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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
PA GA, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5716/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 CONTR.SAN.NAZ. 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRAP 1998 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7775/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90099414 40/000, notificata in data
14.06.2025, per Contributo Sanitario Nazionale per l'anno 1997, IRPEF per gli anni 1997 e 1998, Addizionale
Regionale IRPEF per l'anno 1998, IVA per l'anno 1998, IRAP per l'anno 1998 di € 383.622,16, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di Contributo
Sanitario Nazionale per l'anno 1997, IRPEF per gli anni 1997 e 1998, Addizionale Regionale IRPEF per l'anno 1998, IVA per l'anno 1998, IRAP per l'anno 1998, sia con riferimento al tributo che con riferimento a sanzioni ed interessi, che non sono state indicate le modalità di calcolo degli applicati interessi, il quantum della pretesa impositiva, attesa l'erronea quantificazione dello stesso.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva l'inammissibilità del ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 per violazione dell'art 14, comma 6 bis del D. Lgs n. 546/1992, che le cartelle di pagamento anzidette sono state notificate, successivamente sono stati notificati gli avvisi di intimazioni interruttivi, la carenza di legittimazione passiva dell'AdER in relazione ai vizi dedotti di esclusiva competenza dell'Ente Impositore
Con memoria successiva il ricorrente ribatteva che la norma citata non opera in caso di intimazione/fermo/ ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie, il contribuente ricorre contro l'intimazione ad adempiere eccependo anche la prescrizione, maturata tra la cartella di pagamento e l'intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce come presupposto dell'impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 295
2025 90099414 40/000 l'omessa notifica degli atti presupposti.
Invero, si rileva che le cartelle di pagamento prodromiche, sono state notificate come prodotto in atti:
- n. 29520050002979148000, del valore di euro 322.715,46, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a
CONTRIBUTO SANITARIO NAZIONALE E IRPEF, periodo di imposta 1997 e IRPEF E ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF periodo d'imposta 1998 notificata in data 13/04/2005 presso la Casa Comunale per irreperibilità relativa del contribuente (doc. 5);
- n. 29520050003686251001, del valore di euro 60.906,70, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a
IVA e IRAP, periodo di imposta 1998 13/04/2005 presso la Casa Comunale per irreperibilità relativa del contribuente (doc. 6);
Successivamente sono stati notificati gli avvisi di intimazioni n. 29520159000052486000 in data 21/02/2015
(doc. 7) e 295 2025 90099414 40/000 (atto impugnato) in data 14/06/2025 (doc. 3 e doc. 4), atti interruttivi della prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16743/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di prescrizione debiti fiscali. Anche se un contribuente non impugna un primo avviso di intimazione, può comunque far valere l'avvenuta prescrizione del debito in un momento successivo, contestando un secondo atto. Questa decisione chiarisce la natura dell'avviso di intimazione e i diritti del contribuente.
Indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto, si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata.
Alla luce di quanto precede ed in esame degli atti si osserva:
- che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8906/2025, ha chiarito i termini di prescrizione per i contributi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabilendo che, a seguito della Legge 335/1995, il termine è quinquennale dal 1° gennaio 1996. Pertanto in ordine alla cartella n. 29520050002979148000, notificata il
13/04/2005, il contributo sanitario nazionale relativo al 1997 e le relative sanzioni e interessi sarebbero da considerarsi prescritti al 13/04/2010 e alla notifica della intimazione n. 29520159000052486000 del
21/02/2015 sia il contributo sanitario che sanzioni e interessi erano prescritti;
- che per IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF periodo d'imposta 1998 di cui alla cartella n.
29520050002979148000, notificata il 13/04/2005, il termine decennale per le imposte erariali veniva interrotto dalla notifica della intimazione n. 29520159000052486000 del 21/02/2015, per cui il termine non risulta maturato al 14/06/2025 data di notifica dell'odierno atto impugnato, l'intimazione di pagamento n. 295 2025
90099414 40/000; maturato il termine quinquennale per sanzioni e interessi;
- che per IVA e IRAP, periodo di imposta 1998 di cui alla cartella n. 29520050003686251001, notificata il
13/04/2005, il termine decennale per le imposte erariali veniva interrotto dalla notifica della intimazione n.
29520159000052486000 del 21/02/2015, per cui il termine non risulta maturato al 14/06/2025 data di notifica dell'odierno atto impugnato, l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90099414 40/000; maturato il termine quinquennale per sanzioni e interessi.
Pertanto il Collegio accoglie parzialmente il ricorso considerando maturata la prescrizione del contributo sanitario nazionale e relative sanzioni e interessi di cui alla cartella n. 29520050002979148000 e, per la stessa, maturata la prescrizione per sanzioni e interessi relativi a IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IRPEF periodo d'imposta 1998, maturato il termine quinquennale per sanzioni e interessi della cartella n. 29520050003686251001 relative a IVA e IRAP, periodo di imposta 1998, rigetta per il resto;
in virtù dei presupposti del ricorso, quantificate in 6.000,00 le spese del giudizio condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio oltre spese accessorie di legge per un terzo e compensa tra le parti i restanti due terzi in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e rigetta per il resto, fissa le spese del giudizio a euro 6.000,00 oltre spese accessorie di legge, condanna il ricorrente al pagamento di un terzo a favore del resistente costituito e compensa tra le parti i restanti due terzi. Così deciso 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
PA GA, AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5716/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 CONTR.SAN.NAZ. 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009941440000 IRAP 1998 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7775/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90099414 40/000, notificata in data
14.06.2025, per Contributo Sanitario Nazionale per l'anno 1997, IRPEF per gli anni 1997 e 1998, Addizionale
Regionale IRPEF per l'anno 1998, IVA per l'anno 1998, IRAP per l'anno 1998 di € 383.622,16, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di Contributo
Sanitario Nazionale per l'anno 1997, IRPEF per gli anni 1997 e 1998, Addizionale Regionale IRPEF per l'anno 1998, IVA per l'anno 1998, IRAP per l'anno 1998, sia con riferimento al tributo che con riferimento a sanzioni ed interessi, che non sono state indicate le modalità di calcolo degli applicati interessi, il quantum della pretesa impositiva, attesa l'erronea quantificazione dello stesso.
Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva l'inammissibilità del ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 per violazione dell'art 14, comma 6 bis del D. Lgs n. 546/1992, che le cartelle di pagamento anzidette sono state notificate, successivamente sono stati notificati gli avvisi di intimazioni interruttivi, la carenza di legittimazione passiva dell'AdER in relazione ai vizi dedotti di esclusiva competenza dell'Ente Impositore
Con memoria successiva il ricorrente ribatteva che la norma citata non opera in caso di intimazione/fermo/ ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie, il contribuente ricorre contro l'intimazione ad adempiere eccependo anche la prescrizione, maturata tra la cartella di pagamento e l'intimazione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce come presupposto dell'impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento n. 295
2025 90099414 40/000 l'omessa notifica degli atti presupposti.
Invero, si rileva che le cartelle di pagamento prodromiche, sono state notificate come prodotto in atti:
- n. 29520050002979148000, del valore di euro 322.715,46, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a
CONTRIBUTO SANITARIO NAZIONALE E IRPEF, periodo di imposta 1997 e IRPEF E ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF periodo d'imposta 1998 notificata in data 13/04/2005 presso la Casa Comunale per irreperibilità relativa del contribuente (doc. 5);
- n. 29520050003686251001, del valore di euro 60.906,70, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a
IVA e IRAP, periodo di imposta 1998 13/04/2005 presso la Casa Comunale per irreperibilità relativa del contribuente (doc. 6);
Successivamente sono stati notificati gli avvisi di intimazioni n. 29520159000052486000 in data 21/02/2015
(doc. 7) e 295 2025 90099414 40/000 (atto impugnato) in data 14/06/2025 (doc. 3 e doc. 4), atti interruttivi della prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16743/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di prescrizione debiti fiscali. Anche se un contribuente non impugna un primo avviso di intimazione, può comunque far valere l'avvenuta prescrizione del debito in un momento successivo, contestando un secondo atto. Questa decisione chiarisce la natura dell'avviso di intimazione e i diritti del contribuente.
Indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Nella fattispecie, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione e pertanto, si sarebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente maturata.
Alla luce di quanto precede ed in esame degli atti si osserva:
- che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8906/2025, ha chiarito i termini di prescrizione per i contributi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabilendo che, a seguito della Legge 335/1995, il termine è quinquennale dal 1° gennaio 1996. Pertanto in ordine alla cartella n. 29520050002979148000, notificata il
13/04/2005, il contributo sanitario nazionale relativo al 1997 e le relative sanzioni e interessi sarebbero da considerarsi prescritti al 13/04/2010 e alla notifica della intimazione n. 29520159000052486000 del
21/02/2015 sia il contributo sanitario che sanzioni e interessi erano prescritti;
- che per IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF periodo d'imposta 1998 di cui alla cartella n.
29520050002979148000, notificata il 13/04/2005, il termine decennale per le imposte erariali veniva interrotto dalla notifica della intimazione n. 29520159000052486000 del 21/02/2015, per cui il termine non risulta maturato al 14/06/2025 data di notifica dell'odierno atto impugnato, l'intimazione di pagamento n. 295 2025
90099414 40/000; maturato il termine quinquennale per sanzioni e interessi;
- che per IVA e IRAP, periodo di imposta 1998 di cui alla cartella n. 29520050003686251001, notificata il
13/04/2005, il termine decennale per le imposte erariali veniva interrotto dalla notifica della intimazione n.
29520159000052486000 del 21/02/2015, per cui il termine non risulta maturato al 14/06/2025 data di notifica dell'odierno atto impugnato, l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90099414 40/000; maturato il termine quinquennale per sanzioni e interessi.
Pertanto il Collegio accoglie parzialmente il ricorso considerando maturata la prescrizione del contributo sanitario nazionale e relative sanzioni e interessi di cui alla cartella n. 29520050002979148000 e, per la stessa, maturata la prescrizione per sanzioni e interessi relativi a IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IRPEF periodo d'imposta 1998, maturato il termine quinquennale per sanzioni e interessi della cartella n. 29520050003686251001 relative a IVA e IRAP, periodo di imposta 1998, rigetta per il resto;
in virtù dei presupposti del ricorso, quantificate in 6.000,00 le spese del giudizio condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio oltre spese accessorie di legge per un terzo e compensa tra le parti i restanti due terzi in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e rigetta per il resto, fissa le spese del giudizio a euro 6.000,00 oltre spese accessorie di legge, condanna il ricorrente al pagamento di un terzo a favore del resistente costituito e compensa tra le parti i restanti due terzi. Così deciso 09/12/2025