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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3440 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa
da
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Daniele Fantini;
attore contro
(P. I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Coaccioli;
convenuta
e contro
(P. I. ), in persona del COroparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ulisse Bardani;
convenuto
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI. RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.
CONCLUSIONI:
PER “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Parte_1
contrariis rejectis:
Accertare e dichiarare per i motivi ampiamente dedotti in
narrativa e con riguardo agli specifici profili esposti la
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
e di in ordine COroparte_3 COroparte_2
alla indebita interruzione delle rimesse dirette sul conto
CO corrente n. 7512 intestato all'ing. Parte_1
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
e di per aver COroparte_3 COroparte_2
effettuato in modo illegittimo la segnalazione in CRIF
dell'ing. e per l'effetto Condannare i suddetti Parte_1
Istituti di Credito in solido tra loro al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali patiti dall'Ing.
[...]
così come descritti nella narrativa dell'atto Parte_1
nella misura ivi indicata e/o in quella che verrà accertata
in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge;
Condannare i suddetti Istituti di Credito
in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni non
patrimoniali patiti dall'Ing. a seguito Parte_1
della illegittima condotta e della illegittima segnalazione
nella misura da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria
pag. 2/24 di spese, diritti e compenso professionale da distrarsi ex
art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario”.
PER "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, NEL MERITO
- ACCERTARE l'insussistenza di alcun profilo di
CO responsabilità imputabile alla e di converso
l'eventuale responsabilità della nella CP_2
derivazione dei danni per cui è causa;
-RIGETTARE le domande
tutte, comprese quelle di risarcimento del danno
CO patrimoniale e non, proposte nei confronti della
siccome inammissibili, infondate in .fatto ed in diritto e,
comunque, non provate e per l'effetto - CONDANNARE il SIG.
ed al pagamento di spese, Parte_1 CP_2
diritti ed onorari del giudizio.”;
PER “Voglia il Tribunale di Perugia, COroparte_2
contrariis reiectis: In linea preliminare ed in tesi
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
di In ipotesi subordinata Rigettare la CP_2
domanda attrice, in quanto infondata nei termini della sua
formulazione. In ogni caso, con vittoria delle spese e
competenze professionali, oltre al rimborso forfetario.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attrice, dichiarare la COroparte_4
– in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore obbligata a rimborsare alla tutte le CP_2
somme che a qualsiasi titolo la predetta fosse CP_2
pag. 3/24 stata costretta a corrispondere all'attore; e condannare
conseguentemente la in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla CP_2
le predette somme, maggiorante per interessi e
rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella
dell'effettivo rimborso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio gli istituti di Parte_1
credito e COroparte_3 CP_2
, chiedendo che il Tribunale adito ne accertasse la
[...]
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per l'indebita interruzione delle rimesse dirette sul conto corrente BNL n. 7512 intestato all'attore e la successiva illegittima segnalazione in CRIF dell'attore con richiesta di condanna dei suddetti istituti di credito, in solido tra loro, al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese legali.
1.1. A fondamento della domanda proposta, l'attore ha esposto che:
- il 9 febbraio 2013 acquistava un veicolo Volkswagen
New Beetle targato DF991ZL presso la concessionaria
[...]
di a Jesi (AN) al Prezzo di € Pt_2 CP_5
11.000,00, mediante anticipo di € 5.000,00 e assegno di €
1.400,00 al momento del ritiro;
- per il saldo di € 6.300,00 stipulava un contratto di pag. 4/24 finanziamento con da restituire in 36 rate CP_2
mensili di € 192,40 ciascuna con addebito su conto corrente bancario, con scadenza il 10 di ogni mese a partire dall'11 marzo 2013. L'importo complessivo da restituire era di € 7.034,40;
- le prime dodici rate venivano regolarmente addebitate da sul conto corrente n. 7512 presso la Filiale CP_2
CO
di Fabriano;
- la rata n. 12 del 10 febbraio 2014 non veniva addebitata, nonostante il conto fosse attivo;
- la rata n. 13 del 10 marzo 2014 veniva regolarmente addebitata;
- in data 13 marzo 2014 inviava un sollecito CP_2
di pagamento per la rata scaduta, comprensivo di interessi e spese;
- l'attore provvedeva al pagamento con bonifico del 21
marzo 2014;
- in data 24 marzo 2014 perveniva un ulteriore sollecito per la ST rata di febbraio 2014, nonostante la ST fosse già stata saldata;
- da Aprile 2014 le rimesse dirette mensili relative alle rate del finanziamento non venivano più eseguite,
nonostante il conto fosse in attivo e l'attore non avesse
CO revocato la delega a per il pagamento degli ordini provenienti da;
CP_2
- in data 7 luglio 2015 l'attore veniva a conoscenza pag. 5/24 CO della revoca del fido concesso da , a causa della segnalazione in CRIF da parte di per il mancato CP_2
pagamento di 14 rate del prestito. La comunicazione era seguita da raccomandata a.r.;
- in data 17 luglio 2015 l'attore apprendeva dell'esistenza in CRIF della segnalazione pregiudizievole da parte di , datata 31 maggio 2015; CP_2
- ricostruito l'accaduto, in data 22 luglio 2015
CO l'attore contestava ad e l'inadempimento CP_2
contrattuale per l'interruzione arbitraria dell'autorizzazione degli addebiti delle rate sul conto n.
7512, nonostante il conto fosse in attivo e non fossero state fatte comunicazioni interruttive della delega all'addebito;
- contestava, inoltre, la segnalazione in CRIF in assenza dei presupposti di legge, evidenziando i danni subiti, tra cui il blocco della carta di credito, la revoca del fido precedentemente concesso e la segnalazione pregiudizievole al CRIF;
- il 4 agosto 2015 inviava una diffida per CP_2
l'asserito mancato pagamento di 17 rate del prestito, per un totale di € 3.120,95, oltre agli interessi di mora per
€ 214,28 e all'importo residuo del finanziamento, per un totale di € 4.654,44;
CO
- il 19 agosto 2015 riscontrava la missiva dell'attore, adducendo che il flusso telematico di pag. 6/24 addebito del 10 aprile 2014 pervenuto da non era CP_2
andato a buon fine a causa di una mera anomalia informatica e che per i mesi successivi non erano pervenuti flussi di addebito SDD da parte della banca creditrice, a cui andavano richiesti i chiarimenti del caso;
- , in data 20 agosto 2015, comunicava, in CP_2
risposta alla diffida dell'attore, di aver richiesto la cancellazione della segnalazione relativa all'insoluto relativo al finanziamento n. 3184965;
- entrambi gli istituti di credito rifiutavano ogni addebito e richiesta di risarcimento;
- il 28 ottobre 2015 l'attore estingueva volontariamente il debito residuo oltre interessi moratori per € 315,11, riservando azione di risarcimento danni;
- l'attore esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione, che si concludeva con verbale negativo.
