TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ORSI ALESSANDRA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
in persona del liquidatore p.t. Controparte_1 CP_2
P.IVA_1 Parte resistente contumace
4.0 , in persona del curatore fallimentare CP_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. PALAGINI GIULIA, elettivamente domiciliata come in atti CP_5 presso il difensore
Parte resistente
), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_6 P.IVA_2 come in atti presso il difensore
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e la , Controparte_1 RT formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed accezione accertata la continuità tra le società preponenti accertare e dichiarare che nel periodo dal 23.06.2015 al 30.04.2020 la ricorrente svolgeva in favore delle convenute prestazioni di lavoro a tempo indeterminato con il vincolo della subordinazione con la qualifica di impiegata 4 livello CCNL Impianti Sportivi e Palestre. A) e per l'effetto, condannare accertata la continuità dell'attività la società Parte_2 (C.F. ). in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Livorno (LI)
[...] CodiceFiscale_2 Via Fiume 17/19/21 in liquidazione e la società 4.0 CP_3 [...]
in persona del curatore fallimentare Dott.ssa , in solido tra Controparte_8 CP_5 loro al pagamento delle differenze retributive non corrisposte per l'intero periodo in favore della sig.ra somma complessiva somma di €46.428,35 oltre ad €6.349,13 per T.F.R oltre interessi e Pt_1 rivalutazione o a quella somma maggiore o minore che converrà di giustizia ed a seguito dell'espletanda istruttoria;
B) in subordine condannare la società 2 (C.F. ), in Parte_2 CodiceFiscale_2 persona del liquidatore pro tempore, con sede in Livorno (LI) Via Fiume 17/19/21 in liquidazione al pagamento delle differenze retributive non corrisposte nel periodo dal 23.06.15 al 31.12.2019 oltre interessi e rivalutazione o a quella somma maggiore o minore che converrà di giustizia ed a seguito dell'espletanda istruttoria;
e condannare la 4.0 CP_3 Controparte_9
in persona del curatore fallimentare Dott.ssa al pagamento delle
[...] CP_5 differenze retributive non corrisposte nel periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2020 oltre interessi e rivalutazione o a quella somma maggiore o minore che converrà di giustizia ed a seguito dell'espletanda istruttoria. C) Condannare le convenute alla regolarizzazione contributiva. D) Vittoria di spese diritti ed onorari”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato attività prima alle dipendenze della CI
, dal 23.6.2015 al 31.12.2019, e poi, dal 1.1.2020 al 30.4.2020, alle dipendenze della CP_1 CP_1
4.0, sempre lavorando presso la palestra di via Pistoiese a Montecatini Terme;
ha riferito che CP_3 nel 2019 le due società avevano sottoscritto un contratto di affitto di azienda, invocandone pertanto la responsabilità solidale per le proprie spettanze derivanti dallo svolgimento del rapporto lavorativo senza soluzione di continuità prima con la cedente e poi con la cessionaria. Quindi, ha rappresentato di aver sottoscritto plurimi contratti di collaborazione, percependo una somma mensile di € 500,00, ma di aver svolto mansioni di impiegata (IV livello CCNL Impianti sportivi e palestre) addetta alla segreteria, ricezione clienti, vendita abbonamenti, lavorando dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (per circa 8 ore al giorno), sotto la direzione dei titolari della palestra e di altri collaboratori.
Ha dunque chiesto che, accertata la natura subordinata del rapporto intercorso con le società convenute, esse venissero condannate a corrisponderle la somma di € 46.428,35, oltre ad € 6.349, 13 a titolo di
TFR, e a regolarizzarne la posizione contributiva.
Costituitosi tempestivamente, il curatore fallimentare della 4.0 ha chiesto la dichiarazione di CP_3 improcedibilità della domanda in quanto avente ad oggetto pretese economiche (fatte valere nei confronti della 4.0 in virtù della solidarietà derivante dal contratto di affitto di azienda stipulato CP_3 con la CI 2) che risulterebbero di spettanza della cognizione del Giudice CP_1 fallimentare.
La CI non si è costituita per l'udienza di discussione del 5 Controparte_1 dicembre 2023. Verificata la regolarità della notifica, all'udienza del 9 gennaio 2024 è stata dunque dichiarata contumace.
Alla luce della domanda di regolarizzazione contributiva formulata dalla ricorrente, all'udienza del 9 gennaio 2024 il giudice ha rilevato d'ufficio la questione della necessità di integrazione del CP_ contraddittorio con quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.: invitate le parti a prendere posizione sul punto ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con l' . Controparte_10
CP_ si è, dunque, tempestivamente costituito in giudizio per l'udienza del 27 febbraio 2024, rimettendosi a giustizia quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla CP_3
4.0 e chiedendo che, in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le società convenute, queste siano condannate alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione di tutte le pretese antecedenti al 16.1.2019.
La causa, istruita a mezzo di prove orali e documentali, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Preliminarmente, occorre puntualizzare quanto segue, in ordine alla successione dei rapporti tra la ricorrente e le società convenute, in quanto ciò risulta rilevante ai fini della invocata responsabilità solidale della cessionaria ai sensi dell'art. 2113 c.c. CP_7
In particolare, diversamente da quanto riferito dalla in ricorso, dalla documentazione prodotta Pt_1 su autorizzazione del giudice all'udienza del 29 maggio 2025 – verificata la discrasia tra quanto asserito nell'atto introduttivo e quanto risultante dalla (carente) documentazione versata in atti – si evince che la ricorrente ha concluso:
- con la 2 contratti di collaborazione: dal 14.7.2016 al 28.2.2019, dal 1.3.2019 al CP_1
31.3.2019, dal 1.4.2019 al 30.4.2019 (cfr. scheda anagrafico-professionale sub doc. 3 prodotto il
29.5.2025);
- con la 4.0 contratti di collaborazione: dal 1.5.2019 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al CP_3
31.12.2019, dal 1.1.2020 al 30.3.2020 e infine dal 1.4.2020 al 30.4.2020 (cfr. scheda anagrafico professionale cit., nonché contratti con la 4.0 allegati sub doc. 1 prodotto il 29.5.2025). CP_3
Ebbene, poiché è pacifico tra le parti – e provato documentalmente (doc. 3 di cui al ricorso) – che il contratto di affitto d'azienda tra le due società convenute è datato 2 maggio 2019, deve escludersi in ogni caso che tra le stesse possa ricorrere un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2112 c.c., posto che le relazioni contrattuali tra la ricorrente e la 4.0 hanno prima del CP_3 Parte_3 perfezionamento del trasferimento d'azienda.
Sull'improcedibilità della domanda spiegata da nei confronti della Parte_1 [...]
RT
Tanto chiarito, occorre esaminare partitamente le domande proposte dalla ricorrente nei confronti delle due società convenute. In particolare, ha proposto domanda di accertamento della natura subordinata del Parte_1 rapporto intercorso con le due società sportive dilettantistiche convenute, chiedendone la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive.
A fronte dell'eccezione improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa della 4.0, la CP_3 ricorrente, all'udienza del 27 febbraio 2024, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna nei confronti del fallimento, insistendo comunque per l'accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi con le due società evocate in giudizio, nonché per la quantificazione delle spettanze conseguenti e per la condanna alla regolarizzazione contributiva.
Nonostante la rinuncia effettuata da parte ricorrente, deve ritenersi sussistente la causa di improcedibilità della domanda spiegata nei confronti della società fallita costituita in giudizio, in considerazione dei princìpi ermeneutici enucleati dalla costante giurisprudenza di legittimità in proposito, con precipuo riferimento al caso di domande di mero accertamento o costitutive che risultino funzionali/strumentali alla partecipazione al concorso.
