiali portate in intimazione pari a euro 252,38, escluse le successive su cui non è stata instaurato il contraddittorio, condanna i resistenti al pagamento delle somme anzidette, oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo, tenendo conto che non è stata svolta istruttoria e che la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Spinea (VE), Via Cavour n. 18/a per scadenza del termine convenuto per la data del 14.04.2024;
- condanna i signori e all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile CP_1 CP_2 libero da persone e sgombero da cose in favore del ricorrente;
pagina 2 di 3 - condanna i resistenti e al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 CP_2 somma di euro 6.302,38 a titolo di canoni di locazione insoluti ad oggi e per spese condominiali come in motivazione, oltre ai canoni successivi a scadere sino al rilascio, oltre gli interessi legali sull' importo delle singole mensilità, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna i resistenti e e a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si CP_1 CP_2 liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre ad euro 320,24 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Venezia, 28.01.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 3 di 3