Il , a seguito di quanto sopra esposto, ha Parte_1
proposto azione di risarcimento danni nei confronti di entrambi gli istituti di credito in via solidale per il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €
37.301,11 e derivanti:
- dal pagamento di interessi di mora relativi al rimborso tardivo del finanziamento pari ad € 315,11;
- dai danni conseguenti al blocco della carta di credito e della revoca del fido pari all'importo del fido stesso di pag. 7/24 € 3.000,00,
- dal danno costituito dall'aver chiesto un acconto di €
2.500,00 su alcuni lavori iniziati, danno equivalente all'importo ottenuto in acconto;
- dalla spesa per la riparazione della propria autovettura, sostenuta per suo conto dal padre, e dai pagamenti relativi alle prenotazioni di soggiorni vacanze anticipate dalla moglie per un importo di € 586,00.
L'attore ha chiesto la condanna nei confronti delle parti convenute anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'illegittima segnalazione al CRIF, sostenendo che tale segnalazione aveva leso la propria reputazione e l'onore, sia personale che professionale, da quantificarsi in via equitativa,
come previsto dall'art. 1226 c.c.
1.2. Costituitasi in giudizio, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda attorea eccependo l'insussistenza di ogni responsabilità a proprio carico in relazione ai
CO presunti danni lamentati dall'attore. ha rivendicato la legittimità della propria condotta, la mancanza di prova dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
attribuibili alle presunte negligenze lamentate. In ogni
CO caso, ha chiesto che fosse accertata la co-
responsabilità di , coinvolta nella causazione CP_2
dei danni oggetto di controversia.
1.3. Si costituiva in giudizio in CP_2
pag. 8/24 persona del legale rappresentante in carica pro-tempore eccependo:
- preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non avere alcuna responsabilità in merito ai fatti contestati dall'attore. ha CP_2
precisato come il mancato pagamento delle rate del finanziamento fosse dipeso esclusivamente dalla mancata
CO trasmissione degli accrediti da parte di , a cui spettava l'esecuzione del mandato di addebito diretto sul conto corrente dell'attore;
- di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di aver tempestivamente comunicato all'attore le morosità
rilevate, sostenendo che la segnalazione del nominativo dell'attore in CRIF era legittima, in quanto derivante dal mancato pagamento di ben 17 rate del finanziamento;
- il difetto di prova dei danni patrimoniali o non patrimoniali lamentati dall'attore.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, di essere
CO manlevata da .
1.4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
All'udienza del 13 febbraio 2019, sono stati sentiti i testimoni chiamati a rispondere sulle circostanze relative alla controversia in corso.
Il teste dipendente di ha Testimone_1 CP_2
pag. 9/24 riferito in merito alle questioni tecniche legate alle transazioni SEPA (Single Euro Payments Area) tra le banche coinvolte. Il ha riferito che le problematiche si TE
sono verificate quando, nel febbraio 2014, ha CP_2
ricevuto un messaggio di insoluto con la causale "MS03",
indicante una generica insolvenza. Successivamente, nel mese di aprile dello stesso anno, è stato registrato un nuovo insoluto con la causale "AC01", che evidenzia un errore nel numero di conto fornito per le transazioni.
Questo errore, secondo quanto riferito dal testimone,
avrebbe portato la chiusura automatica del canale di pagamento SEPA tra le due banche. Da quel momento in poi nessuna ulteriore transazione è stata possibile senza l'istituzione di un nuovo mandato SEPA.
Nel corso della medesima udienza sono stati ascoltati altri testi, tra cui e Testimone_2 Testimone_3
Questi, colleghi e “committenti” del , hanno Parte_1
riferito che l'attore aveva richiesto acconti economici per alcuni lavori commissionati, spiegando che le richieste erano motivate da difficoltà finanziarie.
Infine, i testi moglie dell'attore, e Testimone_4
padre dell'attore, hanno confermato Testimone_5
episodi da cui è possibile evincere che l'attore si è
trovato in difficoltà economica in conseguenza del blocco del fido bancario e della carta di credito.
1.5. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza pag. 10/24 dell'21 novembre 2024.
***
2. In via preliminare, ha proposto eccezione CP_2
di difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione non risulta accoglibile e deve essere rigettata. La legittimazione ad agire e a contraddire,
quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione, ovvero sull'allegazione fatta in domanda
(ex multis Cass. Civ. Sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284;
Cass. Civ. Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699). Il difetto di legittimazione consiste nella mancanza di titolarità
del relativo obbligo in capo a sé in relazione alla domanda. Tale mancanza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. SS.UU., 16 febbraio
2016, n. 2951; Cass. Civ., 1° settembre 2021, n. 2371),
con il solo limite del giudicato interno su tale specifica questione.
L'accertamento circa la sussistenza della legitimatio
ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se,
secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale
(legittimazione attiva) e di soggetto tenuto a subirla
(legittimazione passiva). Non attiene invece alla legittimazione, ma al merito della lite, l'accertamento pag. 11/24 della reale titolarità passiva (in questo caso) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata e che, pertanto, attiene al merito della questione.
Nel caso che occupa, parte attrice chiede di accertare la condotta illegittima di per aver determinato, CP_2
CO unitamente a , i danni che assume aver subito. Chiede,
inoltre, che venga dichiarata illegittima e contraria ai doveri di correttezza e buona fede la comunicazione alla
Centrale Rischi dell'insoluto in assenza di avviso preventivo e di un'adeguata istruttoria. A seguito della
CO segnalazione dell'insoluto alla Centrale Rischi, ha disposto la revoca dell'affidamento bancario e della carta di credito.
Appare evidente che la domanda promossa dall'attore,
ancor prima di valutarne la fondatezza, individua correttamente nei convenuti i soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, per gli asseriti danni subiti, in quanto parti dei rapporti contrattuali che hanno originato le obbligazioni inadempiute e, quindi,
legittimati a resistere nel presente giudizio in ragione della domanda attorea.
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo e, pertanto, merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pag. 12/24 3.1. Dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni risulta accertato che in data Parte_1
9 febbraio 2013, stipulava con un COroparte_2
contratto di finanziamento per l'importo di € 6.300,00, da rimborsare in 36 rate mensili mediante addebito diretto
RID (ora SEPA Direct Debit - SDD) sul conto corrente n.
CO 7512 acceso presso .
Il contratto di finanziamento, depositato in atti e richiamato espressamente dalle parti, prevedeva obblighi specifici per entrambe le parti, come il rimborso mediante addebito su conto corrente e gli obblighi di comunicazione di eventuali modifiche delle modalità di rimborso mediante lettera raccomandata A.R.
