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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria UA Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa DA D'NO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 8596 /2020 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1395/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria UA
Vetere, assegnata in decisione all'udienza del 10.06.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_2 C.F._1 procura in calce in ati , dall'Avv. Mario Miniero (c.f.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto – PEC:
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APPELLANTE
E
(c.f. e p.i.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'
Avv. Francesco Buco (c.f.: ed elettivamente domiciliata C.F._3 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto – PEC:
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APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'integrale accoglimento. La difesa di parte appellata ha concluso chiedendo, in rito, di dichiarare l'improcedibilità
e/o nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello per mancata tempestiva iscrizione a ruolo ovvero per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo;
il tutto con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante ha proposto appello Pt_2 avverso la Sentenza n. 1395/2020, depositata in data 7.02.2020, emessa dal Giudice di
Pace di Santa Maria UA Vetere, con la quale il Giudice adito aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, volta all'accertamento della responsabilità di
[...] per i danni derivanti dal sinistro occorso in data 5.2.2018, e lo aveva Controparte_1 condannato al pagamento in favore della convenuta delle spese e competenze di lite liquidate in €400.00 oltre oneri.
L'attore deduceva che, in data 5.2.2018, alle ore 20:15 circa, mentre percorreva alla guida della propria autovettura Alfa Giulietta, tg. EX982MV, l'autostrada A/1 in direzione sud, con direzione di marcia da Roma verso Napoli, giunto nel tratto autostradale compreso tra AN (CE) e UA (CE) – e, segnatamente, a pochi chilometri prima dello svincolo che conduce a UA - collideva con un animale bianco di grossa taglia che stazionava al centro della carreggiata. L'attore, costretto ad arrestare la propria marcia per l'improvvisa accensione della spia relativa al radiatore, riscontrava i danni meccanici e alla carrozzeria, causati dal precedente impatto.
L'attore, pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva del sinistro, in capo alla citava quest'ultima in giudizio innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Santa Maria UA Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei sopra richiamati danni, per un ristoro pari ad €5.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta società, che Controparte_1 contestava il fatto storico ovvero l'avversa esposizione della dinamica del sinistro nonché la conseguente pretesa risarcitoria ed eccepiva il difetto di titolarità dell'azione in capo all'attore.
Esaurita l'istruzione della causa mediante l'acquisizione di prove documentali e l'escussione del teste di parte attrice, il Giudice di Pace pronunciava la sentenza impugnata con la quale rigettava la domanda proposta dall'attore condannando quest'ultimo al pagamento in favore della convenuta delle spese e competenze di lite. -2. Avverso la sentenza n. 1395/2020, ha proposto appello il quale ha Parte_2 dedotto la manifesta illogicità della decisione impugnata che, ritenuta viziata sotto il profilo della valutazione del materiale istruttorio, integrerebbe, a suo dire una motivazione apparente.
In particolare, l'appellante ha censurato la valutazione d'inattendibilità della teste escussa, nonché l'erronea qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. piuttosto che ricondurre la fattispecie sottoposta al suo vaglio sotto la previsione di cui all'art. 2051 c.c..
Il ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in Pt_2 riforma della sentenza impugnata previo riconoscimento declaratoria della responsabilità della società appellata, condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento danni derivanti dal sinistro di cui sopra, della somma pari ad €. 5.000,00 ovvero quella diversamente determinata a seguito di CTU.
Si è costituita in giudizio la società la quale, ha eccepito, in Controparte_1 via preliminare, l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza per corretta valutazione del materiale probatorio ovvero sussistenza del caso fortuito.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il giudice istruttore, all'udienza del 10.6.2025, riservava la causa in decisione previa concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
-3. Giova anzitutto rilevare la tempestività del gravame, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 7.02.2020, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato il 6.11.2020 e, dunque, entro il 10.11.2020 ovvero il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali e della sospensione straordinaria 2020, dettata dall'emergenza coronavirus che per il processo civile decorrono dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL
23/2020).
L'appellante si è inoltre costituito nei termini di cui all'art. 348 c.p.c in data 11.11.2020, mediante il deposito dell'atto di appello notificato e della sentenza impugnata.
-4. Sempre in via preliminare, va rilevato che l'appello non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dall' art. 348 bis c.p.c..
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una singola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello proposto dal sig. non si è rivelato prima facie inammissibile, Pt_2 non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame, la relativa infondatezza.
