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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1554 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti BERRUTI MARIO, STERLI ANDREA, CHIOZZI VERA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2025, esponeva: Parte_1
a) di aver presentato in data 30.04.2024 all' domanda di congedo di maternità anticipata per il CP_1 periodo dal 23.04.2024 al 19.07.2024 a causa delle sue problematiche di salute (doc. 1) allegando certificato di interdizione dell'attività emesso in data 22.04.2024 dalla ginecologa del consultorio ostetrico-ginecologico della ASST Spedali Civili, ove veniva attestato che si trovava “nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del D.L. 151/2001” per “patologia materna: età avanzata, patologia psichiatrica che controindicano lo svolgimento della mansione lavorativa”
(doc. 2);
b) che con provvedimento del 6.08.2024, aveva rigettato la domanda in quanto non correlata, CP_1 come richiesto dalla normativa di riferimento, dal provvedimento di interdizione anticipata emesso o dall'Azienda Sanitaria Territoriale o dall'Ispettorato del Lavoro, con contestuale invito a presentare una nuova domanda unitamente al provvedimento mancante (doc. 3);
c) che in data 14.10.2024, per il tramite del Patronato aveva presentato ricorso CP_2 amministrativo (doc. 4), rigettato in data 24.10.2024 con la medesima motivazione:
“non è stato prodotto il provvedimento di interdizione anticipata per 'gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose' rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (o dalla Direzione
Territoriale Competente) ai sensi dell'art. 17, n. 35/2012, oppure il provvedimento di interdizione anticipata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino rilasciato dalla Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del
D. Lgs. 151/2001 come modificato dal decreto legge n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012” (doc. 5).
d) che, tale provvedimento non poteva essere condiviso in quanto, pur non essendosi rivolta ad un presidio delle ASST per ottenere il certificato di astensione, aveva prodotto certificato di interdizione dal lavoro rilasciato dal Consultorio Ostetrico - Ginecologico di Roncadelle, facente capo alla , rimarcandone quindi la validità per l'ottenimento della Parte_2 prestazione richiesta essendosi trattata di una mancanza meramente formale non incidente sul suo diritto ad ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) D. Lgs. 151/2001, così come accertate da una ginecologa di un centro convenzionato;
e) che, infatti, ASST per il rilascio del certificato di astensione anticipata effettuava una verifica circa la mera sussistenza dei requisiti formali (certificato medico, data presunta parto …) senza entrare nel merito della sussistenza o meno delle gravi complicanze della gravidanza, affidandosi, appunto, alla valutazione dello specialista del servizio sanitario pubblico o convenzionato;
conseguentemente, il certificato di interdizione rilasciato dalla ASST avrebbe potuto essere richiesto ad integrazione della domanda, in conformità ai principi di leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990, evitandone così il rigetto, e ciò anche tenuto conto degli interessi in gioco (ossia la tutela della lavoratrice madre per la quale erano state accertate gravi complicanze
2 nella gravidanza). Citava giurisprudenza a sostegno della tesi e in particolare la sentenza n.
537/2023 resa in un caso analogo da questo Tribunale.
Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) D. Lgs. 151/2001 per il periodo dal 23 aprile 2024 al
19 luglio 2024 con condanna dell' alla liquidazione e corresponsione, ovvero alla conferma, CP_1 della interdizione anticipata dal lavoro per il per il periodo dal 23 aprile 2024 al 19 luglio 2024, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi. Con vittoria di spese di lite oltre iva e cpa e spese generali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva ritualmente ribandendo la legittimità del diniego opposto alla ricorrente in CP_1 considerazione del fatto che la stessa aveva omesso di produrre il provvedimento interdittivo emesso o dalla Azienda Sanitaria Territoriale o dall'Ispettorato del Lavoro necessario per l'accoglimento della sua domanda. Evidenziava come la stessa avesse ottenuto la richiesta di interdizione dal lavoro dal 23.04.2024 al 19.07.2024 da un medico pubblico ma non si era attivata per ottenere il rilascio del provvedimento interdittivo dal lavoro dinnanzi agli Enti competenti a rilasciarlo.
