Art. 1. Aumento del ruolo organico 1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente di mille unita', (( assicurando la adeguata destinazione di magistrati )) alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 , e successive modificazioni.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.