3.2 La documentazione prodotta in atti, le allegazioni delle parti convenute e le dichiarazioni testimoniali sul punto hanno dimostrato che:
• le prime 12 rate sono state regolarmente addebitate
CO sul conto corrente dell'attore e quindi incassate da
; CP_2
• la rata n. 12, con scadenza 10 febbraio 2014, non è
stata addebitata, nonostante il conto fosse in attivo.
ha sollecitato il pagamento all'attore con due CP_2
comunicazioni, la prima del 13 marzo 2014 e una successiva del 24 marzo 2014, sebbene l'attore avesse già provveduto a saldare la rata con bonifico del 21 marzo 2014;
• la rata n. 13 del 10 marzo 2014 è stata regolarmente pag. 13/24 addebitata, mentre da aprile 2014 (dalla rata n. 14) non è
più stata eseguita alcuna rimessa diretta, nonostante la disponibilità sul conto corrente e l'assenza di revoche da parte dell'attore.
CO
, investita della questione dall'attore, ha successivamente giustificato il mancato addebito con una presunta “anomalia informatica”, ascrivendo il problema a errori di sistema. Dalle dichiarazioni del teste TE
, dipendente , è emerso che gli insoluti
[...] CP_2
relativi alle rate di febbraio e aprile 2014 erano stati classificati rispettivamente con le causali “MS03”
(generica insolvenza) e “AC01” (errore nel numero di conto).
CO
, quale intermediario delegato dal , ha Parte_1
eccepito che la responsabilità di questo disallineamento fosse imputabile ad , la quale non avrebbe CP_2
aderito ai nuovi protocolli SEPA.
Di tale inadempimento non è stata offerta alcuna prova
CO da parte di , cosicché a quest'ultima deve imputarsi il disservizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. della esatta esecuzione della prestazione, nella quale va ovviamente compreso il compimento di tutti gli atti necessari affinché l'addebito sul conto e i relativi pagamenti venissero effettuati. Trattandosi di accredito automatico e tenuto conto delle giustificazioni rese all'attore dalla
CO ST , che imputa il disservizio ad un pag. 14/24 malfunzionamento dei servizi informatici, il mancato adempimento ai propri obblighi in relazione all'addebito sul conto corrente deve ritenersi provato con la
CO conseguente responsabilità di in merito all'insoluto dell'aprile 2014, che ha determinato poi gli insoluti
CO successivi. Dunque, è risultata inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal mandato ricevuto di accettare gli ordini di incasso e di effettuare i relativi pagamenti.
CO Inoltre, incombeva sicuramente su il dovere di comunicare al proprio cliente il problema sorto con il pagamento della rata di aprile, a seguito del rifiuto
CO proprio di di eseguire il pagamento per la presenza di un “errore nel numero di conto” (codice “AC01”), peraltro idoneo ad interrompere i flussi di addebito (come anche
CO affermato dal teste ). ha affermato di avere Tes_6
comunicato l'anomalia informatica che ha provocato l'errore nella transazione ad analoga CP_2
comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata all'odierno attore, al fine di renderlo edotto che – con riferimento alla rata di aprile - il mandato ricevuto non era stato eseguito per un errore del sistema, così consentendo all'attore di adottare la condotta più idonea per evitare pregiudizi.
Per contro, ugualmente ingiustificata è la condotta di
CO
, che a fronte della comunicazione di e CP_2
pag. 15/24 nonostante il rapporto in essere con l'odierno attore, ha omesso di informarlo dell'insoluto relativo alla 14° rata
(quella di aprile) e delle successive, omettendo di inviare solleciti di pagamento e di comunicare il recesso dal metodo di rimborso.
Tale revoca del sistema di pagamento, concordato con l'attore al momento dell'erogazione del finanziamento come da contratto in atti, doveva essere effettuata per iscritto, come previsto dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto e prima del disposto “sgancio automatico dell'addebito”.
Quindi ha rinunciato a richiedere il rimborso CP_2
mediante procedura RID/SEPA, senza comunicare alcunché al e senza richiedere in altro modo il pagamento, Parte_1
così aggravando la situazione debitoria dello stesso
. Parte_1
Tali comunicazioni da parte di erano COroparte_2
doverose, non potendo ritenersi non necessarie in ragione del ritardato pagamento della rata di febbraio 2014,
avvenuto non per responsabilità dell'attore, a causa,
anche in questo caso, di un (altro) problema del sistema e subito “sanato” dall'attore medesimo;
circostanza che gli
Istituti di credito hanno avuto modo di apprezzare.
è risultata responsabile dei pregiudizi CP_6
patiti dall'attore anche a causa della segnalazione degli insoluti alla Centrale rischi, in quanto non preceduta da pag. 16/24 idoneo preavviso e da un'adeguata valutazione della complessiva situazione finanziaria dell'attore.
Sul punto il Tribunale osserva come gli insoluti in capo all'attore sono stati determinati in via principale dalle condotte, anche omissive, dei due istituti di credito convenuti. Dunque, lo svolgimento di adeguata istruttoria prima della segnalazione avrebbe consentito alla CP_3
convenuta di apprezzare l'insussistenza dei presupposti per la segnalazione dell'attore, risultando l'attore incolpevole in merito al mancato pagamento di alcune rate e sicuramente solvibile.
Si aggiunga, inoltre, che a seguito dal recesso dal metodo di pagamento RID/SEPA da parte di CP_2
quest'ultima si è astenuta per oltre un anno dal richiedere i ratei a scadere ed ha omesso ogni comunicazione all'attore. La segnalazione degli insoluti alla centrale rischi da quanto risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice è avvenuta in data 30 maggio 2015. Pertanto, non può condividersi la tesi di che ritiene assolto l'obbligo di CP_2
segnalazione con la comunicazione del marzo 2014 relativa all'insoluto, peraltro incolpevole, di febbraio 2014,
prontamente “sanato”. Innanzitutto, l'insoluto non era imputabile all'attore. In secondo luogo, appare ragionevole ritenere che qualora si fosse verificata un'altra anomalia nell'addebito diretto, avrebbe CP_2
pag. 17/24 dovuto comunicare tale ulteriore anomalia all'attore medesimo.
La segnalazione alla centrale rischi è stata disposta dopo oltre 14 mesi dall'avviso riferito all'insoluto
(incolpevole e subito sanato) del 10.2.2014 e tanto travalica gli ordinari canoni di correttezza e buona fede.
Tardiva, con riferimento alla segnalazione del maggio
2015, è la successiva comunicazione di CP_2
dell'agosto dello stesso anno.
Sul punto va evidenziato in diritto che l'obbligo di preavviso della segnalazione è previsto dall'art. 125 TUB
e costituisce un obbligo cui la banca è tenuta a tutela del cliente che sta per essere segnalato. L'obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nelle centrali rischi in tema di crediti al consumo nonché, più
estesamente, di affidabilità e puntualità nei pagamenti, è
altresì prescritto dal codice deontologico del 2004.
