Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/03/2026, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale STione 9;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. K10/-OMISSIS- del 20 settembre 2022, con il quale il ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 28 novembre 2018, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il ministero ha rilevato la presenza dei seguenti pregiudizi penali:
“ - 05/07/2017: Ordinanza del Tribunale in composizione monocratica di Brescia: per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 ( detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso, commesso il 31/3/2016 in Urago d’Oglio) e di cui agli artt. 81 c.p., 73 comma 5 d.P.R. 9/10/1990 n. 309 ( cessione illecita di sostanze stupefacenti, continuato, commesso il 31/3/2016 in Urago d’Oglio); disposta la sospensione del processo per messa alla prova ( art. 464 quater c.p.p.);
visti gli elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura di Brescia, rispettivamente in data 12/01/2022 e 10/01/2019; …. Considerato che dalla documentazione acquisita agli atti oltre alla notizia di reato n. -OMISSIS-– ST Cc AN (BS) per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti), risulta altresì la notizia di reato n. -OMISSIS- dell’11/12/2012 . CP OR MA (CR), per il reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990; considerato, peraltro, che l’interessato, al quale era stato rilasciato permesso di soggiorno dal 19/01/1996 all’11/05/2016, poi revocato a seguito della disdicevole condotta, risulta titolare di permesso di soggiorno dal 18/06/2018 e pertanto non risulta aver maturato il requisito decennale di regolare residenza legale e continuativa sul territorio nazionale; tenuto conto che è improcrastinabile la necessità di definire con immediatezza il procedimento di cui trattasi, senza attendere l’esito definitivo dei suddetti illeciti penali, atteso il tempo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza; considerato che la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato”.
3. Sulla base di tali presupposti il ministero, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
4. Il decreto è stato quindi gravato per violazione di legge, per eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione, lamentando parte ricorrente che, all’esito del procedimento di messa alla prova, il reato contestato è stato dichiarato estinto con conseguente insussistenza di elementi penali a suo carico.
5. Si è costituito in giudizio il ministero dell’interno con una relazione e documenti mediante i quali ha insistito per il rigetto del gravame.
6. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
8. In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
9. In particolare, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, sintetizzata dalla sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
L’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
10. Pertanto, l'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
11. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il ministero dell’interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
12. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
13. La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
14. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
15. Ciò perché la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012, Sez. V bis n. 6254/2022).
16. Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente non solo risulta attinto da un pregiudizio penale registratosi nel decennio antecedente la formulazione della relativa istanza di naturalizzazione, a cui va aggiunta la circostanza che - all’atto di presentazione dell’istanza – il medesimo non aveva maturato 10 anni di regolare presenza continuativa sul territorio nazionale (essendo titolare, come si legge nella relazione ministeriale, “ di permesso di soggiorno dal 19/01/1996 al 11/05/2016, poi revocato per disdicevole condotta ”), ma risulta anche incorso nell’omessa dichiarazione dei precedenti penali, resa in sede di presentazione della domanda.
17. Per questi motivi, e considerati i limiti cognitivi propri del cd. “sindacato debole”, il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate dal ricorrente, dovendo condividere il Collegio che dai pregiudizi valorizzati dall’amministrazione – e non efficacemente contrastati dal ricorrente – può validamente discendere una valutazione di non adeguatezza del richiedente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, in ragione di quanto posto in essere nell’ambito della presentazione della domanda di naturalizzazione e dell’omessa indicazione dei procedimenti penali, condotta suscettibile di assumere autonoma valutazione ostativa alla concessione della cittadinanza italiana.
18. Il ricorso pertanto va respinto, dovendosi però rimarcare che nulla osta alla ripetizione dell’istanza di naturalizzazione affinché la posizione del ricorrente sia nuovamente valutata anche alla luce dell’ulteriore tempo trascorso e del grado di inserimento sociale medio tempore conseguito.
19. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che liquida in € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | AU NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.