TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/09/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1695/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
IN PERSONA Parte_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Pier Luigi Cappello
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE E
AMMINISTRATORE UNICO CP_2
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Gioacchino Mulè
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23/07/2024 la Parte_1
proponeva opposizione al decreto n.
[...]
1 410/2024 del 13/06/2024 in forza del quale il giudice designato di questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_3
dell'importo di euro 46.109,47, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Al riguardo esponeva l'opponente che il credito avversamente azionato, documentato da apposite fatture, sebbene inizialmente esistente, si era poi estinto per sopravvenuto pagamento per cui chiedeva la revoca del provvedimento ingiunzionale in avversione ed in via riconvenzionale la condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La costituitasi in giudizio con Controparte_3
comparsa del 21/12/2024 contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. In assenza di attività istruttoria oltre alla produzione documentale effettuata dalle parti, all'udienza del
15/09/2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione
2 sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il
3 fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di
4 giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum
è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si
è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di
5 opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Le questioni giudizialmente dedotte hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla soluzione della controversia. Nel merito va affermato in esito alle emergenze processuali scaturite dall'attività istruttoria
6 documentalmente espletata che l'opposizione in commento è agevolmente apparsa rivestita del necessario pregio giuridico ed ha pertanto meritato accoglimento. Piace a questo punto ricordare come sia ben noto, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadri tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturi secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della
7 fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Nella fattispecie in esame l'opponente ha tuttavia riconosciuto l'effettuazione delle forniture di cui alle fatture monitoriamente azionate analiticamente descritte nei documenti contabili forniti a supporto della domanda monitoria in contestazione eccependo però l'estinzione della pretesa creditoria ingiuntivamente azionata nei suoi confronti in conseguenza dell'avvenuto pagamento.
Piace ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
8 suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Orbene, detta prova alla luce delle emergenze processuali oggi appare essere stata fornita. Infatti giova al riguardo osservare come l'opponente a supporto di tale eccezione abbia versato in atti copia dei bonifici bancari di pagamento comprovanti l'avvenuta soddisfazione del credito nei suoi riguardi vantato dall'opposta. Giova peraltro ancora ricordare che di fronte alla comprovata circostanza (come nel caso di specie) di un pagamento avente efficacia estintiva e cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito l'onere della prova viene a gravare sul creditore il quale appunto controdeduca che il pagamento non sia stato effettuato. Nella vicenda che ci occupa l'opposta non ha contestato l'avvenuto soddisfacimento da parte dell'opponente del credito monitoriamente azionato per cui deve ritenersi in accoglimento delle tesi da quest'ultima proposte l'inesistenza della pretesa creditoria che supportava l'impugnata ingiunzione la quale va quindi revocata. Deve essere infine respinta la
9 domanda di condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dall'opponente non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave
10 di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della convenuta opposta. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
definitivamente pronunziando;
revoca il decreto ingiuntivo n.
410/2024; lascia a carico della convenuta opposta le spese del procedimento monitorio;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.; condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro
3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 16/09/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1695/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
IN PERSONA Parte_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Pier Luigi Cappello
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE E
AMMINISTRATORE UNICO CP_2
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Gioacchino Mulè
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23/07/2024 la Parte_1
proponeva opposizione al decreto n.
[...]
1 410/2024 del 13/06/2024 in forza del quale il giudice designato di questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_3
dell'importo di euro 46.109,47, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Al riguardo esponeva l'opponente che il credito avversamente azionato, documentato da apposite fatture, sebbene inizialmente esistente, si era poi estinto per sopravvenuto pagamento per cui chiedeva la revoca del provvedimento ingiunzionale in avversione ed in via riconvenzionale la condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La costituitasi in giudizio con Controparte_3
comparsa del 21/12/2024 contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto. In assenza di attività istruttoria oltre alla produzione documentale effettuata dalle parti, all'udienza del
15/09/2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace in primo luogo ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione
2 sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il
3 fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di
4 giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum
è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si
è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di
5 opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Le questioni giudizialmente dedotte hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla soluzione della controversia. Nel merito va affermato in esito alle emergenze processuali scaturite dall'attività istruttoria
6 documentalmente espletata che l'opposizione in commento è agevolmente apparsa rivestita del necessario pregio giuridico ed ha pertanto meritato accoglimento. Piace a questo punto ricordare come sia ben noto, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadri tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturi secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della
7 fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. Nella fattispecie in esame l'opponente ha tuttavia riconosciuto l'effettuazione delle forniture di cui alle fatture monitoriamente azionate analiticamente descritte nei documenti contabili forniti a supporto della domanda monitoria in contestazione eccependo però l'estinzione della pretesa creditoria ingiuntivamente azionata nei suoi confronti in conseguenza dell'avvenuto pagamento.
Piace ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del
8 suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Orbene, detta prova alla luce delle emergenze processuali oggi appare essere stata fornita. Infatti giova al riguardo osservare come l'opponente a supporto di tale eccezione abbia versato in atti copia dei bonifici bancari di pagamento comprovanti l'avvenuta soddisfazione del credito nei suoi riguardi vantato dall'opposta. Giova peraltro ancora ricordare che di fronte alla comprovata circostanza (come nel caso di specie) di un pagamento avente efficacia estintiva e cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito l'onere della prova viene a gravare sul creditore il quale appunto controdeduca che il pagamento non sia stato effettuato. Nella vicenda che ci occupa l'opposta non ha contestato l'avvenuto soddisfacimento da parte dell'opponente del credito monitoriamente azionato per cui deve ritenersi in accoglimento delle tesi da quest'ultima proposte l'inesistenza della pretesa creditoria che supportava l'impugnata ingiunzione la quale va quindi revocata. Deve essere infine respinta la
9 domanda di condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata avanzata, ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale dall'opponente non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave
10 di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa della convenuta opposta. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
definitivamente pronunziando;
revoca il decreto ingiuntivo n.
410/2024; lascia a carico della convenuta opposta le spese del procedimento monitorio;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente di condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.; condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro
3.000,00 oltre IVA CPA e spese generali.
AGRIGENTO 16/09/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
12