Articolo 7 della Legge 3 novembre 1998, n. 385
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 novembre 1998
Art. 7. (Eccedenze) 1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome sotto indicati per l'esercizio 1997, come risulta dal dettaglio che segue:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 21 novembre 1998