Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1982
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che, sebbene manchino le specifiche catastali, l'atto fa riferimento a precedenti avvisi di liquidazione regolarmente notificati e non impugnati, supplendo così alla motivazione mancante. Inoltre, la TARI è soggetta ad autoliquidazione e l'omesso pagamento degli avvisi di liquidazione legittima l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1982
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1982
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo