Art. 2.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22 , modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.
Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22 , modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.