Ordinanza cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3622 del 2025, proposto da
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cuneo e Comune di Cartignano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Roccabruna, Unione Montana Valle Maira, Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “ Istanza per manomissione sede stradale per lavori posa impianti comunicazione elettronica fibra ottica - variante a concessioni codice ID 104095 del 07.02.2024 e ID 104079 del 21.12.2023 - lungo SP 422 tr.3 nei Comuni di Roccabruna e Cartignano – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “ Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici ” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023 e gli atti prot. n. 0091367/2025 del 21.10.2025, prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, prot. n. 0086599/2024 del 19.11.2024;
per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 18.10.2024 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento trasmessi dalle Amministrazioni coinvolte, ivi compresa -occorrendo- la nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025, trasmessa dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025;
nonché, ove occorrer possa, per l'accertamento della nullità della nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025, trasmessa ad Open Fiber dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AL AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 18 ottobre 2024 Open Fiber, società operante nel mercato delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione dell’infrastruttura di rete a banda ultra larga in fibra ottica, ha presentato alla Provincia di Cuneo un’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 (recante il cd. “ Codice delle Comunicazioni Elettroniche ”) di “ autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane, che annulla e sostituisce il prot. OF n. 0189095 del 13/01/2022 e la relativa integrazione, prot. OF n. 0160658 del 30/08/2022 ”, relativa a un intervento per progetto in fibra ottica sulla Strada Provinciale 422, nell’ambito territoriale dei Comuni di Cartignano e Roccabruna.
Come precisato nella Relazione tecnica allegata all’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, al fine di contemperare l’interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture con quello alla preservazione della sicurezza nell’effettuazione dei lavori per la realizzazione degli scavi, Open Fiber ha individuato quale tipologia di scavo a basso impatto ambientale prevista dalla normativa speciale di settore, il Decreto Ministeriale 1° ottobre 2013 (cd. “Decreto Scavi”), la metodologia di scavo in “ minitrincea ”, stante la ritenuta inidoneità della metodologia “ perforazione orizzontale ” o “ no-dig ” per l’intero tracciato interessato in ragione della consistenza del sottosuolo.
In data 19 novembre 2024 la Provincia di Cuneo ha inoltrato un preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, sostenendo che “ per poter valutare il rilascio [del] provvedimento autorizzativo in variante si rende necessario ricevere relazione e prove inerenti l’indagine preventiva svolta a verifica dell’infattibilità dell’intervento con tecnica no dig ”.
Il successivo 2 dicembre 2024 Open Fiber ha trasmesso all’Ente locale apposita relazione, in base alla quale – esaminata la morfologia del territorio interessato – ha accertato l’inidoneità della sola trivellazione orizzontale di tipo “ no dig ” per la realizzazione dell’intervento, dovendosi, dunque, procedere anche con tecniche alternative di scavo a basso impatto ambientale previste dal legislatore, come la “ minitrincea ”.
Con nota in data 13 marzo 2025, non essendo medio tempore intervenuta alcuna determinazione al riguardo, Open Fiber ha formalmente invitato la Provincia a concludere il procedimento.
A seguito di un incontro tra le parti in data 9 maggio 2025, il 16 maggio 2025 la ricorrente ha prodotto un’ulteriore perizia, che ha confermato la necessità di procedere prevalentemente con la tecnica di scavo in “ minitrincea ”, dando, altresì, atto della impossibilità di riutilizzo di infrastrutture esistenti (“ a causa degli KO/esiti negativi da parte di Enel Distribuzione all’utilizzo delle tratte aree/interrate esistenti e delle infrastrutture TIM non riutilizzabili sul tratto interessato in quanto non esistenti ”).
In data 2 ottobre 2025 la Provincia di Cuneo si è, quindi, dichiarata “ disponibile al rilascio dei provvedimenti autorizzativi richiesti ”, subordinando, tuttavia, il suo assenso all’osservanza di alcune prescrizioni per l’esecuzione dei ripristini definitivi.
Il 13 ottobre 2025 Open Fiber ha riscontrato la comunicazione della Provincia, evidenziando l’illegittimità delle pretese avanzate in tema di ripristini stradali per asserito contrasto con quanto previsto dal citato Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° ottobre 2013 (recante le “ Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ”) e ribadendo che l’intervento sarebbe stato realizzato conformemente a quanto previsto dalla normativa speciale di settore di rango primario e secondario.