In forza dell'art. 52, comma 2, l. fall.1 (applicabile ratione temporis), qualunque pretesa creditoria vantata nei confronti della società fallita deve essere fatta valere secondo il rito fallimentare, ossia in applicazione delle regole proprie della verificazione endoconcorsuale del passivo. Rispetto a profili lavoristici, la giurisprudenza ha individuato a più riprese il criterio di suddivisione della cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, affermando che “il discrimen tra le due sfere di cognizione deve esser individuato nelle rispettive speciali prerogative: del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto e pertanto delle controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975); del giudice fallimentare, quale giudice del concorso, nel senso dell'accertamento e della qualificazione dei diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale: Cass. 20 agosto 2013, n. 19271) e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., ovvero destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e che pertanto devono essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori” (così Cass. civ., sez. L,
30 marzo 2018, n. 7990). Come diffusamente chiarito da una ancor più recente pronuncia (Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2024,
n. 27796), per quel che riguarda le azioni di mero accertamento o costitutive esperite in sede esterna al concorso, esse risultano ammissibili “se non funzionali alla partecipazione al concorso”. Evidenziato come, invero, “qualunque azione contro una delle procedure qui in esame [abbia] riflessi sul concorso”, non solo e non tanto in termini di impegno processuale e rischi sul piano delle spese di lite, quanto piuttosto, e più in generale, perché “ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere”, la Suprema Corte ha ribadito che l'elemento decisivo debba rinvenirsi “nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione”2. Condizione, questa, che si realizza, in particolare, per gli “accertamenti riguardanti
l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990)”, che dunque vanno svolti in sede di cognizione ordinaria.
È questo il caso in cui si ammette, per le situazioni lavoristiche, che la cognizione permanga in capo al giudice del lavoro: “ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile”. Tale interesse tradizionalmente viene riconosciuto in giurisprudenza nell'ipotesi di azione di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in quanto controversia relativa allo status del dipendente in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, ovvero anche nell'ipotesi di azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda3, “proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano”.
Il punto chiave risiede, dunque, nel verificare se sussista in capo al ricorrente un eventuale interesse legato alla posizione lavorativa nel contesto aziendale che possa soddisfarsi solo tramite la tutela offerta dal giudice del lavoro o se piuttosto l'azione proposta, ancorché trattasi di domanda di accertamento (o costitutiva, ma non è il caso che ci occupa), abbia funzione strumentale rispetto all'effettivo bene della vita perseguito e alla partecipazione eventuale al concorso o sia comunque destinata ad incidere sulla procedura concorsuale.
Per quanto qui d'interesse, la ricorrente ha, come visto, richiesto di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la 4.0 sino al 30.4.2020, al fine di ottenere la CP_3 quantificazione delle conseguenti spettanze retributive. Ebbene, nonostante la successiva rinuncia alla domanda di condanna4, nel caso di specie non può ritenersi venuto meno quel vincolo di strumentalità della domanda di mero accertamento rispetto ad un bene della vita (differenze retributive) la cui determinazione richiede l'insinuazione al passivo fallimentare, per due ordini di ragioni tra loro inscindibilmente connessi:
i) innanzitutto, in considerazione del fatto che il rapporto tra la e la società fallita si è Pt_1 interrotto pacificamente in data 30.4.2020 (doc. 1 e 3 prodotti dalla ricorrente su autorizzazione del giudice il 29.5.2025), di talché non sussiste in capo alla ricorrente alcun ulteriore interesse alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa fallita che non possa accordarsi in sede fallimentare, non essendo azionata alcuna pretesa alla reintegrazione nel posto di lavoro (in termini, cfr. altresì Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2021, n. 30512);
ii) in secondo luogo, perché la domanda di accertamento della subordinazione si accompagna ad una esplicita richiesta di quantificazione delle correlate differenze retributive, e dunque, quantunque la pretesa di ottenere la condanna della fallita alla corresponsione di quanto richiesto a titolo retributivo sia stata rinunciata dalla ricorrente, ciò denota in modo univoco la strumentalità della domanda di accertamento all'insinuazione al passivo.
Stante la già prospettata esclusione in limine della responsabilità solidale della 4.0 ai sensi CP_3 dell'art. 2112 c.c., l'improcedibilità de qua concerne le domande proposte nei confronti della società fallita nei limiti dei rapporti intercorsi tra la e la dal 1 maggio 2019 sino al 30 aprile CP_3 Pt_1
2020. Si consideri, peraltro, che quand'anche si ritenessero sussistenti i presupposti per far operare il regime di tutela di cui all'art. 2112 c.c., nulla muterebbe in ordine all'improcedibilità della domanda nei confronti della (dovendosene al limite estendere la portata anche ai rapporti intercorsi tra la CP_3 ricorrente e la società contumace in bonis), stante l'indirizzo giurisprudenziale (invocato anche dalla difesa della società fallita) secondo il quale l'improcedibilità, in casi di invocata solidarietà tra un condebitore fallito ed uno solvibile, si limita al giudizio tra il creditore e il condebitore in solido fallito, senza che tale pronuncia impedisca la prosecuzione innanzi al giudice del lavoro del giudizio tra il creditore e gli altri condebitori in bonis, in ragione della natura scindibile dei rapporti che ne sono oggetto e, dunque, dell'autonomia delle azioni proponibili dal creditore verso i coobbligati in solido (in proposito, cfr. Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 2010, n. 2411: “L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia proposta domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento. (Nella specie una domanda di condanna al pagamento di spettanze retributive era stata proposta in via solidale contro due società, deducendosi che era intervenuto tra di esse un trasferimento d'azienda, e nel corso del giudizio la supposta cedente era stata dichiarata fallita)”; nonché, in senso conforme, anche se non riferito a una causa lavoristica, Cass. civ., sez. I, 15 febbraio
2016, n. 2902: “L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria”).
Sul merito della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti della CI
[...]
liquidazione Parte_4
Dev'essere a questo punto presa in esame la domanda di accertamento della subordinazione e di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive spiegata dalla ricorrente nei confronti della CI , rimasta contumace, per il periodo antecedente alla stipula del contratto Controparte_1 di collaborazione con la 4.0 del 1 maggio 2019. CP_3
Il ricorso deve essere rigettato, in parte qua, per insussistenza dei requisiti della subordinazione come invocata da parte ricorrente.
Come noto, il parametro normativo tipico, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e che identifica il proprium della subordinazione, è costituito dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che si atteggi non in direttive di carattere meramente generale ma piuttosto in ordini specifici ed inerenti alla precipua prestazione lavorativa (ex multis,
Cass. civ., sez. L., 16 novembre 2018, n. 29646), nonché al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n. 4171).
Tuttavia, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza sul punto, soprattutto allorché l'attività del lavoratore abbia ad oggetto prestazioni di carattere professionale ed intellettuale o che comunque implicano una qual certa autonomia del lavoratore nell'espletare la propria prestazione, ovvero nell'opposto caso nel quale il rapporto abbia ad oggetto l'esecuzione di mansioni il cui contenuto sia elementare e ripetitivo, la manifestazione del potere direttivo di parte datoriale ed il conseguente assoggettamento del lavoratore si atteggia in forme più sfumate in ragione della particolare natura del rapporto e dell'oggetto della prestazione.