-5. Parimenti, sempre in via preliminare, va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa di non incorre nella condizione di Controparte_1 inammissibilità descritta dall'art. 342 cod. proc. civile.
Nel proposto atto di impugnazione sono adeguatamente specificate sia le parti del provvedimento sottoposto a censura - quella contenente la valutazione del materiale istruttorio e quella concernente la condanna alle spese di lite - sia le modifiche proposte alla ricostruzione operata dal primo giudice.
Ne discende che l'appello è ammissibile in quanto sono state indicate con sufficiente precisione le parti della sentenza che si chiedono di modificare, risulta precisa e puntuale la critica alle argomentazioni del giudice di prime cure, risulta chiaramente esposta la modifica della decisione impugnata che si chiede.
-6. Passando alla valutazione dei motivi di gravame e tenuto conto delle parti della sentenza censurate, i temi decisionali da affrontare nel loro ordine logico sono quelli concernenti la disciplina applicabile al caso di specie e, sulla scorta della qualificazione della domanda, la fondatezza della pretesa risarcitoria, anche con riferimento all'onus probandi.
-7. Orbene, con riferimento al primo motivo di gravame concernente la qualificazione della domanda proposta e sulla quale il Giudice di Pace di Santa Maria UA Vetere ha omesso di pronunciarsi, va anzitutto osservato come la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., correttamente invocata da parte appellante.
Invero, la questione relativa alla responsabilità del concessionario e gestore delle autostrade per i sinistri verificatisi a causa di animali selvatici è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte che ha aver ripetutamente affermato il principio secondo cui “la natura oggettiva della responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., trovando essa fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n. 20427) - ha richiamato i principi generali che regolano la materia, ritenendoli applicabili anche nella peculiare fattispecie dei danni cagionati dalla presenza di un animale selvatico su un tratto autostradale
(cfr. Cass. n. 11785/2017), affermando, in particolare, che: - la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima ed il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del “potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa;
- non ha senso parlare di “colpa nella custodia” quanto piuttosto di “rischio di custodia” atteso che la responsabilità non si fonda sull'accertamento di una condotta colposa del custode - tanto che il custode negligente risponde dei danni a terzi allo stesso modo del custode perito e prudente - bensì sul rapporto tra il bene e colui che ne ha di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità (Cass. 19/02/2008, n. 4279; Cass. 19/05/2011,
n. 11016);
- in altri termini, l'art. 2051 c.c., “nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (Cass. 2477/2018; Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017).
Ne consegue che non è onere del danneggiante provare la colpa del custode;
- l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa; (Cass.
28/03/2001, n. 4480; Cass. 29/11/2006, n. 25243; Cass. 29/03/2007, n. 7763; Cass.
19/05/2011, n. 11016).
- “l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia” (Cass. 05/02/2013, n. 2660 Cass. 19/05/2011, n. 110168). “Spetta, invece, al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 07/07/2010, n,16029; Cass.
08/05/2008, n. 11227).
Tanto rilevato, occorre osservare con riguardo alle autostrade, che la Corte di
Cassazione ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “la responsabilità ex art.
2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia opera anche nei confronti del proprietario o concessionario dell'autostrada, in ragione del particolare rapporto con la cosa derivante dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salva la dimostrazione del caso fortuito. Nell'affermare tali principi, il Supremo Collegio muove dalla premessa che le autostrade sono destinate, per loro natura, alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e richiedono per l'immissione nelle medesime il pagamento di un pedaggio, di guisa che è effettiva la possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza” (si vedano, tra le altre: Cass. 11016/2011; Cass. 24419/2009 sopra citata;
Cass. 7763/2007; Cass. 23082007).
Tali principi sono stati poi ribaditi dalla Suprema Corte anche con la già richiamata pronuncia n. 11785/2017, laddove si afferma che “la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi. Incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di colpa nella custodia (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di rischio da custodia, in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incommoda”. Inoltre la Suprema Corte ha affermato che : “l'accertamento della relazione custodiale, presupponendo l'accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell'estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano” (Cass. 06/07/2006,
n. 15383; Cass. 12/07/2006, n. 15779; Cass. 22/04/2010 n. 9546).
-8. Chiarita, dunque, l'applicabilità, alla fattispecie de qua, del disposto dell'art. 2051
c.c. ed il riparto degli oneri probatori tra le parti, con riferimento alla fondatezza della pretesa attorea e, segnatamente, alla valutazione delle risultanze processuali, ritiene il
Tribunale che meriti accoglimento la censura formulata dall'appellante. Reputa questo Giudice, difatti che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere inattendibile la testimonianza resa dalla trasportata , testimone oculare Testimone_1 dell'evento.