Con altra nota trasmessa in pari data, la ricorrente ha, altresì, evidenziato alla Provincia l’avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso.
In data 17 ottobre 2025 è pervenuto il provvedimento espresso di diniego della Provincia di Cuneo in questa sede gravato, motivato sul presupposto per cui “ la posa e l’installazione di infrastrutture comunicazioni elettroniche FTTH in esame così come proposta non rispetta le disposizioni vigenti in quanto viene proposta nella sua quasi totalità con tecnica in minitrincea in carreggia[ta], senza valutare soluzioni alternative, con conseguente lesione dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, nonché all’incolumità degli utenti ”.
Il 21 ottobre 2025 lo stesso Ente locale ha inoltrato un ulteriore atto, sotto forma di nuovo preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 e diffida, con il quale si è affermato “ che non è possibile ritenere formalizzata l’autorizzazione per silenzio assenso ai sensi dell’art. 49 comma 7 del d.lgs. n. 259/2003 per l’intervento in oggetto in quanto il relativo procedimento è stato sospeso nel rispetto della norma e debitamente giustificata e che a seguito ricevimento osservazioni, non ritenute sufficienti al superamento dei motivi ostativi è stato emesso provvedimento di diniego ”, diffidando Open Fiber “ dall’occupare o manomettere la viabilità stradale in oggetto ”.
Con atto notificato in data 15 dicembre 2025, la ricorrente ha censurato la nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17 ottobre 2025, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 49 d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 1, 2, 3 e 8 del D.M. 1° ottobre 2013 (cd. “Decreto Scavi”), nonché degli artt. 1, 3, 7 e ss. legge n. 241/90 e dell’art. 40, comma 4, D.L. n. 77/2021. Violazione dei principi di proporzionalità, di collaborazione e buona fede. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e/o motivazione apparente, contraddittorietà, illogicità, sviamento ”; in particolare, la ricorrente deduce che la tecnica di scavo in “ minitrincea ” rappresenta, al pari della perforazione orizzontale, una metodologia di scavo a basso impatto ambientale, prevista e disciplinata dagli artt. 2 e 8 del Decreto Scavi, con la conseguenza che il suo utilizzo non solo risulta incoraggiato e favorito dalla normativa speciale di settore, ma – ove realizzata secondo il paradigma legale di riferimento – è escluso in radice che essa possa ex se comportare rischi per sicurezza della circolazione stradale e per l’incolumità degli utenti; inoltre, in base all’art. 40, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l’Ente interessato può adoperarsi per tentare di concordare con l’operatore accorgimenti per il posizionamento dell’infrastruttura al fine di garantire la sicurezza stradale, ma non può pretendere unilateralmente la modifica della tipologia legale di intervento richiesta;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, nonché dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, co. 8-bis, della legge n. 241/90. Avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso ed inefficacia degli atti, comunque illegittimi, successivamente adottati ”; segnatamente, la ricorrente evidenzia l’avvenuta formazione del provvedimento autorizzatorio per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, già prima dell’avvenuta trasmissione, da parte della Provincia di Cuneo, dell’atto di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 in data 19 novembre 2024, stante la presentazione dell’istanza in data 18 ottobre 2024, e, comunque, a tutto voler concedere, in epoca indubbiamente antecedente alla formalizzazione del diniego avvenuta in data 17 ottobre 2025;
III. “ Nullità ex art. 21-septies legge n. 241/90 della nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025 ”; ad avviso della ricorrente, la nota del 3 settembre 2025 con cui il Comune di Cartignano avrebbe espresso all’Unione Montana Valle Maira l’intenzione di non autorizzare i lavori di posa della fibra ottica in parola non avrebbe alcun valore provvedimentale (trattandosi di nota interlocutoria inoltrata ad altro Ente) e risulterebbe estranea al procedimento amministrativo per cui è causa.
La Provincia di Cuneo e il Comune di Cartignano non si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 45 del 16 gennaio 2026, la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Con memoria depositata in data 13 marzo 2026, la ricorrente ha svolto e ribadito le proprie difese in ordine all’avvenuta formazione del provvedimento autorizzatorio per silenzio-assenso.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato per le ragioni appresso indicate, dal momento che le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, da considerarsi assorbenti, colgono nel segno.
