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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1982/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
CUGINI NA, TO
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17607/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400096046 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400096046 TEFA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 la società Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n° 2400096046 per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), annualità 2022 per l'importo complessivo di €. 36.005,77.
In data 17/01/2026 si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso depositato note illustrative per l'udienza in data 26/01/2026.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La società Ricorrente_1 SRL impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n° 2400096046 per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), annualità 2022 per l'importo complessivo di €.
36.005,77.
Sostiene il ricorrente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento mancando l'indicazione dell'immobile per cui viene richiesta l'imposta nonché le specifiche catastali così da rendere impossibile al contribuente di verificare l'aliquota applicata e la correttezza dei calcoli operati dall'amministrazione finanziaria.
La censura è destituita di fondamento e deve essere respinta. Invero, pur mancando nell'atto impugnato la specifica indicazione dell'immobile e dei dati catastali dello stesso, l'atto fa riferimento in maniera espressa a due avvisi di accertamento regolarmente notificati al contribuente in tal modo supplendo alla censurata motivazione mancante dell'atto impugnato come è possibile leggere nel prospetto contabile dell'avviso di accertamento n° 2400096046 fatto oggetto della presente impugnazione (• l'avviso di liquidazione n. 112200081248 per un importo pari ad € 13.894,18, emesso in data 30/05/2022, notificato in data 12/07/2022; • l'avviso di liquidazione n. 112201444620 per un importo pari ad € 12.445,50, emesso in data 14/10/2022, notificato in data 6/11/2022) regolarmente notificati al contribuente e non impugnati.
Come noto, la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della L. n. 147 del 2013, e quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Risultando non pagati gli avvisi di liquidazione di cui al prospetto contabile perfettamente indicato nel gravato avviso di accertamento esecutivo, l'amministrazione finanziaria ne richiede il pagamento con l'avviso di accertamento esecutivo fatto oggetto di impugnazione mentre il contribuente non dà prova di aver comunque provveduto al pagamento degli importi richiesti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è da ritenersi infondato e va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
17607/2024):
1) Respinge il ricorso;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Roma Capitale delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana Cugini Dott. Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
CUGINI NA, TO
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17607/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400096046 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400096046 TEFA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 la società Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n° 2400096046 per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), annualità 2022 per l'importo complessivo di €. 36.005,77.
In data 17/01/2026 si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso depositato note illustrative per l'udienza in data 26/01/2026.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La società Ricorrente_1 SRL impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n° 2400096046 per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), annualità 2022 per l'importo complessivo di €.
36.005,77.
Sostiene il ricorrente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento mancando l'indicazione dell'immobile per cui viene richiesta l'imposta nonché le specifiche catastali così da rendere impossibile al contribuente di verificare l'aliquota applicata e la correttezza dei calcoli operati dall'amministrazione finanziaria.
La censura è destituita di fondamento e deve essere respinta. Invero, pur mancando nell'atto impugnato la specifica indicazione dell'immobile e dei dati catastali dello stesso, l'atto fa riferimento in maniera espressa a due avvisi di accertamento regolarmente notificati al contribuente in tal modo supplendo alla censurata motivazione mancante dell'atto impugnato come è possibile leggere nel prospetto contabile dell'avviso di accertamento n° 2400096046 fatto oggetto della presente impugnazione (• l'avviso di liquidazione n. 112200081248 per un importo pari ad € 13.894,18, emesso in data 30/05/2022, notificato in data 12/07/2022; • l'avviso di liquidazione n. 112201444620 per un importo pari ad € 12.445,50, emesso in data 14/10/2022, notificato in data 6/11/2022) regolarmente notificati al contribuente e non impugnati.
Come noto, la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della L. n. 147 del 2013, e quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Risultando non pagati gli avvisi di liquidazione di cui al prospetto contabile perfettamente indicato nel gravato avviso di accertamento esecutivo, l'amministrazione finanziaria ne richiede il pagamento con l'avviso di accertamento esecutivo fatto oggetto di impugnazione mentre il contribuente non dà prova di aver comunque provveduto al pagamento degli importi richiesti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è da ritenersi infondato e va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
17607/2024):
1) Respinge il ricorso;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Roma Capitale delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana Cugini Dott. Ottavio Picozzi