Al contrario, avendo la predetta assistito personalmente all'evento dannoso, come dichiarato ed avendo reso una dichiarazione coerente, precisa e circostanziata non sussistono motivi per dubitare dell'attendibilità della predetta avendo la teste confermato, con dovizia di particolari, la ricostruzione della dinamica del sinistro quale allegata da parte attrice.
Al riguardo va rilevato che la teste Miniero, ha riferito che: “Era il giorno 5 febbraio dell'anno 2018 ed io mi trovavo nell'auto del dott. , una Giulietta nera, ed ero Pt_2 trasportata seduta di fianco al conducente che era il dott. . Verso le ore 20.15 ci Pt_2 trovavamo nell'autostrada A/1 Roma-Napoli, direzione Napoli, quando pochi chilometri prima dello svincolo di UA, dopo una curva a sinistra, ci siamo trovati al centro della sede stradale un animale bianco di grossa taglia, fermo, e lo investimmo. A causa dell'impatto dopo pochi chilometri, la spia del termostato diventò rossa e quindi ci fermammo nell'autogrill “San Nicola La Strada” e constatammo i danni subiti dall'auto, precisamente il lato anteriore griglia e paraurti distrutti e l'auto perdeva acqua e olio.
Inoltre sull'auto vi erano evidenti tracce di sangue e brandelli di carne dell'animale. Vi era anche una pattuglia della stradale che però si rifiutò di verbalizzare perché era inutile a quel punto e quindi ci consigliarono di tornare. Preciso che il dott. , Pt_2 appena imboccata l'autostrada a Roma, impostò il cruise control con velocità a 120 km/h
e pertanto viaggiavamo a non più di 120 km/h. Preciso che siamo tornati a Napoli a velocità molto lenta e immettendo ogni tanto acqua nel radiatore che perdeva, acqua acquistata nell'autogrill San Nicola. Preciso che siamo usciti all'uscita Camaldoli della tangenziale di Napoli verso le 21.20 circa. Riconosco e sottoscrivo le foto dei danni mostrate ed evidenzio, cerchiandoli, i punti in cui si vedono tracce di sangue e brandelli di carne dell'animale. Null'altro so.”( cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 1.4.2019).
Ciò posto deve rilevarsi al riguardo che il Giudice di primo grado sia pervenuto alla declaratoria di inattendibilità della teste escussa, avendo valorizzato la circostanza che la medesima non avesse saputo indicare con esattezza la specie dell'animale con cui aveva colliso l'autovettura dell'appellante.
A ben vedere, tuttavia, il rilievo attribuito dal Giudice di prime cure alla mancata qualificazione dell'animale impattato si pone in diretto contrasto con la ratio sottesa all'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente gestore dell'autostrada sopra richiamato.
La Corte di legittimità ha infatti affermato – con orientamento ormai consolidato – che tale responsabilità discende dall'obbligo del custode di evitare l'ingresso di agenti esterni nella cosa custodita (nella specie, l'autostrada), a prescindere dalla natura o dalla tipologia specifica dell'agente lesivo.
In altri termini, ciò che assume rilievo non è la qualificazione dell'elemento estraneo, bensì la violazione dell'obbligo di vigilanza e manutenzione gravante sull'ente custode
(cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 9610/2022 cit.; Cass. civ., Sez. III, n. 15383/2006).
Peraltro, la credibilità di un testimone non può essere inficiata da mere omissioni marginali, specie se giustificate dal contesto concreto in cui si è verificato l'evento, laddove la deposizione risulti, nel suo complesso, circostanziata, logicamente coerente e priva di elementi di contraddizione intrinseca.
Nel caso di specie, la mancata identificazione della specie animale da parte della teste non può in alcun modo costituire indice di inattendibilità, atteso che il sinistro si è verificato in un orario in cui le condizioni di luce risultano particolarmente ridotte, se non quasi completamente assenti, aggravando di fatto la difficoltà della testimone nel riconoscere e qualificare con precisione la specie animale coinvolta nell'impatto.
Inoltre, l'orario serale, unitamente al contesto autostradale, caratterizzato da velocità di marcia sostenuta e da scarsa visibilità, rendono del tutto plausibile che la percezione dell'animale sia stata limitata, senza che ciò comprometta la genuinità e la valenza probatoria della testimonianza resa.
