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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9176 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Laura Cerroni, in funzione di Giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21355/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Lattanzi, per Parte_1 procura allegata al ricorso, RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott. Ciro Vasaturo, in forza di delega del Direttore della sede, RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno ex art. 13 della legge 118/1971. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/6/2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso che con decreto di omologa n. RG CP_1
3465/2024, emesso il 29/11/2024, il Tribunale di Roma aveva omologato nei suoi confronti l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 13 della legge 118/1971 per beneficiare dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 14/7/2023, che il provvedimento giudiziale era stato regolarmente notificato all' il 4/12/2024, seguito, in data 22/1/2025, all'inoltro del prescritto CP_1
Modello AP70, debitamente compilato, domandava la condanna dell al CP_1 pagamento dei relativi ratei maturati e maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il CP_1 quale, premesso che la prestazione era stata liquidata già con provvedimento del 30/1/2025 e data valuta del pagamento degli arretrati del 20/2/2025, sicché in data antecedente all'introduzione del giudizio, domandava la cessazione della materia del contendere. Peraltro, parte resistente deduceva il regolare pagamento anche dei ratei successivi al febbraio 2025. Disposto rinvio per consentire alla parte ricorrente di esprimersi sulle difese di parte resistente, la controversia veniva istruita mediante la discussione della documentazione allegata agli scritti difensivi di entrambe le parti. Autorizzato il deposito di note scritte e disposta con decreto la sostituzione della odierna udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa così è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso non è fondato. L' ha documentato che la prestazione è stata liquidata in favore della CP_1 ricorrente con provvedimento datato 30/1/2025, che il pagamento degli arretrati è stato effettuato il 20/2/2025 per l'importo di € 6.774,28, che anche gli ulteriori ratei sono stati corrisposti regolarmente, anche prima del deposito del ricorso (ad esempio il pagamento di € 336,00 per il mese di marzo 2025), in tal modo essendo adempiuta l'obbligazione a carico dell' . CP_2
Dal canto proprio, la parte ricorrente, con le note ex art. 127 ter c.p.c., ha convenuto sulla avvenuta ricezione delle somme spettanti. Essendo l'adempimento della obbligazione intervenuto prima della instaurazione del giudizio non si verte in fattispecie di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, bensì di infondatezza ab origine della domanda, la quale deve, pertanto, essere respinta.
3. Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato all'atto introduttivo, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 23 settembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott. Simone Petrilli. 2