Art. 1.
L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.
L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all' articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.