4. Una volta accertato sotto i diversi profili sopra individuati l'inadempimento degli istituti di credito convenuti va esaminato – come eccepito da quest'ultimi –
se può ritenersi sussistente un concorrente profilo di responsabilità dell'attore, apprezzabile anche ex art. 1227 c.c.
Ritiene il Tribunale di dover dare una risposta negativa a tale quesito, atteso che da un lato l'attore non aveva motivo di dubitare del buon esito del mandato conferito a pag. 18/24 soggetti professionali altamente qualificati, quali gli odierni istituti di credito convenuti;
soprattutto in assenza da parte loro di adeguate comunicazioni in merito a sopravvenute criticità.
Inoltre, l'esiguità degli importi delle rate e il numero importante di movimenti sul conto corrente, in uno con l'affidamento riposto dall'attore nell'operato delle società convenute, non hanno comprensibilmente consentito allo stesso, mero consumatore, di avere contezza dei mancati pagamenti effettuati.
5. Una volta accertata la responsabilità di entrambi gli istituti di credito convenuti, va esaminata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta.
5.1 Quanto ai danni patrimoniali, deve accogliersi la domanda di rimborso delle somme pari ad € 315,00 pagate dal a titolo di interessi di mora ad Parte_1 CP_2
somme maturate per effetto dell'inadempiente condotta delle società convenute.
Deve accogliersi in termini parziali la domanda di manleva proposta da , che sarà tenuta indenne da CP_2
CO
, che – come visto – ha concorso con CP_2
nell'inadempimento e nella determinazione di tale danno,
nella misura del 50% della somma corrisposta.
Diversamente, devono rigettarsi tutte le altre richieste relative ai danni patrimoniali dedotti da parte attrice.
Quest'ultima chiede il rimborso delle spese sostenute per pag. 19/24 l'autovettura, per i costi per i soggiorni e le vacanze sostenute per suo conto dal padre e dalla moglie, per
CO l'importo dell'affidamento revocato da e per gli anticipi sui compensi richiesti ai clienti, per le somme richieste a titolo di prestito al consumo di € 30.000,00
rifiutato a seguito dell'iscrizione al CRIF. Le richieste risultano infondate in quanto manca in re ipsa la lesione patrimoniale lamentata. La domanda volta al risarcimento patrimoniale deve mirare alla restituitio in integrum del patrimonio del danneggiato. Nel caso in questione, il prezzo della riparazione e dei soggiorni dovevano essere comunque corrisposti a fronte dei servizi acquistati dall'attore. Nell'ipotesi dell'affido sul conto corrente bancario o della richiesta di finanziamento, non si tratta di somme “appartenenti” all'attore ma di forme di prestiti che, se ottenuti, sarebbero stati restituiti, con la maggiorazione, peraltro, degli interessi. L'attore non può
vantare alcuna pretesa su dette somme. Allo stesso modo alcun danno sussiste per le somme già ricevute come anticipo sul compenso pattuito per la propria opera professionale.
Pertanto, la domanda di risarcimento patrimoniale, ad eccezione del rimborso della somma pagata a titolo di interessi moratori per € 315,11 oltre interessi dalla domanda si appalesa come infondata e deve essere rigettata.
pag. 20/24 5.2. Deve, invece, accogliersi la domanda di risarcimento danni non patrimoniale.
L'illegittimità della condotta delle banche convenute
CO (anche la condotta di , in quanto la successiva condotta tenuta da – che ha effettuato la CP_2
segnalazione - non ha reciso il nesso causale tra
CO l'inadempimento di e il danno lamentato dall'attore)
ha comportato una lesione del diritto all'immagine e alla reputazione personale e professionale dell'attore, diritti che trovano il loro fondamento negli articoli 2 e 3 della
Costituzione, in quanto espressione dei diritti inviolabili della persona.
Ne consegue il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Appare in linea con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo citato,
riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di interessi di rango costituzionale. Tale
tutela discende dalla necessità di garantire una protezione risarcitoria per i diritti inviolabili di natura personale riconosciuti dalla Costituzione (Cass.
civ., n. 8827/2003; Cass. civ., S.U., n. 26972/2008).
Nella fattispecie in esame, l'iscrizione al CRIF ha determinato la revoca dell'affido e della carta di credito comportando una improvvisa e temporanea mancanza di liquidità in capo all'attore il quale per far fronte agli pag. 21/24 impegni familiari e professionali ha dovuto chiedere aiuto al padre, alla moglie e, soprattutto, ha dovuto chiedere a due clienti un anticipo dei compensi pattuiti rappresentando problemi economici.
L'ingiusta segnalazione presso una Centrale Rischi
Interbancaria, ancorché di natura privata, ha inevitabilmente comportato una lesione all'onorabilità e alla reputazione dell'attore, quale persona e professionista che aveva sempre regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, come confermato dalla ST
comunicazione della CRIF S.p.A., che attestava l'assenza di altre segnalazioni per mancati o ritardati pagamenti.
Si configura, pertanto, una lesione di un interesse non patrimoniale di rilievo costituzionale, che necessita di adeguata tutela risarcitoria.
In assenza di criteri oggettivi specifici, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa tenuto conto della circostanza che l'attore ha dovuto rappresentare le proprie difficoltà economiche ai familiari e a due clienti chiedendo un anticipo sui compensi. Di contro deve valutarsi il breve periodo in cui
CO la lesione si è verificata e il ripristino da parte di dell'affido e della carta di credito. Alla luce delle circostanze del caso concreto, appare congruo quantificare tale danno nella misura di € 1.000,00
7. Stante il parziale e limitato accoglimento delle pag. 22/24 domande attoree le spese vengono compensate nella misura della metà; la restante parte di spese viene posta a carico delle società convenute, in quanto soccombenti principali, e viene liquidata tenuto conto dello scaglione relativo al credito riconosciuto all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3440 del 2017 sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
COroparte_2
così provvede:
1) condanna a restituire a CP_2 [...]
la somma di euro 315,11 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
CO 2) condanna a tenere indenne da quanto CP_2
quest'ultima corrisponderà all'attore in ragione della statuizione di cui al punto 1), nella misura del 50%
dell'importo corrisposto;
3) condanna, in solido tra loro, e CP_1 CP_2
a corrispondere a a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento danno non patrimoniale, la somma di €
1.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
5) condanna e in solido tra CP_1 CP_2
loro, a corrispondere all'attore, a titolo di pagamento del restante 50% di spese di lite, per detta percentuale,
pag. 23/24 la somma complessiva di € 1.658,80 per compenso professionale, euro 408,75 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 14.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 24/24
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3440 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa
da
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Daniele Fantini;
attore contro
(P. I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Coaccioli;
convenuta
e contro
(P. I. ), in persona del COroparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ulisse Bardani;
convenuto
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI. RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE.
CONCLUSIONI:
PER “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Parte_1
contrariis rejectis:
Accertare e dichiarare per i motivi ampiamente dedotti in
narrativa e con riguardo agli specifici profili esposti la
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
e di in ordine COroparte_3 COroparte_2
alla indebita interruzione delle rimesse dirette sul conto
CO corrente n. 7512 intestato all'ing. Parte_1
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di
[...]
e di per aver COroparte_3 COroparte_2
effettuato in modo illegittimo la segnalazione in CRIF
dell'ing. e per l'effetto Condannare i suddetti Parte_1
Istituti di Credito in solido tra loro al risarcimento di
tutti i danni patrimoniali patiti dall'Ing.
[...]
così come descritti nella narrativa dell'atto Parte_1
nella misura ivi indicata e/o in quella che verrà accertata
in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge;
Condannare i suddetti Istituti di Credito
in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni non
patrimoniali patiti dall'Ing. a seguito Parte_1
della illegittima condotta e della illegittima segnalazione
nella misura da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria
pag. 2/24 di spese, diritti e compenso professionale da distrarsi ex
art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario”.
PER "Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, NEL MERITO
- ACCERTARE l'insussistenza di alcun profilo di
CO responsabilità imputabile alla e di converso
l'eventuale responsabilità della nella CP_2
derivazione dei danni per cui è causa;
-RIGETTARE le domande
tutte, comprese quelle di risarcimento del danno
CO patrimoniale e non, proposte nei confronti della
siccome inammissibili, infondate in .fatto ed in diritto e,
comunque, non provate e per l'effetto - CONDANNARE il SIG.
ed al pagamento di spese, Parte_1 CP_2
diritti ed onorari del giudizio.”;
PER “Voglia il Tribunale di Perugia, COroparte_2
contrariis reiectis: In linea preliminare ed in tesi
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva
di In ipotesi subordinata Rigettare la CP_2
domanda attrice, in quanto infondata nei termini della sua
formulazione. In ogni caso, con vittoria delle spese e
competenze professionali, oltre al rimborso forfetario.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attrice, dichiarare la COroparte_4
– in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore obbligata a rimborsare alla tutte le CP_2
somme che a qualsiasi titolo la predetta fosse CP_2
pag. 3/24 stata costretta a corrispondere all'attore; e condannare
conseguentemente la in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla CP_2
le predette somme, maggiorante per interessi e
rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella
dell'effettivo rimborso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio gli istituti di Parte_1
credito e COroparte_3 CP_2
, chiedendo che il Tribunale adito ne accertasse la
[...]
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per l'indebita interruzione delle rimesse dirette sul conto corrente BNL n. 7512 intestato all'attore e la successiva illegittima segnalazione in CRIF dell'attore con richiesta di condanna dei suddetti istituti di credito, in solido tra loro, al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese legali.
1.1. A fondamento della domanda proposta, l'attore ha esposto che:
- il 9 febbraio 2013 acquistava un veicolo Volkswagen
New Beetle targato DF991ZL presso la concessionaria
[...]
di a Jesi (AN) al Prezzo di € Pt_2 CP_5
11.000,00, mediante anticipo di € 5.000,00 e assegno di €
1.400,00 al momento del ritiro;
- per il saldo di € 6.300,00 stipulava un contratto di pag. 4/24 finanziamento con da restituire in 36 rate CP_2
mensili di € 192,40 ciascuna con addebito su conto corrente bancario, con scadenza il 10 di ogni mese a partire dall'11 marzo 2013. L'importo complessivo da restituire era di € 7.034,40;
- le prime dodici rate venivano regolarmente addebitate da sul conto corrente n. 7512 presso la Filiale CP_2
CO
di Fabriano;
- la rata n. 12 del 10 febbraio 2014 non veniva addebitata, nonostante il conto fosse attivo;
- la rata n. 13 del 10 marzo 2014 veniva regolarmente addebitata;
- in data 13 marzo 2014 inviava un sollecito CP_2
di pagamento per la rata scaduta, comprensivo di interessi e spese;
- l'attore provvedeva al pagamento con bonifico del 21
marzo 2014;
- in data 24 marzo 2014 perveniva un ulteriore sollecito per la ST rata di febbraio 2014, nonostante la ST fosse già stata saldata;
- da Aprile 2014 le rimesse dirette mensili relative alle rate del finanziamento non venivano più eseguite,
nonostante il conto fosse in attivo e l'attore non avesse
CO revocato la delega a per il pagamento degli ordini provenienti da;
CP_2
- in data 7 luglio 2015 l'attore veniva a conoscenza pag. 5/24 CO della revoca del fido concesso da , a causa della segnalazione in CRIF da parte di per il mancato CP_2
pagamento di 14 rate del prestito. La comunicazione era seguita da raccomandata a.r.;
- in data 17 luglio 2015 l'attore apprendeva dell'esistenza in CRIF della segnalazione pregiudizievole da parte di , datata 31 maggio 2015; CP_2
- ricostruito l'accaduto, in data 22 luglio 2015
CO l'attore contestava ad e l'inadempimento CP_2
contrattuale per l'interruzione arbitraria dell'autorizzazione degli addebiti delle rate sul conto n.
7512, nonostante il conto fosse in attivo e non fossero state fatte comunicazioni interruttive della delega all'addebito;
- contestava, inoltre, la segnalazione in CRIF in assenza dei presupposti di legge, evidenziando i danni subiti, tra cui il blocco della carta di credito, la revoca del fido precedentemente concesso e la segnalazione pregiudizievole al CRIF;
- il 4 agosto 2015 inviava una diffida per CP_2
l'asserito mancato pagamento di 17 rate del prestito, per un totale di € 3.120,95, oltre agli interessi di mora per
€ 214,28 e all'importo residuo del finanziamento, per un totale di € 4.654,44;
CO
- il 19 agosto 2015 riscontrava la missiva dell'attore, adducendo che il flusso telematico di pag. 6/24 addebito del 10 aprile 2014 pervenuto da non era CP_2
andato a buon fine a causa di una mera anomalia informatica e che per i mesi successivi non erano pervenuti flussi di addebito SDD da parte della banca creditrice, a cui andavano richiesti i chiarimenti del caso;
- , in data 20 agosto 2015, comunicava, in CP_2
risposta alla diffida dell'attore, di aver richiesto la cancellazione della segnalazione relativa all'insoluto relativo al finanziamento n. 3184965;
- entrambi gli istituti di credito rifiutavano ogni addebito e richiesta di risarcimento;
- il 28 ottobre 2015 l'attore estingueva volontariamente il debito residuo oltre interessi moratori per € 315,11, riservando azione di risarcimento danni;
- l'attore esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione, che si concludeva con verbale negativo.