In casi di tal sorta, la giurisprudenza ritiene possibile fare ricorso ad indici ulteriori e sussidiari, che soccorrono, complessivamente – e non atomisticamente – considerati, ad evidenziare la reale essenza del rapporto in essere tra le parti. In specie, al fine di pervenire all'accertamento della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, occorre rinvenire nella fattispecie concreta indici quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza da parte del lavoratore di un orario definito la cui predeterminazione sia riconducibile ad ordini di parte datoriale, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa in conformità all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e, per estensione, il difetto di assunzione del rischio d'impresa in capo al prestatore dell'attività lavorativa (in questi termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. L.,
25 febbraio 2019, n. 5436; Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n. 4171; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Bari, sez. L., 8 aprile 2019, n. 1579; Trib. Bari, sez. L., 18 aprile 2023, n. 1137; Corte app.
Milano, sez. L., 8 febbraio 2023, n. 1059, la quale ha altresì evidenziato come la valorizzazione degli indici della subordinazione summenzionati è idonea a consentire al giudice, a fronte delle concrete modalità di svolgimento della prestazione per come emergenti dall'istruttoria, di superare l'eventuale nomen iuris con il quale espressamente le parti avevano qualificato il rapporto tra loro intercorrente al momento della stipulazione).
Considerato tutto quanto sin qui esposto, nel caso all'esame di questo giudice non risulta acquista la prova della sussistenza di elementi idonei a far ritenere che il rapporto intercorso tra la e la Pt_1
CI si sia svolto nelle forme della subordinazione. Controparte_1 Occorre sottolineare come nel corso dell'istruttoria la parte ricorrente abbia intimato in qualità di testimoni solo due soggetti, rinunciando all'udienza del 4 luglio 2024 a sentirne altri: all'udienza del 14 maggio 2024, sono state escusse la teste , ex cliente della palestra ove la ricorrente Testimone_1 prestava la propria collaborazione, nonché la teste ex collega della Testimone_2 Pt_1
Le dichiarazioni delle due testimoni non risultano sufficienti a ricostruire nel senso auspicato dalla ricorrente la vicenda lavorativa per cui è causa e a consentire di qualificarla in termini di subordinazione, tanto per la loro ridotta attendibilità intrinseca ed estrinseca, quanto per la lacunosità delle informazioni riferite, che hanno tratteggiato una realtà fattuale compatibile, per le sue connotazioni, sia con un rapporto di lavoro subordinato sia con un rapporto di collaborazione.
La teste non è stata in grado di riferire alcunché di univoco, quantunque collega della Tes_2 Pt_1 nel periodo per cui è causa, e – vale la pena sottolinearlo – al netto del fatto che la stessa risulta a propria volta ricorrente in un analogo giudizio ancora sub iudice per le medesime pretese avanzate dalla in questa sede (il che potrebbe indurre a dubitare della credibilità della stessa, a causa Pt_1 dell'interesse che ella potrebbe avere nel rappresentare una situazione di fatto coerente con le ragioni fatte valere con la proposizione della propria domanda giudiziale e, comunque, in ragione della plausibile ostilità nei confronti della odierna convenuta, nei cui confronti ha azionato pretese).
Da un canto, la teste ha riferito fatti de relato che aveva appreso dalla stessa ricorrente (ad es., la circostanza che nel periodo per cui è causa la percepisse un compenso fisso mensile). Pt_1
D'altro canto, gli elementi probatori acquisiti all'esito della testimonianza non hanno consentito di ritenere dimostrato che l'interrelazione tra le attività condotte dalla ricorrente in favore della società convenuta e quest'ultima fosse, in sé, sintomatica di quello stringente vincolo di eterodirezione che deve connotare, inter alia, il rapporto di lavoro subordinato. Ed infatti la dinamica di svolgimento del rapporto per come emersa all'esito dell'espletata istruttoria orale è del tutto compatibile, sia logicamente, sia praticamente, sia, infine, giuridicamente, con un rapporto di collaborazione autonoma tra le parti, che certamente, per essere tale, necessita di un coordinamento tra collaboratore e committente, tenuto conto dell'oggetto della prestazione offerta dalla che si occupava di gestire Pt_1
l'attività di segreteria e amministrazione nonché di vendita ai clienti di abbonamenti per l'accesso alla palestra.
In primo luogo, non è stata fornita prova univoca della circostanza che la ricorrente fosse assoggettata al potere disciplinare esercitato dai titolari della palestra. La mera affermazione che la stessa fosse stata “brontolata” per aver fatto ritardo non può ritenersi sufficiente in tal senso, posto che ciò potrebbe anche interpretarsi come diverbio intercorso tra collaboratore e committente per l'inesatto adempimento della prestazione oggetto della collaborazione, e tenuto conto che, se il rapporto tra al ricorrente e la società contumace si fosse esplicato nelle forme della subordinazione, la avrebbe Pt_1 subìto anche una trattenuta sul compenso mensile, come stabilito anche dalla contrattazione collettiva sul punto (cfr. CCNL allegato al ricorso, art. 142-144), trattenuta di cui non vi è prova in atti e di cui non è stato nemmeno riferito dalla teste Tes_2
Analogamente, non può ritenersi sufficiente l'affermazione per cui “dovevamo giustificare
l'assenza” (cfr. dichiarazioni teste pag. 4 verbale ud. 14.5.2024), dal momento che la Tes_2 testimone non ha chiarito in cosa consistesse tale giustificazione, né in che forme ed in che tempi dovesse essere fatta pervenire alla società committente, né quali conseguenze disciplinari scaturissero dalla mancata giustificazione de qua, potendosi per contro ritenere che, in effetti, tale giustificazione consistesse piuttosto nella comunicazione dell'assenza alla committente, in ragione della necessità di coordinamento tra la collaboratrice e la società, la quale avrebbe in tal modo potuto organizzare la sostituzione nel caso di mancata indicazione di un idoneo sostituto da parte della Pt_1
Quanto sin qui osservato chiarisce, dunque, come le risultanze istruttorie acquisite non bastino a ritenere che la ricorrente fosse assoggettata ad un potere direttivo e disciplinare del tipo richiesto dagli artt. 2094 e 2106 c.c.
Ancora, la necessità che, come riferito dalla teste la in qualità di addetta alla Tes_2 Pt_1 segreteria, rispettasse orari prestabiliti e definiti dai titolari della società a favore della quale prestava la propria attività, non è dirimente nel senso auspicato dalla parte ricorrente. La circostanza per la quale la prestazione dedotta in obbligazione preveda modalità orarie di esecuzione predefinite non è di per sé sufficiente, nel caso di specie, a qualificare il rapporto in termini di subordinazione. Se è vero che la definizione di quali fossero i turni era compito dei titolari della palestra, non risulta purtuttavia dimostrato che ciò rappresentasse esplicazione di una qualche forma di potere etero-organizzativo ed etero-direttivo tale da assegnare all'odierna resistente la qualifica di datore di lavoro. Difatti, è necessario considerare che per la società convenuta era indispensabile fissare dei turni, non tanto ai fini dell'organizzazione della prestazione lavorativa della ricorrente, quanto piuttosto in funzione di una corretta gestione dell'impianto sportivo e della erogazione del servizio agli utenti, con i quali la ricorrente necessitava di interfacciarsi al fine di espletare i propri compiti amministrativi, di segreteria e di promozione degli abbonamenti della palestra. Risulta evidente, infatti, che se queste erano le attività cui la doveva attendere in forza del vincolo contrattuale con la committente, la prestazione non Pt_1 avrebbero potuto essere resa utilmente se la ricorrente non si fosse in tal modo coordinata con la
CI che gestiva la struttura sportiva. E posto che il coordinamento con la committente, che offriva ai clienti l'accesso alle sale e ai macchinari della palestra in un determinato range orario di apertura, è tratto identitario anche del rapporto di collaborazione, non può dirsi che tale elemento sia indice sintomatico univoco di subordinazione.