Essendo la norma di riferimento chiara nell'indicare i requisiti per ottenere la prestazione richiesta, non sarebbe stato possibile per l' superare il dettato normativo ed accogliere l'incompleta CP_3 domanda della ricorrente.
Infatti, il potere di interdizione dal lavoro non poteva essere esercitato dal singolo medico ma era riservato dalla legge all'Azienda Sanitaria quale unica amministrazione competente al suo rilascio non potendo sostituirsi alla stessa. CP_1
Non si era infatti trattato di una mera mancanza formale, bensì del mancato esercizio da parte dell'Azienda Sanitaria di un potere alla stessa riservato essendo alla Commissione devoluto il compito di confermare le conclusioni del medico, ordinando al datore di non adibire la ricorrente al lavoro, cosa che, in mancanza del provvedimento di interdizione, non era stata fatta.
Rimarcava il fatto che l' nel rigettare la domanda aveva invitato la ricorrente a ripresentarla CP_3 con il provvedimento di interdizione mancante, invito che era stato riproposto alla ricorrente anche direttamente delle operatrici sia tramite call center, che di persona.
Non vi era stata quindi alcuna violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede evocati in ricorso, non potendo il soccorso istruttorio spingersi fino al punto di richiedere un provvedimento necessario e che è onere del cittadino richiedere ed ottenere dalle competenti autorità.
3 3. Con note di trattazione scritta, parte ricorrente ribadiva le argomentazioni di cui al ricorso, contestando le difese dell' ed evidenziando, in particolare, la non indispensabilità del CP_3 provvedimento interdittivo al fine del riconoscimento del diritto alla maternità anticipata, e l'impossibilità per la lavoratrice di ottenere tale atto a posteriori. Anche l depositava note CP_1 scritte in cui richiamate le motivazioni di cui alla memoria, insisteva per il rigetto del ricorso.
4. Non necessitando di ulteriori attività istruttorie, la causa può essere decisa nei seguenti termini.
4.1. L'art. 17 D. Lgs. 151/ 2001 così recita:
“La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e
4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all' articolo 7, comma 6 , e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla
Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (1) .
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice (2) .
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima
(3)”.
La norma in commento è quindi chiara nel riservare alla Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero all'Azienda Sanitaria Territoriale, il potere di disporre, nei casi e alle condizioni espressamente indicate, l'interdizione al lavoro delle lavoratrici.
Si tratta all'evidenza di un potere vincolato che l'amministrazione esercita verificando la sussistenza delle condizioni di legge nel termine “di sette giorni dalla recezione dell'istanza della
4 lavoratrice” la quale ha quindi l'onere di presentare apposita istanza, potendo essere disposto d'ufficio qualora la Direzione Territoriale del Lavoro, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, accerti la sussistenza delle condizioni che “danno luogo all'estensione medesima”.
4.2. Ciò chiarito, nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di congedo, abbia allegato un certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni di cui al citato art. 17 legittimanti l'accesso alla maternità anticipata e non già il provvedimento di interdizione che può essere emesso o dall'Azienda Sanitaria Territoriale o dall' . Controparte_4
Secondo la ricorrente, il certificato prodotto dovrebbe ritenersi equipollente in quanto emesso da un medico del consultorio pubblico della ASST e in quanto in sede di rilascio del provvedimento di interdizione le amministrazioni competenti si limitano ad un controllo meramente formale, sicché la sua mancata emissione, intesa come una mera mancanza formale, non avrebbe dovuto impedire l'ottenimento del beneficio richiesto tenuto conto del fatto che l' avrebbe potuto facilmente CP_1 superarla chiedendo alla ricorrente di integrare la domanda prima di rigettarla.
Ora tali tesi non può essere condivisa in quanto la legge, come sopra specificato, è chiara nel riservare alle citate amministrazioni l'emanazione di un vero e proprio provvedimento amministrativo che necessita di una istanza della parte interessata e della verifica delle condizioni previste dalla legge.
La sua mancanza, quindi, non può essere considerata come una mera lacuna formale superabile con la produzione di altri atti attestanti la sussistenza in capo all'istante dei requisiti di cui all'art. 17 cit.
e il fatto che l'amministrazione competente non sia investita di alcuna discrezionalità, non può portare alla conclusione che tale provvedimento possa essere sostituito dagli atti presupposti alla sua emanazione o che altre amministrazioni possano procedere in mancanza dello stesso.