Parimenti, non può ritenersi non credibile la teste escussa nella parte in cui affermi che il conducente non abbia arrestato immediatamente la marcia dopo l'impatto con l'animale, come statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
In tale contesto, la condotta del conducente che non arresti immediatamente la marcia dopo l'impatto non può che consistere in una reazione razionale e giustificata, in quanto risponde, difatti, alla logica del principio dell'id quod plerumque accidit la circostanza secondo cui nessun conducente dovrebbe procedere a un arresto immediato della propria corsa immediatamente dopo l'impatto, onde evitare il rischio concreto di incidenti a catena o altre situazioni di pericolo maggiori, tenuto conto della velocità e del contesto autostradale. Tale principio, utilizzato in sede di valutazione della prova, conferma la piena plausibilità
e credibilità della testimonianza resa dalla teste e rafforza la fondatezza della ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante.
Senza alcuna valutazione aprioristica deve infatti rileggersi altresì l'affermazione della teste circa il rifiuto della Polstrada a verbalizzare l'evento occorso atteso che ciò, lungi dall'inficiare la veridicità del racconto della teste, si inserisce, anzi, coerentemente nel quadro probatorio complessivo, contribuendo a spiegare l'assenza di un verbale ufficiale.
-9. Tanto premesso, occorre ora valutare la fondatezza del motivo di gravame circa la dinamica del sinistro, tenuto conto dell'errata valutazione di inattendibilità della teste quale operata dal Giudice di prime cure.
Ebbene, ritiene questo Giudicante che la testimonianza resa unitamente alle prove documentali allegate dall'attore in primo grado sono idonei a dimostrare che la dinamica del sinistro sia avvenuta secondo l'allegazione di parte attrice ( in primo grado) ovvero a causa della presenza di un animale selvatico sul tratto di strada che impattava sull'auto del . Pt_2
Oltre alla richiamata efficacia della prova testimoniale, va rilevato che la documentazione fotografica - nella quale è raffigurata l'auto dopo l'impatto con l'animale - riproduce i danni riportati dall'autovettura nonché la presenza di tracce ematiche e di residui organici;
detta documentazione rappresenta un elemento probatorio significativo che conferma tanto il nesso causale quanto il danno-conseguenza lamentato dall'attore.
Parimenti, l'estratto del Telepass attesta il transito dell'autovettura nel tratto autostradale indicato dal danneggiato e confermato dalla testimone escussa, e contribuisce, pertanto,
a corroborare, almeno in astratto, la responsabilità della parte appellata.
-10. Tanto considerato, in applicazione dell'art. 2051 c.c., incombeva su Controparte_1
l'onere di dimostrare il ricorrere del caso fortuito – inteso come fatto
[...] naturale, del terzo, o dallo stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), a prescindere dalla diligenza del custode - idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Nella fattispecie, la società appellata, in primo grado, ha genericamente allegato che “nel caso di specie è quantomeno plausibile che l'animale in questione sia stato abbandonato sul tratto autostradale poco prima del contestato sinistro, non consentendo una pronta ed efficiente risposta del personale di nella rimozione Controparte_1 dell'ostacolo” (cfr. comparsa di costituzione e risposta), senza fornire alcuna prova idonea a dimostrare che il sinistro in esame integrasse un evento esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la responsabilità della convenuta.
Peraltro, la convenuta aveva dedotto altresì che “tanto più è vero che nel caso di specie nessuna comunicazione alla odierna convenuta perveniva riguardo la presenza di un animale vagante sul tratto autostradale in questione, per cui nessun modo la
[...]
ha avuto contezza della presenza del suddetto animale, tanto da Parte_3 permettere al proprio personale un pronto e tempestivo intervento”.
Tale asserzione non si reputa sufficiente ad esimere da responsabilità la società
, non potendo la circostanza di cui sopra assurgere a prova della Controparte_1 imprevedibilità e inevitabilità del danno.
Al riguardo, invero, giova evidenziare una recente pronuncia della Suprema Corte che, per una fattispecie analoga, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata atteso che il giudice di merito aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente affermando
“Rileva anzitutto che è del tutto illogico imporre ad un utente della strada che intenda ottenere il risarcimento dei danni discendente da un sinistro causato dall'attraversamento della carreggiata da parte di un cane, dover segnalare anticipatamente – ovvero prima del verificarsi del sinistro stesso – la sussistenza del pericolo all'ente gestore della strada. Osserva, inoltre, che la motivazione postula un'inammissibile inversione dell'onere probatorio, stante che si chiede al danneggiato la prova dell'assenza del caso fortuito il cui onere invece incombe sul custode del bene”
(Cass. Civ., Sez. sesta – sottosez. 3, ord. n. 9610 del 24 marzo 2022).