E lo stesso è a dirsi quanto alla necessità concordare con i titolari della palestra il periodo di ferie, dal momento che la palestra – come riferito dalla teste – non aveva periodi di chiusura e Tes_3 dunque, se ognuno dei collaboratori della committente avesse stabilito in autonomia e senza alcuna forma di accordo e/o coordinamento con la società il periodo di assenza per ferie, si sarebbe potuto verificare un innegabile disservizio per la clientela.
Non è peraltro emerso in corso di istruttoria – ma, si badi, nemmeno è stato allegato dalla ricorrente
– che la CI committente provvedesse ad indicare alla collaboratrice le specifiche modalità con le quali avrebbe dovuto prestare la propria attività, né a controllare come questa veniva svolta. Il che contribuisce ad escludere che vi fosse una qualche forma di etero-direzione della prestazione professionale della da parte della committente, che provvedeva dunque solo a fissare gli obiettivi Pt_1 della collaborazione.
Infine, non può ritenersi dirimente nel senso dell'affermazione del ricorrere della subordinazione il riferimento, fatto dalla teste nel corso della sua escussione, alla circostanza che la Tes_2 Pt_1 venisse compensata con un importo fisso mensile (“Parlandone insieme alla avendo lo stesso Pt_1 tipo di lavoro e anche contratto, sapevo che anche lei aveva un fisso mensile e poi degli incentivi ogni tanto in base ai contratti stipularti”, cfr. pag. 4 verbale ud. 14.5.2024). Se è difatti vero che, in base alla giurisprudenza costante, il versamento di un compenso fisso a cadenze stabilite può valere quale indice di subordinazione, è altresì vero che: i) nel caso di specie risulta, da quanto riferito dalla stessa teste che la ricorrente percepisse anche incentivi e bonus in ragione della conclusione con i clienti Tes_2 di contratti per l'abbonamento alla palestra, e dunque in base al raggiungimento di obiettivi, ciò che è coerente con la tipologia di rapporto instaurato con la società convenuta;
ii) ad ogni buon conto, anche qualora si ritenesse la percezione mensile di un importo fisso quale indice di subordinazione, esso non sarebbe sufficiente, dovendosi valutare tale elemento sintomatico non atomisticamente, bensì in uno con le ulteriori emergenze istruttorie, che, come visto, non attestano in modo univoco, nemmeno se considerati nella loro interrelazione, la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra la Pt_1
e la CI . Controparte_1
Si consideri, peraltro, che nemmeno la valutazione globale delle risultanze dell'escussione della teste unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste risulta in grado di asseverare la Tes_2 Tes_1 versione dei fatti prospettata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, posto che quanto affermato dalla non è idoneo a colmare le lacune e riscontrare quanto emerso dalla Tes_1 testimonianza di Infatti, la teste ha chiarito di conoscere la gran parte di Testimone_2 Tes_1 quanto affermato sol perché riferitole dalla ricorrente medesima (il che rende, invero, intrinsecamente poco attendibili gli elementi emersi da tale testimonianza)5. Peraltro, anche per ciò che concerne la rappresentazione di fatti appresi in via diretta e personale dalla teste in quelle occasioni Tes_1 settimanali in cui si recava in palestra6, essa non consente di ritenere provato, in termini di probabilità prevalente (“più probabile che non”), che il rapporto lavorativo della si svolgesse nelle forme Pt_1 della subordinazione. E ciò perché la testimone non poteva che riferire solo di una minima frazione della 'vita' lavorativa della ricorrente7, con esclusivo e precipuo riferimento alle mere mansioni svolte
(“era detta alla reception, accoglienza clienti e promozione degli abbonamenti della palestra […] Io ho sempre visto la fare questo lavoro di receptionist e addetta alla accoglienza della clientela”), Pt_1 che tuttavia, di per sé considerate, nulla dicono in ordine alla forma, alle modalità di prestazione dell'attività lavorativa della ricorrente.
In definitiva, la domanda proposta nei confronti della società convenuta contumace deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
Sulla domanda di regolarizzazione contributiva
All'accertamento dell'infondatezza della domanda per il riconoscimento della subordinazione e la condanna al pagamento di differenze retributive, con riferimento al periodo nel quale la ricorrente ha prestato la propria attività di collaborazione con la CI segue altresì il rigetto della CP_1 domanda di regolarizzazione contributiva.
Sulle spese di lite
Considerata la peculiarità della vicenda processuale e delle questioni di diritto esaminate, appare equo compensare le spese di lite tra le parti costituite.
In considerazione della mancata costituzione della CI quantunque parte Parte_4 convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara improcedibile la domanda nei confronti della RT
;
[...]
2) Rigetta nel merito la domanda quanto ai rapporti tra la parte ricorrente e la CI
[...]
, nei limiti di cui in motivazione;
Controparte_11
3) Compensa tra parte ricorrente e 4.0 le CP_3 RT spese di lite;
CP_
4) Compensa tra parte ricorrente e le spese di lite;
5) Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e la TE
.
[...]
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V […]”. 2 Aggiunge la Cassazione che “solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori”. 3 Si veda, sul punto, Cass. civ., sez. L, 6 ottobre 2017, n. 23418, così massimata: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per
l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum"”. 4 Si veda, in proposito, il verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024, ove la procuratrice della ricorrente ha insistito “perché sia accertato il rapporto di lavoro subordinato e la quantificazione delle spettanze, oltre alla richiesta di regolarizzazione contributiva, rinunciando alla domanda di condanna nei confronti del fallimento e alla condanna alle spese”. 5 Cfr. verbale ud. 14.5.2024 pag. 2-3: “questo lo so perché comunque poi ci siamo riviste e ne abbiamo riparlato insieme”; e poi ancora: Ad giudice “sempre parlando con la sapevo che comunque faceva 8 ore di lavoro al giorno”. Ad giducie: Pt_1
“Sempre parlando con lei sapevo che doveva giustificare l'assenza o il ritardo ai titolari che erano e un altro CP_1 titolare di cui non mi ricordo il nome”; e altresì “Sempre per aver parlato con la sapevo che aveva uno stipendio Pt_1 regolare ossia un fisso mensile che non so dire se fosse sempre della stessa cifra”; “Sapevo dalla che aveva un Pt_1 contratto di lavoro anche se non mi aveva detto che tipo di contratto avesse”. 6 Ha difatti dichiarato: “andavo in palestra per lo meno per tre volte alla settimana. gli orari erano del sabato mattino dalle
9:00/11:00 circa e tra settimana non ricordo i giorni ma in orario serale 18/20”. 7 Dichiarando, per il resto, di non conoscere i fatti sui quali veniva sentita nel corso dell'istruttoria o riferendo valutazioni e presunzioni personali a tal proposito (cfr. verbale ud. 14.5.2024 pag. 2: “Non so dire se avesse degli orari fissi tutti i giorni o se lavorava su turni”; “presumo che gli strumenti che utilizzava fossero forniti dalla palestra come il computer”; “Non so dire se la abbia usufruito delle ferie”; “non so dire se [lo stipendio;
n.d.r.] fosse sempre della stessa cifra”; “Non so Pt_1 dire se avesse un cartellino per timbrare entrate ed uscite”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ORSI ALESSANDRA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
in persona del liquidatore p.t. Controparte_1 CP_2
P.IVA_1 Parte resistente contumace
4.0 , in persona del curatore fallimentare CP_3 Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. PALAGINI GIULIA, elettivamente domiciliata come in atti CP_5 presso il difensore
Parte resistente
), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_6 P.IVA_2 come in atti presso il difensore
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e la , Controparte_1 RT formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed accezione accertata la continuità tra le società preponenti accertare e dichiarare che nel periodo dal 23.06.2015 al 30.04.2020 la ricorrente svolgeva in favore delle convenute prestazioni di lavoro a tempo indeterminato con il vincolo della subordinazione con la qualifica di impiegata 4 livello CCNL Impianti Sportivi e Palestre. A) e per l'effetto, condannare accertata la continuità dell'attività la società Parte_2 (C.F. ). in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Livorno (LI)
[...] CodiceFiscale_2 Via Fiume 17/19/21 in liquidazione e la società 4.0 CP_3 [...]