Il , a seguito di quanto sopra esposto, ha Parte_1
proposto azione di risarcimento danni nei confronti di entrambi gli istituti di credito in via solidale per il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €
37.301,11 e derivanti:
- dal pagamento di interessi di mora relativi al rimborso tardivo del finanziamento pari ad € 315,11;
- dai danni conseguenti al blocco della carta di credito e della revoca del fido pari all'importo del fido stesso di pag. 7/24 € 3.000,00,
- dal danno costituito dall'aver chiesto un acconto di €
2.500,00 su alcuni lavori iniziati, danno equivalente all'importo ottenuto in acconto;
- dalla spesa per la riparazione della propria autovettura, sostenuta per suo conto dal padre, e dai pagamenti relativi alle prenotazioni di soggiorni vacanze anticipate dalla moglie per un importo di € 586,00.
L'attore ha chiesto la condanna nei confronti delle parti convenute anche al risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'illegittima segnalazione al CRIF, sostenendo che tale segnalazione aveva leso la propria reputazione e l'onore, sia personale che professionale, da quantificarsi in via equitativa,
come previsto dall'art. 1226 c.c.
1.2. Costituitasi in giudizio, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda attorea eccependo l'insussistenza di ogni responsabilità a proprio carico in relazione ai
CO presunti danni lamentati dall'attore. ha rivendicato la legittimità della propria condotta, la mancanza di prova dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
attribuibili alle presunte negligenze lamentate. In ogni
CO caso, ha chiesto che fosse accertata la co-
responsabilità di , coinvolta nella causazione CP_2
dei danni oggetto di controversia.
1.3. Si costituiva in giudizio in CP_2
pag. 8/24 persona del legale rappresentante in carica pro-tempore eccependo:
- preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non avere alcuna responsabilità in merito ai fatti contestati dall'attore. ha CP_2
precisato come il mancato pagamento delle rate del finanziamento fosse dipeso esclusivamente dalla mancata
CO trasmissione degli accrediti da parte di , a cui spettava l'esecuzione del mandato di addebito diretto sul conto corrente dell'attore;
- di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di aver tempestivamente comunicato all'attore le morosità
rilevate, sostenendo che la segnalazione del nominativo dell'attore in CRIF era legittima, in quanto derivante dal mancato pagamento di ben 17 rate del finanziamento;
- il difetto di prova dei danni patrimoniali o non patrimoniali lamentati dall'attore.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, di essere
CO manlevata da .
1.4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
All'udienza del 13 febbraio 2019, sono stati sentiti i testimoni chiamati a rispondere sulle circostanze relative alla controversia in corso.
Il teste dipendente di ha Testimone_1 CP_2
pag. 9/24 riferito in merito alle questioni tecniche legate alle transazioni SEPA (Single Euro Payments Area) tra le banche coinvolte. Il ha riferito che le problematiche si TE
sono verificate quando, nel febbraio 2014, ha CP_2
ricevuto un messaggio di insoluto con la causale "MS03",
indicante una generica insolvenza. Successivamente, nel mese di aprile dello stesso anno, è stato registrato un nuovo insoluto con la causale "AC01", che evidenzia un errore nel numero di conto fornito per le transazioni.
Questo errore, secondo quanto riferito dal testimone,
avrebbe portato la chiusura automatica del canale di pagamento SEPA tra le due banche. Da quel momento in poi nessuna ulteriore transazione è stata possibile senza l'istituzione di un nuovo mandato SEPA.
Nel corso della medesima udienza sono stati ascoltati altri testi, tra cui e Testimone_2 Testimone_3
Questi, colleghi e “committenti” del , hanno Parte_1
riferito che l'attore aveva richiesto acconti economici per alcuni lavori commissionati, spiegando che le richieste erano motivate da difficoltà finanziarie.
Infine, i testi moglie dell'attore, e Testimone_4
padre dell'attore, hanno confermato Testimone_5
episodi da cui è possibile evincere che l'attore si è
trovato in difficoltà economica in conseguenza del blocco del fido bancario e della carta di credito.
1.5. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza pag. 10/24 dell'21 novembre 2024.
***
2. In via preliminare, ha proposto eccezione CP_2
di difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione non risulta accoglibile e deve essere rigettata. La legittimazione ad agire e a contraddire,
quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione, ovvero sull'allegazione fatta in domanda
(ex multis Cass. Civ. Sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284;
Cass. Civ. Sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699). Il difetto di legittimazione consiste nella mancanza di titolarità
del relativo obbligo in capo a sé in relazione alla domanda. Tale mancanza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. SS.UU., 16 febbraio
2016, n. 2951; Cass. Civ., 1° settembre 2021, n. 2371),
con il solo limite del giudicato interno su tale specifica questione.
L'accertamento circa la sussistenza della legitimatio
ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se,
secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale
(legittimazione attiva) e di soggetto tenuto a subirla
(legittimazione passiva). Non attiene invece alla legittimazione, ma al merito della lite, l'accertamento pag. 11/24 della reale titolarità passiva (in questo caso) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata e che, pertanto, attiene al merito della questione.
Nel caso che occupa, parte attrice chiede di accertare la condotta illegittima di per aver determinato, CP_2
CO unitamente a , i danni che assume aver subito. Chiede,
inoltre, che venga dichiarata illegittima e contraria ai doveri di correttezza e buona fede la comunicazione alla
Centrale Rischi dell'insoluto in assenza di avviso preventivo e di un'adeguata istruttoria. A seguito della
CO segnalazione dell'insoluto alla Centrale Rischi, ha disposto la revoca dell'affidamento bancario e della carta di credito.
Appare evidente che la domanda promossa dall'attore,
ancor prima di valutarne la fondatezza, individua correttamente nei convenuti i soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, per gli asseriti danni subiti, in quanto parti dei rapporti contrattuali che hanno originato le obbligazioni inadempiute e, quindi,
legittimati a resistere nel presente giudizio in ragione della domanda attorea.
3. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata nei limiti di cui si dirà nel prosieguo e, pertanto, merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pag. 12/24 3.1. Dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei testimoni risulta accertato che in data Parte_1
9 febbraio 2013, stipulava con un COroparte_2
contratto di finanziamento per l'importo di € 6.300,00, da rimborsare in 36 rate mensili mediante addebito diretto
RID (ora SEPA Direct Debit - SDD) sul conto corrente n.
CO 7512 acceso presso .
Il contratto di finanziamento, depositato in atti e richiamato espressamente dalle parti, prevedeva obblighi specifici per entrambe le parti, come il rimborso mediante addebito su conto corrente e gli obblighi di comunicazione di eventuali modifiche delle modalità di rimborso mediante lettera raccomandata A.R.
