TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3930 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...], in [...], Stato della Florida, Stati Uniti Parte_1
D'America (USA);
, nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Persona_1
Paolo, Brasile, per sé e insieme a in qualità di titolari della responsabilità genitoriale CP_1 di , nato il [...], presso Orange County, Stato della Florida, Persona_2
Stati Uniti D'America (USA);
, nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Persona_3
Brasile, per sé e insieme a in qualità di titolari della responsabilità Controparte_2 genitoriale dei figli minori , nato il [...] presso la città di San Paolo, Stato di Persona_4
San Paolo, Brasile ed , nato il [...] presso la città di San Paolo, Persona_5
Stato di San Paolo, Brasile;
, nata il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Parte_2
Paolo, Brasile;
, nato il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Persona_6
Paolo, Brasile, per sé e per conto dei figli minori: nato il [...], presso Parte_3 la città di Hamamatsu Shizuoka, Giappone con il consenso del secondo genitore Persona_7
la minore , nata il [...], presso la città di San Paolo, Stato
[...] Persona_8 di San Paolo, con il consenso del secondo genitore e la minore Persona_9 Per_10
1 , nata il [...], presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Persona_11
Brasile, con il consenso del secondo genitore;
Persona_12 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Bianchi, presso il cui studio domiciliano, come da procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
C.F. ADS;
C.F._1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_3 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana
[...]
, nata a [...], oggi IG-Rossano (CS), in data Persona_13
13.11.1890 ed emigrata in Brasile, la quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 01.06.1907, presso la città di Botucatu, Per_1 Stato di San Paolo, Stato di San Paolo, contraeva matrimonio con Persona_13
.
[...]
Dalla loro unione nasceva in data 21.02.1920, presso la città di Botucatu, Stato di San Paolo, Brasile,
. In data 21.09.1946 presso la città di Presidente Brasile, contraeva Per_15 Per_16 Per_15 matrimonio con e in virtù del matrimonio assumeva il nome . Persona_17 Parte_4
Da tale unione nasceva, in data 24.09.1949, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile,
. Persona_18
In data 24.08.1974 presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_18 contraeva matrimonio con , che per effetto del matrimonio assumeva il Parte_5 nome . A seguito dello scioglimento di tale vincolo matrimoniale, Parte_6 in data 09.01.1988, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_18
contraeva matrimonio con . Dalla prima unione
[...] Persona_19 matrimoniale nascevano in data 21.09.1974, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile,
2 e in data 27.06.1968, presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Persona_1
Brasile, , entrambi attuali ricorrenti. Parte_2
In data 26.11.1998 presso la città di San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile, Persona_20 contraeva matrimonio con che per effetto del matrimonio assumeva
[...] Per_21 Per_22 il nome da;
in data 20.09.2006 veniva pronunciata sentenza di divorzio Per_21 Parte_7 tra gli stessi. In data 07.04.2007 presso la città di Orlando, Stato della Florida, Stati Uniti d'America
(USA), contraeva matrimonio con che per Persona_20 Persona_23 effetto del matrimonio assumeva il nome . CP_1 Parte_8
Dalla prima unione matrimoniale nasceva in data 02.01.2003, presso la città di Margate, Contea di
Broward, Stato della Florida, Stati Uniti d'America (USA), , attuale ricorrente. Parte_1
Dalla seconda unione coniugale nasceva in data 26.01.2009, presso la città di Orlando, Contea di
Orange, Stato della Florida, Stati Uniti d'America (USA), , attuale Persona_2 ricorrente.
Il si è costituito senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_3 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. Nel merito, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di IG-Rossano (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di
3 questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana della sig.ra , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_13 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che il passaggio per via materna è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 (precisamente dall'ava
, nata a [...], oggi IG-Rossano (CS), in data Persona_13
13.11.1890, emigrata in Brasile e coniugata con , divenuta poi madre di in Per_14 Per_15 data 21.02.1920).
4 Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n.
555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
5 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”
(v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadino italiano dei ricorrenti;
Pt_9
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 6.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
6