in persona del curatore fallimentare Dott.ssa , in solido tra Controparte_8 CP_5 loro al pagamento delle differenze retributive non corrisposte per l'intero periodo in favore della sig.ra somma complessiva somma di €46.428,35 oltre ad €6.349,13 per T.F.R oltre interessi e Pt_1 rivalutazione o a quella somma maggiore o minore che converrà di giustizia ed a seguito dell'espletanda istruttoria;
B) in subordine condannare la società 2 (C.F. ), in Parte_2 CodiceFiscale_2 persona del liquidatore pro tempore, con sede in Livorno (LI) Via Fiume 17/19/21 in liquidazione al pagamento delle differenze retributive non corrisposte nel periodo dal 23.06.15 al 31.12.2019 oltre interessi e rivalutazione o a quella somma maggiore o minore che converrà di giustizia ed a seguito dell'espletanda istruttoria;
e condannare la 4.0 CP_3 Controparte_9
in persona del curatore fallimentare Dott.ssa al pagamento delle
[...] CP_5 differenze retributive non corrisposte nel periodo dal 01.01.2020 al 30.04.2020 oltre interessi e rivalutazione o a quella somma maggiore o minore che converrà di giustizia ed a seguito dell'espletanda istruttoria. C) Condannare le convenute alla regolarizzazione contributiva. D) Vittoria di spese diritti ed onorari”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato attività prima alle dipendenze della CI
, dal 23.6.2015 al 31.12.2019, e poi, dal 1.1.2020 al 30.4.2020, alle dipendenze della CP_1 CP_1
4.0, sempre lavorando presso la palestra di via Pistoiese a Montecatini Terme;
ha riferito che CP_3 nel 2019 le due società avevano sottoscritto un contratto di affitto di azienda, invocandone pertanto la responsabilità solidale per le proprie spettanze derivanti dallo svolgimento del rapporto lavorativo senza soluzione di continuità prima con la cedente e poi con la cessionaria. Quindi, ha rappresentato di aver sottoscritto plurimi contratti di collaborazione, percependo una somma mensile di € 500,00, ma di aver svolto mansioni di impiegata (IV livello CCNL Impianti sportivi e palestre) addetta alla segreteria, ricezione clienti, vendita abbonamenti, lavorando dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (per circa 8 ore al giorno), sotto la direzione dei titolari della palestra e di altri collaboratori.
Ha dunque chiesto che, accertata la natura subordinata del rapporto intercorso con le società convenute, esse venissero condannate a corrisponderle la somma di € 46.428,35, oltre ad € 6.349, 13 a titolo di
TFR, e a regolarizzarne la posizione contributiva.
Costituitosi tempestivamente, il curatore fallimentare della 4.0 ha chiesto la dichiarazione di CP_3 improcedibilità della domanda in quanto avente ad oggetto pretese economiche (fatte valere nei confronti della 4.0 in virtù della solidarietà derivante dal contratto di affitto di azienda stipulato CP_3 con la CI 2) che risulterebbero di spettanza della cognizione del Giudice CP_1 fallimentare.
La CI non si è costituita per l'udienza di discussione del 5 Controparte_1 dicembre 2023. Verificata la regolarità della notifica, all'udienza del 9 gennaio 2024 è stata dunque dichiarata contumace.
Alla luce della domanda di regolarizzazione contributiva formulata dalla ricorrente, all'udienza del 9 gennaio 2024 il giudice ha rilevato d'ufficio la questione della necessità di integrazione del CP_ contraddittorio con quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.: invitate le parti a prendere posizione sul punto ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con l' . Controparte_10
CP_ si è, dunque, tempestivamente costituito in giudizio per l'udienza del 27 febbraio 2024, rimettendosi a giustizia quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla CP_3
4.0 e chiedendo che, in caso di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le società convenute, queste siano condannate alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione di tutte le pretese antecedenti al 16.1.2019.
La causa, istruita a mezzo di prove orali e documentali, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Preliminarmente, occorre puntualizzare quanto segue, in ordine alla successione dei rapporti tra la ricorrente e le società convenute, in quanto ciò risulta rilevante ai fini della invocata responsabilità solidale della cessionaria ai sensi dell'art. 2113 c.c. CP_7
In particolare, diversamente da quanto riferito dalla in ricorso, dalla documentazione prodotta Pt_1 su autorizzazione del giudice all'udienza del 29 maggio 2025 – verificata la discrasia tra quanto asserito nell'atto introduttivo e quanto risultante dalla (carente) documentazione versata in atti – si evince che la ricorrente ha concluso:
- con la 2 contratti di collaborazione: dal 14.7.2016 al 28.2.2019, dal 1.3.2019 al CP_1
31.3.2019, dal 1.4.2019 al 30.4.2019 (cfr. scheda anagrafico-professionale sub doc. 3 prodotto il
29.5.2025);
- con la 4.0 contratti di collaborazione: dal 1.5.2019 al 30.6.2019, dal 1.7.2019 al CP_3
31.12.2019, dal 1.1.2020 al 30.3.2020 e infine dal 1.4.2020 al 30.4.2020 (cfr. scheda anagrafico professionale cit., nonché contratti con la 4.0 allegati sub doc. 1 prodotto il 29.5.2025). CP_3
Ebbene, poiché è pacifico tra le parti – e provato documentalmente (doc. 3 di cui al ricorso) – che il contratto di affitto d'azienda tra le due società convenute è datato 2 maggio 2019, deve escludersi in ogni caso che tra le stesse possa ricorrere un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2112 c.c., posto che le relazioni contrattuali tra la ricorrente e la 4.0 hanno prima del CP_3 Parte_3 perfezionamento del trasferimento d'azienda.
Sull'improcedibilità della domanda spiegata da nei confronti della Parte_1 [...]
RT
Tanto chiarito, occorre esaminare partitamente le domande proposte dalla ricorrente nei confronti delle due società convenute. In particolare, ha proposto domanda di accertamento della natura subordinata del Parte_1 rapporto intercorso con le due società sportive dilettantistiche convenute, chiedendone la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive.
A fronte dell'eccezione improcedibilità della domanda sollevata dalla difesa della 4.0, la CP_3 ricorrente, all'udienza del 27 febbraio 2024, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna nei confronti del fallimento, insistendo comunque per l'accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi con le due società evocate in giudizio, nonché per la quantificazione delle spettanze conseguenti e per la condanna alla regolarizzazione contributiva.
Nonostante la rinuncia effettuata da parte ricorrente, deve ritenersi sussistente la causa di improcedibilità della domanda spiegata nei confronti della società fallita costituita in giudizio, in considerazione dei princìpi ermeneutici enucleati dalla costante giurisprudenza di legittimità in proposito, con precipuo riferimento al caso di domande di mero accertamento o costitutive che risultino funzionali/strumentali alla partecipazione al concorso.