Tale atto, pur vincolato, si inserisce in una fattispecie complessa la cui mancanza ne impedisce il perfezionamento, sicché non avrebbe potuto accogliere la domanda della ricorrente che ne era CP_1 sprovvista, non potendo sostituirsi, come detto, alle amministrazioni competenti nell'accertamento delle condizioni di legge, accertamento che, pur privo di discrezionalità, non le competeva.
Deve altresì escludersi che abbia operato non in conformità ai principi di leale collaborazione CP_1
e buona fede ove si consideri che il rigetto è stato motivato proprio in ragione della mancanza di tale provvedimento e che, al contempo, l'Istituto nel rigettare la domanda, ha invitato la ricorrente e ripresentare una nuova domanda corredata dal provvedimento mancante, cosa che la ricorrente non ha fatto avendo invece presentato ricorso amministrativo sostenendo le stesse ragioni fatte valere in questa sede e che nuovamente, per lo stesso motivo, è stato rigettato.
5 L'eventuale scadenza dei termini per l'ottenimento del provvedimento eccepita dalla ricorrente non può quindi essere imputata ad una inerzia dell' quanto semmai ad un mancata tempestiva CP_1 attivazione dell'interessata o degli uffici competenti che l'assistevano.
Si condividono quindi le censure sollevate dall' con riferimento al fatto che sarebbe stata la CP_3 ricorrente, una volta ricevuto il diniego dell' , ad attivarsi presentando apposita istanza CP_1 all'Azienda Sanitaria Territoriale ovvero all'Ispettorato del Lavoro così come disposto dall'art. 17 cit., cosa che nello specifico non risulta aver fatto.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va rigettato.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia trattata e della sussistenza di decisioni di merito, anche di questo Tribunale, contrastati sul tema, si reputano sussistenti gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-respinge il ricorso
-compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16/12/2025 il Giudice del lavoro
Chiara SE
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti BERRUTI MARIO, STERLI ANDREA, CHIOZZI VERA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2025, esponeva: Parte_1
a) di aver presentato in data 30.04.2024 all' domanda di congedo di maternità anticipata per il CP_1 periodo dal 23.04.2024 al 19.07.2024 a causa delle sue problematiche di salute (doc. 1) allegando certificato di interdizione dell'attività emesso in data 22.04.2024 dalla ginecologa del consultorio ostetrico-ginecologico della ASST Spedali Civili, ove veniva attestato che si trovava “nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del D.L. 151/2001” per “patologia materna: età avanzata, patologia psichiatrica che controindicano lo svolgimento della mansione lavorativa”
(doc. 2);
b) che con provvedimento del 6.08.2024, aveva rigettato la domanda in quanto non correlata, CP_1 come richiesto dalla normativa di riferimento, dal provvedimento di interdizione anticipata emesso o dall'Azienda Sanitaria Territoriale o dall'Ispettorato del Lavoro, con contestuale invito a presentare una nuova domanda unitamente al provvedimento mancante (doc. 3);
c) che in data 14.10.2024, per il tramite del Patronato aveva presentato ricorso CP_2 amministrativo (doc. 4), rigettato in data 24.10.2024 con la medesima motivazione:
“non è stato prodotto il provvedimento di interdizione anticipata per 'gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose' rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (o dalla Direzione
Territoriale Competente) ai sensi dell'art. 17, n. 35/2012, oppure il provvedimento di interdizione anticipata rilasciato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino rilasciato dalla Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del