Nella specie, pertanto, la società avrebbe dovuto dimostrare che Controparte_1
l'assenza di segnalazione aveva reso inesigibile un intervento riparatore, non avendo avuto la possibilità di averne contezza in tempo utile per eseguire l'intervento manutentivo.
Ne discende che non avendo l'appellata provato la sussistenza di un evento esterno, imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale tale da recidere il nesso causale ed escludere la sua responsabilità, l'appello risulta meritevole di accoglimento pertanto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la responsabilità esclusiva della società appellata nella causazione del sinistro per cui è causa. -11. Ciò posto in relazione alla censura concernente l'an debeatur, occorre, quindi, esaminare il profilo inerente il quantum, non oggetto di valutazione nella sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, l'attore, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto il risarcimento dei danni materiali quantificati nella somma di € 5.000,00 sulla base dell'allegata fattura n. 130 del 16.3.2018 della ditta individuale di “Vietri Luigi di Vietri O”.
Tale fattura, prodotta dall'istante a supporto della sua pretesa risarcitoria, reca in calce la dizione “pagato con assegno” unitamente al timbro ed alla firma della ditta emittente.
Ebbene, affinchè le fattore abbiano un idoneo valore probatorio e siano quindi ontologicamente orientate a fondare la prova del quantum, è necessario verificare se le stesse siano quietanzate o meno. Al riguardo va rilevato che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “ove la fattura sia quietanzata, essa assurge a piena prova dell'an e del quantum (cfr. Cass. 31/07/2006, n. 17454, per la quale la fattura quietanzata ha valore di scrittura privata); mancando la quietanza, la fattura può, invece, costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. 17/12/2004, n. 23499 e successiva giurisprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice” (Cass.
Civ. sez. III, 07/09/2023, n.26048).
Ciò posto e sebbene nel caso di specie non sia chiarito se la dichiarazione di ricezione in pagamento dell'assegno asseveri il fatto dell'adempimento dell'obbligazione ovvero il mero fatto del ricevimento dell'assegno, tenuto conto della data della prima immatricolazione (2014), dei danni riportati e del materiale fotografico in atti, in virtù di un criterio prudenziale e sulla base delle nozioni di comune esperienza si può comunque affermare che il costo delle riparazioni richiesto dall'attore sia congruo e compatibile con i danni riportati.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
-12. Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza di primo grado, la deve essere Controparte_1 condannata a pagare, in favore dell'appellato l'intero importo di €5.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo. -13. La riforma della sentenza impugnata implica una nuova regolamentazione delle spese.
Si deve rilevare, difatti, che in tema di liquidazione delle spese giudiziali il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole ( cfr. Cass.
Civ n. 13356/2021 e Cass. civ 6369/2013).
Alla stregua di tali principi, in considerazione dell'esito del gravame le spese processuali vanno poste a carico della appellata in virtù del criterio della soccombenza.
Le spese processuali si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, tenuto conti che alcuna attività istruttoria è stata svolta nella presente fase di giudizio, con attribuzione diretta al procuratore antistatario per la parte appellante, avv. Mario Miniero, il quale ne ha formulato tempestiva ed espressa richiesta.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria UA Vetere, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' in persona del Parte_2 Controparte_1
l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1395/202 del Giudice di Pace di Santa Maria UA Vetere, depositata in data 7.02.2020, così decide:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro per cui è Controparte_1 causa e per l'effetto condanna la società al pagamento Controparte_1 in favore del sig. a titolo di risarcimento danni, della somma di €.5.000,00, Pt_2 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
b) Condanna la alla rifusione delle spese processuali del doppio Controparte_1 grado di giudizio nei confronti del sig. che si liquidano – per il primo grado – Pt_2 in complessivi € 1.390,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi, di cui €125,00 per esborsi;
per il presente grado di giudizio, si liquidano in
€ 1848,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per compensi, di cui
€ 147,00 per esborsi, con attribuzione diretta al procuratore di parte appellante.
Così deciso in Santa Maria UA Vetere, 22.10.2025 IL Giudice
Dott.ssa DA D'NO