In forza dell'art. 52, comma 2, l. fall.1 (applicabile ratione temporis), qualunque pretesa creditoria vantata nei confronti della società fallita deve essere fatta valere secondo il rito fallimentare, ossia in applicazione delle regole proprie della verificazione endoconcorsuale del passivo. Rispetto a profili lavoristici, la giurisprudenza ha individuato a più riprese il criterio di suddivisione della cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare, affermando che “il discrimen tra le due sfere di cognizione deve esser individuato nelle rispettive speciali prerogative: del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto e pertanto delle controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, miranti a pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. 29 marzo 2011, n. 7129; Cass. 29 settembre 2016, n. 19308; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2975); del giudice fallimentare, quale giudice del concorso, nel senso dell'accertamento e della qualificazione dei diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso (anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale: Cass. 20 agosto 2013, n. 19271) e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, a norma dell'art. 96, ult. comma I. fall., ovvero destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e che pertanto devono essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori” (così Cass. civ., sez. L,
30 marzo 2018, n. 7990). Come diffusamente chiarito da una ancor più recente pronuncia (Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2024,
n. 27796), per quel che riguarda le azioni di mero accertamento o costitutive esperite in sede esterna al concorso, esse risultano ammissibili “se non funzionali alla partecipazione al concorso”. Evidenziato come, invero, “qualunque azione contro una delle procedure qui in esame [abbia] riflessi sul concorso”, non solo e non tanto in termini di impegno processuale e rischi sul piano delle spese di lite, quanto piuttosto, e più in generale, perché “ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere”, la Suprema Corte ha ribadito che l'elemento decisivo debba rinvenirsi “nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione”2. Condizione, questa, che si realizza, in particolare, per gli “accertamenti riguardanti
l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990)”, che dunque vanno svolti in sede di cognizione ordinaria.
È questo il caso in cui si ammette, per le situazioni lavoristiche, che la cognizione permanga in capo al giudice del lavoro: “ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile”. Tale interesse tradizionalmente viene riconosciuto in giurisprudenza nell'ipotesi di azione di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in quanto controversia relativa allo status del dipendente in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, ovvero anche nell'ipotesi di azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda3, “proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano”.
Il punto chiave risiede, dunque, nel verificare se sussista in capo al ricorrente un eventuale interesse legato alla posizione lavorativa nel contesto aziendale che possa soddisfarsi solo tramite la tutela offerta dal giudice del lavoro o se piuttosto l'azione proposta, ancorché trattasi di domanda di accertamento (o costitutiva, ma non è il caso che ci occupa), abbia funzione strumentale rispetto all'effettivo bene della vita perseguito e alla partecipazione eventuale al concorso o sia comunque destinata ad incidere sulla procedura concorsuale.
Per quanto qui d'interesse, la ricorrente ha, come visto, richiesto di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la 4.0 sino al 30.4.2020, al fine di ottenere la CP_3 quantificazione delle conseguenti spettanze retributive. Ebbene, nonostante la successiva rinuncia alla domanda di condanna4, nel caso di specie non può ritenersi venuto meno quel vincolo di strumentalità della domanda di mero accertamento rispetto ad un bene della vita (differenze retributive) la cui determinazione richiede l'insinuazione al passivo fallimentare, per due ordini di ragioni tra loro inscindibilmente connessi:
i) innanzitutto, in considerazione del fatto che il rapporto tra la e la società fallita si è Pt_1 interrotto pacificamente in data 30.4.2020 (doc. 1 e 3 prodotti dalla ricorrente su autorizzazione del giudice il 29.5.2025), di talché non sussiste in capo alla ricorrente alcun ulteriore interesse alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa fallita che non possa accordarsi in sede fallimentare, non essendo azionata alcuna pretesa alla reintegrazione nel posto di lavoro (in termini, cfr. altresì Cass. civ., sez. L, 28 ottobre 2021, n. 30512);
ii) in secondo luogo, perché la domanda di accertamento della subordinazione si accompagna ad una esplicita richiesta di quantificazione delle correlate differenze retributive, e dunque, quantunque la pretesa di ottenere la condanna della fallita alla corresponsione di quanto richiesto a titolo retributivo sia stata rinunciata dalla ricorrente, ciò denota in modo univoco la strumentalità della domanda di accertamento all'insinuazione al passivo.
Stante la già prospettata esclusione in limine della responsabilità solidale della 4.0 ai sensi CP_3 dell'art. 2112 c.c., l'improcedibilità de qua concerne le domande proposte nei confronti della società fallita nei limiti dei rapporti intercorsi tra la e la dal 1 maggio 2019 sino al 30 aprile CP_3 Pt_1
2020. Si consideri, peraltro, che quand'anche si ritenessero sussistenti i presupposti per far operare il regime di tutela di cui all'art. 2112 c.c., nulla muterebbe in ordine all'improcedibilità della domanda nei confronti della (dovendosene al limite estendere la portata anche ai rapporti intercorsi tra la CP_3 ricorrente e la società contumace in bonis), stante l'indirizzo giurisprudenziale (invocato anche dalla difesa della società fallita) secondo il quale l'improcedibilità, in casi di invocata solidarietà tra un condebitore fallito ed uno solvibile, si limita al giudizio tra il creditore e il condebitore in solido fallito, senza che tale pronuncia impedisca la prosecuzione innanzi al giudice del lavoro del giudizio tra il creditore e gli altri condebitori in bonis, in ragione della natura scindibile dei rapporti che ne sono oggetto e, dunque, dell'autonomia delle azioni proponibili dal creditore verso i coobbligati in solido (in proposito, cfr. Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 2010, n. 2411: “L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia proposta domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento. (Nella specie una domanda di condanna al pagamento di spettanze retributive era stata proposta in via solidale contro due società, deducendosi che era intervenuto tra di esse un trasferimento d'azienda, e nel corso del giudizio la supposta cedente era stata dichiarata fallita)”; nonché, in senso conforme, anche se non riferito a una causa lavoristica, Cass. civ., sez. I, 15 febbraio
2016, n. 2902: “L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che
l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria”).
Sul merito della domanda proposta da parte ricorrente nei confronti della CI
[...]
liquidazione Parte_4
Dev'essere a questo punto presa in esame la domanda di accertamento della subordinazione e di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive spiegata dalla ricorrente nei confronti della CI , rimasta contumace, per il periodo antecedente alla stipula del contratto Controparte_1 di collaborazione con la 4.0 del 1 maggio 2019. CP_3
Il ricorso deve essere rigettato, in parte qua, per insussistenza dei requisiti della subordinazione come invocata da parte ricorrente.
Come noto, il parametro normativo tipico, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato e che identifica il proprium della subordinazione, è costituito dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, che si atteggi non in direttive di carattere meramente generale ma piuttosto in ordini specifici ed inerenti alla precipua prestazione lavorativa (ex multis,
Cass. civ., sez. L., 16 novembre 2018, n. 29646), nonché al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n. 4171).
Tuttavia, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza sul punto, soprattutto allorché l'attività del lavoratore abbia ad oggetto prestazioni di carattere professionale ed intellettuale o che comunque implicano una qual certa autonomia del lavoratore nell'espletare la propria prestazione, ovvero nell'opposto caso nel quale il rapporto abbia ad oggetto l'esecuzione di mansioni il cui contenuto sia elementare e ripetitivo, la manifestazione del potere direttivo di parte datoriale ed il conseguente assoggettamento del lavoratore si atteggia in forme più sfumate in ragione della particolare natura del rapporto e dell'oggetto della prestazione.