D. Lgs. 151/2001 come modificato dal decreto legge n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012” (doc. 5).
d) che, tale provvedimento non poteva essere condiviso in quanto, pur non essendosi rivolta ad un presidio delle ASST per ottenere il certificato di astensione, aveva prodotto certificato di interdizione dal lavoro rilasciato dal Consultorio Ostetrico - Ginecologico di Roncadelle, facente capo alla , rimarcandone quindi la validità per l'ottenimento della Parte_2 prestazione richiesta essendosi trattata di una mancanza meramente formale non incidente sul suo diritto ad ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) D. Lgs. 151/2001, così come accertate da una ginecologa di un centro convenzionato;
e) che, infatti, ASST per il rilascio del certificato di astensione anticipata effettuava una verifica circa la mera sussistenza dei requisiti formali (certificato medico, data presunta parto …) senza entrare nel merito della sussistenza o meno delle gravi complicanze della gravidanza, affidandosi, appunto, alla valutazione dello specialista del servizio sanitario pubblico o convenzionato;
conseguentemente, il certificato di interdizione rilasciato dalla ASST avrebbe potuto essere richiesto ad integrazione della domanda, in conformità ai principi di leale collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990, evitandone così il rigetto, e ciò anche tenuto conto degli interessi in gioco (ossia la tutela della lavoratrice madre per la quale erano state accertate gravi complicanze
2 nella gravidanza). Citava giurisprudenza a sostegno della tesi e in particolare la sentenza n.
537/2023 resa in un caso analogo da questo Tribunale.
Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) D. Lgs. 151/2001 per il periodo dal 23 aprile 2024 al
19 luglio 2024 con condanna dell' alla liquidazione e corresponsione, ovvero alla conferma, CP_1 della interdizione anticipata dal lavoro per il per il periodo dal 23 aprile 2024 al 19 luglio 2024, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi. Con vittoria di spese di lite oltre iva e cpa e spese generali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
2. Si costituiva ritualmente ribandendo la legittimità del diniego opposto alla ricorrente in CP_1 considerazione del fatto che la stessa aveva omesso di produrre il provvedimento interdittivo emesso o dalla Azienda Sanitaria Territoriale o dall'Ispettorato del Lavoro necessario per l'accoglimento della sua domanda. Evidenziava come la stessa avesse ottenuto la richiesta di interdizione dal lavoro dal 23.04.2024 al 19.07.2024 da un medico pubblico ma non si era attivata per ottenere il rilascio del provvedimento interdittivo dal lavoro dinnanzi agli Enti competenti a rilasciarlo.
Essendo la norma di riferimento chiara nell'indicare i requisiti per ottenere la prestazione richiesta, non sarebbe stato possibile per l' superare il dettato normativo ed accogliere l'incompleta CP_3 domanda della ricorrente.
Infatti, il potere di interdizione dal lavoro non poteva essere esercitato dal singolo medico ma era riservato dalla legge all'Azienda Sanitaria quale unica amministrazione competente al suo rilascio non potendo sostituirsi alla stessa. CP_1
Non si era infatti trattato di una mera mancanza formale, bensì del mancato esercizio da parte dell'Azienda Sanitaria di un potere alla stessa riservato essendo alla Commissione devoluto il compito di confermare le conclusioni del medico, ordinando al datore di non adibire la ricorrente al lavoro, cosa che, in mancanza del provvedimento di interdizione, non era stata fatta.
Rimarcava il fatto che l' nel rigettare la domanda aveva invitato la ricorrente a ripresentarla CP_3 con il provvedimento di interdizione mancante, invito che era stato riproposto alla ricorrente anche direttamente delle operatrici sia tramite call center, che di persona.
Non vi era stata quindi alcuna violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede evocati in ricorso, non potendo il soccorso istruttorio spingersi fino al punto di richiedere un provvedimento necessario e che è onere del cittadino richiedere ed ottenere dalle competenti autorità.
3 3. Con note di trattazione scritta, parte ricorrente ribadiva le argomentazioni di cui al ricorso, contestando le difese dell' ed evidenziando, in particolare, la non indispensabilità del CP_3 provvedimento interdittivo al fine del riconoscimento del diritto alla maternità anticipata, e l'impossibilità per la lavoratrice di ottenere tale atto a posteriori. Anche l depositava note CP_1 scritte in cui richiamate le motivazioni di cui alla memoria, insisteva per il rigetto del ricorso.
4. Non necessitando di ulteriori attività istruttorie, la causa può essere decisa nei seguenti termini.
4.1. L'art. 17 D. Lgs. 151/ 2001 così recita:
“La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e
4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all' articolo 7, comma 6 , e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dalla
Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna
e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 (1) .
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice (2) .
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima
(3)”.