Ai sensi dell’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, “ trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta … ”.
La norma, volta ad attribuire carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione delle infrastrutture in parola e del relativo servizio pubblico, prevede chiaramente che – decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione si sia pronunciata espressamente al riguardo con un atto conclusivo dello stesso – interviene la formazione tacita del titolo autorizzatorio per silenzio-assenso.
La fattispecie menzionata “ costituisce un’ipotesi speciale di assenso tacito rispetto a quella generale di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, in quanto il titolo autorizzativo può formarsi per silentium anche se sono coinvolti interessi c.d. critici o sensibili ” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 16 marzo 2026, n. 304).
L’operatività dell’istituto del silenzio-assenso, con formazione tacita del titolo, comporta la consumazione del potere a provvedere sull’istanza, con la conseguenza che l’Amministrazione “ non può più intervenire e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del provvedimento di tacito assenso in precedenza perfezionatosi ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 26 settembre 2022, n. 5938).
Nel caso in esame, a fronte della trasmissione dell’istanza ex art. 49 d.lgs. n. 259/2003 in data 18 ottobre 2024, la Provincia di Cuneo ha inoltrato un primo atto di preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 soltanto in data 19 novembre 2024, allorquando in data 18 novembre 2024 si era già formato il silenzio-assenso. In ogni caso, soltanto il 17 ottobre 2025 è sopraggiunto il provvedimento finale di diniego.
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio, come divisato dalla Provincia con la nota del 21 ottobre 2025, osservando che “ non [sarebbe] possibile ritenere formalizzata l’autorizzazione per silenzio assenso ai sensi dell’art. 49 comma 7 del D.lgs n. 259/2003 per l’intervento in oggetto in quanto il relativo procedimento [sarebbe] stato sospeso nel rispetto della norma e debitamente giustificata e che a seguito ricevimento osservazioni, non ritenute sufficienti al superamento dei motivi ostativi è stato emesso provvedimento di diniego ”.
Infatti, come già evidenziato, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/90 è stato adottato soltanto in data 19 novembre 2024, allorché era già intervenuta la formazione del silenzio-assenso. Inoltre, giova precisare che il preavviso di diniego, laddove fosse intervenuto anteriormente alla formazione del silenzio-assenso, avrebbe semplicemente sospeso i termini di conclusione del procedimento “ che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine ” di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, come testualmente previsto dalla stessa norma, posto che il preavviso non è idoneo di per sé a impedire la formazione del silenzio-assenso che opera ex lege .
Tale precisazione, peraltro, deve confrontarsi con il più restrittivo orientamento giurisprudenziale in base al quale la disciplina speciale di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche tipizza (cfr. art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003), quale unica causa di sospensione del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, sicché si deve escludere che, nelle procedure soggette al regime del silenzio-assenso, il preavviso di rigetto abbia effetti sospensivi del termine di conclusione del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 898; Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3657).
Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. r), n. 1), d.lgs. 24 marzo 2024, n. 48, “ il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale ”.
Come si evince dall’esame della norma, l’Amministrazione intimata, qualora lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto richiedere l’integrazione dei contenuti tecnici presentati dalla odierna ricorrente entro il limitato arco temporale previsto dalla normativa primaria: ovvero dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
Dall’avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso deriva anche l’inefficacia ex lege dei successivi atti trasmessi dall’Amministrazione, ivi compreso l’atto di diniego del 17 ottobre 2025.
Ai sensi del comma 8- bis dell’art. 2, legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020), “ le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”.
La disposizione in parola è espressamente richiamata dall’art. 49- ter del d.lgs. n. 259/2003, introdotto nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche dall’art. 1, comma 23, del d.lgs. n. 48/2024, a mente del quale “ con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, accertata la formazione del silenzio-assenso, deve essere dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241/1990, della nota prot. n. 0090508/2025 del 17 ottobre 2025, oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ferma la rifusione del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Provincia di Cuneo a corrispondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma la rifusione del contributo unificato versato alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
AL AP, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AP | LA TT |
IL SEGRETARIO