In casi di tal sorta, la giurisprudenza ritiene possibile fare ricorso ad indici ulteriori e sussidiari, che soccorrono, complessivamente – e non atomisticamente – considerati, ad evidenziare la reale essenza del rapporto in essere tra le parti. In specie, al fine di pervenire all'accertamento della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, occorre rinvenire nella fattispecie concreta indici quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza da parte del lavoratore di un orario definito la cui predeterminazione sia riconducibile ad ordini di parte datoriale, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa in conformità all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e, per estensione, il difetto di assunzione del rischio d'impresa in capo al prestatore dell'attività lavorativa (in questi termini, ex plurimis, Cass. civ., sez. L.,
25 febbraio 2019, n. 5436; Cass. civ., sez. L., 24 febbraio 2006, n. 4171; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Bari, sez. L., 8 aprile 2019, n. 1579; Trib. Bari, sez. L., 18 aprile 2023, n. 1137; Corte app.
Milano, sez. L., 8 febbraio 2023, n. 1059, la quale ha altresì evidenziato come la valorizzazione degli indici della subordinazione summenzionati è idonea a consentire al giudice, a fronte delle concrete modalità di svolgimento della prestazione per come emergenti dall'istruttoria, di superare l'eventuale nomen iuris con il quale espressamente le parti avevano qualificato il rapporto tra loro intercorrente al momento della stipulazione).
Considerato tutto quanto sin qui esposto, nel caso all'esame di questo giudice non risulta acquista la prova della sussistenza di elementi idonei a far ritenere che il rapporto intercorso tra la e la Pt_1
CI si sia svolto nelle forme della subordinazione. Controparte_1 Occorre sottolineare come nel corso dell'istruttoria la parte ricorrente abbia intimato in qualità di testimoni solo due soggetti, rinunciando all'udienza del 4 luglio 2024 a sentirne altri: all'udienza del 14 maggio 2024, sono state escusse la teste , ex cliente della palestra ove la ricorrente Testimone_1 prestava la propria collaborazione, nonché la teste ex collega della Testimone_2 Pt_1
Le dichiarazioni delle due testimoni non risultano sufficienti a ricostruire nel senso auspicato dalla ricorrente la vicenda lavorativa per cui è causa e a consentire di qualificarla in termini di subordinazione, tanto per la loro ridotta attendibilità intrinseca ed estrinseca, quanto per la lacunosità delle informazioni riferite, che hanno tratteggiato una realtà fattuale compatibile, per le sue connotazioni, sia con un rapporto di lavoro subordinato sia con un rapporto di collaborazione.
La teste non è stata in grado di riferire alcunché di univoco, quantunque collega della Tes_2 Pt_1 nel periodo per cui è causa, e – vale la pena sottolinearlo – al netto del fatto che la stessa risulta a propria volta ricorrente in un analogo giudizio ancora sub iudice per le medesime pretese avanzate dalla in questa sede (il che potrebbe indurre a dubitare della credibilità della stessa, a causa Pt_1 dell'interesse che ella potrebbe avere nel rappresentare una situazione di fatto coerente con le ragioni fatte valere con la proposizione della propria domanda giudiziale e, comunque, in ragione della plausibile ostilità nei confronti della odierna convenuta, nei cui confronti ha azionato pretese).
Da un canto, la teste ha riferito fatti de relato che aveva appreso dalla stessa ricorrente (ad es., la circostanza che nel periodo per cui è causa la percepisse un compenso fisso mensile). Pt_1
D'altro canto, gli elementi probatori acquisiti all'esito della testimonianza non hanno consentito di ritenere dimostrato che l'interrelazione tra le attività condotte dalla ricorrente in favore della società convenuta e quest'ultima fosse, in sé, sintomatica di quello stringente vincolo di eterodirezione che deve connotare, inter alia, il rapporto di lavoro subordinato. Ed infatti la dinamica di svolgimento del rapporto per come emersa all'esito dell'espletata istruttoria orale è del tutto compatibile, sia logicamente, sia praticamente, sia, infine, giuridicamente, con un rapporto di collaborazione autonoma tra le parti, che certamente, per essere tale, necessita di un coordinamento tra collaboratore e committente, tenuto conto dell'oggetto della prestazione offerta dalla che si occupava di gestire Pt_1
l'attività di segreteria e amministrazione nonché di vendita ai clienti di abbonamenti per l'accesso alla palestra.
In primo luogo, non è stata fornita prova univoca della circostanza che la ricorrente fosse assoggettata al potere disciplinare esercitato dai titolari della palestra. La mera affermazione che la stessa fosse stata “brontolata” per aver fatto ritardo non può ritenersi sufficiente in tal senso, posto che ciò potrebbe anche interpretarsi come diverbio intercorso tra collaboratore e committente per l'inesatto adempimento della prestazione oggetto della collaborazione, e tenuto conto che, se il rapporto tra al ricorrente e la società contumace si fosse esplicato nelle forme della subordinazione, la avrebbe Pt_1 subìto anche una trattenuta sul compenso mensile, come stabilito anche dalla contrattazione collettiva sul punto (cfr. CCNL allegato al ricorso, art. 142-144), trattenuta di cui non vi è prova in atti e di cui non è stato nemmeno riferito dalla teste Tes_2
Analogamente, non può ritenersi sufficiente l'affermazione per cui “dovevamo giustificare
l'assenza” (cfr. dichiarazioni teste pag. 4 verbale ud. 14.5.2024), dal momento che la Tes_2 testimone non ha chiarito in cosa consistesse tale giustificazione, né in che forme ed in che tempi dovesse essere fatta pervenire alla società committente, né quali conseguenze disciplinari scaturissero dalla mancata giustificazione de qua, potendosi per contro ritenere che, in effetti, tale giustificazione consistesse piuttosto nella comunicazione dell'assenza alla committente, in ragione della necessità di coordinamento tra la collaboratrice e la società, la quale avrebbe in tal modo potuto organizzare la sostituzione nel caso di mancata indicazione di un idoneo sostituto da parte della Pt_1
Quanto sin qui osservato chiarisce, dunque, come le risultanze istruttorie acquisite non bastino a ritenere che la ricorrente fosse assoggettata ad un potere direttivo e disciplinare del tipo richiesto dagli artt. 2094 e 2106 c.c.
Ancora, la necessità che, come riferito dalla teste la in qualità di addetta alla Tes_2 Pt_1 segreteria, rispettasse orari prestabiliti e definiti dai titolari della società a favore della quale prestava la propria attività, non è dirimente nel senso auspicato dalla parte ricorrente. La circostanza per la quale la prestazione dedotta in obbligazione preveda modalità orarie di esecuzione predefinite non è di per sé sufficiente, nel caso di specie, a qualificare il rapporto in termini di subordinazione. Se è vero che la definizione di quali fossero i turni era compito dei titolari della palestra, non risulta purtuttavia dimostrato che ciò rappresentasse esplicazione di una qualche forma di potere etero-organizzativo ed etero-direttivo tale da assegnare all'odierna resistente la qualifica di datore di lavoro. Difatti, è necessario considerare che per la società convenuta era indispensabile fissare dei turni, non tanto ai fini dell'organizzazione della prestazione lavorativa della ricorrente, quanto piuttosto in funzione di una corretta gestione dell'impianto sportivo e della erogazione del servizio agli utenti, con i quali la ricorrente necessitava di interfacciarsi al fine di espletare i propri compiti amministrativi, di segreteria e di promozione degli abbonamenti della palestra. Risulta evidente, infatti, che se queste erano le attività cui la doveva attendere in forza del vincolo contrattuale con la committente, la prestazione non Pt_1 avrebbero potuto essere resa utilmente se la ricorrente non si fosse in tal modo coordinata con la
CI che gestiva la struttura sportiva. E posto che il coordinamento con la committente, che offriva ai clienti l'accesso alle sale e ai macchinari della palestra in un determinato range orario di apertura, è tratto identitario anche del rapporto di collaborazione, non può dirsi che tale elemento sia indice sintomatico univoco di subordinazione.