La norma in commento è quindi chiara nel riservare alla Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero all'Azienda Sanitaria Territoriale, il potere di disporre, nei casi e alle condizioni espressamente indicate, l'interdizione al lavoro delle lavoratrici.
Si tratta all'evidenza di un potere vincolato che l'amministrazione esercita verificando la sussistenza delle condizioni di legge nel termine “di sette giorni dalla recezione dell'istanza della
4 lavoratrice” la quale ha quindi l'onere di presentare apposita istanza, potendo essere disposto d'ufficio qualora la Direzione Territoriale del Lavoro, nell'esercizio della propria attività di vigilanza, accerti la sussistenza delle condizioni che “danno luogo all'estensione medesima”.
4.2. Ciò chiarito, nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di congedo, abbia allegato un certificato medico attestante la sussistenza delle condizioni di cui al citato art. 17 legittimanti l'accesso alla maternità anticipata e non già il provvedimento di interdizione che può essere emesso o dall'Azienda Sanitaria Territoriale o dall' . Controparte_4
Secondo la ricorrente, il certificato prodotto dovrebbe ritenersi equipollente in quanto emesso da un medico del consultorio pubblico della ASST e in quanto in sede di rilascio del provvedimento di interdizione le amministrazioni competenti si limitano ad un controllo meramente formale, sicché la sua mancata emissione, intesa come una mera mancanza formale, non avrebbe dovuto impedire l'ottenimento del beneficio richiesto tenuto conto del fatto che l' avrebbe potuto facilmente CP_1 superarla chiedendo alla ricorrente di integrare la domanda prima di rigettarla.
Ora tali tesi non può essere condivisa in quanto la legge, come sopra specificato, è chiara nel riservare alle citate amministrazioni l'emanazione di un vero e proprio provvedimento amministrativo che necessita di una istanza della parte interessata e della verifica delle condizioni previste dalla legge.
La sua mancanza, quindi, non può essere considerata come una mera lacuna formale superabile con la produzione di altri atti attestanti la sussistenza in capo all'istante dei requisiti di cui all'art. 17 cit.
e il fatto che l'amministrazione competente non sia investita di alcuna discrezionalità, non può portare alla conclusione che tale provvedimento possa essere sostituito dagli atti presupposti alla sua emanazione o che altre amministrazioni possano procedere in mancanza dello stesso.
Tale atto, pur vincolato, si inserisce in una fattispecie complessa la cui mancanza ne impedisce il perfezionamento, sicché non avrebbe potuto accogliere la domanda della ricorrente che ne era CP_1 sprovvista, non potendo sostituirsi, come detto, alle amministrazioni competenti nell'accertamento delle condizioni di legge, accertamento che, pur privo di discrezionalità, non le competeva.
Deve altresì escludersi che abbia operato non in conformità ai principi di leale collaborazione CP_1
e buona fede ove si consideri che il rigetto è stato motivato proprio in ragione della mancanza di tale provvedimento e che, al contempo, l'Istituto nel rigettare la domanda, ha invitato la ricorrente e ripresentare una nuova domanda corredata dal provvedimento mancante, cosa che la ricorrente non ha fatto avendo invece presentato ricorso amministrativo sostenendo le stesse ragioni fatte valere in questa sede e che nuovamente, per lo stesso motivo, è stato rigettato.
5 L'eventuale scadenza dei termini per l'ottenimento del provvedimento eccepita dalla ricorrente non può quindi essere imputata ad una inerzia dell' quanto semmai ad un mancata tempestiva CP_1 attivazione dell'interessata o degli uffici competenti che l'assistevano.
Si condividono quindi le censure sollevate dall' con riferimento al fatto che sarebbe stata la CP_3 ricorrente, una volta ricevuto il diniego dell' , ad attivarsi presentando apposita istanza CP_1 all'Azienda Sanitaria Territoriale ovvero all'Ispettorato del Lavoro così come disposto dall'art. 17 cit., cosa che nello specifico non risulta aver fatto.
In conclusione, il ricorso non è fondato e va rigettato.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia trattata e della sussistenza di decisioni di merito, anche di questo Tribunale, contrastati sul tema, si reputano sussistenti gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-respinge il ricorso
-compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 16/12/2025 il Giudice del lavoro
Chiara SE
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