3.2 La documentazione prodotta in atti, le allegazioni delle parti convenute e le dichiarazioni testimoniali sul punto hanno dimostrato che:
• le prime 12 rate sono state regolarmente addebitate
CO sul conto corrente dell'attore e quindi incassate da
; CP_2
• la rata n. 12, con scadenza 10 febbraio 2014, non è
stata addebitata, nonostante il conto fosse in attivo.
ha sollecitato il pagamento all'attore con due CP_2
comunicazioni, la prima del 13 marzo 2014 e una successiva del 24 marzo 2014, sebbene l'attore avesse già provveduto a saldare la rata con bonifico del 21 marzo 2014;
• la rata n. 13 del 10 marzo 2014 è stata regolarmente pag. 13/24 addebitata, mentre da aprile 2014 (dalla rata n. 14) non è
più stata eseguita alcuna rimessa diretta, nonostante la disponibilità sul conto corrente e l'assenza di revoche da parte dell'attore.
CO
, investita della questione dall'attore, ha successivamente giustificato il mancato addebito con una presunta “anomalia informatica”, ascrivendo il problema a errori di sistema. Dalle dichiarazioni del teste TE
, dipendente , è emerso che gli insoluti
[...] CP_2
relativi alle rate di febbraio e aprile 2014 erano stati classificati rispettivamente con le causali “MS03”
(generica insolvenza) e “AC01” (errore nel numero di conto).
CO
, quale intermediario delegato dal , ha Parte_1
eccepito che la responsabilità di questo disallineamento fosse imputabile ad , la quale non avrebbe CP_2
aderito ai nuovi protocolli SEPA.
Di tale inadempimento non è stata offerta alcuna prova
CO da parte di , cosicché a quest'ultima deve imputarsi il disservizio ai sensi dell'art. 1218 c.c. della esatta esecuzione della prestazione, nella quale va ovviamente compreso il compimento di tutti gli atti necessari affinché l'addebito sul conto e i relativi pagamenti venissero effettuati. Trattandosi di accredito automatico e tenuto conto delle giustificazioni rese all'attore dalla
CO ST , che imputa il disservizio ad un pag. 14/24 malfunzionamento dei servizi informatici, il mancato adempimento ai propri obblighi in relazione all'addebito sul conto corrente deve ritenersi provato con la
CO conseguente responsabilità di in merito all'insoluto dell'aprile 2014, che ha determinato poi gli insoluti
CO successivi. Dunque, è risultata inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal mandato ricevuto di accettare gli ordini di incasso e di effettuare i relativi pagamenti.
CO Inoltre, incombeva sicuramente su il dovere di comunicare al proprio cliente il problema sorto con il pagamento della rata di aprile, a seguito del rifiuto
CO proprio di di eseguire il pagamento per la presenza di un “errore nel numero di conto” (codice “AC01”), peraltro idoneo ad interrompere i flussi di addebito (come anche
CO affermato dal teste ). ha affermato di avere Tes_6
comunicato l'anomalia informatica che ha provocato l'errore nella transazione ad analoga CP_2
comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata all'odierno attore, al fine di renderlo edotto che – con riferimento alla rata di aprile - il mandato ricevuto non era stato eseguito per un errore del sistema, così consentendo all'attore di adottare la condotta più idonea per evitare pregiudizi.
Per contro, ugualmente ingiustificata è la condotta di
CO
, che a fronte della comunicazione di e CP_2
pag. 15/24 nonostante il rapporto in essere con l'odierno attore, ha omesso di informarlo dell'insoluto relativo alla 14° rata
(quella di aprile) e delle successive, omettendo di inviare solleciti di pagamento e di comunicare il recesso dal metodo di rimborso.
Tale revoca del sistema di pagamento, concordato con l'attore al momento dell'erogazione del finanziamento come da contratto in atti, doveva essere effettuata per iscritto, come previsto dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto e prima del disposto “sgancio automatico dell'addebito”.
Quindi ha rinunciato a richiedere il rimborso CP_2
mediante procedura RID/SEPA, senza comunicare alcunché al e senza richiedere in altro modo il pagamento, Parte_1
così aggravando la situazione debitoria dello stesso
. Parte_1
Tali comunicazioni da parte di erano COroparte_2
doverose, non potendo ritenersi non necessarie in ragione del ritardato pagamento della rata di febbraio 2014,
avvenuto non per responsabilità dell'attore, a causa,
anche in questo caso, di un (altro) problema del sistema e subito “sanato” dall'attore medesimo;
circostanza che gli
Istituti di credito hanno avuto modo di apprezzare.
è risultata responsabile dei pregiudizi CP_6
patiti dall'attore anche a causa della segnalazione degli insoluti alla Centrale rischi, in quanto non preceduta da pag. 16/24 idoneo preavviso e da un'adeguata valutazione della complessiva situazione finanziaria dell'attore.
Sul punto il Tribunale osserva come gli insoluti in capo all'attore sono stati determinati in via principale dalle condotte, anche omissive, dei due istituti di credito convenuti. Dunque, lo svolgimento di adeguata istruttoria prima della segnalazione avrebbe consentito alla CP_3
convenuta di apprezzare l'insussistenza dei presupposti per la segnalazione dell'attore, risultando l'attore incolpevole in merito al mancato pagamento di alcune rate e sicuramente solvibile.
Si aggiunga, inoltre, che a seguito dal recesso dal metodo di pagamento RID/SEPA da parte di CP_2
quest'ultima si è astenuta per oltre un anno dal richiedere i ratei a scadere ed ha omesso ogni comunicazione all'attore. La segnalazione degli insoluti alla centrale rischi da quanto risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice è avvenuta in data 30 maggio 2015. Pertanto, non può condividersi la tesi di che ritiene assolto l'obbligo di CP_2
segnalazione con la comunicazione del marzo 2014 relativa all'insoluto, peraltro incolpevole, di febbraio 2014,
prontamente “sanato”. Innanzitutto, l'insoluto non era imputabile all'attore. In secondo luogo, appare ragionevole ritenere che qualora si fosse verificata un'altra anomalia nell'addebito diretto, avrebbe CP_2
pag. 17/24 dovuto comunicare tale ulteriore anomalia all'attore medesimo.
La segnalazione alla centrale rischi è stata disposta dopo oltre 14 mesi dall'avviso riferito all'insoluto
(incolpevole e subito sanato) del 10.2.2014 e tanto travalica gli ordinari canoni di correttezza e buona fede.
Tardiva, con riferimento alla segnalazione del maggio
2015, è la successiva comunicazione di CP_2
dell'agosto dello stesso anno.
Sul punto va evidenziato in diritto che l'obbligo di preavviso della segnalazione è previsto dall'art. 125 TUB
e costituisce un obbligo cui la banca è tenuta a tutela del cliente che sta per essere segnalato. L'obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nelle centrali rischi in tema di crediti al consumo nonché, più
estesamente, di affidabilità e puntualità nei pagamenti, è
altresì prescritto dal codice deontologico del 2004.