E lo stesso è a dirsi quanto alla necessità concordare con i titolari della palestra il periodo di ferie, dal momento che la palestra – come riferito dalla teste – non aveva periodi di chiusura e Tes_3 dunque, se ognuno dei collaboratori della committente avesse stabilito in autonomia e senza alcuna forma di accordo e/o coordinamento con la società il periodo di assenza per ferie, si sarebbe potuto verificare un innegabile disservizio per la clientela.
Non è peraltro emerso in corso di istruttoria – ma, si badi, nemmeno è stato allegato dalla ricorrente
– che la CI committente provvedesse ad indicare alla collaboratrice le specifiche modalità con le quali avrebbe dovuto prestare la propria attività, né a controllare come questa veniva svolta. Il che contribuisce ad escludere che vi fosse una qualche forma di etero-direzione della prestazione professionale della da parte della committente, che provvedeva dunque solo a fissare gli obiettivi Pt_1 della collaborazione.
Infine, non può ritenersi dirimente nel senso dell'affermazione del ricorrere della subordinazione il riferimento, fatto dalla teste nel corso della sua escussione, alla circostanza che la Tes_2 Pt_1 venisse compensata con un importo fisso mensile (“Parlandone insieme alla avendo lo stesso Pt_1 tipo di lavoro e anche contratto, sapevo che anche lei aveva un fisso mensile e poi degli incentivi ogni tanto in base ai contratti stipularti”, cfr. pag. 4 verbale ud. 14.5.2024). Se è difatti vero che, in base alla giurisprudenza costante, il versamento di un compenso fisso a cadenze stabilite può valere quale indice di subordinazione, è altresì vero che: i) nel caso di specie risulta, da quanto riferito dalla stessa teste che la ricorrente percepisse anche incentivi e bonus in ragione della conclusione con i clienti Tes_2 di contratti per l'abbonamento alla palestra, e dunque in base al raggiungimento di obiettivi, ciò che è coerente con la tipologia di rapporto instaurato con la società convenuta;
ii) ad ogni buon conto, anche qualora si ritenesse la percezione mensile di un importo fisso quale indice di subordinazione, esso non sarebbe sufficiente, dovendosi valutare tale elemento sintomatico non atomisticamente, bensì in uno con le ulteriori emergenze istruttorie, che, come visto, non attestano in modo univoco, nemmeno se considerati nella loro interrelazione, la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra la Pt_1
e la CI . Controparte_1
Si consideri, peraltro, che nemmeno la valutazione globale delle risultanze dell'escussione della teste unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste risulta in grado di asseverare la Tes_2 Tes_1 versione dei fatti prospettata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, posto che quanto affermato dalla non è idoneo a colmare le lacune e riscontrare quanto emerso dalla Tes_1 testimonianza di Infatti, la teste ha chiarito di conoscere la gran parte di Testimone_2 Tes_1 quanto affermato sol perché riferitole dalla ricorrente medesima (il che rende, invero, intrinsecamente poco attendibili gli elementi emersi da tale testimonianza)5. Peraltro, anche per ciò che concerne la rappresentazione di fatti appresi in via diretta e personale dalla teste in quelle occasioni Tes_1 settimanali in cui si recava in palestra6, essa non consente di ritenere provato, in termini di probabilità prevalente (“più probabile che non”), che il rapporto lavorativo della si svolgesse nelle forme Pt_1 della subordinazione. E ciò perché la testimone non poteva che riferire solo di una minima frazione della 'vita' lavorativa della ricorrente7, con esclusivo e precipuo riferimento alle mere mansioni svolte
(“era detta alla reception, accoglienza clienti e promozione degli abbonamenti della palestra […] Io ho sempre visto la fare questo lavoro di receptionist e addetta alla accoglienza della clientela”), Pt_1 che tuttavia, di per sé considerate, nulla dicono in ordine alla forma, alle modalità di prestazione dell'attività lavorativa della ricorrente.
In definitiva, la domanda proposta nei confronti della società convenuta contumace deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte ricorrente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
Sulla domanda di regolarizzazione contributiva
All'accertamento dell'infondatezza della domanda per il riconoscimento della subordinazione e la condanna al pagamento di differenze retributive, con riferimento al periodo nel quale la ricorrente ha prestato la propria attività di collaborazione con la CI segue altresì il rigetto della CP_1 domanda di regolarizzazione contributiva.
Sulle spese di lite
Considerata la peculiarità della vicenda processuale e delle questioni di diritto esaminate, appare equo compensare le spese di lite tra le parti costituite.
In considerazione della mancata costituzione della CI quantunque parte Parte_4 convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara improcedibile la domanda nei confronti della RT
;
[...]
2) Rigetta nel merito la domanda quanto ai rapporti tra la parte ricorrente e la CI
[...]
, nei limiti di cui in motivazione;
Controparte_11
3) Compensa tra parte ricorrente e 4.0 le CP_3 RT spese di lite;
CP_
4) Compensa tra parte ricorrente e le spese di lite;
5) Nulla sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e la TE
.
[...]
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V […]”. 2 Aggiunge la Cassazione che “solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori”. 3 Si veda, sul punto, Cass. civ., sez. L, 6 ottobre 2017, n. 23418, così massimata: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio per
l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum"”. 4 Si veda, in proposito, il verbale dell'udienza del 27 febbraio 2024, ove la procuratrice della ricorrente ha insistito “perché sia accertato il rapporto di lavoro subordinato e la quantificazione delle spettanze, oltre alla richiesta di regolarizzazione contributiva, rinunciando alla domanda di condanna nei confronti del fallimento e alla condanna alle spese”. 5 Cfr. verbale ud. 14.5.2024 pag. 2-3: “questo lo so perché comunque poi ci siamo riviste e ne abbiamo riparlato insieme”; e poi ancora: Ad giudice “sempre parlando con la sapevo che comunque faceva 8 ore di lavoro al giorno”. Ad giducie: Pt_1
“Sempre parlando con lei sapevo che doveva giustificare l'assenza o il ritardo ai titolari che erano e un altro CP_1 titolare di cui non mi ricordo il nome”; e altresì “Sempre per aver parlato con la sapevo che aveva uno stipendio Pt_1 regolare ossia un fisso mensile che non so dire se fosse sempre della stessa cifra”; “Sapevo dalla che aveva un Pt_1 contratto di lavoro anche se non mi aveva detto che tipo di contratto avesse”. 6 Ha difatti dichiarato: “andavo in palestra per lo meno per tre volte alla settimana. gli orari erano del sabato mattino dalle
9:00/11:00 circa e tra settimana non ricordo i giorni ma in orario serale 18/20”. 7 Dichiarando, per il resto, di non conoscere i fatti sui quali veniva sentita nel corso dell'istruttoria o riferendo valutazioni e presunzioni personali a tal proposito (cfr. verbale ud. 14.5.2024 pag. 2: “Non so dire se avesse degli orari fissi tutti i giorni o se lavorava su turni”; “presumo che gli strumenti che utilizzava fossero forniti dalla palestra come il computer”; “Non so dire se la abbia usufruito delle ferie”; “non so dire se [lo stipendio;
n.d.r.] fosse sempre della stessa cifra”; “Non so Pt_1 dire se avesse un cartellino per timbrare entrate ed uscite”.