4. Una volta accertato sotto i diversi profili sopra individuati l'inadempimento degli istituti di credito convenuti va esaminato – come eccepito da quest'ultimi –
se può ritenersi sussistente un concorrente profilo di responsabilità dell'attore, apprezzabile anche ex art. 1227 c.c.
Ritiene il Tribunale di dover dare una risposta negativa a tale quesito, atteso che da un lato l'attore non aveva motivo di dubitare del buon esito del mandato conferito a pag. 18/24 soggetti professionali altamente qualificati, quali gli odierni istituti di credito convenuti;
soprattutto in assenza da parte loro di adeguate comunicazioni in merito a sopravvenute criticità.
Inoltre, l'esiguità degli importi delle rate e il numero importante di movimenti sul conto corrente, in uno con l'affidamento riposto dall'attore nell'operato delle società convenute, non hanno comprensibilmente consentito allo stesso, mero consumatore, di avere contezza dei mancati pagamenti effettuati.
5. Una volta accertata la responsabilità di entrambi gli istituti di credito convenuti, va esaminata la fondatezza della domanda risarcitoria proposta.
5.1 Quanto ai danni patrimoniali, deve accogliersi la domanda di rimborso delle somme pari ad € 315,00 pagate dal a titolo di interessi di mora ad Parte_1 CP_2
somme maturate per effetto dell'inadempiente condotta delle società convenute.
Deve accogliersi in termini parziali la domanda di manleva proposta da , che sarà tenuta indenne da CP_2
CO
, che – come visto – ha concorso con CP_2
nell'inadempimento e nella determinazione di tale danno,
nella misura del 50% della somma corrisposta.
Diversamente, devono rigettarsi tutte le altre richieste relative ai danni patrimoniali dedotti da parte attrice.
Quest'ultima chiede il rimborso delle spese sostenute per pag. 19/24 l'autovettura, per i costi per i soggiorni e le vacanze sostenute per suo conto dal padre e dalla moglie, per
CO l'importo dell'affidamento revocato da e per gli anticipi sui compensi richiesti ai clienti, per le somme richieste a titolo di prestito al consumo di € 30.000,00
rifiutato a seguito dell'iscrizione al CRIF. Le richieste risultano infondate in quanto manca in re ipsa la lesione patrimoniale lamentata. La domanda volta al risarcimento patrimoniale deve mirare alla restituitio in integrum del patrimonio del danneggiato. Nel caso in questione, il prezzo della riparazione e dei soggiorni dovevano essere comunque corrisposti a fronte dei servizi acquistati dall'attore. Nell'ipotesi dell'affido sul conto corrente bancario o della richiesta di finanziamento, non si tratta di somme “appartenenti” all'attore ma di forme di prestiti che, se ottenuti, sarebbero stati restituiti, con la maggiorazione, peraltro, degli interessi. L'attore non può
vantare alcuna pretesa su dette somme. Allo stesso modo alcun danno sussiste per le somme già ricevute come anticipo sul compenso pattuito per la propria opera professionale.
Pertanto, la domanda di risarcimento patrimoniale, ad eccezione del rimborso della somma pagata a titolo di interessi moratori per € 315,11 oltre interessi dalla domanda si appalesa come infondata e deve essere rigettata.
pag. 20/24 5.2. Deve, invece, accogliersi la domanda di risarcimento danni non patrimoniale.
L'illegittimità della condotta delle banche convenute
CO (anche la condotta di , in quanto la successiva condotta tenuta da – che ha effettuato la CP_2
segnalazione - non ha reciso il nesso causale tra
CO l'inadempimento di e il danno lamentato dall'attore)
ha comportato una lesione del diritto all'immagine e alla reputazione personale e professionale dell'attore, diritti che trovano il loro fondamento negli articoli 2 e 3 della
Costituzione, in quanto espressione dei diritti inviolabili della persona.
Ne consegue il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
Appare in linea con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo citato,
riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni di interessi di rango costituzionale. Tale
tutela discende dalla necessità di garantire una protezione risarcitoria per i diritti inviolabili di natura personale riconosciuti dalla Costituzione (Cass.
civ., n. 8827/2003; Cass. civ., S.U., n. 26972/2008).
Nella fattispecie in esame, l'iscrizione al CRIF ha determinato la revoca dell'affido e della carta di credito comportando una improvvisa e temporanea mancanza di liquidità in capo all'attore il quale per far fronte agli pag. 21/24 impegni familiari e professionali ha dovuto chiedere aiuto al padre, alla moglie e, soprattutto, ha dovuto chiedere a due clienti un anticipo dei compensi pattuiti rappresentando problemi economici.
L'ingiusta segnalazione presso una Centrale Rischi
Interbancaria, ancorché di natura privata, ha inevitabilmente comportato una lesione all'onorabilità e alla reputazione dell'attore, quale persona e professionista che aveva sempre regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, come confermato dalla ST
comunicazione della CRIF S.p.A., che attestava l'assenza di altre segnalazioni per mancati o ritardati pagamenti.
Si configura, pertanto, una lesione di un interesse non patrimoniale di rilievo costituzionale, che necessita di adeguata tutela risarcitoria.
In assenza di criteri oggettivi specifici, il danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa tenuto conto della circostanza che l'attore ha dovuto rappresentare le proprie difficoltà economiche ai familiari e a due clienti chiedendo un anticipo sui compensi. Di contro deve valutarsi il breve periodo in cui
CO la lesione si è verificata e il ripristino da parte di dell'affido e della carta di credito. Alla luce delle circostanze del caso concreto, appare congruo quantificare tale danno nella misura di € 1.000,00
7. Stante il parziale e limitato accoglimento delle pag. 22/24 domande attoree le spese vengono compensate nella misura della metà; la restante parte di spese viene posta a carico delle società convenute, in quanto soccombenti principali, e viene liquidata tenuto conto dello scaglione relativo al credito riconosciuto all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3440 del 2017 sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
COroparte_2
così provvede:
1) condanna a restituire a CP_2 [...]
la somma di euro 315,11 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
CO 2) condanna a tenere indenne da quanto CP_2
quest'ultima corrisponderà all'attore in ragione della statuizione di cui al punto 1), nella misura del 50%
dell'importo corrisposto;
3) condanna, in solido tra loro, e CP_1 CP_2
a corrispondere a a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento danno non patrimoniale, la somma di €
1.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
4) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
5) condanna e in solido tra CP_1 CP_2
loro, a corrispondere all'attore, a titolo di pagamento del restante 50% di spese di lite, per detta percentuale,
pag. 23/24 la somma complessiva di € 1.658,80 per compenso professionale, euro 408,75 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 14.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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